Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno 1995

 

 

INVENTARIO DEI BENI EX ECA E EX IPAB DISPOSTO DALLA REGIONE PIEMONTE

 

 

In data 27 maggio 1993 l'Assessorato all'assi­stenza della Regione Piemonte, allo scopo di evi­tare la dispersione dei beni e dei redditi trasferiti ai Comuni a seguito dello scioglimento degli ECA (Enti Comunali di Assistenza) e delle IPAB, ha emanato la seguente circolare (prot. n. 4489/ 535) avente per oggetto "Utilizzo beni vincolati a finalità socio-assistenziali".

 

«L'aumento della domanda di servizi e di strutture socio-assistenziali emergente dal terri­torio e le crescenti difficoltà di bilancio degli Enti locali impongono il completo e corretto utilizzo di tutte le risorse destinate al settore.

«A tal fine si ricorda che, ai sensi delle leggi regionali 2/78 e 20/82, modificata ed integrata, il patrimonio mobiliare ed immobiliare e le relative rendite trasferito ai Comuni a seguito dello scio­glimento degli ECA e dell'estinzione di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è vinco­lato allo svolgimento di attività socio-assisten­ziali e conserva tale destinazione anche in caso di trasformazione patrimoniale.

«Inoltre, ai sensi dell'art. 30 della citata legge regionale 20/1982, e della circolare applicativa n. 3 dell'11.1.1983 al punto I), che in stralcio si allega, i beni destinati all'erogazione dei servizi ed allo svolgimento di attività socio-assistenziali, che non fossero direttamente utilizzati ai fini so­cio-assistenziali dagli stessi Comuni, avrebbero dovuto essere posti a disposizione delle USSL conservando il vincolo di destinazione ed avreb­bero dovuto far parte di uno specifico inventario.

«Considerata la suaccennata necessità di un completo utilizzo di tutte le risorse destinate al settore, si rende necessario procedere ad una accurata ricognizione delle risorse stesse.

«A tal fine si richiede alle USSL di voler tra­smettere a questo Assessorato, entro 60 gg. dal ricevimento della presente, copia dell'inventario sopra indicato ed ai Comuni un elenco detta­gliato del patrimonio a destinazione vincolata socio-assistenziale acquisito a qualsiasi titolo e non messo a disposizione dell'USSL.

«Sia l'inventario sia l'elenco sopraddetto do­vranno possibilmente contenere le indicazioni previste per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dall'art. 3 del Regolamento di contabilità 5.2.1891 n. 99 e precisamente:

- il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante a catasto;

- la provenienza;

- il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;

- le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore corrispettivo;

- l'uso speciale cui sono destinati.

«Si richiede altresì ai Comuni di voler sin d'ora predisporre, in accordo con le USSL competenti per territorio, appositi programmi di riconversio­ne e di pieno utilizzo a fini socio-assistenziali di detto patrimonio, che dovranno essere trasmes­si a questo Assessorato secondo i tempi e le modalità che verranno indicati in una successi­va comunicazione.

 

Stralcio della Circolare n. 3 dell'11.1.1983

 

1) Individuazione dei beni e loro uso

Premesso che non vengono posti a disposi­zione dell'USSL i beni necessari per le presta­zioni eventualmente mantenute ai Comuni, ai sensi dell'art. 36 della legge, l'individuazione, ai sensi dell'art. 30 della legge, deve riguardare:

a) i beni già delle IPAB interregionali e degli Enti nazionali operanti in campo socio-assisten­ziale, che sono stati attribuiti in proprietà ai Co­muni in cui sono ubicati, con deliberazioni della Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 29 della legge;

b) i beni degli ECA sciolti ai sensi dell'art. 25 DPR 616/77 e delle IPAB estinte con provvedi­mento regionale, destinate a servizi socio-assi­stenziali;

c) i beni già utilizzati per lo svolgimento dei servizi socio-assistenziali.

In tutte le ipotesi descritte, si tratta dei beni immobili, di quelli mobili relativi agli stessi e de­gli altri beni mobili destinati all'erogazione di servizi e allo svolgimento di attività socio-assi­stenziali.

Per quanto riguarda l'assunzione in uso dei beni suddetti, nonché la loro consegna, si appli­cano gli artt. 78 e 79 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1981, mediante la tenuta di un inventario specifico, distintamente per i beni im­mobili e per i beni mobili.

I beni sono posti a disposizione dell'USSL conservando il vincolo a servizi socio-assisten­ziali, anche in caso di trasformazione patri­moniale (vedi art. 29, 2° comma, art. 31, 1° comma).

L'uso di tali beni è definito nell'ambito del programma zonale di attività e di spesa (vedi art. 31, 2° comma).

Per tale definizione si possono verificare le seguenti ipotesi:

a) l'uso continua ad essere socio-assistenzia­le:

a1) quello precedente (es. immobile che, già utilizzato come comunità alloggio, continua ad essere utilizzato come tale);

a2) uno definito ex novo (es. da casa di ri­poso a casa protetta);

b) si opera una conversione patrimoniale, pur mantenendo il vincolo di destinazione, in quan­to:

b1) un uso socio-assistenziale dell'immobile non è più possibile per inidoneità dello stesso 0 della sua ubicazione, ma permane la necessità di disponibilità di un immobile per uso socio-as­sistenziale. In tal caso dev'essere acquisita la disponibilità di altro immobile mediante l'utilizzo del corrispettivo dei l'alienazione;

b2) un uso socio-assistenziale non è più necessario (per sovrabbondanza del patrimonio immobiliare rispetto alle esigenze locali).

In tal caso può provvedersi all'alienazione, al­la locazione ecc. del bene, e il corrispettivo rica­vato dà luogo ad un'entrata per i servizi socio­assistenziali.

 

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