Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno
1995
GRAVI
PREOCCUPAZIONI PER LE IPAB PRIVATIZZATE DALLA REGIONE CAMPANIA
Riportiamo
integralmente le delibere assunte dalla Giunta della Regione Campania per la
privatizzazione di due IPAB (la prima con un patrimonio di 20 miliardi e 294
milioni, la seconda avente beni del valore di 4 miliardi e 190 milioni).
A
suo tempo avevamo espresso le nostre vivissime preoccupazioni circa la
sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (1).
Riteniamo
che la privatizzazione sia stata disposta dalla Giunta della Regione Campania
secondo modalità che benevolmente possono essere definite disinvolte.
Infatti, non ci sembra che siano state rispettate le norme del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 "Direttiva alle
Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere
regionale ed infraregionale» (2), in cui è previsto che il «carattere di
istituzione promossa e amministrata da privati» può essere riconosciuto
esclusivamente per «quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti
elementi:
a) atto costitutivo o
tavola di fondazione posti in essere da privati;
b)
esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte
di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei
componenti dell'organo deliberante;
c)
che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla
dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero
da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale».
Orbene,
nella delibera di privatizzazione dell'IPAB Opera pia casa di riposo
"Nicolò De Filippis" non solo non c'è traccia alcuna dell'esistenza
delle suddette tre condizioni, ma - incredibilmente - viene affermato che l'IPAB
è amministrata da privati nonostante che facciano parte del Consiglio di
amministrazione anche componenti designati dalla Regione Campania e dal Comune
di S. Lucia del Serino.
Per
quanto riguarda la deliberazione relativa alla privatizzazione dell'IPAB
"Opera pia Ospedale civico Albano Francescano" non vi sono elementi
che comprovino la rispondenza alle norme di cui alla lettera b) e c) del citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare, appare
sorprendente che il valore dei beni immobili di proprietà dell'ente siano tutti
pervenuti con atti di liberalità, quando è ovvio ritenere che una importante
fonte delle entrate sia stata e sia la corresponsione di rette da parte delle
istituzioni pubbliche e degli utenti.
Se,
come speriamo nonostante
tutto, la privatizzazione è stata
disposta nel pieno rispetto delle norme vigenti, certamente la Regione Campania
ed i presidenti delle due IPAB interessate non mancheranno di darci le
assicurazioni che attendiamo con impazienza.
Destinazione dei beni
e dei redditi delle ex IPAB privatizzate
Se
la privatizzazione delle IPAB, sia quelle di cui sopra, sia le altre centinaia
depubblicizzate dalle altre Regioni, fosse disposta per rispettare pienamente
le finalità dei fondatori e per favorire gli assistiti, le Regioni stesse
avrebbero dovuto introdurre le necessarie norme di salvaguardia. Non ci
risulta, purtroppo, che ne siano state approvate. Solo la legge della Regione
Piemonte 19 marzo 1991 n. 10 "Norme in materia di riconoscimento in via
amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)", grazie
all'intervento del CSA (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base) e dei Sindacati degli Enti locali CGIL, CISL, UIL, prevede una
disciplina corretta stabilendo all'art. 6, punto 2, che «il patrimonio
mobiliare ed immobiliare delle IPAB che abbiano conseguito il riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato, i relativi redditi netti
derivanti dalla sua gestione ed i proventi derivanti dalla sua alienazione o
trasformazione sono destinati esclusivamente alle attività socio-assistenziali
previste dallo statuto».
È
una norma estremamente importante che, se applicata, garantirebbe la
disponibilità di ingenti patrimoni e dei relativi redditi da utilizzare per il
sostegno della fascia più debole della popolazione.
Patrimoni "spariti"
Dopo
un'accurata indagine svoltasi dal 1880 al 1888, la Commissione regia incaricata
di analizzare la situazione delle IPAB, dopo aver accertato «le rendite
colossali che si spendevano senza una vera pratica utilità per la popolazione
sofferente», ne aveva individuate ben 21.819.
Per
evitare ogni abuso; la legge 17 luglio 1890 n. 6972 stabiliva e stabilisce
all'art. 102 che «ogni anno il Ministro dell'interno deve presentare al Senato
e alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento,
raggruppamento e trasformazione delle IPAB e di revisione dei relativi statuti
e regolamenti emanati nell'anno precedente. Deve pure presentare un elenco
delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno
determinato lo scioglimento».
Negli
ultimi ottant'anni mai è stata data applicazione alla norma sopra riportata.
Non stupisce, quindi, che nel 1970 il Ministero dell'interno delle 21.819 IPAB
presenti nel 1888, ne abbia solo più individuate 9.000. Dove sono andate a
finire le 12.000 mancanti nessuno lo sa (3).
