Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo 1995

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE "LEGGE DI RIORDINO DELL'ASSISTENZA SOCIALE", PREDISPOSTA DAI SINDACATI

 

 

 

CAPO I - L'INIZIATIVA PER L'ASSISTENZA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE

 

Sezione 1 - Principi generali

 

Art. 1 - Struttura e finalità

 

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 38, commi primo e quarto, e 117 della Costituzione, l'assi­stenza e l'integrazione sociale, articolate su ba­se regionale, sono finalizzate al benessere e al pieno sviluppo della personalità dei cittadini me­diante interventi individualizzati e si realizzano con il coordinamento entro un unico distretto sociale delle attività delle istituzioni e dei servizi operanti in ambito sociale, formativo e sanitario.

2. L'attuazione delle finalità suddette compete allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, singoli o as­sociati, i quali: operano col metodo della pro­grammazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; identificano progetti obiettivo e standard di qualità; predispongono verifiche sistematiche dei risultati, garantendo, anche mediante conferenze di servizi, la piena partecipazione dei cittadini e comunque il coinvolgimento dell'utente nella de­finizione degli interventi che lo riguardano.

3. Le associazioni di volontariato, le coopera­tive sociali, le istituzioni di assistenza sociale senza fini di lucro, gli enti di patronato e le orga­nizzazioni sindacali dei pensionati concorrono al raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma primo, mediante interventi a rete entro il distretto sociale nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.

4. Le Regioni e le Province autonome, con rife­rimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzio­ne, emanano norme legislative nei limiti dei prin­cipi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

 

Art. 2 - Interventi di assistenza e di integrazione sociale

 

1. I cittadini italiani e dei Paesi appartenenti all'Unione europea, residenti in Italia, hanno di­ritto a fruire dei servizi sociali senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideo­logico, religioso o di sesso. Sono, altresì, am­messi ai suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi che si trovano in territorio italiano, anche se non siano assimilati ai cittadini o non risultino appar­tenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità, salvo i diritti che la presente legge conferisce con riguardo alla condizione di citta­dinanza.

2. I servizi di assistenza e di integrazione so­ciale si esplicano mediante:

a) attività di informazione e di segretariato so­ciale sulle prestazioni fornite, sui servizi e sulle risorse disponibili, sulle condizioni e sulle mo­dalità di accesso all'assistenza;

b) promozione di attività educativa e di socia­lizzazione, nel cui ambito possono svolgersi in­terventi di natura assistenziale;

c) sostegno alla persona, alla famiglia e al nu­cleo ospitante anche attraverso l'attivazione di reti di solidarietà sociale, di promozione e di mu­tuo aiuto tra le persone e le famiglie;

d) attivazione di interventi incentivanti l'inte­grazione sociale anche attraverso il lavoro di soggetti handicappati o emarginati;

e) organizzazione di servizi a carattere domi­ciliare, di reti di soccorso e di telesoccorso, di ospitalità diurna, di pronta e temporanea acco­glienza, di ospitalità residenziale.

3. Può essere chiesto agli utenti e alle perso­ne tenute al mantenimento e alla corresponsio­ne degli alimenti il concorso al costo di determi­nati servizi in relazione alle loro condizioni eco­nomiche, tenendo conto della situazione locale e della rilevanza sociale dei servizi, secondo cri­teri stabiliti con legge regionale entro limiti stabi­liti dal Ministero per gli affari sociali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. In ogni caso le leggi regionali debbono garantire agli utenti dei servi­zi la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi che permetta loro di far fronte in mo­do adeguato alle esigenze personali.

4. Nell'ambito degli interventi di assistenza e di integrazione sociale ed in connessione con i servizi sopra indicati sono altresì istituite presta­zioni di carattere economico, ordinarie e straor­dinarie. Hanno diritto alle prestazioni ordinarie:

a) sotto forma di assegno sociale, i cittadini anziani sprovvisti di mezzi necessari per vivere;

b) sotto forma di assegno di inabilità e di inva­lidità, i cittadini che, a causa della loro grave in­capacità, non possono svolgere proficuo lavoro e sono sprovvisti di mezzi necessari per vivere.

5. Le prestazioni straordinarie sono dirette al­le persone ed alle famiglie che si trovano in diffi­coltà economiche contingenti e temporanee e sono erogate dai Comuni, secondo i criteri indi­cati dalle leggi regionali.

 

Art. 3 - Tutela dei diritti

 

1. Ogni Comune al fine di garantire la tutela dei diritto dei cittadini all'assistenza e all'inte­grazione sociale istituisce, nell'ambito dell'orga­nizzazione del servizio, uffici di segretariato so­ciale con compiti di relazione con gli utenti. Le sedi di tali uffici sono dislocate preferibilmente nei distretti sociali comunali in modo da garanti­re una effettiva e capillare possibilità di accesso agli stessi da parte di tutte le persone interes­sate.

2. AI fine di rendere effettiva la tutela dei diritti, il Comune promuove l'iniziativa e si avvale della collaborazione dei soggetti di cui all'art. 1, com­ma 3.

