Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno
1995
Notizie
NO ALLE SCUOLE SPECIALI PER
HANDICAPPATI
Pubblichiamo
integralmente il testo della mozione approvata il 22 ottobre 1994 dall'Osservatorio
permanente per l'handicap presso il Ministero della pubblica istruzione,
finalizzata a sollecitare una radicale modifica degli articoli 6, 9, 324 del
Testo unico della scuola, che consentono il ripristino delle scuole speciali
anche per handicappati fisici e intellettivi, e addirittura per "minori in
difficoltà" (cfr. in questo numero l'articolo di P. Rollero).
L'Osservatorio permanente sull'handicap, esaminato il
Testo unico sulla legislazione scolastica, approvato con Decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sottopone all'attenzione dell'Onorevole Ministro la
formulazione dell'articolo 324 e dei combinati disposti degli artt. 6 e 9
concernente "Scuole con particolari finalità", ritenendo tale
disposizione in conflitto frontale con la sentenza n. 215/87 della Corte
costituzionale, e con gli artt. 12, 13 e 43 della legge n. 104/92
"Legge-quadro sui diritti delle persone handicappate"; infatti gli
articoli 12 e 13 fanno salve espressamente solo le scuole speciali per ciechi e
per sordi, mentre l'articolo 43 abroga espressamente tutte le norme che
consentono la creazione e il funzionamento delle scuole speciali per gli
handicappati psicofisici.
II testo dell'art. 324 riproduce in parte il disposto
dell'art. 1 del DPR 970/75, mentre per il resto manca di fonte legislativa che
possa giustificarlo.
Ma il DPR 970/75 è anteriore alla legge 517/ 77 e di
tutta la normativa successiva che ha generalizzato il principio
detl'integrazione scolastica e l'abolizione delle scuole speciali.
Per questi motivi
Si chiede all'Onorevole Ministro che, in sede di
errata corrige del Testo unico, voglia modificare radicalmente gli artt. 6 e 9
e 324, onde evitare confusioni interpretative ed applicative che creerebbero
conflittualità e contenzioso giurisdizionale.
(da "Handicap & Scuola", n.
5-6, gennaio-febbraio 1995)
CIASCUNO PAGHI SECONDO LE
SUE POSSIBILITÀ
II Segretario generale della Cei e neo-arcivescovo
di Genova, monsignor Dionigi Tettamanzi, ha contestato ieri la norma che è
stata introdotta, di recente, nella sanità statale del nostro Paese secondo
cui chi abbia compiuto 65 anni è a carico dello Stato, indipendentemente dal
suo reddito e, quindi, dalle sue condizioni sociali. E lo ha fatto
intervenendo ieri mattina a un convegno su "Chiesa e pastorale della
sanità", promosso proprio dalla Cei e a cui hanno preso parte 300 delegati
diocesani, convenuti da tutta Italia.
Monsignor Tettamanzi ha osservato che «bisogna
evitare che norme, in apparenza moderne, finiscano, invece, col rispondere
solo alle esigenze di alcuni gruppi sociali».
Inoltre, applicando il criterio della giustizia
(ciascuno paghi secondo le sue possibilità), ha sostenuto che «chi è più
fortunato dal punto di vista economico non va aiutato dallo Stato, cioè dagli
altri».
Da teologo moralista qual è, il Segretario generale
della Cei ha fatto notare, tra non pochi consensi, che la perequazione
rigidamente quantitativa e aritmetica non sarebbe uguaglianza ma ugualitarismo
e per ciò stesso un'ingiustizia perché si verrebbe a prescindere, nel caso
della norma contestata, dalle condizioni reali in cui ciascun cittadino si
trova. È, invece, noto che i cittadini che hanno compiuto 65 anni non hanno lo
stesso reddito, mentre la filosofia che ha ispirato la norma è come se lo
avessero.
Ecco perché monsignor Tettamanzi ha parlato di «norme
solo in apparenza moderne» rilevando che occorrerebbe, invece, adottare il
criterio del Welfare State secondo cui «a ciascuno secondo indigenza e
bisogno». Un criterio che non piace ad un certo liberismo senza regole che mira
a smantellare proprio lo stato sociale e ciò è contrario alla stessa dottrina
sociale della Chiesa.
(da “l'unità”, 26 aprile 1995)
SOCIETA PER LA STORIA DEL
SERVIZIO SOCIALE (1)
II 25 febbraio 1995 ha avuto luogo a Roma presso
l'istituto L. Sturzo un incontro promosso dalla Società per la Storia del
Servizio Sociale (SOSTOSS) con lo scopo di fare il punto sullo stato di
avanzamento dei programmi statutari che si propongono la raccolta e
l'utilizzazione delle fonti archivistiche degli Enti operanti fra gli anni '40
e '70.
Le relazioni introduttive sono state tenute dalla
Dott.ssa Carmen Pagani, membro del Consiglio direttivo della SOSTOSS, che ha
illustrato il lavoro finora svolto e gli aspetti operativi attuali, e dal Prof.
Antonio Parisella, docente di Storia contemporanea all'Università di Parma, che
ha trattato le prospettive di utilizzazione storica degli archivi.
I convenuti, assistenti sociali protagonisti dei
servizi in questione, docenti universitari e studiosi, hanno dato un
significativo contributo ai lavori accentuando la disponibilità ad impegni
personali e la necessità di coinvolgere altre strutture e operatori interessati
alla materia.
È stata sottolineata in particolare l'urgenza di
procedere nel lavoro per evitare che vadano disperse testimonianze di un'epoca
tanto significativa per la professione.
NESSUNA SPESA PER LA COSTITUZIONE
DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Coloro che intendono costituire una associazione di
volontariato possono farlo senza l'esborso di alcuna somma.
Occorre
solo che predispongano l'atto costitutivo e lo statuto.
Nel primo sono indicate le generalità, il luogo e la
data di nascita, la residenza e il codice, fiscale di coloro che partecipano
alla costituzione dell'organizzazione e che sottoscrivono sia l'atto
costitutivo che lo statuto.
Nell'atto costitutivo devono, inoltre, essere
precisati gli scopi (riportando quelli inseriti nello statuto), le cariche
sociali: presidente, eventuali vice-presidenti, segretario, tesoriere (queste
due cariche possono essere attribuite ad una sola persona), la composizione del
collegio dei revisori dei conti (presidenti e componenti, in genere due).
Lo statuto deve contenere: il riferimento alla legge
11 agosto 1991 n. 266, la denominazione dell'associazione, la sede, gli scopi,
i mezzi previsti per il raggiungimento delle finalità sociali (quote,
sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati ecc.), gli organi
(assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente, ecc.) ed i loro compiti.
La legge 266/1991 prevede che, per poter essere
iscritte nei registri regionali, le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento
delle attività devono avvalersi «in modo
determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti»; inoltre nello statuto «devono
essere espressamente previsti l'assenza dei fini di lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché
la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e
di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere altresì
stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i
beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti».
Infine, segnaliamo che l'atto costitutivo e lo
statuto devono essere riportati su carta uso bollo.
La registrazione è fatta gratuitamente (entro il
termine massimo di 20 giorni dall'effettuazione dell'assemblea costituente)
dall'Ufficio del registro, Atti privati, a condizione che risulti che l'associazione
è stata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n.
266 sul volontariato e che verrà richiesta l'iscrizione nei registri
regionali.
Possono essere registrate, sempre gratuitamente, più
copie dell'atto costitutivo e dello statuto purché ognuna di esse sia
sottoscritta da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione
dell'associazione.
(1) C/o ISTISSS - Via di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma -
tel. 59.97.179.
www.fondazionepromozionesociale.it