Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo
1995
SERVIZIO
TAXI PER PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO E PER CIECHI ASSOLUTI
Con delibera
della Giunta municipale di Torino del 27 luglio 1993, n. 9306280/19, sono state
approvate le nuove «norme per i beneficiari del servizio di trasporto
mediante taxi destinato a persone fisicamente impedite e ciechi assoluti». Queste
disposizioni sostituiscono quelle deliberate in data 18 maggio 1979. La spesa
prevista per il 1994 è di L. 5 miliardi e 150 milioni.
Testo della delibera
Art. 1 - II Servizio di trasporto mediante taxi è riservato
ai soggetti di età superiore ai 3 anni residenti in Torino, portatori di
handicap motorio tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici
e a ciechi assoluti.
Art. 2 - La concessione di tale servizio è subordinata alla
valutazione espressa dalla Commissione Medica appositamente istituita con
deliberazione del 18.5.1979 e successive modificazioni.
I soggetti che intendono usufruire di questo servizio
devono presentare istanze sul modulo predisposto all'ufficio Taxi del XVI
Settore Assistenza sociale, via Giulio n. 22, orario 9-12.15 dal lunedì al
venerdì, corredandole della documentazione richiesta.
In seguito al giudizio della Commissione medica, l'Amministrazione,
valutando le esigenze, dei soggetti, concede il servizio ed indica il numero
dei buoni concessi mensilmente.
Salvo casi eccezionali contro la decisione della
Commissione medica non è ammesso ricorso amministrativo fatta salva la
possibilità di presentare una nuova domanda attestando un intervenuto aggravamento.
Contro il provvedimento dell'Amministrazione l'utente
del servizio può fare ricorso se ritiene non congruente l'assegnazione
motivandolo con adeguata documentazione. Entro 30 giorni l'Amministrazione
produce motivata risposta scritta.
Analoga
procedura va seguita per eventuali richieste di aumento corse.
L'utente è tenuto a comunicare all'Amministrazione
il venir meno di esigenze precedentemente dichiarate.
L'Amministrazione si riserva comunque la scelta di
procedere a periodiche revisioni circa la titolarità e le esigenze dei soggetti
beneficiari.
Art. 3 - I buoni taxi costano l'equivalente dei biglietto
sui mezzi di trasporto pubblici. Un blocchetto contiene 60 buoni e costa
attualmente L. 72.000.
A variazione delle tariffe dei trasporti urbani,
corrisponderà un adeguamento del costo del blocchetto.
L'ufficio preposto al rilascio dei blocchetti è l'Ufficio Cassa (secondo piano) Assistenza
sociale, via Giulio n. 22, tel. 5765.5125, orario: dal lunedì al venerdì ore
9-12.15; inoltre mercoledì pomeriggio ore 14-16.
Art. 4 - II ritiro del blocchetto può essere effettuato
dal beneficiario o da persona da lui delegata che presenti all'Ufficio Cassa
la delega ed i documenti suoi e del delegante. È ammessa la delega permanente.
La consegna del blocchetto scaduto è condizione indispensabile per il rilascio
del nuovo (si può ritirare 1 solo blocchetto per volta). Occorre comunque
rispettare la scadenza del periodo indicato nella lettera di assegnazione. Se
la data coincide con giorni non lavorativi (sabato e festivi) o se il servizio
viene utilizzato per ragioni di lavoro il nuovo blocchetto può essere ritirato
nella settimana precedente alla scadenza con l'impegno a consegnare il vecchio
nella settimana seguente. In caso di smarrimento del blocchetto, è necessaria
la denuncia di smarrimento rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza per
il rilascio del nuovo blocchetto. In caso di smarrimento del tesserino di
riconoscimento, occorre presentare all'ufficio taxi due fotografie identiche di
cui una autenticata.
Art. 5 - II beneficiario del servizio può utilizzare
qualsiasi taxi, purché aderente alle seguenti cooperative, firmatarie della
Convenzione con il Comune, o aderente singolarmente, che esponga sul lunotto
posteriore il contrassegno gialloblu che reca la scritta "Disponibilità
al servizio»: Cooperativa "Esercenti Taxi"; Società
cooperativa "Pronto Taxi"; Società cooperativa "Radio
Taxi" Torino; Società cooperativa "Avvenire"; Cooperativa
"Taxi President"; Cooperativa "Tassisti Torinesi";
Associazione "Lavoratori del trasporto"; Cooperativa "La
Rinascita"
II tassista non aderente alla Convenzione è comunque
tenuto ad effettuare il servizio, se richiesto, ai sensi dell'art. 24 del
Regolamento comunale del servizio pubblico da piazza con autovettura, ma può
rifiutare il pagamento della corsa mediante il buono, e pretendere il pagamento
ordinario da parte dell'utente. Pertanto è opportuno accertarsi, prima
dell'effettuazione del servizio, che il tassista aderisca alla Convenzione.