3. Agli stessi fini di cui al comma 2 le forme organizzative pubbliche degli interventi di assi­stenza e di integrazione sociale debbono con­sentire:

a) la identificazione degli operatori e dei com­piti loro affidati, a qualsiasi livello di responsabi­lità;

b) la identificazione dei responsabili del prov­vedimento amministrativo;

c) la partecipazione al procedimento ammini­strativo degli interessati e conseguentemente l'interpello del funzionario competente, il solleci­to dell'esame congiunto della pratica, l'ispezio­ne degli atti amministrativi, salvo motivato segre­to d'ufficio, nonché la promozione di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 241/1990;

d) le procedure per la definizione del reclamo avanzato al sindaco direttamente dal cittadino in ordine alla lesione del diritto all'assistenza e all'integrazione sociale.

4. Ulteriori forme di tutela dei diritti dei cittadi­ni sono previste attraverso:

a) l'istituto del difensore civico con compiti di vigilanza, iniziativa ed intervento, anche di carat­tere sostitutivo, nelle ipotesi di ingiustificate omissioni procedimentali, secondo norme defi­nite in sede regionale;

b) l'istituto dell'operatore dell'ente di patrona­to legalmente riconosciuto con compiti di rap­presentanza, iniziativa e controllo procedimen­tale, con i poteri di cui al precedente comma 3; .   c) i rappresentanti delle organizzazioni sinda­cali dei pensionati presenti nel territorio, nelle forme previste dai regolamenti dei rispettivi enti territoriali.

 

Sezione II - La programmazione ed i compiti dei soggetti attuatori

 

Art. 4 - La programmazione

 

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni attuano i compiti loro attribuiti per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 secondo il metodo della programmazione.

2. Gli obiettivi fondamentali di prevenzione, promozione e integrazione e le linee generali, nonché i livelli minimi di assistenza e di integra­zione sociale da assicurare in condizioni unifor­mi sul territorio nazionale ed i relativi finanzia­menti di parte corrente ed in conto capitale so­no stabiliti dal Piano sociale nazionale nel ri­spetto degli obiettivi della programmazione so­cio-economica nazionale e di tutela sociale indi­viduati a livello internazionale, in coordinamento con il Piano sanitario nazionale ed in coerenza con l'entità del finanziamento assicurato al Fon­do sociale nazionale. II Piano sociale nazionale è presentato dal Governo all'approvazione del Parlamento che si esprime entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'atto. II Piano è adottato, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gen­naio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Ove non vi sia l'intesa entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'atto, il Governo provvede direttamente con atto motivato.

3. II Piano sociale nazionale, che ha durata triennale, è adottato dal Governo entro il 31 lu­glio dell'ultimo anno di vigenza del Piano prece­dente. II Piano può essere modificato nel corso del triennio, con la procedura di cui al prece­dente comma, anche per quanto riguarda i limiti e i criteri di erogazione delle prestazioni e le eventuali forme di partecipazione alla spesa da parte degli assistiti in relazione alle risorse sta­bilite dalla legge finanziaria.

4. II Piano sociale nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento anche ai fini del riequilibrio territoriale delle condizioni della popolazione rispetto ai servizi sociali;

b) i livelli minimi uniformi di assistenza e dei servizi con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini rapportati al volume delle risorse a disposizione;

c) i progetti-obiettivo da realizzare anche me­diante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, fermo restando il disposto dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, in materia di attribuzione degli oneri relativi;

d) gli indirizzi relativi alla formazione di base del personale;

e) le misure e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti;

f) i finanziamenti relativi a ciascun anno di va­lidità del Piano in coerenza con i livelli di assi­stenza.

5. La relazione sullo stato sociale del paese, predisposta annualmente dal Ministro per gli af­fari sociali, espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sociale nazionale, illustra analiticamente e comparativamente co­sti, rendimenti e risultati delle iniziative di inte­grazione sociale e fornisce indicazioni per l'ulte­riore programmazione. La relazione fa menzione dei risultati conseguiti dalle regioni in riferimen­to all'attuazione dei Piani sociali regionali.

6. Su richiesta delle Regioni o direttamente, il Ministro per gli affari sociali promuove forme di collaborazione nonché l'elaborazione di apposi­te linee guida in funzione dell'applicazione coor­dinata del Piano sociale nazionale e della nor­mativa di settore, salva l'autonoma determina­zione regionale in ordine al loro recepimento.

7. Sulla base del programma nazionale le Re­gioni e i Comuni redigono, con il concorso dei soggetti istituzionali e sociali interessati, ed adottano piani e programmi a scadenza an­nuale.

