Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno 1995

 

 

Notizie

 

 

NO ALLE SCUOLE SPECIALI PER HANDICAPPATI

 

Pubblichiamo integralmente il testo della mo­zione approvata il 22 ottobre 1994 dall'Osserva­torio permanente per l'handicap presso il Mini­stero della pubblica istruzione, finalizzata a solle­citare una radicale modifica degli articoli 6, 9, 324 del Testo unico della scuola, che consento­no il ripristino delle scuole speciali anche per handicappati fisici e intellettivi, e addirittura per "minori in difficoltà" (cfr. in questo numero l'arti­colo di P. Rollero).

 

L'Osservatorio permanente sull'handicap, esaminato il Testo unico sulla legislazione sco­lastica, approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sottopone all'attenzione dell'Onorevole Ministro la formulazione dell'arti­colo 324 e dei combinati disposti degli artt. 6 e 9 concernente "Scuole con particolari finalità", ri­tenendo tale disposizione in conflitto frontale con la sentenza n. 215/87 della Corte costituzio­nale, e con gli artt. 12, 13 e 43 della legge n. 104/92 "Legge-quadro sui diritti delle persone handicappate"; infatti gli articoli 12 e 13 fanno salve espressamente solo le scuole speciali per ciechi e per sordi, mentre l'articolo 43 abroga espressamente tutte le norme che consentono la creazione e il funzionamento delle scuole speciali per gli handicappati psicofisici.

II testo dell'art. 324 riproduce in parte il dispo­sto dell'art. 1 del DPR 970/75, mentre per il resto manca di fonte legislativa che possa giustificarlo.

Ma il DPR 970/75 è anteriore alla legge 517/ 77 e di tutta la normativa successiva che ha ge­neralizzato il principio detl'integrazione scolasti­ca e l'abolizione delle scuole speciali.

 

Per questi motivi

 

Si chiede all'Onorevole Ministro che, in sede di errata corrige del Testo unico, voglia modificare radicalmente gli artt. 6 e 9 e 324, onde evitare confusioni interpretative ed applicative che cree­rebbero conflittualità e contenzioso giurisdizio­nale.

 

(da "Handicap & Scuola", n. 5-6, gennaio-febbraio 1995)

 

 

 

CIASCUNO PAGHI SECONDO LE SUE POSSIBILITÀ

 

II Segretario generale della Cei e neo-arcive­scovo di Genova, monsignor Dionigi Tettamanzi, ha contestato ieri la norma che è stata introdot­ta, di recente, nella sanità statale del nostro Paese secondo cui chi abbia compiuto 65 anni è a carico dello Stato, indipendentemente dal suo reddito e, quindi, dalle sue condizioni socia­li. E lo ha fatto intervenendo ieri mattina a un convegno su "Chiesa e pastorale della sanità", promosso proprio dalla Cei e a cui hanno preso parte 300 delegati diocesani, convenuti da tutta Italia.

Monsignor Tettamanzi ha osservato che «bi­sogna evitare che norme, in apparenza moder­ne, finiscano, invece, col rispondere solo alle esigenze di alcuni gruppi sociali».

Inoltre, applicando il criterio della giustizia (ciascuno paghi secondo le sue possibilità), ha sostenuto che «chi è più fortunato dal punto di vista economico non va aiutato dallo Stato, cioè dagli altri».

Da teologo moralista qual è, il Segretario ge­nerale della Cei ha fatto notare, tra non pochi consensi, che la perequazione rigidamente quantitativa e aritmetica non sarebbe uguaglian­za ma ugualitarismo e per ciò stesso un'ingiusti­zia perché si verrebbe a prescindere, nel caso della norma contestata, dalle condizioni reali in cui ciascun cittadino si trova. È, invece, noto che i cittadini che hanno compiuto 65 anni non han­no lo stesso reddito, mentre la filosofia che ha ispirato la norma è come se lo avessero.