Da
notare che nella seduta della Camera dei deputati del 17 febbraio 1982, i
patrimoni delle IPAB sono stati valutati in 30-40 mila miliardi. Dunque, è
necessario controllare attentamente la situazione delle IPAB e delle ex IPAB
privatizzate e verificare se i beni ed i redditi vengono destinati ai poveri o
veleggiano verso altri lidi.
Disciplina di privatizzazione
dell'IPAB Opera pia Ospedale civico "Albano Francescano"
«L'Assessore agli Enti locali Aldo
Boffa alla stregua dell'istruzione compiuta dal Settore, nonché dall'espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Coordinatore.
Premesso:
che con istanza del 23.3.1990
trasmessa al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e
Consorzi ecc. dal Settore Assistenza sociale con nota n. 1983 del 12.4.1991 ed
assunta al protocollo il 16.4.1991 al n. 1583, il Rev. Parroco Don Antonio
Fiorentino, nella qualità di presidente e legale rappresentante dell'Opera pia
Ospedale Civico Albano Francescano con sede in Procida alla Via Casale SS.
Annunziata, 3 ha chiesto a questa Giunta regionale il riconoscimento della
personalità giuridica privata della predetta Opera pia;
Visti:
la sentenza della Corte
costituzionale n. 396/ 88 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
1 della legge 17.7.1890, n. 6972 nella parte in cui non prevede che le IPAB
regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo
personalità giuridica di diritto privato qualora tuttora abbiano i requisiti
di istituzione privata;
- il D.P.C.M. del 16.2.1990 con il
quale si impartiscono direttive alle Regioni in materia di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato per le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale;
Considerato:
che l'Opera pia "Ospedale
civico Albano Francescano" con sede in Procida (Na) è stata fondata dal
Sig. Girolamo Albano con testamento olografo del 9.3.1838, il quale disponeva
un legato per la istituzione di un ospedale per i poveri dell'Isola di Procida
successivamente eretto in Ente morale con R.D. del 5.4.1847 n. 10773;
- che l'Opera pia iniziò la sua
attività nel 1855 con lo scopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al
mantenimento gratuito degli infermi poveri aventi domicilio nel Comune di
Procida e successivamente, ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n.
6972, fu inclusa nell'elenco delle "Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza" e come tale continua a sussistere a tutt'oggi;
- che lo Statuto dell'Opera pia, che
consta di n. 24 articoli, risulta approvato con decreto del 15.6.1870;
- che per quanto sopra l'Ospedale
Civico Albano Francescano rientra nella categoria degli enti per i quali è
consentita la trasformazione da persona giuridica pubblica a privata in
presenza di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3 punti a, b, c, del
precitato DPCM del 16.2.1990;
- che, nella fattispecie, si
realizza l'ipotesi prevista dal punto b) dell'art. 3 del D.P.C.M. richiamato,
in quanto trattasi di istituzione promossa ed amministrata da privati che
continua a perseguire le proprie finalità nell'ambito dell'assistenza;
Visti:
- la deliberazione n. 9 del
24.2:1990 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Opera pia succitata
ha dato mandato al Presidente e legale rappresentante pro tempore di presentare
a questa Regione la domanda per ottenere il riconoscimento della personalità
giuridica privata;
- la documentazione presentata
relativamente alla situazione economico-finanziaria dalla quale si desume che
il valore dei beni immobili di proprietà dell'Ente, pervenuti con atti di liberalità
succedutisi, nel tempo, ammonta a L. 20.294.000.000, valore individuato con
relazione di perizia redatta dall'ing. Antonio Genio, iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 4227, e giurata presso il Comune di
Procida il 14.6.1991;
- gli allegati estratti catastali
rilasciati dall'U.T.E. di Napoli nei quali sono individuati i cespiti
immobiliari succitati, tutti intestati all'Ospedale civico Albano Francescano;
- il parere favorevole alla
concessione della personalità giuridica privata espresso dal competente
Settore Assistenza sociale con nota n. 1983 del 12.4.1991, allegata;
- il rapporto informativo
sull'attività svolta e sulla personalità dei componenti il Consiglio di
Amministrazione dell'Ente inviato dalla Prefettura di Napoli con nota n.