8. I piani e i programmi di cui al comma prece­dente sono sottoposti a verifica annuale e con essi vengono determinati, insieme alle strategie ed agli obiettivi specifici dell'intervento:

a) l'uso integrato delle risorse finanziarie e la loro migliore distribuzione ed utilizzazione al massimo livello di decentramento;

b) l'organizzazione e le modalità di erogazione delle prestazioni;

c) gli strumenti di rilevazione finalizzati alla co­noscenza dei bisogni delle popolazioni;

d) le metodologie per accertare il raggiungi­mento degli obiettivi. Nel caso di obiettivi comportanti spese devono essere specificati gli standards dei risultati perseguibili nel periodo di validità dei piani e dei programmi, nonché i sog­getti responsabili dell'attuazione dei singoli in­terventi.

9. Le Regioni, anche avvalendosi dei Comuni, predispongono, con la stessa periodicità della redazione dei piani e programmi regionali, con­trolli di gestione rivolti ad accertare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste. Le risultanze dei rapporti di gestione sono trasmesse al Governo ai fini del­la programmazione nazionale e sono allegate al­la relazione sullo stato del Paese di cui al com­ma 5.

10. I piani regionali ed i programmi comunali di attuazione sono sottoposti a revisione previa deliberazione dei competenti organi di controllo, all'atto della adozione del piano e dei programmi nazionali da parte del Parlamento.

 

Art. 5 - Sistema informativo dei servizi sociali - Siss

 

1. Lo Stato, le Regioni e i Comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali (Siss) al fine di assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, della rete dei servizi sociali, nonché per poter disporre tempestivamente dei dati e delle informazioni necessarie per la pro­grammazione e la gestione delle politiche sociali e per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative e con le politiche del lavoro e dell'occupazione.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto del Ministro per gli affari sociali una commissione tecnica, composta da sei esperti di cui due designati dal Ministro stesso, due dal­le regioni, due dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI). La commissione, sentito il Consiglio nazionale per gli affari sociali, ha il compito di definire i contenuti, il modello e gli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai di­versi livelli operativi del Siss. La commissione è presieduta dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato.

3. II Ministro per gli affari sociali, sentite le Re­gioni, approva il progetto operativo del Siss quale atto di indirizzo e coordinamento.

4. Sulla base di tale atto di indirizzo e coordi­namento le Regioni e i Comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del si­stema informativo a livello comunale.

 

Art. 6 - Compiti dello Stato

 

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle Regioni a sta­tuto ordinario in materia di integrazione sociale. Tale funzione è esercitata dal Ministro per gli af­fari sociali sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale nonché agli impegni derivanti dagli obblighi in­ternazionali e comunitari;

b) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gra­vità o estensione, nonché gli interventi straordi­nari di prima necessità richiesti da eventi ecce­zionali e urgenti, che trascendono l'ambito re­gionale o per i quali l'ente locale non possa provvedere, o resi necessari per assolvere un dovere di solidarietà nazionale;

c) gli interventi di prima assistenza in favore di connazionali profughi e rimpatriati, in conse­guenza di eventi straordinari ed eccezionali; nonché gli interventi in favore dei profughi stra­nieri, limitatamente al periodo strettamente ne­cessario alle operazioni di identificazione e di ri­conoscimento della qualifica di rifugiato e per il tempo che intercorre fino al loro trasferimento in altri paesi o al loro inserimento nel territorio na­zionale, nonché gli oneri relativi all'assistenza agli stranieri e agli apolidi fino alla concessione del permesso di soggiorno;

d) i rapporti, in materia di assistenza e di inte­grazione sociale, con organismi stranieri ed in­ternazionali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dai regolamenti comuni­tari;

e) l'assegno sociale per i soggetti anziani, l'assegno di inabilità e di invalidità e i buoni ser­vizio disposti dalla presente legge in attuazione dell'art. 38, primo comma della Costituzione;

f) la ripartizione, tra le regioni, del Fondo so­ciale nazionale di cui alla presente legge, distin­tamente per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale, tenuto conto degli obiettivi fissati dai piani e programmi regionali e sulla base di indicatori e standard predeterminati;

g) l'emanazione di atti sostitutivi nel caso di ri­scontrata inadempienza delle singole Regioni, sentito il Consiglio sociale nazionale di cui alla presente legge;

h) la fissazione dei requisiti per la determina­zione dei profili professionali degli operatori so­ciali; le disposizioni generali in materia di ordi­namento e durata dei corsi e la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione.

 

Art. 7 - Istituzione del Ministero per gli affari sociali

 

1. È istituito il Ministero per gli affari sociali, cui sono attribuite le funzioni di cui al preceden­te articolo 6 ed ogni altra funzione statale in ma­teria di assistenza e integrazione sociale.

2. Ai fini dell'istituzione del Ministero il Gover­no è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo inteso a riordinare le compe­tenze dello Stato in materia di assistenza e inte­grazione sociale sulla base dei criteri di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 della legge 21 dicembre 1993, n. 537, trasferendo al predetto ministero le funzioni e le strutture del Dipartimento della famiglia e della solidarietà sociale e le funzioni di cui alla presente legge svolte da altri ministe­ri. Con lo stesso decreto sono altresì disciplina­te le modalità di trasferimento del relativo per­sonale con la garanzia delle posizioni giuridiche ed economiche.