Art. 6 - L'utente può farsi accompagnare, senza ulteriore
spesa, da una o due persone, ma queste devono viaggiare insieme all'utente
dall'inizio alla fine della corsa. È possibile richiedere l'eventuale
trasporto di una carrozzella, purché sia pieghevole, ma in tal caso il tassista
deve esserne informato preventivamente. Non compete al taxista il sollevamento
del disabile, ma solo quello della carrozzella. L'utente deve sempre portare
con sé il tesserino di riconoscimento e da tenere unitamente al blocchetto.
II buono deve essere correttamente compilato
dall'utente su ciascuna delle due parti,
anche su quella che viene staccata dal tassista, con l'indicazione del
cognome, nome, giorno, ora (di fine corsa), percorso, numero del taxi, nonché
dell'importo della corsa quale si rileva
alla lettura del tassametro.
Entrambe le parti di cui è costituito il buono devono
risultare firmate dal beneficiario e dal tassista.
La mancata compilazione anche parziale dei buoni,
rilevata a posteriori nei controlli periodici che l'ufficio preposto effettua
potrà dare luogo ad un richiamo scritto
e, in caso di ripetizione, alla riduzione temporanea del servizio, comunque
non superiore ai tre mesi.
Art. 7 - L'uso del blocchetto è strettamente personale e
pertanto non può assolutamente essere utilizzato da altra persona che non sia
il beneficiario. Tale grave infrazione comporta la revoca immediata del
servizio. L'utente del servizio inoltre non
può:
- utilizzare 1 solo buono per effettuare la corsa di
andata e ritorno;
-
utilizzare il buono per percorsi fuori dal Comune di Torino (salvo
autorizzazione per motivi;
- farsi attendere dal tassista durante l'effettuazione
tra una corsa e l'altra (attesa).
Tali infrazioni possono comportare la sospensione
ed, in caso di ripetizione, anche la revoca del servizio.
Art. 8 - II prezzo del servizio è quello che risulta dal
tassametro. In caso di diversa richiesta da parte del tassista, l'utente è
tenuto a segnalare tale irregolarità, per iscritto, al VI Settore Amministrativo,
Polizia amministrativa, Ufficio taxi, Lungo Dora Colletta n. 113/9, 10153
Torino, tel. 85.40.74 e per conoscenza a questo ufficio. In caso di gravi
scorrettezze nel comportamento dell'autista, l'utente potrà sporgere reclamo comunicando
per iscritto seguendo l'identica procedura sopracitata.
Art. 9 - Qualora le infrazioni nell'utilizzo del servizio
comportino violazioni del codice penale, l'Amministrazione può in seguito
all'avvio di indagini giudiziarie sospendere il servizio ed in seguito a
condanna definitiva revocarlo.
Art. 10 - Si è individuato per ogni blocchetto di buoni (n.
60) un valore massimo non superabile paria L. 1.500.000, stabilendo cioè in L.
25.000 il valore medio di ogni corsa. Tale valore verrà annualmente aggiornato
unitamente alla revisione del tariffario dei taxi, mediante comunicazione
affissa all'ufficio Cassa. Sono escluse da questo valore le corse effettuate
per ragioni di lavoro per percorsi extraurbani o urbani, per i beneficiari
preventivamente autorizzati.
Art. 11 - Nel caso in cui avvenisse uno sforamento del
valore massimo consentito a blocchetto (L. 1.500.000), l'assegnazione subirà
un successivo ritardo secondo il periodo indicato nella tabella riportata in
calce al regolamento.
Art. 12 - In caso di cambio di residenza (in città e in
altro Comune) occorre comunicarlo tempestivamente all'ufficio. Nel caso di
trasferimento fuori Torino, decade automaticamente la possibilità di
utilizzazione del servizio.
Art. 13 - I familiari debbono denunciare il decesso
dell'utente e debbono riconsegnare il libretto in corso ed il tesserino di
riconoscimento. Analogamente chi intenda rinunciare al servizio deve
comunicarlo per iscritto e riconsegnare blocchetto in corso e tesserino.
Art. 14 - È ammesso il rimborso del costo dei buoni non utilizzati
in seguito a decesso del beneficiario o revoca del servizio decisa in sede di visita
di revisione o a rinuncia dello stesso da parte del beneficiario. In tal caso
il beneficiario (ed in caso di decesso i suoi eredi) può farne richiesta al
momento della consegna dei buoni non utilizzati compilando l'apposito modulo
all'ufficio Taxi.
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