Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo 1995

 

 

CRITERI DIRETTIVI PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI FUNZIONI IN MATERIA DI HANDICAP

 

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 1994 è stata pubblicata la deliberazione "Criteri direttivi per il trasferimento alle Regioni, ai sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, del capitolo n. 2956 (fondo per l'integrazione de­gli interventi regionali e delle Province autonome in favore dei cittadini handicappati) del Bilancio dello Stato"; deliberazione assunta il 30 marzo 1994 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

 

 

La Conferenza Permanente

 

Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicem­bre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che lo stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 2956 destinato al finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regio­nali e delle province autonome in favore dei cit­tadini handicappati di cui all'art. 42, comma 6, lettera q), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluisce, previa riduzione del 10%, nel fondo comune regionale, di cui all'art. 2, comma 1, del­la legge 14 giugno 1990, n_ 158;

Visto il predetto art. 12 che, al comma 3, ha attribuito a questa Conferenza il compito di veri­ficare periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali con­tenute in leggi dello Stato, tra cui è da ritenersi anche la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" con particolare riferimento agli interventi già previsti a carico del fondo di cui all'art. 42, com­ma 6, lettera q), della citata legge;

Visto il decreto del Ministero del tesoro di ri­partizione provvisoria del fondo comune regio­nale in cui confluiscono gli stanziamenti di cui all'elenco 5 allegato al citato art. 12 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, e in particolare il ca­pitolo 2956 previa riduzione del 10% per un im­porto complessivo di L. 48.160.800.000;

Preso atto che, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano risultano escluse dal riparto della predetta somma;

Preso atto altresì che, a seguito della predetta confluenza, i criteri di ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme confluite nel fon­do comune regionale, si discostano sensibil­mente dalla precedente ripartizione di cui al de­creto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1993;

Visto il citato art. 12 che, al comma 4, prevede che la Conferenza, a seguito delle verifiche di cui al comma 3, possa stabilire criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 42, commi 1 e 4, della legge 5 feb­braio 1992, n. 104;

Considerato che il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province auto­nome in favore dei cittadini handicappati, di cui all'art. 42, comma 1, della legge n. 104/1992 è destinato agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli inter­venti per la prevenzione da realizzarsi da parte degli enti competenti;

Considerato che il predetto fondo ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge n. 104/1992 è ripartito dalle regioni tra gli enti competenti a realizzare i servizi secondo quanto disposto dal legislatore regionale;

Considerato che la legge quadro persegue le seguenti finalità:

1) garantire il pieno rispetto della dignità uma­na, i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata, favorendone l'integrazione socia­le, familiare, scolastica e lavorativa;

2) prevenire e rimuovere le condizioni invali­danti che impediscono lo sviluppo della persona umana;

3) perseguire il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psi­chiche e sensoriali, assicurandole servizi e pre­stazioni, nonché tutela giuridica ed economica;

4) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale;

 

indica i seguenti criteri direttivi:

 

1) Con il passaggio delle competenze alle re­gioni per l'attuazione degli interventi già finan­ziati con il Fondo di cui all'art. 42, commi 4 e 6, lettera q), della legge n. 104/1992 devono co­munque essere rispettati i seguenti obiettivi pro­grammati:

a) priorità degli interventi in favore delle per­sone handicappate in situazione di gravità;

b) interventi per la prevenzione.

2) Per effetto del trasferimento delle predette competenze alle regioni, le stesse sono respon­sabili dell'attuazione dei programmi che dovran­no essere svolti dagli enti competenti ai fini del perseguimento degli obiettivi programmati dalla legge in parola.

3) La verifica del raggiungimento dei predetti obiettivi sarà attuata in sede di Conferenza Sta­to-regioni attraverso relazioni sull'andamento dell'attività svolta dalle singole regioni con l'indi­cazione delle risorse a tal fine impiegate che do­vranno essere trasmesse a questa segreteria entro il 28 febbraio di ogni anno e redatte nella base degli elementi di cui alle unite schede.

4) Ai fini dell'esercizio da parte di questa Con­ferenza della funzione di vigilanza prevista dall'art. 12, comma 3, della legge n. 537/1993, le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, tra­smettono alla segreteria di questa Conferenza, apposita attestazione del presidente della giunta regionale in ordine alla situazione previsionale dell'anno in corso e alla situazione gestionale dell'anno precedente dei fondi trasferiti per l'at­tuazione dei programmi di cui all'art. 42, comma 4, della legge n. 104/1992.

5) Nell'ipotesi di inerzia della regione nel perse­guimento degli obiettivi programmati di cui al punto 1), gli enti competenti a realizzare i servizi ne danno comunicazione alla segreteria di que­sta Conferenza. La segreteria stessa propone a questa Conferenza un'intesa tra Ministro per gli affari sociali, regione ed enti interessati nella quale, tra l'altro, si fissa un termine ultimo per l'erogazione delle risorse da parte della regione stessa.

6) Nell'ipotesi in cui in sede di verifica di cui all'art. 12, comma 4, emerga il mancato perse­guimento degli obiettivi programmati di cui al punto 1), saranno determinati da questa Confe­renza criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

 

 

 

 

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