 

Art. 8 - Consiglio nazionale per gli affari sociali

 

1. È istituito il Consiglio nazionale per gli affari sociali con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica e l'attuazione del piano assistenziale nazionale.

2. II Consiglio è sentito obbligatoriamente in ordine ai programmi globali di intervento in ma­teria di assistenza e integrazione sociale, alla ri­partizione degli stanziamenti, alla determinazio­ne dei livelli minimi di servizi socio-assistenziali che debbono essere garantiti a tutti i cittadini, alla determinazione dei profili degli operatori so­ciali, alle prestazioni economiche di carattere continuativo di competenza dello Stato.

3. Esso predispone una relazione annuale sullo stato dell'integrazione sociale nel Paese, sulla quale il Ministro riferisce al Parlamento en­tro il 31 marzo di ogni anno.

4. II Consiglio nazionale per gli affari sociali, nominato con decreto del Presidente della Re­pubblica su proposta del Ministro per gli affari sociali, per la durata di un quinquennio, è pre­sieduto dal Ministro per gli affari sociali ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuna Regio­ne e, per quanto concerne la Regione Trentino Alto Adige, da un rappresentante della provincia di Trento ed un rappresentante della provincia di Bolzano;

b) da tre rappresentanti del Ministero per gli affari sociali e da un rappresentante per ciascu­no dei seguenti Ministeri: lavoro e previdenza sociale; sanità; pubblica istruzione; interno; gra­zia e giustizia; tesoro; bilancio e programmazio­ne economica;

c) dal direttore dell'Istituto superiore della sa­nità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da un rap­presentante del Consiglio nazionale delle ricer­che, da cinque esperti in materia di assistenza sociale designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di rappresentatività e competenza funzio­nale, da cinque esperti designati dalle associa­zioni di rappresentanza delle istituzioni private di assistenza sociale e del volontariato nonché da un rappresentante del Siss;

d) da cinque rappresentanti dell'ANCI.

5. II Consiglio elegge tra i suoi componenti due vice presidenti.

6. L'articolazione in sezioni, le modalità di fun­zionamento e le funzioni di segreteria del Con­siglio sono disciplinate con regolamento ema­nato dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Consiglio stesso.

 

Art. 9 - Compiti delle Regioni

 

1. Le Regioni perseguono le finalità della pre­sente legge, in armonia con i principi fissati nei rispettivi statuti e con gli obiettivi della program­mazione nazionale e territoriale dei Comuni, me­diante il concorso effettivo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3.

2. Le regioni, in particolare:

a) determinano gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi di integrazione sociale e la isti­tuzione, l'organizzazione e la gestione dei presi­di pubblici di integrazione sociale;

b) emanano norme sui requisiti essenziali per il funzionamento e la vigilanza delle strutture ge­stite da soggetti privati per le attività di assisten­za e di integrazione sociale, affinché esse si svolgano in coerenza con i principi e le finalità della presente legge;

c) definiscono gli standards di qualità da rag­giungere nella gestione dei presidi pubblici e privati e delle diverse forme di prestazione, fermi i livelli minimi dei servizi di cui all'articolo 8 com­ma 2;

d) assicurano il coordinamento e l'integrazio­ne con i servizi sanitari e promuovono, altresì, l'integrazione con i servizi formativi del tempo li­bero, di trasporto, di comunicazione e, in gene­re, con il complesso delle attività locali di servi­zio alla persona ed alla collettività;

e) approvano ed aggiornano periodicamente i piani ed i programmi regionali di integrazione sociale;

f) promuovono e coordinano azioni di assi­stenza tecnica per la istituzione ed il migliora­mento di servizi di assistenza e di integrazione sociale, ivi comprese le iniziative volte a favorire la sperimentazione di nuove iniziative;

g) assicurano l'autonomia tecnico-funzionale dei servizi di assistenza e di integrazione sociale nel rispetto dell'articolo 25, ultimo comma, del decreto de,l Presidente della Repubblica 27 lu­glio 1977, n. 616;

h) stabiliscono, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge:

- le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione delle istituzioni private di assistenza sociale nel registro regionale di cui all'art. 13;

- i criteri per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 14;

- i criteri per la determinazione della entità di concorso da parte degli utenti nel costo delle prestazioni secondo i principi di cui al prece­dente art. 2, comma 3;

- i criteri e le modalità per l'erogazione straordinaria di contributi finanziari da parte dei Comuni, a fronte di situazioni temporanee di bi­sogno economico e di emergenza;

i) predispongono e finanziano piani per la for­mazione e l'aggiornamento professionale per personale addetto ai servizi sociali.

