Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno 1995

 

 

GRAVI PREOCCUPAZIONI PER LE IPAB PRIVATIZZATE DALLA REGIONE CAMPANIA

 

 

Riportiamo integralmente le delibere assunte dalla Giunta della Regione Campania per la pri­vatizzazione di due IPAB (la prima con un patri­monio di 20 miliardi e 294 milioni, la seconda avente beni del valore di 4 miliardi e 190 milioni).

A suo tempo avevamo espresso le nostre vi­vissime preoccupazioni circa la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (1).

Riteniamo che la privatizzazione sia stata di­sposta dalla Giunta della Regione Campania se­condo modalità che benevolmente possono es­sere definite disinvolte. Infatti, non ci sembra che siano state rispettate le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 feb­braio 1990 "Direttiva alle Regioni in materia di ri­conoscimento della personalità giuridica di dirit­to privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infrare­gionale» (2), in cui è previsto che il «carattere di istituzione promossa e amministrata da privati» può essere riconosciuto esclusivamente per «quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che pre­scrivano la designazione da parte di associazio­ni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione origi­naria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale».

Orbene, nella delibera di privatizzazione dell'IPAB Opera pia casa di riposo "Nicolò De Fi­lippis" non solo non c'è traccia alcuna dell'esi­stenza delle suddette tre condizioni, ma - incre­dibilmente - viene affermato che l'IPAB è ammi­nistrata da privati nonostante che facciano parte del Consiglio di amministrazione anche compo­nenti designati dalla Regione Campania e dal Comune di S. Lucia del Serino.

Per quanto riguarda la deliberazione relativa alla privatizzazione dell'IPAB "Opera pia Ospe­dale civico Albano Francescano" non vi sono elementi che comprovino la rispondenza alle norme di cui alla lettera b) e c) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In parti­colare, appare sorprendente che il valore dei beni immobili di proprietà dell'ente siano tutti pervenuti con atti di liberalità, quando è ovvio ri­tenere che una importante fonte delle entrate sia stata e sia la corresponsione di rette da par­te delle istituzioni pubbliche e degli utenti.

Se, come speriamo nonostante tutto, la priva­tizzazione è stata disposta nel pieno rispetto delle norme vigenti, certamente la Regione Campania ed i presidenti delle due IPAB interes­sate non mancheranno di darci le assicurazioni che attendiamo con impazienza.

 

Destinazione dei beni e dei redditi delle ex IPAB privatizzate

Se la privatizzazione delle IPAB, sia quelle di cui sopra, sia le altre centinaia depubblicizzate dalle altre Regioni, fosse disposta per rispettare pienamente le finalità dei fondatori e per favorire gli assistiti, le Regioni stesse avrebbero dovuto introdurre le necessarie norme di salvaguardia. Non ci risulta, purtroppo, che ne siano state ap­provate. Solo la legge della Regione Piemonte 19 marzo 1991 n. 10 "Norme in materia di rico­noscimento in via amministrativa della persona­lità giuridica di diritto privato delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)", grazie all'intervento del CSA (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e dei Sindacati degli Enti locali CGIL, CISL, UIL, pre­vede una disciplina corretta stabilendo all'art. 6, punto 2, che «il patrimonio mobiliare ed immobi­liare delle IPAB che abbiano conseguito il rico­noscimento della personalità giuridica di diritto privato, i relativi redditi netti derivanti dalla sua gestione ed i proventi derivanti dalla sua aliena­zione o trasformazione sono destinati esclusiva­mente alle attività socio-assistenziali previste dallo statuto».

È una norma estremamente importante che, se applicata, garantirebbe la disponibilità di in­genti patrimoni e dei relativi redditi da utilizzare per il sostegno della fascia più debole della po­polazione.

Patrimoni "spariti"

Dopo un'accurata indagine svoltasi dal 1880 al 1888, la Commissione regia incaricata di ana­lizzare la situazione delle IPAB, dopo aver ac­certato «le rendite colossali che si spendeva­no senza una vera pratica utilità per la popola­zione sofferente», ne aveva individuate ben 21.819.

Per evitare ogni abuso; la legge 17 luglio 1890 n. 6972 stabiliva e stabilisce all'art. 102 che «ogni anno il Ministro dell'interno deve presen­tare al Senato e alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentra­mento, raggruppamento e trasformazione delle IPAB e di revisione dei relativi statuti e regola­menti emanati nell'anno precedente. Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni di­sciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento».

Negli ultimi ottant'anni mai è stata data appli­cazione alla norma sopra riportata. Non stupi­sce, quindi, che nel 1970 il Ministero dell'interno delle 21.819 IPAB presenti nel 1888, ne abbia solo più individuate 9.000. Dove sono andate a finire le 12.000 mancanti nessuno lo sa (3).

