Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo
1995
TESTO DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE "LEGGE DI RIORDINO
DELL'ASSISTENZA SOCIALE", PREDISPOSTA DAI SINDACATI
CAPO I - L'INIZIATIVA PER L'ASSISTENZA E
L'INTEGRAZIONE SOCIALE
Sezione 1 - Principi generali
Art. 1 - Struttura e finalità
1. In attuazione degli articoli 2, 3, 38, commi primo
e quarto, e 117 della Costituzione, l'assistenza e l'integrazione sociale,
articolate su base regionale, sono finalizzate al benessere e al pieno
sviluppo della personalità dei cittadini mediante interventi individualizzati
e si realizzano con il coordinamento entro un unico distretto sociale delle
attività delle istituzioni e dei servizi operanti in ambito sociale, formativo
e sanitario.
2. L'attuazione delle finalità suddette compete allo
Stato, alle Regioni ed ai Comuni, singoli o associati, i quali: operano col
metodo della programmazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; identificano progetti obiettivo e
standard di qualità; predispongono verifiche sistematiche dei risultati,
garantendo, anche mediante conferenze di servizi, la piena partecipazione dei
cittadini e comunque il coinvolgimento dell'utente nella definizione degli
interventi che lo riguardano.
3. Le associazioni di volontariato, le cooperative
sociali, le istituzioni di assistenza sociale senza fini di lucro, gli enti di
patronato e le organizzazioni sindacali dei pensionati concorrono al
raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma primo, mediante
interventi a rete entro il distretto sociale nei modi e nelle forme stabilite
dalla presente legge.
4. Le Regioni e le Province autonome, con riferimento
agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, emanano norme legislative nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.
Art. 2 - Interventi di assistenza e di
integrazione sociale
1. I cittadini italiani e dei Paesi appartenenti
all'Unione europea, residenti in Italia, hanno diritto a fruire dei servizi
sociali senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico,
religioso o di sesso. Sono, altresì, ammessi ai suddetti servizi gli stranieri
e gli apolidi che si trovano in territorio italiano, anche se non siano
assimilati ai cittadini o non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste
il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge conferisce
con riguardo alla condizione di cittadinanza.
2. I servizi di assistenza e di integrazione sociale
si esplicano mediante:
a) attività di informazione e di segretariato sociale
sulle prestazioni fornite, sui servizi e sulle risorse disponibili, sulle
condizioni e sulle modalità di accesso all'assistenza;
b) promozione di attività educativa e di socializzazione,
nel cui ambito possono svolgersi interventi di natura assistenziale;
c) sostegno alla persona, alla famiglia e al nucleo
ospitante anche attraverso l'attivazione di reti di solidarietà sociale, di
promozione e di mutuo aiuto tra le persone e le famiglie;
d) attivazione di interventi incentivanti l'integrazione
sociale anche attraverso il lavoro di soggetti handicappati o emarginati;
e) organizzazione di servizi a carattere domiciliare,
di reti di soccorso e di telesoccorso, di ospitalità diurna, di pronta e
temporanea accoglienza, di ospitalità residenziale.
3. Può essere chiesto agli utenti e alle persone
tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti il concorso al
costo di determinati servizi in relazione alle loro condizioni economiche,
tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi,
secondo criteri stabiliti con legge regionale entro limiti stabiliti dal
Ministero per gli affari sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In ogni
caso le leggi regionali debbono garantire agli utenti dei servizi la conservazione
di una quota delle pensioni e dei redditi che permetta loro di far fronte in modo
adeguato alle esigenze personali.
4. Nell'ambito degli interventi di assistenza e di
integrazione sociale ed in connessione con i servizi sopra indicati sono
altresì istituite prestazioni di carattere economico, ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:
a) sotto forma di assegno sociale, i cittadini
anziani sprovvisti di mezzi necessari per vivere;
b) sotto forma di assegno di inabilità e di invalidità,
i cittadini che, a causa della loro grave incapacità, non possono svolgere
proficuo lavoro e sono sprovvisti di mezzi necessari per vivere.
5. Le prestazioni straordinarie sono dirette alle
persone ed alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche contingenti e
temporanee e sono erogate dai Comuni, secondo i criteri indicati dalle leggi
regionali.
Art. 3 - Tutela dei diritti
1. Ogni Comune al fine di garantire la tutela dei
diritto dei cittadini all'assistenza e all'integrazione sociale istituisce,
nell'ambito dell'organizzazione del servizio, uffici di segretariato sociale
con compiti di relazione con gli utenti. Le sedi di tali uffici sono dislocate
preferibilmente nei distretti sociali comunali in modo da garantire una effettiva
e capillare possibilità di accesso agli stessi da parte di tutte le persone
interessate.
