Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo
1995
CRITERI DIRETTIVI
PER IL TRASFERIMENTO ALLE REGIONI DI FUNZIONI IN MATERIA DI HANDICAP
Sulla
Gazzetta ufficiale n. 256 del 2 novembre 1994 è stata pubblicata la
deliberazione "Criteri direttivi per il trasferimento alle Regioni, ai
sensi dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, del capitolo n. 2956
(fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle Province autonome
in favore dei cittadini handicappati) del Bilancio dello Stato";
deliberazione assunta il 30 marzo 1994 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
La Conferenza
Permanente
Visto l'art. 12, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha stabilito, tra l'altro, che lo
stanziamento del capitolo del bilancio dello Stato n. 2956 destinato al
finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle
province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui all'art. 42,
comma 6, lettera q), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, confluisce, previa riduzione
del 10%, nel fondo comune regionale, di cui all'art. 2, comma 1, della legge
14 giugno 1990, n_ 158;
Visto il predetto art. 12 che, al
comma 3, ha attribuito a questa Conferenza il compito di verificare
periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni
speciali contenute in leggi dello Stato, tra cui è da ritenersi anche la legge
5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" con
particolare riferimento agli interventi già previsti a carico del fondo di cui
all'art. 42, comma 6, lettera q), della citata legge;
Visto il decreto del Ministero del
tesoro di ripartizione provvisoria del fondo comune regionale in cui
confluiscono gli stanziamenti di cui all'elenco 5 allegato al citato art. 12
della legge 23 dicembre 1993, n. 537, e in particolare il capitolo 2956 previa
riduzione del 10% per un importo complessivo di L. 48.160.800.000;
Preso atto che, per effetto delle
disposizioni recate dall'art. 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano risultano
escluse dal riparto della predetta somma;
Preso atto altresì che, a seguito
della predetta confluenza, i criteri di ripartizione tra le regioni a statuto
ordinario delle somme confluite nel fondo comune regionale, si discostano
sensibilmente dalla precedente ripartizione di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1993;
Visto il citato art. 12 che, al
comma 4, prevede che la Conferenza, a seguito delle verifiche di cui al comma
3, possa stabilire criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente
autorità statale, delle risorse non ancora accreditate, nel caso di mancato
perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 42, commi 1 e 4, della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
Considerato che il Fondo per
l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati, di cui all'art. 42, comma 1, della legge n.
104/1992 è destinato agli interventi in favore delle persone handicappate in
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione da realizzarsi da
parte degli enti competenti;
Considerato che il predetto fondo ai
sensi dell'art. 42, comma 4, della legge n. 104/1992 è ripartito dalle regioni
tra gli enti competenti a realizzare i servizi secondo quanto disposto dal
legislatore regionale;
Considerato che la legge quadro persegue le seguenti
finalità:
1) garantire il pieno rispetto della
dignità umana, i diritti di libertà e autonomia della persona handicappata,
favorendone l'integrazione sociale, familiare, scolastica e lavorativa;
2) prevenire e rimuovere le
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana;
3) perseguire il recupero funzionale
e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali, assicurandole servizi e prestazioni, nonché tutela giuridica ed
economica;
4) predisporre interventi volti a superare stati di
emarginazione ed esclusione sociale;
indica i seguenti
criteri direttivi:
1) Con il passaggio delle competenze
alle regioni per l'attuazione degli interventi già finanziati con il Fondo di
cui all'art. 42, commi 4 e 6, lettera q), della legge n. 104/1992 devono comunque
essere rispettati i seguenti obiettivi programmati:
a) priorità degli interventi in favore delle persone
handicappate in situazione di gravità;
b) interventi per la prevenzione.
2) Per effetto del trasferimento
delle predette competenze alle regioni, le stesse sono responsabili
dell'attuazione dei programmi che dovranno essere svolti dagli enti competenti
ai fini del perseguimento degli obiettivi programmati dalla legge in parola.
3) La verifica del raggiungimento dei
predetti obiettivi sarà attuata in sede di Conferenza Stato-regioni attraverso
relazioni sull'andamento dell'attività svolta dalle singole regioni con l'indicazione
delle risorse a tal fine impiegate che dovranno essere trasmesse a questa
segreteria entro il 28 febbraio di ogni anno e redatte nella base degli
elementi di cui alle unite schede.
4) Ai fini dell'esercizio da parte
di questa Conferenza della funzione di vigilanza prevista dall'art. 12, comma
3, della legge n. 537/1993, le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, trasmettono
alla segreteria di questa Conferenza, apposita attestazione del presidente
della giunta regionale in ordine alla situazione previsionale dell'anno in
corso e alla situazione gestionale dell'anno precedente dei fondi trasferiti per
l'attuazione dei programmi di cui all'art. 42, comma 4, della legge n.
104/1992.
5) Nell'ipotesi di inerzia della
regione nel perseguimento degli obiettivi programmati di cui al punto 1), gli
enti competenti a realizzare i servizi ne danno comunicazione alla segreteria
di questa Conferenza. La segreteria stessa propone a questa Conferenza
un'intesa tra Ministro per gli affari sociali, regione ed enti interessati
nella quale, tra l'altro, si fissa un termine ultimo per l'erogazione delle risorse
da parte della regione stessa.
6) Nell'ipotesi in cui in sede di
verifica di cui all'art. 12, comma 4, emerga il mancato perseguimento degli
obiettivi programmati di cui al punto 1), saranno determinati da questa Conferenza
criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale,
delle risorse non ancora accreditate.
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