Da notare che nella seduta della Camera dei deputati del 17 febbraio 1982, i patrimoni delle IPAB sono stati valutati in 30-40 mila miliardi. Dunque, è necessario controllare attentamente la situazione delle IPAB e delle ex IPAB privatiz­zate e verificare se i beni ed i redditi vengono destinati ai poveri o veleggiano verso altri lidi.

 

 

Disciplina di privatizzazione dell'IPAB Opera pia Ospedale civico "Albano Francescano"

 

«L'Assessore agli Enti locali Aldo Boffa alla stregua dell'istruzione compiuta dal Settore, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Coordinatore.

 

Premesso:

 

che con istanza del 23.3.1990 trasmessa al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comu­nità Montane e Consorzi ecc. dal Settore Assi­stenza sociale con nota n. 1983 del 12.4.1991 ed assunta al protocollo il 16.4.1991 al n. 1583, il Rev. Parroco Don Antonio Fiorentino, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Opera pia Ospedale Civico Albano France­scano con sede in Procida alla Via Casale SS. Annunziata, 3 ha chiesto a questa Giunta regio­nale il riconoscimento della personalità giuridica privata della predetta Opera pia;

 

Visti:

 

la sentenza della Corte costituzionale n. 396/ 88 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo personalità giuridica di diritto priva­to qualora tuttora abbiano i requisiti di istituzio­ne privata;

- il D.P.C.M. del 16.2.1990 con il quale si im­partiscono direttive alle Regioni in materia di ri­conoscimento della personalità giuridica di dirit­to privato per le istituzioni pubbliche di assisten­za e beneficenza a carattere regionale;

 

Considerato:

 

che l'Opera pia "Ospedale civico Albano Francescano" con sede in Procida (Na) è stata fondata dal Sig. Girolamo Albano con testamen­to olografo del 9.3.1838, il quale disponeva un legato per la istituzione di un ospedale per i po­veri dell'Isola di Procida successivamente eretto in Ente morale con R.D. del 5.4.1847 n. 10773;

- che l'Opera pia iniziò la sua attività nel 1855 con lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuito degli infermi poveri aventi domicilio nel Comune di Procida e suc­cessivamente, ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972, fu inclusa nell'elenco delle "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficen­za" e come tale continua a sussistere a tutt'oggi;

- che lo Statuto dell'Opera pia, che consta di n. 24 articoli, risulta approvato con decreto del 15.6.1870;

- che per quanto sopra l'Ospedale Civico Al­bano Francescano rientra nella categoria degli enti per i quali è consentita la trasformazione da persona giuridica pubblica a privata in presenza di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3 punti a, b, c, del precitato DPCM del 16.2.1990;

- che, nella fattispecie, si realizza l'ipotesi prevista dal punto b) dell'art. 3 del D.P.C.M. ri­chiamato, in quanto trattasi di istituzione pro­mossa ed amministrata da privati che continua a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'as­sistenza;

 

Visti:

 

- la deliberazione n. 9 del 24.2:1990 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Opera pia succitata ha dato mandato al Presidente e legale rappresentante pro tempore di presenta­re a questa Regione la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica priva­ta;

- la documentazione presentata relativamen­te alla situazione economico-finanziaria dalla quale si desume che il valore dei beni immobili di proprietà dell'Ente, pervenuti con atti di libe­ralità succedutisi, nel tempo, ammonta a L. 20.294.000.000, valore individuato con relazione di perizia redatta dall'ing. Antonio Genio, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 4227, e giurata presso il Comune di Procida il 14.6.1991;

- gli allegati estratti catastali rilasciati dall'U.T.E. di Napoli nei quali sono individuati i cespiti immobiliari succitati, tutti intestati all'Ospedale civico Albano Francescano;

- il parere favorevole alla concessione della personalità giuridica privata espresso dal com­petente Settore Assistenza sociale con nota n. 1983 del 12.4.1991, allegata;

- il rapporto informativo sull'attività svolta e sulla personalità dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente inviato dalla Prefettu­ra di Napoli con nota n. 100686/1.27.5 - 2° - Sett. A del 3.12.1992, allegato;

 

Ritenuto:

 

che, per quanto innanzi espresso, l'Opera pia succitata rientra tra gli enti di cui all'art. 3 punto b) del D.P.C.M. del 16.2.90 e che inoltre trattasi di Ente che persegue finalità meritevoli quali il mantenimento e l'assistenza gratuita degli infer­mi poveri aventi domicilio nel Comune di Proci­da, che tali scopi sono perseguiti continuativa­mente fin dalla sua costituzione, che possiede immobili stimati in L. 20.294.000.000, patrimonio che pare sufficiente a garantire i terzi aventi causa;