3. Le Regioni, al fine di sviluppare la cono­scenza delle condizioni sociali della popolazio­ne, sperimentano le modalità e forme innovative di intervento per la qualificazione dei servizi so­ciali, mediante l'utilizzazione piena delle risorse interne ai servizi e con l'apporto di istituti spe­cializzati e delle università e a tal fine:

a) promuovono studi e ricerche volti ad identi­ficare le cause e le dimensioni del bisogno e dell'emarginazione e le condizioni socio-am­bientali che le determinano;

b) promuovono iniziative ed attività sperimentali ed innovative finalizzate ad arricchire le mo­dalità di prevenzione e di risposta ai bisogni in­dividuati.

 

Art. 10 - Compiti dei Comuni

 

1. I Comuni sono titolari delle funzioni ammini­strative concernenti l'assistenza e l'integrazione sociale, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, e le esercitano in forma singola o associata.

2. I Comuni:

a) concorrono, sentiti i soggetti istituzionali e sociali operanti nel loro territorio, alla elabora­zione e realizzazione del piano e dei programmi regionali di assistenza e di integrazione sociale;

b) redigono il programma locale di attuazione del piano regionale, mediante il quale coordina­no tutte le iniziative di promozione e di sviluppo dei servizi sociali, ivi compresi gli interventi complementari o sperimentali;

c) provvedono alla migliore organizzazione, a livello dei distretti sociali di base, così come in­dividuati dal comma 3, del complesso dei servizi sociali pubblici, anche mediante l'integrazione con le prestazioni sanitarie e gli altri servizi ope­ranti sul territorio;

d) garantiscono il diritto dei cittadini alla par­tecipazione e al controllo dei servizi, stabilendo altresì le modalità di intervento degli assistiti, delle loro famiglie e delle formazioni sociali ope­ranti nel territorio;

e) autorizzano il funzionamento, vigilano e controllano, sulla base delle norme regionali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9, le strutture socio-assistenziali residenziali e semi­residenziali;

f) stipulano convenzioni con le istituzioni pri­vate iscritte nel registro regionale di cui all'art. 14 e con le associazioni di volontariato tenendo conto, nella determinazione dei corrispettivi fi­nanziari, del costo dei servizi pubblici di pari li­vello qualitativo;

g) convocano, con cadenza annuale, apposite conferenze dei servizi sociali alle quali assicura­no la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, al fine di esaminare la situazione so­ciale del proprio territorio e formulare proposte per l'aggiornamento del piano e dei programmi regionali dei servizi sociali;

h) gestiscono i beni immobili, le attrezzature ed i beni mobili destinati al loro patrimonio ed utilizzabili quali sedi di servizio sociale;

i) controllano ogni attività ed iniziativa di assi­stenza sociale che si svolge nel loro territorio, secondo i criteri determinati dalla legge regio­nale;

I) forniscono, nelle forme e con gli strumenti più idonei, l'informazione ai cittadini, ed organiz­zano uffici comunali o decentrati di segretariato sociale.

3. I Comuni, singoli o associati, esercitano le proprie funzioni decentrandone l'attuazione, per quanto possibile, a livello dei distretti sociali di base nei quali articolano il proprio territorio. Nel distretto è assicurata l'integrazione necessaria con i servizi sanitari nel territorio e sono garanti­ti gli opportuni collegamenti con i servizi educa­tivi e gli altri servizi alla persona.

 

Art. 11 - Finanziamento

 

1. Gli interventi di integrazione e di assistenza sociale sono finanziati da un Fondo sociale na­zionale, alimentato dal sistema fiscale generale, a copertura dell'assegno sociale per i soggetti anziani, dell'assegno di inabilità e di invalidità, dei buoni servizio nonché dei servizi e delle pre­stazioni a carico dello Stato, e da fondi sociali regionali deputati a sopperire ai servizi propri di ciascuna regione.

2. L'ammontare complessivo del finanziamen­to del Fondo sociale nazionale è riferito alla du­rata e agli obiettivi dei piani e dei programmi an­nuali e pluriennali nazionali ed è determinato in sede di legge finanziaria con apposita voce da inserire nella tabella C.

3. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo so­ciale nazionale sono determinate ai sensi dell'articolo 11 quater, comma 3, della legge 3 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 362. II loro am­montare non è comunque inferiore al 2 per cen­to del prodotto interno lordo (Pil).

4. In sede di prima applicazione della presen­te legge, a partire dall'esercizio 1995, lo stanzia­mento di cui al comma 1 del Fondo sociale na­zionale è determinato in misura non inferiore a quanto già stanziato per finalità assistenziali a carico del bilancio dello Stato nell'esercizio 1994, aumentato del tasso di incremento nomi­nale del prodotto interno lordo (Pii). Conseguen­temente confluiscono presso il fondo sociale nazionale le risorse già derivanti:

a) dal fondo per gli asili nido istituito con legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

b) dal fondo speciale di cui all'articolo 10 del­la legge 23 dicembre 1975, n. 698;

c) dai fondi previsti dall'articolo 1 duodecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;

d) dai proventi netti di cui al terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

e) dalle quote degli utili di gestione degli istitu­ti di credito devolute in base ai rispettivi statuti, a finalità assistenziali;

f) dal fondo di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

g) dal fondo di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405;

h) dal fondo di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194; ;

i) dal fondo di cui alla legge 3 giugno 1971, n. 404.