2. AI fine di rendere effettiva la tutela dei
diritti, il Comune promuove l'iniziativa e si avvale della collaborazione dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. Agli stessi fini di cui al comma 2 le forme
organizzative pubbliche degli interventi di assistenza e di integrazione
sociale debbono consentire:
a) la identificazione degli operatori e dei compiti
loro affidati, a qualsiasi livello di responsabilità;
b) la identificazione dei responsabili del provvedimento
amministrativo;
c) la partecipazione al procedimento amministrativo
degli interessati e conseguentemente l'interpello del funzionario competente,
il sollecito dell'esame congiunto della pratica, l'ispezione degli atti
amministrativi, salvo motivato segreto d'ufficio, nonché la promozione di
tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/1990;
d) le procedure per la definizione del reclamo
avanzato al sindaco direttamente dal cittadino in ordine alla lesione del
diritto all'assistenza e all'integrazione sociale.
4. Ulteriori forme di tutela dei diritti dei cittadini
sono previste attraverso:
a) l'istituto del difensore civico con compiti di
vigilanza, iniziativa ed intervento, anche di carattere sostitutivo, nelle
ipotesi di ingiustificate omissioni procedimentali, secondo norme definite in
sede regionale;
b) l'istituto dell'operatore dell'ente di patronato
legalmente riconosciuto con compiti di rappresentanza, iniziativa e controllo
procedimentale, con i poteri di cui al precedente comma 3; . c) i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei pensionati presenti nel territorio, nelle forme previste dai
regolamenti dei rispettivi enti territoriali.
Sezione II - La programmazione ed i
compiti dei soggetti attuatori
Art. 4 - La programmazione
1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni attuano i compiti
loro attribuiti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1
secondo il metodo della programmazione.
2. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione,
promozione e integrazione e le linee generali, nonché i livelli minimi di
assistenza e di integrazione sociale da assicurare in condizioni uniformi sul
territorio nazionale ed i relativi finanziamenti di parte corrente ed in conto
capitale sono stabiliti dal Piano sociale nazionale nel rispetto degli
obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e di tutela sociale
individuati a livello internazionale, in coordinamento con il Piano sanitario
nazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Fondo
sociale nazionale. II Piano sociale nazionale è presentato dal Governo
all'approvazione del Parlamento che si esprime entro trenta giorni dalla data
di presentazione dell'atto. II Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Ove non vi sia
l'intesa entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo
provvede direttamente con atto motivato.
3. II Piano sociale nazionale, che ha durata
triennale, è adottato dal Governo entro il 31 luglio dell'ultimo anno di
vigenza del Piano precedente. II Piano può essere modificato nel corso del
triennio, con la procedura di cui al precedente comma, anche per quanto
riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali
forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle
risorse stabilite dalla legge finanziaria.
4. II Piano sociale nazionale indica:
a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini
del riequilibrio territoriale delle condizioni della popolazione rispetto ai
servizi sociali;
b) i livelli minimi uniformi di assistenza e dei
servizi con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i
cittadini rapportati al volume delle risorse a disposizione;
c) i progetti-obiettivo da realizzare anche mediante
l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi
socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'art. 30
della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri
relativi;
d) gli indirizzi relativi alla formazione di base del
personale;
e) le misure e gli indicatori per la verifica dei
livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;
f) i finanziamenti relativi a ciascun anno di validità
del Piano in coerenza con i livelli di assistenza.
5. La relazione sullo stato sociale del paese,
predisposta annualmente dal Ministro per gli affari sociali, espone i
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sociale
nazionale, illustra analiticamente e comparativamente costi, rendimenti e
risultati delle iniziative di integrazione sociale e fornisce indicazioni per
l'ulteriore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti
dalle regioni in riferimento all'attuazione dei Piani sociali regionali.
6. Su richiesta delle Regioni o direttamente, il
Ministro per gli affari sociali promuove forme di collaborazione nonché
l'elaborazione di apposite linee guida in funzione dell'applicazione coordinata
del Piano sociale nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma
determinazione regionale in ordine al loro recepimento.
7. Sulla base del programma nazionale le Regioni e i
Comuni redigono, con il concorso dei soggetti istituzionali e sociali
interessati, ed adottano piani e programmi a scadenza annuale.
8. I piani e i programmi di cui al comma precedente
sono sottoposti a verifica annuale e con essi vengono determinati, insieme alle
strategie ed agli obiettivi specifici dell'intervento:
a) l'uso integrato delle risorse finanziarie e la
loro migliore distribuzione ed utilizzazione al massimo livello di
decentramento;
b) l'organizzazione e le modalità di erogazione delle
prestazioni;
c) gli strumenti di rilevazione finalizzati alla conoscenza
dei bisogni delle popolazioni;
d) le metodologie per accertare il raggiungimento
degli obiettivi. Nel caso di obiettivi comportanti spese devono essere
specificati gli standards dei risultati perseguibili nel periodo di validità
dei piani e dei programmi, nonché i soggetti responsabili dell'attuazione dei
singoli interventi.
