Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo
1995
NORME IN MATERIA DI APPARTAMENTI E
COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ
Uno degli interventi di prevenzione del bisogno
assistenziale riguarda la disponibilità di un appartamento adeguato alle
proprie esigenze.
«La vita
della persona umana - sottolinea il
Cardinale Carlo Maria Martini (1) - si
dispiega ordinariamente attorno al centro fisico e simbolico rappresentato
dalla casa. Ciascuno ha in qualche modo la "sua casa" fosse pure il
casolare, l'appartamento, il convento, il rifugio notturno dei senza fissa
dimora... Ciascuno ha o cerca un luogo a cui fare riferimento. Vi torna o
aspira a tornarvi, perché la casa esprime in un modo o nell'altro la vita della
persona. È per ciascuno di noi una necessità e una protezione».
Occorre, quindi, aggiunge il Cardinale, che il
restare a casa propria divenga l'obiettivo prioritario di ogni intervento: «Per realizzarlo in concreto è necessario
innanzitutto che le case ci siano, che siano accessibili nel prezzo, che siano
anche senza barriere architettoniche: bisogna costruire le case per gli uomini,
per tutti gli uomini e non solo per i sani».
II sopraggiungere della malattia, la perdita in
qualche caso dell'autosufficienza non sono motivazioni sufficienti a
giustificare l'abbandono della propria casa. «La casa - continua l'Arcivescovo di Milano - va garantita soprattutto quando le persone sono malate o in
difficoltà».
La disponibilità di un'abitazione adeguata alle
esigenze e con il canone d'affitto sopportabile è una delle condizioni
imprescindibili per evitare il ricovero in istituti di assistenza/beneficenza o
per poter ritornare a vivere insieme agli altri.
È il caso di Roberto e Piero entrambi portatori di
gravi handicap motori con lunga permanenza nell'Istituto Cottolengo di Torino
(35 anni Roberto, 24 anni Piero) (2) che vivono insieme da oltre dieci anni in
un alloggio privo di barriere architettoniche assegnato dall'Istituto autonomo
case popolari (IACP) e dal Comune di Torino.
In particolare, ciò è stato realizzato in quanto i
movimenti di base avevano ottenuto che, se due o più soggetti handicappati
desideravano convivere, i punteggi personali per l'assegnazione di alloggi si
sarebbero dovuti sommare.
La legge quadro sull'handicap
L'art. 31 della legge 104/92 prevede la «cessione di contributi in conto capitale a
Comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative e loro consorzi
per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone
handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie».
Da segnalare che il riferimento alla «tipologia
idonea» può aprire la strada a studi, ricerche, realizzazioni di comunità
alloggio e di appartamenti con caratteristiche innovative per quanto concerne
l'accessibilità e l'adattabilità.
Inoltre sono previsti contributi «direttamente agli enti e istituti sfatali, assicurativi e bancari che
realizzano interventi nel campo dell'edilizia abitativa che ne facciano
richiesta per l'adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione
a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite
capacità motorie».
La legge 179/1992
II primo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio
1992 n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" stabilisce
quanto segue: «Le Regioni, nell'ambito
delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore
al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la
realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di problemi abitativi
di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni
stesse, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 567, e
successive modificazioni».
Pertanto le Regioni dovrebbero aver definito o
definire i criteri per la costruzione e assegnazione di appartamenti da
destinare a soggetti in difficoltà: giovani, adulti, anziani, handicappati.
Un'altra destinazione può riguardare le convivenze
(v. il prima citato caso di Piero e Roberto) per le persone che decidono di
vivere insieme con o senza il supporto dei servizi assistenziali.
Inoltre, spetta alle Regioni approvare le norme per
la destinazione di appartamenti a comunità alloggio per bambini, adolescenti,
handicappati, anziani, malati psichici, ecc.
La legge 179/1992 prevede, altresì, l'erogazione di
contributi economici per il recupero e il risanamento di immobili.
Patrimoni delle IPAB e di altri enti
Com'è noto, le IPAB sono istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza che fanno riferimento alla legge 17 luglio 1890 n.
6972; esse gestiscono, tra l'altro, istituti di ricovero per bambini, anziani,
handicappati, oltre ad asili nido e scuole materne. I loro patrimoni mobiliari
ed immobiliari sono assai rilevanti; nella seduta della Camera dei deputati del
17 febbraio 1982, l'On. Marisa Galli li valutò in 30-40 mila miliardi. Una
ricchezza imponente che dovrebbe essere utilizzata in primo luogo, anche
tramite vendite e riconversioni patrimoniali, per migliorare le condizioni di
vita degli attuali assistiti. Non per creare ghetti d'oro, ma per istituire
servizi alternativi e comunque adeguati alle esigenze degli utenti.