- che pertanto sussistono i presupposti di di­ritto e di fatto per concedere il chiesto ricono­scimento della personalità giuridica privata;

 

Propone e la Giunta in conformità a voto una­nime

 

Delibera

 

Per i motivi innanzi espressi che qui si inten­dono integralmente riportati e visti gli atti ed i documenti citati, allegati per formare parte inte­grante del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e segg. c.c. e 14 D.P.R. 616/1977 e delle direttive impartite alle Regioni con D.P.C.M. del 16.2.1990 in materia di ricono­scimento della personalità giuridica privata alle IPAB;

- di riconoscere la personalità giuridica di di­ritto privato all'Opera pia "Ospedale civico Alba­no Francescano" con sede in Procida (Na) alla Via Casale SS. Annunziata, 3, già eretto in Ente morale con R.D. 5.4.1847, n. 10773 e successi­vamente incluso nelle IPAB, ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972;

- di specificare che l'istituzione è retta dallo Statuto approvato il 15.6.1870 che consta di n. 24 articoli, è dotata di un patrimonio immobiliare valutato in L. 20.294.000.000, persegue, senza fine di lucro e nei limiti dei propri mezzi, lo scopo di provvedere alla cura e mantenimento gratuito degli infermi poveri aventi domicilio nel Comune di Procida;

- di dare mandato, ad intervenuta esecutività ai Settori Rapporti con Province, Comuni, Comu­nità montane e Consorzi ecc. ed Assistenza so­ciale di predisporre gli atti conseguenziali».

 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente

(Di Giacomo)                                                                                   (Clemente di San Luca)

 

 

 

 

Delibera di privatizzazione dell’IPAB Opera pia Casa di riposo "Nicolò De Filippis"

 

II Presidente di Giunta riferisce sulla proposta dell'Assessore agli Enti locali Aldo Boffa alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio, nonché dall'espressa dichiarazione di regolari­tà della stessa resa dal Coordinatore.

 

Premesso:

 

- che con istanza del 9.9. 1990 il Sac. France­sco De Simone nella qualità di Presidente pro­tempore dell'Opera pia Casa di riposo "Nicolò De Filippis" con sede in S. Lucia di Serino (Av) ha chiesto a questa Giunta regionale la privatiz­zazione dell'Ente stesso con conseguente rico­noscimento della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 12 c.c. e 14 D.P.R. 616/77;

 

Visti:

 

- la sentenza ella Corte costituzionale n. 396/88 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB possano continua­re a sussistere assumendo la personalità giuri­dica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata;

- il D.P.C.M. del 16.2.12990 (G.U. n. 45 del 23.2.1990) con il quale si impartiscono direttive alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per le isti­tuzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

 

Considerato:

 

- che il richiamato D.P.C.M. del 16.2.1990 prevede all'art. 3 la privatizzazione delle IPAB che presentano alternativamente le seguenti condizioni:

a) carattere associativo;

b) carattere di istituzione promossa ed ammi­nistrata da privati;

c) ispirazione religiosa;

 

Ritenuto:

 

- che nella fattispecie si realizzano le condi­zioni di cui al punto b) in quanto l'Ente è sorto per volontà della Sig.ra Francesca Maria Ma­gliore, vedova De Filippis, che con testamento olografo del 26.3.1934, pubblicato il 2.4.1934 dal notaio Dott. Roberto Sanseverino, registrato a Napoli il 3.4.1934 n. 11035, vol. 453, fol. 168, legava tutta la sua proprietà di Serino all'opera pia delle Piccole Suore dei Poveri di Napoli ed in sostituzione, qualora le suore non volessero 0 potessero accettare, all'Arcivescovo di Salerno, da cui dipende Serino, con l'obbligo di farne opera di beneficenza a vantaggio di quel Comu­ne;

- che, successivamente con atto per notar Salvator Mericonda del 20.9.1935, rep. 5449, re­gistrato ad Atripalda il 24.9.1935 al n. 202, aven­do le Suore dei Poveri di Napoli rinunciato al la­scito (verbale di rinuncia all'eredità del 18.7.1934 reso alla Cancelleria della Pretura di Napoli) l'Arcivescovo di Salerno pro-tempore Mons. Nicola Monterisi accettava il legato a mezzo di suo procuratore speciale destinandolo alla fondazione e funzionamento di un ospizio in S. Lucia di Serino per anziani indigenti da inte­stare al nome di Nicolò De Filippis;