9. Le Regioni, anche avvalendosi dei Comuni,
predispongono, con la stessa periodicità della redazione dei piani e programmi
regionali, controlli di gestione rivolti ad accertare il livello di efficacia
e di efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste. Le risultanze
dei rapporti di gestione sono trasmesse al Governo ai fini della
programmazione nazionale e sono allegate alla relazione sullo stato del Paese
di cui al comma 5.
10. I piani regionali ed i programmi comunali di
attuazione sono sottoposti a revisione previa deliberazione dei competenti
organi di controllo, all'atto della adozione del piano e dei programmi
nazionali da parte del Parlamento.
Art. 5 - Sistema informativo dei
servizi sociali - Siss
1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni istituiscono un
sistema informativo dei servizi sociali (Siss) al fine di assicurare una
compiuta conoscenza dei bisogni sociali, della rete dei servizi sociali, nonché
per poter disporre tempestivamente dei dati e delle informazioni necessarie per
la programmazione e la gestione delle politiche sociali e per il coordinamento
con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e
dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per gli affari
sociali una commissione tecnica, composta da sei esperti di cui due designati
dal Ministro stesso, due dalle regioni, due dall'Associazione nazionale dei
Comuni d'Italia (ANCI). La commissione, sentito il Consiglio nazionale per gli
affari sociali, ha il compito di definire i contenuti, il modello e gli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
Siss. La commissione è presieduta dal Ministro per gli affari sociali o da un
suo delegato.
3. II Ministro per gli affari sociali, sentite le Regioni,
approva il progetto operativo del Siss quale atto di indirizzo e coordinamento.
4. Sulla base di tale atto di indirizzo e coordinamento
le Regioni e i Comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema
informativo a livello comunale.
Art. 6 - Compiti dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato:
a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle
attività amministrative delle Regioni a statuto ordinario in materia di
integrazione sociale. Tale funzione è esercitata dal Ministro per gli affari
sociali sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche
con riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale nonché agli
impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari;
b) gli interventi di primo soccorso in caso di
catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione, nonché gli
interventi straordinari di prima necessità richiesti da eventi eccezionali e
urgenti, che trascendono l'ambito regionale o per i quali l'ente locale non
possa provvedere, o resi necessari per assolvere un dovere di solidarietà
nazionale;
c) gli interventi di prima assistenza in favore di
connazionali profughi e rimpatriati, in conseguenza di eventi straordinari ed
eccezionali; nonché gli interventi in favore dei profughi stranieri,
limitatamente al periodo strettamente necessario alle operazioni di
identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato e per il
tempo che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi o al loro
inserimento nel territorio nazionale, nonché gli oneri relativi all'assistenza
agli stranieri e agli apolidi fino alla concessione del permesso di soggiorno;
d) i rapporti, in materia di assistenza e di integrazione
sociale, con organismi stranieri ed internazionali e gli adempimenti previsti
dagli accordi internazionali e dai regolamenti comunitari;
e) l'assegno sociale per i soggetti anziani,
l'assegno di inabilità e di invalidità e i buoni servizio disposti dalla presente
legge in attuazione dell'art. 38, primo comma della Costituzione;
f) la ripartizione, tra le regioni, del Fondo sociale
nazionale di cui alla presente legge, distintamente per la spesa corrente e
per la spesa in conto capitale, tenuto conto degli obiettivi fissati dai piani
e programmi regionali e sulla base di indicatori e standard predeterminati;
g) l'emanazione di atti sostitutivi nel caso di riscontrata
inadempienza delle singole Regioni, sentito il Consiglio sociale nazionale di
cui alla presente legge;
h) la fissazione dei requisiti per la determinazione
dei profili professionali degli operatori sociali; le disposizioni generali in
materia di ordinamento e durata dei corsi e la determinazione dei requisiti
necessari per l'ammissione.
Art. 7 - Istituzione del Ministero per
gli affari sociali
1. È istituito il Ministero per gli affari sociali,
cui sono attribuite le funzioni di cui al precedente articolo 6 ed ogni altra
funzione statale in materia di assistenza e integrazione sociale.
2. Ai fini dell'istituzione del Ministero il Governo
è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge un decreto legislativo inteso a riordinare le competenze dello
Stato in materia di assistenza e integrazione sociale sulla base dei criteri
di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 della legge 21 dicembre 1993, n. 537,
trasferendo al predetto ministero le funzioni e le strutture del Dipartimento
della famiglia e della solidarietà sociale e le funzioni di cui alla presente
legge svolte da altri ministeri. Con lo stesso decreto sono altresì disciplinate
le modalità di trasferimento del relativo personale con la garanzia delle
posizioni giuridiche ed economiche.