II Ministro del tesoro è autorizzato ad emanare i relativi decreti di trasferimento degli stanzia­menti in atto esistenti per le finalità di cui alla presente legge.

5. Le somme stanziate per la spesa di parte corrente, a norma del comma 5 vengono riparti­te con delibera del Ministro per gli affari sociali tra tutte le Regioni, tenuto conto delle indicazioni della programmazione nazionale e di quella del­le Regioni e, comunque, con riferimento ad indi­ci e standard definiti in relazione al costo delle prestazioni.

6. II fondo sociale regionale è finanziato me­diante una quota parte delle entrate provenienti dalle imposte regionali e comunque in misura non inferiore al 10% delle medesime, e mediante un contributo del Fondo sociale nazionale in mi­sura inversamente proporzionale al reddito me­dio regionale determinato dal Ministero per gli affari sociali d'intesa con la conferenza Stato­-Regioni.

 

Art. 12 - Istituzioni private di assistenza

 

In conformità all'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione è garantita la libertà di costi­tuzione e di attività alle associazioni, fondazioni o altre istituzioni - dotate o meno di personalità giuridica - che perseguano finalità assistenziali.

 

Art. 13 - Registro regionale delle istituzioni private

 

1. In ogni Regione è istituito un registro per la iscrizione delle associazioni, fondazioni e istituzioni private anche a carattere cooperativo, do­tate o meno di personalità giuridica, che inten­dono essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali e con­correre alla stipulazione delle convenzioni di cui al secondo comma dell'articolo 10.

2. L'iscrizione nel registro delle istituzioni pri­vate, fermo restando il rispettivo regime giuridi­co-amministrativo, è disposta dalla Regione, sentiti i Comuni singoli o associati nei cui territo­ri l'iscrizione opera, previo accertamento dei se­guenti requisiti:

a) assenza di fini di lucro;

b) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza organizzativa ed operativa, secondo gli standard dei servizi sociali fissati, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, lettera c);

c) rispetto per i dipendenti del contratto col­lettivo nazionale di categoria, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o rese in forza di convenzioni di cui al primo comma con organismi della Chiesa cattolica o delle altre confessioni religiose;

d) corrispondenza ai principi stabiliti dalla presente legge e dalla legge regionale.

3. Per le istituzioni operanti in più regioni l'iscrizione è effettuata nel registro tenuto pres­so la Regione in cui l'istituzione ha sede legale, sentite le altre Regioni interessate.

4. Nel rispetto di tali requisiti i servizi gestiti dai privati sono inclusi, a domanda, nel piano dei servizi sociali formulato dalle regioni, con­venzionati ai sensi dell'articolo 14.

 

Art. 14 - Convenzioni

 

1. I Comuni, per la realizzazione dei programmi locali di attuazione dell'assistenza e dell'inte­grazione sociale, stipulano convenzioni con le istituzioni private di assistenza iscritte nel regi­stro di cui al precedente art. 13, con le organiz­zazioni di volontariato e con gli enti di patronato, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

 

Sezione III - Le prestazioni economiche

 

Art. 15 - Assegno sociale per i soggetti anziani

 

1. Ai cittadini italiani e della Comunità Euro­pea, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al successivo comma 3, è corrisposto un asse­gno di base non reversibile per un ammontare annuo pari al 50% del reddito nazionale medio procapite speso nell'anno precedente. La pre­stazione è a carico del Fondo sociale nazionale, i relativi requisiti sono accertati dal Comune e viene corrisposta dal medesimo, anche in regi­me di convenzione con enti pubblici operanti sul territorio.

2. L'attribuzione dell'assegno è subordinata alla presentazione della domanda, anche antici­pata di un semestre rispetto al compimento dell'età.

3. L'assegno compete in misura differenziata secondo il numero dei componenti familiari ed il reddito del nucleo familiare, in base al seguente coefficiente di equivalenza:

 

Ampiezza famiglia

Coefficiente di equivalenza

Reddito familiare

 

1 persona

1

50% del reddito procapite dell'anno precedente

2 persone

2

100% del reddito procapite dell'anno precedente

3 persone

2,66

133% del reddito procapite dell'anno precedente

4 persone

3,22

161% del reddito procapite dell'anno precedente

5 persone

3,72

186% del reddito procapite dell'anno precedente

6 persone

4,19

210% del reddito procapite dell'anno precedente

7 persone

4,61

231% del reddito procapite dell'anno precedente

 

4. Qualora il reddito familiare risulti inferiore ai limiti come sopra previsti l'assegno è ricono­sciuto in misura tale che non comporti il supera­mento del limite stesso.

5. II nucleo familiare coincide con la famiglia di fatto convivente ed è composta dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effet­tivamente separato, dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, dai fra­telli e sorelle e dagli ascendenti, residenti tutti nello stesso luogo.

6. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate alla sede territoriale del Co­mune tenuto ad accertare il diritto all'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

7. II reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, conse­guibili dai suoi componenti nell'anno solare di ri­ferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rila­sciata dai richiedenti ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorro­no i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quel­li esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sosti­tutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stes­si, il reddito della casa di abitazione, le compe­tenze arretrate soggette a tassazione separata, le rendite da infortunio e malattia professionale, le pensioni di guerra, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione è soggetta ad autenticazione.

8. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione pre­videnziale a calcolo nel limite corrispondente ad un terzo dell'assegno medesimo.

9. L'assegno è corrisposto in misura ridotta ove l'interessato sia ricoverato in istituti o co­munità con retta a carico di enti pubblici. II gra­do di riduzione dell'assegno è stabilito con de­creto del Presidente della Giunta regionale sulla base del costo medio regionale delle prestazioni medesime, contabilizzato nel corso dell'anno precedente, entro i parametri stabiliti dal Mini­stero per gli affari sociali.

10. AI compimento del 65° anno di età cessa ogni diverso trattamento economico assisten­ziale corrisposto dallo Stato e dalle autonomie locali nonché dai rispettivi enti strumentali. In particolare vengono soppressi la pensione so­ciale e le prestazioni economiche continuative a carattere assistenziale, nazionali o locali, per i non abbienti e i portatori di handicap, ivi com­presi gli invalidi civili.

11. Dalla data di decorrenza dell'assegno di base l'importo del trattamento cessato, ecce­dente l'importo dell'assegno medesimo, viene conservato ad personam fino al riassorbimento. II riassorbimento è effettuato nella misura del 50 per cento degli aumenti derivanti dall'incremen­to del reddito medio procapite di riferimento.

 

Art. 16 - Assegno di inabilità

 

1. Ai cittadini italiani nonché ai cittadini della Comunità Europea residenti in Italia, che si trovi­no nelle condizioni di reddito previste dal prece­dente articolo, secondo coefficienti di equiva­lenza triplicati, e che siano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e perma­nente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, spetta un assegno di inabilità pari al 50% del reddito nazionale medio procapite speso nell'anno precedente. Ai medesimi soggetti che si trovino nell'impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiu­to permanente di un accompagnatore il predetto assegno di inabilità viene elevato all'80% del medesimo reddito procapite, e al 100% per i ciechi assoluti e prescinde da limiti di reddito nei casi di convenzione tra la famiglia interessa­ta ed il distretto sociale sui tempi e modi del reinserimento sociale.

2. L'assegno di inabilità è incompatibile con l'assegno sociale ai soggetti anziani di cui all'ar­ticolo precedente.

3. L'assegno di inabilità è corrisposto in misu­ra ridotta ove il soggetto sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici, secondo percentuali di riduzione fissate con de­creto del Ministro per gli affari sociali d'intesa con le associazioni rappresentative dei soggetti portatori di handicap.

4. La prestazione è a carico del Fondo sociale nazionale, i relativi requisiti sono accertati dal Comune e viene corrisposta dal Comune mede­simo secondo norme previste con il regolamen­to di cui al comma precedente.

5. L'assegno di inabilità non è compatibile con le prestazioni a carattere diretto o indiretto con­cesse dallo Stato, da enti strumentali o territo­riali a seguito di invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o servizio nonché con le pen­sioni, dirette e indirette, di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbli­gatoria, dalle gestioni per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica avente ca­rattere obbligatorio. È fatta salva l'opzione per il trattamento più favorevole.

6. II titolare dell'assegno di inabilità è sottopo­sto ad accertamenti sanitari periodici nei modi previsti dal regolamento di attuazione di cui al comma 3 della presente legge.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della pre­sente legge sono abrogate le norme concessive delle pensioni e assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti. Le pensioni e gli assegni già riconosciuti continuano ad essere erogati a titolo di assegno personale nei termini previsti con il re­golamento di cui al precedente comma 3.

 

Art. 17 - Progetti personalizzati di reinserimento

 

1. I soggetti inabili e a rischio di inabilità han­no diritto di partecipare a progetti di reinseri­mento sociale, da realizzare presso il Comune di residenza secondo progetti personalizzati come da convenzione elaborata dal Comune medesi­mo d'intesa con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, della presente legge e secondo i parametri della legge regionale.

2. I medesimi progetti devono anche tendere ad un coinvolgimento dei soggetti che; pur non essendo considerati inabili, presentano situa­zioni di disagio psicofisico ed economico tale da menomare gravemente la loro integrità.

3. A favore dei soggetti che si trovino nella in­capacità di dedicarsi a proficuo lavoro in misura superiore ai due terzi si può operare anche me­diante l'erogazione di buoni servizio commisura­ti nel valore economico e nella validità tempora­le all'entità del bisogno e determinati di concerto con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e nel quadro della programmazione degli interventi a livello regionale, salva l'opzione per un assegno di invalidità pari al 25% del reddito nazionale medio pro-capite speso nell'anno precedente. È consentito il cumulo tra buoni di servizio e asse­gno di inabilità.