- che detta istituzione denominata "Asilo di mendicità Nicolò De Filippis" è stata eretta in ente morale con Decreto Reale del 21.5.1940 - XVIII n. 1060 ai sensi delle vigenti leggi sull'assi­stenza e beneficenza pubblica (legge 5.6.1850 n. 1037 e legge 17.7.1890 n. 6972);

- che con decreto del 27.4.1943 ne è stata modificata la denominazione in Casa di riposo "Nicolò De Filippis";

- che, inoltre, la Casa di riposo, esclusa dal trasferimento ai Comuni ex L.R. 11.11.1980, n. 65, con D.P.G.R. della Campania n. 12354 del 28.7.1981, è amministrata da un Consiglio di amministrazione autonomo formato da compo­nenti designati dalla Curia Arcivescovile, da questa Regione e dal Comune di S. Lucia di Se­rino e pertanto si realizza anche il requisito di essere istituzione amministrata da privati di cui al citato punto b) dell'art. 3 del D.P.C.M. succita-to;

- che, per quanto sopra, la Casa di riposo rientra tra le IPAB per le quali, in presenza dei requisiti di cui agli artt. 12 e segg. c.c., può pro­cedersi al riconoscimento della personalità giu­ridica di diritto privato;

 

Visti:

 

- la relazione di stima dei beni di proprietà della casa di riposo "N. De Filippis", ubicati nel Comune di S. Lucia del Serino redatta dall'ing. Liberato Marranzini, giurata presso la Pretura di Avellino I'8.10.1990 al n: 35576, della quale ri­sultano beni immobili di proprietà dell'ente per un valore complessivo di L. 4.190.000.000 (quattro­miliardicentonovantamilioni) consistenti di fab­bricati e terreni;

- la relazione del Presidente sull'attività svolta

dalla quale si desume che attualmente l'Ente svolge attività di alto interesse sociale quale l'assistenza agli anziani specialmente i più biso­gnosi;

- la deliberazione n. 19 del 9.6.1990 vistata dal CO.RE.CO. con la quale il Consiglio di ammi­nistrazione ha deliberato di richiedere a questa Giunta regionale il riconoscimento di cui all'art. 12 c.c. a ciò autorizzando il Presidente e legale rappresentante;

- l'istanza con la quale, in esecuzione della deliberazione n. 27 del 20.10.1990 di revisione dello Statuto, il Presidente richiede altresì l'ap­provazione della modifica dello statuto che vie­ne adeguato nel rispetto delle tavole di fonda­zione, sia alle mutate esigenze sociali sia alla nuova veste di ente di diritto privato;

- la nota n. 1113 del 12.3.1991 con la quale il Servizio assistenza sociale esprime parere favo­revole sia alla privatizzazione dell'ente sia alla modifica dello Statuto;

 

Ritenuto:

 

- per quanto sopra che, verificandosi le con­dizioni di fatto e di diritto previste dalle leggi, pos­sono accogliersi le istanze dell'ente in parola;

 

propone e la Giunta in conformità a voto una­nime

 

delibera

 

Per i motivi innanzi espressi che sin qui si in­tendono integralmente riportati e visti gli atti ed i documenti citati allegati per formare parte inte­grante del presente provvedimento, visti gli artt. 12 c.c. e segg. e 2 e segg. disp. attuaz. cod. civ., e l'art. 14 D.P.R. 616/77 e per gli effetti dei D.P.C.M. del 16.2.1990;

- di riconoscere la personalità giuridica di cui all'art. 12 c.c. alla Fondazione Casa di riposo "Nicolò De Filippis" con sede in S. Lucia di Seri­no (Av) già eretta in Opera pia con Decreto Rea­le del 21.5.1940 - XVIII n. 1060;

- di approvare il nuovo statuto che consta di n. 18 articoli nella stesura di cui alla deliberazio­ne n. 27 del 20.10.1990 del Consiglio di ammini­strazione;

- di dare atto che il patrimonio dell'Ente è co­stituito da fabbricati e terreni per un valore di stima di L. 4.190.000.000 (quattromiliardicento­novantamilioni);

- di inviare, ad intervenuta esecutività al Ser­vizio Enti locali ed Assistenza sociale per il se­guito di competenza.

 

Il Segretario                                                                                           Il Presidente

(Di Giacomo)                                                                                          (Clemente di San Luca)

 

 

 

(1) Cfr. MASSIMO DOGLIOTTI, "La riforma dell'assisten­za... della Corte costituzionale", Prospettive assistenziali, n. 84, ottobre-dicembre 1988 e "Principi giuridici concernenti la privatizzazione delle IPAB", ibidem, n. 90, aprile-giugno 1990.

(2) Cfr. Gazzetta ufficiale, serie generale, del 23 febbraio 1990, n. 45.

 

 

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