Da notare che in base alla discutibile sentenza
della Corte costituzionale n. 396 del 1988, molte IPAB possono essere
privatizzate secondo una modalità che vuol semplicemente dire .regalare
ai privati". Incredibile ma vero.
I patrimoni ed i redditi delle IPAB, comprese quelle
privatizzate, dovrebbero conservare la loro destinazione a servizi di
assistenza (3).
Oltre alla necessità di vigilare affinché i redditi
ed i beni delle IPAB, ex IPAB e degli altri enti soggetti allo stesso vincolo
siano utilizzati esclusivamente per attività assistenziali, è molto importante
che vengano predisposti dai Comuni progetti per la riconversione dei patrimoni
non più utilizzabili e per la creazione di servizi adeguati, quali ad esempio
comunità alloggio.
Analoghe considerazioni valgono per i patrimoni
degli altri enti (ECA, ONMI, ENAOLI, ecc.) che sono stati trasferiti ai Comuni.
La legge 67/1988
In base alla legge 11 marzo 1988 n. 67 i Comuni e le
USL hanno avuto, per il primo triennio di applicazione, la disponibilità di
finanziamenti per un importo di ben 444 miliardi e 267 milioni per la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti non
autosufficienti: handicappati, malati di mente, ecc. (4).
A nostro avviso le RSA destinate agli handicappati
dovrebbero avere le stesse caratteristiche delle comunità alloggio, anche per
quanto concerne la capienza massima (8-10 posti).
La comunità alloggio
La concentrazione di handicappati o di altri soggetti
in villaggi o strutture similari è assolutamente deleteria perché crea una
situazione di vero e proprio ghetto venendo a mancare gli stimoli esterni ed i
rapporti con il contesto sociale.
Come sosteniamo da anni, nei casi in cui non sia
possibile la permanenza in famiglia, occorre predisporre comunità alloggio
aventi al massimo 8-10 posti, comunità che possono essere istituite in
appartamenti normali, soprattutto in quelli dell'edilizia economica e popolare,
oppure utilizzando case monofamiliari.
La comunità alloggio è un servizio positivamente
sperimentato da anni. È in grado, se dotata di un numero sufficiente di
operatori validi, di fornire un'accoglienza personalizzata. Non è assolutamente
una struttura anonima e ghettizzante come l'istituto.
La personalizzazione delle prestazioni è consentita
sia dalle sue ridotte dimensioni, sia dal suo inserimento nel vivo del contesto
abitativo e sociale. In questo modo, fra l'altro, è non solo consentita, ma
efficacemente favorita la partecipazione degli utenti alle attività esterne
(scuola, formazione professionale, tempo libero, ecc.).
La comunità alloggio è un servizio estremamente
flessibile; può infatti essere destinata a vari soggetti. Vi sono, infatti,
comunità alloggio per minori handicappati e non, per adolescenti in difficoltà,
per handicappati adulti con limitata o nulla autonomia, per malati psichici,
per anziani autosufficienti, ecc. Per i minori, handicappati e non, è anche
un'importante risorsa che favorisce, a seconda della situazione, il ritorno
dei minori dai loro genitori oppure il loro inserimento in famiglie adottive o
affidatarie.
Conclusioni
Numerose sono le iniziative che possono essere
assunte dagli amministratori delle Regioni, dei Comuni e delle USL per la
predisposizione di appartamenti da destinare ad abitazione personale o
familiare, a convivenze e a comunità alloggio per soggetti in difficoltà. In
alcuni casi è sufficiente l'approvazione di criteri (ad esempio per
l'attuazione del primo comma dell'art. 4 della legge 179/92), in altri occorre
solo utilizzare i finanziamenti statali disponibili (v. la legge 67/88).
(1) Discorso di apertura tenuto al
convegno di studio "Prima intervenire a casa - Gli interventi domiciliari
di cura e sostegno alle persone malate o in difficoltà come priorità per
amministratori, operatori e volontari" (Milano, 19-20 aprile 1990),
organizzato dal Centro studi e programmi sociali e sanitari di Roma.
(2) Cfr. "Nuovi istituti,
vecchia emarginazione e gli stessi danni - La storia di Roberto e Piero per
continuare a riflettere", Prospettive
assistenziali, n. 78, aprile-giugno 1987.
(3) Questa destinazione, che rispetta la volontà dei benefattori,
8 stata esplicitamente prevista dalla legge della Regione Piemonte 19 marzo
1991 n. 10: «II patrimonio mobiliare ed
immobiliare delle IPAB che abbiano conseguito il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, i relativi redditi netti derivanti
dalla gestione ed i proventi derivanti dalla sua alienazione o trasformazione
sono destinati esclusivamente alle attività socio-assistenziali previste dallo
Statuto».
(4) II finanziamento stabilito dalla
legge 67/1988 per le RSA per anziani non autosufficienti è stato, per il primo
triennio di applicazione, di 2.365 miliardi e 880 milioni.
www.fondazionepromozionesociale.it