 

Art. 18 - Modalità delle richieste

 

1. Le domande relative all'assegno di inabilità e ai buoni servizio sono presentate in carta libe­ra al Comune di residenza.

2. È vietata l'elezione di domicilio, ai fini della presente legge, in luogo diverso da quello di re­sidenza.

3. II richiedente o il suo legale rappresentante devono dichiarare nella domanda, sotto la pro­pria personale responsabilità, se sono state presentate nell'ultimo quinquennio altre doman­de per pensioni, assegni o indennità, indicando l'ente o l'ufficio cui sono state presentate.

4. Alla domanda devono essere allegati i do­cumenti richiesti dal Comune.

 

Art. 19 - Istruttoria medico-legale

 

1. La domanda di assegno di inabilità o di invalidità dà luogo ad accertamenti medico-legale presso un collegio medico di tre membri di cui uno in rappresentanza del Comune, un altro in rappresentanza dell'interessato ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune accordo o, in difetto, designato dal presidente del tribu­nale del luogo di residenza nell'ambito di un elenco regionale di medici specialisti predispo­sto per regolamento dal presidente della giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro dieci giorni dalla data della domanda il Comune nomina il proprio medico di parte ed esperisce il tentativo bonario di nomina del pre­sidente della commissione. Decorso infruttuosa­mente tale termine il presidente del tribunale provvede alla nomina del terzo componente en­tro í successivi trenta giorni.

3. La commissione medico legale ultima gli accertamenti entro 120 giorni dalla data di no­mina del presidente. Decorso inutilmente tale termine la domanda si intende respinta agli ef­fetti della procedibilità del ricorso giudiziario.

4. II provvedimento di riconoscimento del dirit­to ad assegno è immediatamente esecutivo ed il Comune provvede alla liquidazione della presta­zione entro i successivi trenta giorni, salva la fa­coltà di richiedere la sospensione unicamente in sede di ricorso giudiziario.

5. Le spese di consulenza del presidente so­no a carico del Comune e così anche quelle del medico di parte ove la collegiale si concluda con provvedimento di accoglimento della do­manda, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro per gli affari sociali entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Sezione IV - Norme finali e transitorie

 

Art. 20 - Modalità di utilizzo del Fondo sociale regionale

 

1. AI fine di favorire l'effettività degli interventi individualizzati di assistenza e di integrazione sociale di cui alla presente legge, la Regione provvede al riparto delle somme del fondo so­ciale regionale presso ogni Comune, cui spetta­no gli oneri di pubblicità-notizia sui fondi dispo­nibili a favore dei soggetti di cui all'art. 1, 3° comma, della presente legge. Questi ultimi sono autorizzati a presentare progetti di assistenza e reinserimento sociale, distinti per aree geografi­che e per gruppi di utenti.

2. La regione co-finanzia ciascun progetto en­tro il limite massimo di un terzo del suo valore, previo assenso di un nucleo di valutazione re­gionale nominato dal presidente della giunta re­gionale secondo le modalità previste dalla legge regionale, cui spetta altresì l'identificazione dei servizi finanziabili.

 

Art. 21 - Interventi straordinari per l'edilizia sociale

 

In sede di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il triennio 1995­97 almeno il 40 per cento del limite massimo complessivo dei mutui è destinato all'attuazione della lettera f) del comma 2 dello stesso articolo e delle strutture ed attrezzature di edilizia socia­le volte alla costruzione di spazi di servizi inte­grati nel territorio comunale per l'inserimento sociale degli anziani, dei minori, dei tossicodi­pendenti, dei disabili, dei carcerati e degli immi­grati.

2. Al fine di cui al comma 1, per i progetti su­scettibili di immediata realizzazione presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Tren­to e di Bolzano, valgono le norme, procedure e scadenze determinate in attuazione dell'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. I progetti presentati secondo le modalità di cui al comma 2 sono sottoposti al vaglio di con­formità del Ministro per gli affari sociali per quanto concerne gli aspetti tecnico-sociali e in coerenza con il programma nazionale predispo­sto dal ministero medesimo.

 

Art. 22 - Soppressione degli organismi e abrogazione di norme

 

1. Sono abrogati il titolo VII della legge 17 lu­glio 1890, n. 6972, e il titolo VII del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, nonché tutte le norme in contrasto con la presente legge.

2. II Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per gli affari sociali è auto­rizzato ad emanare norme regolamentari di at­tuazione, integrazione e aggiornamento delle norme di cui agli articoli precedenti.

2. II Ministro del tesoro è autorizzato a provve­dere, con propri decreti, alle occorrenti variazio­ni di bilancio.

 

CAPO II - SEPARAZIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA

 

Art. 23

 

La completa assunzione del finanziamento da parte dello Stato della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previ­denziali di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, avviene entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un piano di trasferimenti predeterminato nel tempo e stabilito dalla legge finanziaria con rife­rimento ai commi 3 e 6 del citato articolo.

 

 

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