Art. 8 - Consiglio nazionale per gli
affari sociali
1. È istituito il Consiglio nazionale per gli affari
sociali con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per
la determinazione delle linee generali della politica e l'attuazione del piano
assistenziale nazionale.
2. II Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine
ai programmi globali di intervento in materia di assistenza e integrazione
sociale, alla ripartizione degli stanziamenti, alla determinazione dei
livelli minimi di servizi socio-assistenziali che debbono essere garantiti a
tutti i cittadini, alla determinazione dei profili degli operatori sociali,
alle prestazioni economiche di carattere continuativo di competenza dello
Stato.
3. Esso predispone una relazione annuale sullo stato
dell'integrazione sociale nel Paese, sulla quale il Ministro riferisce al
Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
4. II Consiglio nazionale per gli affari sociali,
nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
per gli affari sociali, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal
Ministro per gli affari sociali ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna Regione e, per
quanto concerne la Regione Trentino Alto Adige, da un rappresentante della
provincia di Trento ed un rappresentante della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero per gli affari
sociali e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: lavoro e
previdenza sociale; sanità; pubblica istruzione; interno; grazia e giustizia;
tesoro; bilancio e programmazione economica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore della sanità,
dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da
cinque esperti in materia di assistenza sociale designati dal CNEL, tenendo
presenti i criteri di rappresentatività e competenza funzionale, da cinque
esperti designati dalle associazioni di rappresentanza delle istituzioni
private di assistenza sociale e del volontariato nonché da un rappresentante del
Siss;
d) da cinque rappresentanti dell'ANCI.
5. II Consiglio elegge tra i suoi componenti due vice
presidenti.
6. L'articolazione in sezioni, le modalità di funzionamento
e le funzioni di segreteria del Consiglio sono disciplinate con regolamento
emanato dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Consiglio stesso.
Art. 9 - Compiti delle Regioni
1. Le Regioni perseguono le finalità della presente
legge, in armonia con i principi fissati nei rispettivi statuti e con gli
obiettivi della programmazione nazionale e territoriale dei Comuni, mediante
il concorso effettivo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
2. Le regioni, in particolare:
a) determinano gli ambiti territoriali per la
gestione dei servizi di integrazione sociale e la istituzione,
l'organizzazione e la gestione dei presidi pubblici di integrazione sociale;
b) emanano norme sui requisiti essenziali per il
funzionamento e la vigilanza delle strutture gestite da soggetti privati per
le attività di assistenza e di integrazione sociale, affinché esse si svolgano
in coerenza con i principi e le finalità della presente legge;
c) definiscono gli standards di qualità da raggiungere
nella gestione dei presidi pubblici e privati e delle diverse forme di
prestazione, fermi i livelli minimi dei servizi di cui all'articolo 8 comma 2;
d) assicurano il coordinamento e l'integrazione con
i servizi sanitari e promuovono, altresì, l'integrazione con i servizi
formativi del tempo libero, di trasporto, di comunicazione e, in genere, con
il complesso delle attività locali di servizio alla persona ed alla
collettività;
e) approvano ed aggiornano periodicamente i piani ed
i programmi regionali di integrazione sociale;
f) promuovono e coordinano azioni di assistenza
tecnica per la istituzione ed il miglioramento di servizi di assistenza e di
integrazione sociale, ivi comprese le iniziative volte a favorire la
sperimentazione di nuove iniziative;
g) assicurano l'autonomia tecnico-funzionale dei
servizi di assistenza e di integrazione sociale nel rispetto dell'articolo 25,
ultimo comma, del decreto de,l Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n.
616;
h) stabiliscono, nel rispetto dei principi di cui
alla presente legge:
- le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione delle
istituzioni private di assistenza sociale nel registro regionale di cui
all'art. 13;
- i criteri per la stipula delle convenzioni di cui
all'art. 14;
- i criteri per la determinazione della entità di
concorso da parte degli utenti nel costo delle prestazioni secondo i principi di
cui al precedente art. 2, comma 3;
- i criteri e le modalità per l'erogazione
straordinaria di contributi finanziari da parte dei Comuni, a fronte di
situazioni temporanee di bisogno economico e di emergenza;
i) predispongono e finanziano piani per la formazione
e l'aggiornamento professionale per personale addetto ai servizi sociali.
3. Le Regioni, al fine di sviluppare la conoscenza
delle condizioni sociali della popolazione, sperimentano le modalità e forme
innovative di intervento per la qualificazione dei servizi sociali, mediante
l'utilizzazione piena delle risorse interne ai servizi e con l'apporto di
istituti specializzati e delle università e a tal fine:
a) promuovono studi e ricerche volti ad identificare
le cause e le dimensioni del bisogno e dell'emarginazione e le condizioni
socio-ambientali che le determinano;
b) promuovono iniziative ed attività sperimentali ed
innovative finalizzate ad arricchire le modalità di prevenzione e di risposta
ai bisogni individuati.