Ecco perché monsignor Tettamanzi ha parlato di «norme solo in apparenza moderne» rilevando che occorrerebbe, invece, adottare il criterio del Welfare State secondo cui «a ciascuno secondo indigenza e bisogno». Un criterio che non piace ad un certo liberismo senza regole che mira a smantellare proprio lo stato sociale e ciò è con­trario alla stessa dottrina sociale della Chiesa.

 

(da “l'unità”, 26 aprile 1995)

 

 

SOCIETA PER LA STORIA DEL SERVIZIO SOCIALE (1)

 

II 25 febbraio 1995 ha avuto luogo a Roma presso l'istituto L. Sturzo un incontro promosso dalla Società per la Storia del Servizio Sociale (SOSTOSS) con lo scopo di fare il punto sullo stato di avanzamento dei programmi statutari che si propongono la raccolta e l'utilizzazione delle fonti archivistiche degli Enti operanti fra gli anni '40 e '70.

Le relazioni introduttive sono state tenute dal­la Dott.ssa Carmen Pagani, membro del Consi­glio direttivo della SOSTOSS, che ha illustrato il lavoro finora svolto e gli aspetti operativi attuali, e dal Prof. Antonio Parisella, docente di Storia contemporanea all'Università di Parma, che ha trattato le prospettive di utilizzazione storica de­gli archivi.

I convenuti, assistenti sociali protagonisti dei servizi in questione, docenti universitari e stu­diosi, hanno dato un significativo contributo ai lavori accentuando la disponibilità ad impegni personali e la necessità di coinvolgere altre strutture e operatori interessati alla materia.

È stata sottolineata in particolare l'urgenza di procedere nel lavoro per evitare che vadano di­sperse testimonianze di un'epoca tanto signifi­cativa per la professione.

 

 

NESSUNA SPESA PER LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

 

Coloro che intendono costituire una associa­zione di volontariato possono farlo senza l'esborso di alcuna somma.

Occorre solo che predispongano l'atto costi­tutivo e lo statuto.

Nel primo sono indicate le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice, fi­scale di coloro che partecipano alla costituzione dell'organizzazione e che sottoscrivono sia l'atto costitutivo che lo statuto.

Nell'atto costitutivo devono, inoltre, essere precisati gli scopi (riportando quelli inseriti nello statuto), le cariche sociali: presidente, eventuali vice-presidenti, segretario, tesoriere (queste due cariche possono essere attribuite ad una sola persona), la composizione del collegio dei revisori dei conti (presidenti e componenti, in genere due).

Lo statuto deve contenere: il riferimento alla legge 11 agosto 1991 n. 266, la denominazione dell'associazione, la sede, gli scopi, i mezzi pre­visti per il raggiungimento delle finalità sociali (quote, sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati ecc.), gli organi (assemblea dei soci, consiglio direttivo, presidente, ecc.) ed i loro compiti.

La legge 266/1991 prevede che, per poter es­sere iscritte nei registri regionali, le organizza­zioni di volontariato per lo svolgimento delle atti­vità devono avvalersi «in modo determinante del­le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti»; inoltre nello statuto «devono essere espressamente previsti l'assenza dei fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettivi­tà e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere al­tresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazio­ne dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti».

Infine, segnaliamo che l'atto costitutivo e lo statuto devono essere riportati su carta uso bollo.

La registrazione è fatta gratuitamente (entro il termine massimo di 20 giorni dall'effettuazione dell'assemblea costituente) dall'Ufficio del regi­stro, Atti privati, a condizione che risulti che l'as­sociazione è stata costituita ai sensi e per gli ef­fetti della legge 11 agosto 1991 n. 266 sul volon­tariato e che verrà richiesta l'iscrizione nei regi­stri regionali.

Possono essere registrate, sempre gratuita­mente, più copie dell'atto costitutivo e dello sta­tuto purché ognuna di esse sia sottoscritta da tutti coloro che hanno partecipato alla costitu­zione dell'associazione.

 

 

(1) C/o ISTISSS - Via di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma - tel. 59.97.179.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it