100686/1.27.5 - 2° - Sett. A del 3.12.1992, allegato;
Ritenuto:
che, per quanto innanzi espresso,
l'Opera pia succitata rientra tra gli enti di cui all'art. 3 punto b) del
D.P.C.M. del 16.2.90 e che inoltre trattasi di Ente che persegue finalità
meritevoli quali il mantenimento e l'assistenza gratuita degli infermi poveri
aventi domicilio nel Comune di Procida, che tali scopi sono perseguiti
continuativamente fin dalla sua costituzione, che possiede immobili stimati in
L. 20.294.000.000, patrimonio che pare sufficiente a garantire i terzi aventi
causa;
- che pertanto sussistono i
presupposti di diritto e di fatto per concedere il chiesto riconoscimento
della personalità giuridica privata;
Propone e la Giunta in conformità a voto
unanime
Delibera
Per i motivi innanzi espressi che
qui si intendono integralmente riportati e visti gli atti ed i documenti
citati, allegati per formare parte integrante del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti degli artt. 12 e segg. c.c. e 14 D.P.R. 616/1977 e delle direttive impartite alle Regioni con
D.P.C.M. del 16.2.1990 in materia di riconoscimento della personalità
giuridica privata alle IPAB;
- di riconoscere la personalità
giuridica di diritto privato all'Opera pia "Ospedale civico Albano
Francescano" con sede in Procida (Na) alla Via Casale SS. Annunziata, 3,
già eretto in Ente morale con R.D. 5.4.1847, n. 10773 e successivamente
incluso nelle IPAB, ai sensi dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972;
- di specificare che l'istituzione è
retta dallo Statuto approvato il 15.6.1870 che consta di n. 24 articoli, è
dotata di un patrimonio immobiliare valutato in L. 20.294.000.000, persegue,
senza fine di lucro e nei limiti dei propri mezzi, lo scopo di provvedere alla
cura e mantenimento gratuito degli infermi poveri aventi domicilio nel Comune
di Procida;
- di dare mandato, ad intervenuta
esecutività ai Settori Rapporti con Province, Comuni, Comunità montane e
Consorzi ecc. ed Assistenza sociale di predisporre gli atti conseguenziali».
Il Segretario Il
Presidente
(Di Giacomo) (Clemente
di San Luca)
Delibera di privatizzazione dell’IPAB
Opera pia Casa di riposo "Nicolò De Filippis"
II Presidente di Giunta riferisce
sulla proposta dell'Assessore agli Enti locali Aldo Boffa alla stregua
dell'istruttoria compiuta dal Servizio, nonché dall'espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Coordinatore.
Premesso:
- che con istanza del 9.9. 1990 il
Sac. Francesco De Simone nella qualità di Presidente protempore dell'Opera
pia Casa di riposo "Nicolò De Filippis" con sede in S. Lucia di
Serino (Av) ha chiesto a questa Giunta regionale la privatizzazione dell'Ente
stesso con conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato di cui all'art. 12 c.c. e 14 D.P.R. 616/77;
Visti:
-
la sentenza ella
Corte costituzionale n. 396/88 che dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 1 della legge 17.7.1890, n. 6972 nella parte in cui non prevede che
le IPAB possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di
diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata;
- il D.P.C.M. del 16.2.12990 (G.U.
n. 45 del 23.2.1990) con il quale si impartiscono direttive alle Regioni in
materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato per le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
Considerato:
- che il richiamato D.P.C.M. del
16.2.1990 prevede all'art. 3 la privatizzazione delle IPAB che presentano
alternativamente le seguenti condizioni:
a) carattere associativo;
b) carattere di istituzione promossa ed amministrata da
privati;
c) ispirazione religiosa;
Ritenuto:
- che nella fattispecie si
realizzano le condizioni di cui al punto b) in quanto l'Ente è sorto per
volontà della Sig.ra Francesca Maria Magliore, vedova De Filippis, che con
testamento olografo del 26.3.1934, pubblicato il 2.4.1934 dal notaio Dott.
Roberto Sanseverino, registrato a Napoli il 3.4.1934 n. 11035, vol. 453, fol.
168, legava tutta la sua proprietà di Serino all'opera pia delle Piccole Suore
dei Poveri di Napoli ed in sostituzione, qualora le suore non volessero 0
potessero accettare, all'Arcivescovo di Salerno, da cui dipende Serino, con
l'obbligo di farne opera di beneficenza a vantaggio di quel Comune;
- che, successivamente con atto per
notar Salvator Mericonda del 20.9.1935, rep. 5449, registrato ad Atripalda il
24.9.1935 al n. 202, avendo le Suore dei Poveri di Napoli rinunciato al lascito
(verbale di rinuncia all'eredità del 18.7.1934 reso alla Cancelleria della
Pretura di Napoli) l'Arcivescovo di Salerno pro-tempore Mons. Nicola Monterisi
accettava il legato a mezzo di suo procuratore speciale destinandolo alla
fondazione e funzionamento di un ospizio in S. Lucia di Serino per anziani
indigenti da intestare al nome di Nicolò De Filippis;
- che detta istituzione denominata
"Asilo di mendicità Nicolò De Filippis" è stata eretta in ente morale
con Decreto Reale del 21.5.1940 - XVIII n. 1060 ai sensi delle vigenti leggi
sull'assistenza e beneficenza pubblica (legge 5.6.1850 n. 1037 e legge
17.7.1890 n. 6972);
- che con decreto del 27.4.1943 ne è
stata modificata la denominazione in Casa di riposo "Nicolò De
Filippis";
- che, inoltre, la Casa di riposo,
esclusa dal trasferimento ai Comuni ex L.R. 11.11.1980, n. 65, con D.P.G.R.