Art. 10 - Compiti dei Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti l'assistenza e l'integrazione sociale, salvo quanto diversamente
disposto dalla presente legge, e le esercitano in forma singola o associata.
2. I Comuni:
a) concorrono, sentiti i soggetti istituzionali e
sociali operanti nel loro territorio, alla elaborazione e realizzazione del
piano e dei programmi regionali di assistenza e di integrazione sociale;
b) redigono il programma locale di attuazione del
piano regionale, mediante il quale coordinano tutte le iniziative di
promozione e di sviluppo dei servizi sociali, ivi compresi gli interventi
complementari o sperimentali;
c) provvedono alla migliore organizzazione, a livello
dei distretti sociali di base, così come individuati dal comma 3, del
complesso dei servizi sociali pubblici, anche mediante l'integrazione con le
prestazioni sanitarie e gli altri servizi operanti sul territorio;
d) garantiscono il diritto dei cittadini alla partecipazione
e al controllo dei servizi, stabilendo altresì le modalità di intervento degli
assistiti, delle loro famiglie e delle formazioni sociali operanti nel
territorio;
e) autorizzano il funzionamento, vigilano e
controllano, sulla base delle norme regionali di cui alla lettera b) del comma
2 dell'articolo 9, le strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali;
f) stipulano convenzioni con le istituzioni private
iscritte nel registro regionale di cui all'art. 14 e con le associazioni di
volontariato tenendo conto, nella determinazione dei corrispettivi finanziari,
del costo dei servizi pubblici di pari livello qualitativo;
g) convocano, con cadenza annuale, apposite
conferenze dei servizi sociali alle quali assicurano la partecipazione dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 3, al fine di esaminare la situazione sociale
del proprio territorio e formulare proposte per l'aggiornamento del piano e dei
programmi regionali dei servizi sociali;
h) gestiscono i beni immobili, le attrezzature ed i
beni mobili destinati al loro patrimonio ed utilizzabili quali sedi di servizio
sociale;
i) controllano ogni attività ed iniziativa di assistenza
sociale che si svolge nel loro territorio, secondo i criteri determinati dalla
legge regionale;
I) forniscono, nelle forme e con gli strumenti più idonei,
l'informazione ai cittadini, ed organizzano uffici comunali o decentrati di
segretariato sociale.
3. I Comuni, singoli o associati, esercitano le
proprie funzioni decentrandone l'attuazione, per quanto possibile, a livello
dei distretti sociali di base nei quali articolano il proprio territorio. Nel
distretto è assicurata l'integrazione necessaria con i servizi sanitari nel
territorio e sono garantiti gli opportuni collegamenti con i servizi educativi
e gli altri servizi alla persona.
Art. 11 - Finanziamento
1. Gli interventi di integrazione e di assistenza
sociale sono finanziati da un Fondo sociale nazionale, alimentato dal sistema
fiscale generale, a copertura dell'assegno sociale per i soggetti anziani,
dell'assegno di inabilità e di invalidità, dei buoni servizio nonché dei
servizi e delle prestazioni a carico dello Stato, e da fondi sociali regionali
deputati a sopperire ai servizi propri di ciascuna regione.
2. L'ammontare complessivo del finanziamento del
Fondo sociale nazionale è riferito alla durata e agli obiettivi dei piani e
dei programmi annuali e pluriennali nazionali ed è determinato in sede di
legge finanziaria con apposita voce da inserire nella tabella C.
3. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sociale
nazionale sono determinate ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, della
legge 3 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto
1988, n. 362. II loro ammontare non è comunque inferiore al 2 per cento del
prodotto interno lordo (Pil).
4. In sede di prima applicazione della presente
legge, a partire dall'esercizio 1995, lo stanziamento di cui al comma 1 del
Fondo sociale nazionale è determinato in misura non inferiore a quanto già
stanziato per finalità assistenziali a carico del bilancio dello Stato
nell'esercizio 1994, aumentato del tasso di incremento nominale del prodotto
interno lordo (Pii). Conseguentemente confluiscono presso il fondo sociale
nazionale le risorse già derivanti:
a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge 6
dicembre 1971, n. 1044;
b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 della
legge 23 dicembre 1975, n. 698;
c) dai fondi previsti dall'articolo 1 duodecies della
legge 21 ottobre 1978, n. 641;
d) dai proventi netti di cui al terzo comma
dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616;
e) dalle quote degli utili di gestione degli istituti
di credito devolute in base ai rispettivi statuti, a finalità assistenziali;
f) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n.
685;
g) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n.
405;
h) dal fondo di cui alla legge 22 maggio 1978, n.
