Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno
1995
INVENTARIO
DEI BENI EX ECA E EX IPAB DISPOSTO DALLA REGIONE PIEMONTE
In data 27
maggio 1993 l'Assessorato all'assistenza della Regione Piemonte, allo scopo di
evitare la dispersione dei beni e dei redditi trasferiti ai Comuni a seguito
dello scioglimento degli ECA (Enti Comunali di Assistenza) e delle IPAB, ha
emanato la seguente circolare (prot. n. 4489/ 535) avente per oggetto
"Utilizzo beni vincolati a finalità socio-assistenziali".
«L'aumento della domanda di servizi e di strutture
socio-assistenziali emergente dal territorio e le crescenti difficoltà di
bilancio degli Enti locali impongono il completo e corretto utilizzo di tutte
le risorse destinate al settore.
«A tal fine si ricorda che, ai sensi delle leggi
regionali 2/78 e 20/82, modificata ed integrata, il patrimonio mobiliare ed
immobiliare e le relative rendite trasferito ai Comuni a seguito dello scioglimento
degli ECA e dell'estinzione di Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, è vincolato allo svolgimento di attività socio-assistenziali e
conserva tale destinazione anche in caso di trasformazione patrimoniale.
«Inoltre, ai sensi dell'art. 30 della citata legge
regionale 20/1982, e della circolare applicativa n. 3 dell'11.1.1983 al punto
I), che in stralcio si allega, i beni destinati all'erogazione dei servizi ed
allo svolgimento di attività socio-assistenziali, che non fossero direttamente
utilizzati ai fini socio-assistenziali dagli stessi Comuni, avrebbero dovuto
essere posti a disposizione delle USSL conservando il vincolo di destinazione
ed avrebbero dovuto far parte di uno specifico inventario.
«Considerata la suaccennata necessità di un completo
utilizzo di tutte le risorse destinate al settore, si rende necessario
procedere ad una accurata ricognizione delle risorse stesse.
«A tal fine si richiede alle USSL di voler trasmettere
a questo Assessorato, entro 60 gg. dal ricevimento della presente, copia
dell'inventario sopra indicato ed ai Comuni un elenco dettagliato del
patrimonio a destinazione vincolata socio-assistenziale acquisito a qualsiasi
titolo e non messo a disposizione dell'USSL.
«Sia l'inventario sia l'elenco sopraddetto dovranno
possibilmente contenere le indicazioni previste per le Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza dall'art. 3 del Regolamento di contabilità 5.2.1891 n.
99 e precisamente:
-
il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione
risultante a catasto;
-
la provenienza;
-
il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;
- le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali
sono gravati, con designazione del possessore o creditore corrispettivo;
- l'uso speciale cui sono destinati.
«Si richiede altresì ai Comuni di voler sin d'ora
predisporre, in accordo con le USSL competenti per territorio, appositi programmi
di riconversione e di pieno utilizzo a fini socio-assistenziali di detto
patrimonio, che dovranno essere trasmessi a questo Assessorato secondo i tempi
e le modalità che verranno indicati in una successiva comunicazione.
Stralcio della Circolare n. 3 dell'11.1.1983
1) Individuazione dei beni e loro uso
Premesso che non vengono posti a disposizione
dell'USSL i beni necessari per le prestazioni eventualmente mantenute ai
Comuni, ai sensi dell'art. 36 della legge, l'individuazione, ai sensi dell'art.
30 della legge, deve riguardare:
a) i beni già delle IPAB interregionali e degli Enti
nazionali operanti in campo socio-assistenziale, che sono stati attribuiti in
proprietà ai Comuni in cui sono ubicati, con deliberazioni della Giunta
regionale, secondo quanto disposto dall'art. 29 della legge;
b) i beni degli ECA sciolti ai sensi dell'art. 25 DPR
616/77 e delle IPAB estinte con provvedimento regionale, destinate a servizi
socio-assistenziali;
c) i beni già utilizzati per lo svolgimento dei servizi
socio-assistenziali.
In tutte le ipotesi descritte, si tratta dei beni
immobili, di quelli mobili relativi agli stessi e degli altri beni mobili
destinati all'erogazione di servizi e allo svolgimento di attività socio-assistenziali.
Per quanto riguarda l'assunzione in uso dei beni
suddetti, nonché la loro consegna, si applicano gli artt. 78 e 79 della legge
regionale n. 2 del 13 gennaio 1981, mediante la tenuta di un inventario
specifico, distintamente per i beni immobili e per i beni mobili.
I beni sono posti a disposizione dell'USSL
conservando il vincolo a servizi socio-assistenziali, anche in caso di
trasformazione patrimoniale (vedi art. 29, 2° comma, art. 31, 1° comma).
L'uso
di tali beni è definito nell'ambito del programma zonale di attività e di spesa
(vedi art. 31, 2° comma).
Per
tale definizione si possono verificare le seguenti ipotesi:
a) l'uso continua ad essere socio-assistenziale:
a1) quello precedente (es. immobile che, già utilizzato
come comunità alloggio, continua ad essere utilizzato come tale);
a2) uno definito ex novo (es. da casa di riposo a casa protetta);
b) si opera una conversione patrimoniale, pur
mantenendo il vincolo di destinazione, in quanto:
b1) un uso socio-assistenziale dell'immobile non è più
possibile per inidoneità dello stesso 0 della sua ubicazione, ma permane la
necessità di disponibilità di un immobile per uso socio-assistenziale. In tal
caso dev'essere acquisita la disponibilità di altro immobile mediante l'utilizzo
del corrispettivo dei l'alienazione;
b2) un uso socio-assistenziale non è più necessario (per
sovrabbondanza del patrimonio immobiliare rispetto alle esigenze locali).
In tal caso può provvedersi all'alienazione, alla
locazione ecc. del bene, e il corrispettivo ricavato dà luogo ad un'entrata per
i servizi socioassistenziali.
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