della Campania n. 12354 del 28.7.1981, è amministrata da un Consiglio di
amministrazione autonomo formato da componenti designati dalla Curia
Arcivescovile, da questa Regione e dal Comune di S. Lucia di Serino e pertanto
si realizza anche il requisito di essere istituzione amministrata da privati di
cui al citato punto b) dell'art. 3 del D.P.C.M. succita-to;
- che, per quanto sopra, la Casa di
riposo rientra tra le IPAB per le quali, in presenza dei requisiti di cui agli
artt. 12 e segg. c.c., può procedersi al riconoscimento della personalità giuridica
di diritto privato;
Visti:
- la relazione di stima dei beni di
proprietà della casa di riposo "N. De Filippis", ubicati nel Comune
di S. Lucia del Serino redatta dall'ing. Liberato Marranzini, giurata presso la
Pretura di Avellino I'8.10.1990 al n: 35576, della quale risultano beni immobili
di proprietà dell'ente per un valore complessivo di L. 4.190.000.000 (quattromiliardicentonovantamilioni)
consistenti di fabbricati e terreni;
- la relazione del Presidente
sull'attività svolta
dalla quale si desume che attualmente l'Ente svolge attività
di alto interesse sociale quale l'assistenza agli anziani specialmente i più
bisognosi;
- la deliberazione n. 19 del
9.6.1990 vistata dal CO.RE.CO. con la quale il Consiglio di amministrazione
ha deliberato di richiedere a questa Giunta regionale il riconoscimento di cui
all'art. 12 c.c. a ciò autorizzando il Presidente e legale rappresentante;
- l'istanza con la quale, in
esecuzione della deliberazione n. 27 del 20.10.1990 di revisione dello Statuto,
il Presidente richiede altresì l'approvazione della modifica dello statuto che
viene adeguato nel rispetto delle tavole di fondazione, sia alle mutate
esigenze sociali sia alla nuova veste di ente di diritto privato;
- la nota n. 1113 del 12.3.1991 con
la quale il Servizio assistenza sociale esprime parere favorevole sia alla
privatizzazione dell'ente sia alla modifica dello Statuto;
Ritenuto:
-
per quanto sopra
che, verificandosi le condizioni di fatto e di diritto previste dalle leggi,
possono accogliersi le istanze dell'ente in parola;
propone e la Giunta in conformità a voto unanime
delibera
Per i motivi innanzi espressi che
sin qui si intendono integralmente riportati e visti gli atti ed i documenti
citati allegati per formare parte integrante del presente provvedimento, visti
gli artt. 12 c.c. e segg. e 2 e segg. disp. attuaz. cod. civ., e l'art. 14 D.P.R. 616/77
e per gli effetti dei D.P.C.M. del 16.2.1990;
- di riconoscere la personalità
giuridica di cui all'art. 12 c.c. alla Fondazione Casa di riposo "Nicolò
De Filippis" con sede in S. Lucia di Serino (Av) già eretta in Opera pia
con Decreto Reale del 21.5.1940 - XVIII n. 1060;
- di approvare il nuovo statuto che
consta di n. 18 articoli nella stesura di cui alla deliberazione n. 27 del
20.10.1990 del Consiglio di amministrazione;
- di dare atto che il patrimonio
dell'Ente è costituito da fabbricati e terreni per un valore di stima di L. 4.190.000.000 (quattromiliardicentonovantamilioni);
- di inviare, ad intervenuta
esecutività al Servizio Enti locali ed Assistenza sociale per il seguito di
competenza.
Il Segretario Il
Presidente
(Di Giacomo) (Clemente
di San Luca)
(1) Cfr. MASSIMO
DOGLIOTTI, "La riforma dell'assistenza... della Corte
costituzionale", Prospettive assistenziali, n. 84, ottobre-dicembre 1988 e
"Principi giuridici concernenti la privatizzazione delle IPAB",
ibidem, n. 90, aprile-giugno 1990.
(2) Cfr. Gazzetta ufficiale, serie
generale, del 23 febbraio 1990, n. 45.
www.fondazionepromozionesociale.it