194; ;
i) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404.
II Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare i
relativi decreti di trasferimento degli stanziamenti in atto esistenti per le
finalità di cui alla presente legge.
5. Le somme stanziate per la spesa di parte corrente,
a norma del comma 5 vengono ripartite con delibera del Ministro per gli affari
sociali tra tutte le Regioni, tenuto conto delle indicazioni della
programmazione nazionale e di quella delle Regioni e, comunque, con
riferimento ad indici e standard definiti in relazione al costo delle
prestazioni.
6. II fondo sociale regionale è finanziato mediante
una quota parte delle entrate provenienti dalle imposte regionali e comunque in
misura non inferiore al 10% delle medesime, e mediante un contributo del Fondo
sociale nazionale in misura inversamente proporzionale al reddito medio
regionale determinato dal Ministero per gli affari sociali d'intesa con la
conferenza Stato-Regioni.
Art. 12 - Istituzioni private di
assistenza
In conformità all'ultimo comma dell'articolo 38 della
Costituzione è garantita la libertà di costituzione e di attività alle
associazioni, fondazioni o altre istituzioni - dotate o meno di personalità
giuridica - che perseguano finalità assistenziali.
Art. 13 - Registro regionale delle
istituzioni private
1. In ogni Regione è istituito un registro per la
iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a
carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che intendono
essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi
sociali e concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al secondo
comma dell'articolo 10.
2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni private,
fermo restando il rispettivo regime giuridico-amministrativo, è disposta dalla
Regione, sentiti i Comuni singoli o associati nei cui territori l'iscrizione
opera, previo accertamento dei seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standard
dei servizi sociali fissati, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera
c);
c) rispetto per i dipendenti del contratto collettivo
nazionale di categoria, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di
prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni di cui al primo comma con
organismi della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose;
d) corrispondenza ai principi stabiliti dalla
presente legge e dalla legge regionale.
3. Per le istituzioni operanti in più regioni
l'iscrizione è effettuata nel registro tenuto presso la Regione in cui
l'istituzione ha sede legale, sentite le altre Regioni interessate.
4. Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti
dai privati sono inclusi, a domanda, nel piano dei servizi sociali formulato
dalle regioni, convenzionati ai sensi dell'articolo 14.
Art. 14 - Convenzioni
1. I Comuni, per la realizzazione dei programmi
locali di attuazione dell'assistenza e dell'integrazione sociale, stipulano
convenzioni con le istituzioni private di assistenza iscritte nel registro di
cui al precedente art. 13, con le organizzazioni di volontariato e con gli
enti di patronato, secondo quanto previsto dalla legge regionale.
Sezione III - Le prestazioni economiche
Art. 15 - Assegno sociale per i
soggetti anziani
1. Ai cittadini italiani e della Comunità Europea,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al successivo comma 3, è corrisposto un assegno di base non
reversibile per un ammontare annuo pari al 50% del reddito nazionale medio
procapite speso nell'anno precedente. La prestazione è a carico del Fondo
sociale nazionale, i relativi requisiti sono accertati dal Comune e viene
corrisposta dal medesimo, anche in regime di convenzione con enti pubblici
operanti sul territorio.
2. L'attribuzione dell'assegno è subordinata alla
presentazione della domanda, anche anticipata di un semestre rispetto al
compimento dell'età.
3. L'assegno compete in misura differenziata secondo
il numero dei componenti familiari ed il reddito del nucleo familiare, in base
al seguente coefficiente di equivalenza:
Ampiezza
famiglia |
Coefficiente di
equivalenza |
Reddito
familiare |
1
persona |
1 |
50%
del reddito procapite dell'anno precedente |
2
persone |
2 |
100%
del reddito procapite dell'anno precedente |
3
persone |
2,66 |
133%
del reddito procapite dell'anno precedente |
4
persone |
3,22 |
161%
del reddito procapite dell'anno precedente |
5
persone |
3,72 |
186%
del reddito procapite dell'anno precedente |
6
persone |
4,19 |
210%
del reddito procapite dell'anno precedente |
7
persone |
4,61 |
231%
del reddito procapite dell'anno precedente |
4. Qualora il reddito familiare risulti inferiore ai
limiti come sopra previsti l'assegno è riconosciuto in misura tale che non
comporti il superamento del limite stesso.
5. II nucleo familiare coincide con la famiglia di
fatto convivente ed è composta dai coniugi, con esclusione del coniuge
legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati, ai sensi
dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n.
818, dai fratelli e sorelle e dagli ascendenti, residenti tutti nello stesso
luogo.
6. Le variazioni del nucleo familiare devono essere
comunicate alla sede territoriale del Comune tenuto ad accertare il diritto
all'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
7. II reddito del nucleo familiare è costituito
dall'ammontare dei redditi complessivi, conseguibili dai suoi componenti
nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di
provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dai richiedenti ed è
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito
concorrono i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del
codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, il reddito della
casa di abitazione, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, le
rendite da infortunio e malattia professionale, le pensioni di guerra, nonché
l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo
familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione è soggetta ad
autenticazione.
8. L'assegno non concorre a formare la base
imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Agli effetti del
conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione previdenziale
a calcolo nel limite corrispondente ad un terzo dell'assegno medesimo.
9. L'assegno è corrisposto in misura ridotta ove
l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti
pubblici. II grado di riduzione dell'assegno è stabilito con decreto del
Presidente della Giunta regionale sulla base del costo medio regionale delle
prestazioni medesime, contabilizzato nel corso dell'anno precedente, entro i
parametri stabiliti dal Ministero per gli affari sociali.
10. AI compimento del 65° anno di età cessa ogni
diverso trattamento economico assistenziale corrisposto dallo Stato e dalle
autonomie locali nonché dai rispettivi enti strumentali. In particolare vengono
soppressi la pensione sociale e le prestazioni economiche continuative a
carattere assistenziale, nazionali o locali, per i non abbienti e i portatori
di handicap, ivi compresi gli invalidi civili.
11. Dalla data di decorrenza dell'assegno di base
l'importo del trattamento cessato, eccedente l'importo dell'assegno medesimo,
viene conservato ad personam fino al
riassorbimento. II riassorbimento è effettuato nella misura del 50 per cento
degli aumenti derivanti dall'incremento del reddito medio procapite di
riferimento.
Art. 16 - Assegno di inabilità
1. Ai cittadini italiani nonché ai cittadini della
Comunità Europea residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni di
reddito previste dal precedente articolo, secondo coefficienti di equivalenza
triplicati, e che siano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro,
spetta un assegno di inabilità pari al 50% del reddito nazionale medio
procapite speso nell'anno precedente. Ai medesimi soggetti che si trovino
nell'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore il predetto assegno di inabilità
viene elevato all'80% del medesimo reddito procapite, e al 100% per i ciechi
assoluti e prescinde da limiti di reddito nei casi di convenzione tra la
famiglia interessata ed il distretto sociale sui tempi e modi del
reinserimento sociale.
2. L'assegno di inabilità è incompatibile con
l'assegno sociale ai soggetti anziani di cui all'articolo precedente.
3. L'assegno di inabilità è corrisposto in misura
ridotta ove il soggetto sia ricoverato in istituti o comunità con retta a
carico di enti pubblici, secondo percentuali di riduzione fissate con decreto
del Ministro per gli affari sociali d'intesa con le associazioni rappresentative
dei soggetti portatori di handicap.
4. La prestazione è a carico del Fondo sociale
nazionale, i relativi requisiti sono accertati dal Comune e viene corrisposta
dal Comune medesimo secondo norme previste con il regolamento di cui al comma
precedente.
5. L'assegno di inabilità non è compatibile con le
prestazioni a carattere diretto o indiretto concesse dallo Stato, da enti
strumentali o territoriali a seguito di invalidità contratte per cause di
guerra, di lavoro o servizio nonché con le pensioni, dirette e indirette, di
invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria,
dalle gestioni per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica
avente carattere obbligatorio. È fatta salva l'opzione per il trattamento più
favorevole.
6. II titolare dell'assegno di inabilità è sottoposto
ad accertamenti sanitari periodici nei modi previsti dal regolamento di
attuazione di cui al comma 3 della presente legge.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge sono abrogate le norme concessive delle pensioni e assegni per gli
invalidi civili, i ciechi e i sordomuti. Le pensioni e gli assegni già
riconosciuti continuano ad essere erogati a titolo di assegno personale nei
termini previsti con il regolamento di cui al precedente comma 3.
Art. 17 - Progetti personalizzati di
reinserimento
1. I soggetti inabili e a rischio di inabilità hanno
diritto di partecipare a progetti di reinserimento sociale, da realizzare
presso il Comune di residenza secondo progetti personalizzati come da
convenzione elaborata dal Comune medesimo d'intesa con i soggetti di cui
all'art. 1, comma 3, della presente legge e secondo i parametri della legge
regionale.
2. I medesimi progetti devono anche tendere ad un
coinvolgimento dei soggetti che; pur non essendo considerati inabili,
presentano situazioni di disagio psicofisico ed economico tale da menomare
gravemente la loro integrità.
3. A favore dei soggetti che si trovino nella incapacità
di dedicarsi a proficuo lavoro in misura superiore ai due terzi si può operare
anche mediante l'erogazione di buoni servizio commisurati nel valore
economico e nella validità temporale all'entità del bisogno e determinati di
concerto con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e nel quadro della programmazione
degli interventi a livello regionale, salva l'opzione per un assegno di
invalidità pari al 25% del reddito nazionale medio pro-capite speso nell'anno
precedente. È consentito il cumulo tra buoni di servizio e assegno di
inabilità.
Art. 18 - Modalità delle richieste
1. Le domande relative all'assegno di inabilità e ai
buoni servizio sono presentate in carta libera al Comune di residenza.
2. È vietata l'elezione di domicilio, ai fini della
presente legge, in luogo diverso da quello di residenza.
3. II richiedente o il suo legale rappresentante
devono dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, se
sono state presentate nell'ultimo quinquennio altre domande per pensioni,
assegni o indennità, indicando l'ente o l'ufficio cui sono state presentate.
4. Alla domanda devono essere allegati i documenti
richiesti dal Comune.
Art. 19 - Istruttoria medico-legale
1. La domanda di assegno di inabilità o di invalidità
dà luogo ad accertamenti medico-legale presso un collegio medico di tre membri
di cui uno in rappresentanza del Comune, un altro in rappresentanza
dell'interessato ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune
accordo o, in difetto, designato dal presidente del tribunale del luogo di
residenza nell'ambito di un elenco regionale di medici specialisti predisposto
per regolamento dal presidente della giunta regionale entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro dieci giorni dalla data della domanda il
Comune nomina il proprio medico di parte ed esperisce il tentativo bonario di
nomina del presidente della commissione. Decorso infruttuosamente tale
termine il presidente del tribunale provvede alla nomina del terzo componente
entro í successivi trenta giorni.
3. La commissione medico legale ultima gli
accertamenti entro 120 giorni dalla data di nomina del presidente. Decorso
inutilmente tale termine la domanda si intende respinta agli effetti della
procedibilità del ricorso giudiziario.
4. II provvedimento di riconoscimento del diritto ad
assegno è immediatamente esecutivo ed il Comune provvede alla liquidazione
della prestazione entro i successivi trenta giorni, salva la facoltà di
richiedere la sospensione unicamente in sede di ricorso giudiziario.
5. Le spese di consulenza del presidente sono a
carico del Comune e così anche quelle del medico di parte ove la collegiale si
concluda con provvedimento di accoglimento della domanda, secondo criteri e
modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli affari sociali entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Sezione IV - Norme finali e transitorie
Art. 20 - Modalità di utilizzo del
Fondo sociale regionale
1. AI fine di favorire l'effettività degli interventi
individualizzati di assistenza e di integrazione sociale di cui alla presente
legge, la Regione provvede al riparto delle somme del fondo sociale regionale
presso ogni Comune, cui spettano gli oneri di pubblicità-notizia sui fondi
disponibili a favore dei soggetti di cui all'art. 1, 3° comma, della presente
legge. Questi ultimi sono autorizzati a presentare progetti di assistenza e
reinserimento sociale, distinti per aree geografiche e per gruppi di utenti.
2. La regione co-finanzia ciascun progetto entro il
limite massimo di un terzo del suo valore, previo assenso di un nucleo di
valutazione regionale nominato dal presidente della giunta regionale secondo
le modalità previste dalla legge regionale, cui spetta altresì
l'identificazione dei servizi finanziabili.
Art. 21 - Interventi straordinari per
l'edilizia sociale
In sede di attuazione dell'articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67, per il triennio 199597 almeno il 40 per cento del limite
massimo complessivo dei mutui è destinato all'attuazione della lettera f) del
comma 2 dello stesso articolo e delle strutture ed attrezzature di edilizia
sociale volte alla costruzione di spazi di servizi integrati nel territorio
comunale per l'inserimento sociale degli anziani, dei minori, dei tossicodipendenti,
dei disabili, dei carcerati e degli immigrati.
2. Al fine di cui al comma 1, per i progetti suscettibili
di immediata realizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano, valgono le norme, procedure e scadenze determinate in
attuazione dell'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
3. I progetti presentati secondo le modalità di cui
al comma 2 sono sottoposti al vaglio di conformità del Ministro per gli affari
sociali per quanto concerne gli aspetti tecnico-sociali e in coerenza con il
programma nazionale predisposto dal ministero medesimo.
Art. 22 - Soppressione degli organismi
e abrogazione di norme
1. Sono abrogati il titolo VII della legge 17 luglio
1890, n. 6972, e il titolo VII del regolamento approvato con regio decreto 5
febbraio 1891, n. 99, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.
2. II Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per gli affari sociali è autorizzato ad emanare norme
regolamentari di attuazione, integrazione e aggiornamento delle norme di cui
agli articoli precedenti.
2. II Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO II - SEPARAZIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA
Art. 23
La completa assunzione del finanziamento da parte
dello Stato della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo un piano di trasferimenti predeterminato nel tempo e stabilito dalla
legge finanziaria con riferimento ai commi 3 e 6 del citato articolo.
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