Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno 1995

 

 

TERZA INTESA SUI CORSI PRELAVORATIVI PER HANDICAPPATI INTELLETTIVI

 

 

Riportiamo integralmente l'intesa sottoscritta dal Comune di Torino (1), dalle organizzazioni sindacali, dal CSA e dalla Consulta, per l'inseri­mento degli handicappati intellettivi nei corsi di formazione professionale di qualifica e prelavo­rativi.

Si segnala che successivamente alla stipula dell'intesa è stata emanata dal Ministero della pubblica istruzione la Circolare n. 363 del 22 di­cembre 1994, che conferma la competenza dello psicologo o del medico specialista dell'Usl anche per quanto riguarda il rilascio del certificato di idoneità alla frequenza delle scuole e istituti tec­nici e professionali superiori. Tale norma dovrà tuttavia essere recepita dalle Regioni, con atti propri, per l'estensione ai centri di formazione professionali regionali.   .

 

Premessa

La presente intesa tra il Comune di Torino, le OO.SS., le Associazioni, persegue la finalità dell'inserimento nelle attività dì formazione pro­fessionale dei soggetti portatori di handicap in­tellettivo. Gli obiettivi che devono essere perse­guiti sono quelli richiamati dall'art. 12 comma 3 e 4 dell'art. 17 della legge 104/92. A tal fine si intende favorire l'inserimento nei corsi prelavo­rativi dei soggetti con una insufficienza mentale di grado medio, con una compromissione cioè delle capacità di astrazione logica, ma in pos­sesso di potenzialità lavorative.

Con la denominazione "corsi prelavorativi” si intende un ciclo formativo il cui scopo è quello di fare emergere le residue capacità lavorative, completare lo sviluppo della personalità attra­verso l'autonomia personale, una adeguata competenza sociale e le abilità necessarie all"'assunzione dì ruolo" in ambito lavorativo, in­dividuare professionalità adatte alle capacità e alle strutture motivazionali attraverso esperienze di tirocinio.

L'intesa comporta l'individuazione delle com­petenze, delle risorse e delle attribuzioni in ma­teria, da parte dei firmatari.

Lo stato di attuazione dell'intesa stessa, al fine di migliorare progressivamente procedure, me­todologie ed organizzazione complessiva sarà periodicamente verificato in modo da assicurare la concreta realizzazione delle disposizioni vi­genti.

I firmatari concordano che la presente intesa venga inserita nel contesto di un accordo di programma quanto più possibile globale e inte­grale al servizio della persona disabile in vista di una integrazione sociale e lavorativa più ampia possibile.

 

Finalità

L'attuazione della presente intesa e delle sue finalità presuppone l'individuazione dei servizi e delle parti sociali che concorrono a determinare le condizioni di realizzazione in particolare:

- il Comune di Torino con i Centri di formazio­ne professionale nella loro complessiva orga­nizzazione didattica, amministrativa e tecnica;

- le Associazioni rappresentative dei disabili operanti nel territorio;

- le Organizzazioni sindacali.

Ovviamente nella scelta del percorso formati­vo del disabile è prioritario e decisivo l'interven­to della sua famiglia e della persona disabile stessa.

L'assunzione, anche se ridotta, di responsabi­lità rispetto alle scelte riguardanti la propria vita, costituisce infatti un fattore fondamentale nel processo di progressiva autonomizzazione della persona disabile.

 

Obiettivi

- L'attività dei corsi prelavorativi rientra fra quelle svolte dai Centri di formazione professio­nale e va quindi da questi gestita con le medesi­me regole sia per quanto concerne l'utenza che per quanto riguarda gli operatori ad essa inte­ressati;

- i programmi, finalizzati ad obiettivi adeguati all'utenza, vanno elaborati con il concorso attivo dei docenti e degli operatori dei servizi territo­riali che seguono gli allievi e vanno presentati dal Collegio docenti del Centro di formazione professionale in cui si svolgono i corsi;

- la durata dei corsi prelavorativi, sulla base di specifici progetti da realizzare nell'ambito del­la legge nazionale 845/78, della legge regionale 8/80 ed utilizzando tutte le disponibilità previste dalla circolare regionale in materia di formazio­ne professionale, risulta articolata mediamente in n. 800 ore annue, per un periodo complessivo di almeno tre anni;

- in relazione alla necessità di evitare con­centrazioni di questi corsi nei Centri di formazio­ne professionale a gestione diretta del Comune di Torino, saranno previste ulteriori iniziative specifiche di sensibilizzazione e sollecitazione nei confronti della Regione Piemonte e degli Enti privati di formazione professionale a finanzia­mento regionale, per l'apertura di corsi prelavo­rativi, in modo da garantire una dislocazione an­nuale ottimale per l'intera utenza che ne faccia richiesta.

In attesa della riforma della scuola superiore e in considerazione di quanto espresso dalla cir­colare ministeriale 262/88 si ipotizza previo ac­cordo con il Provveditorato agli studi di Torino la possibilità di sperimentare l'avvio di esperien­ze prelavorative negli istituti superiori con inte­grazione e scambio di personale insegnante e con conseguente messa a disposizione delle ri­spettive strutture e attrezzature.

 

Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione

L'impostazione didattica dei corsi è di tipo modulare suddivisa in specifiche aree: -area linguistica: l'obiettivo è quello di favori­re la capacità di comunicare messaggi, sia scritti che orali e di comprenderli; favorire l'ac­quisizione di un linguaggio appropriato, educare al dialogo, all'ascolto, all'apprendimento; rivisi­tare sotto una nuova luce fatti ed esperienze già vissute;

- area logico-matematica: assume un ruolo importante oltre che per l'aspetto del manteni­mento ed approfondimento delle conoscenze acquisite precedentemente per lo sviluppo di una sempre crescente memorizzazione logica, con relativa capacità a risolvere situazioni sem­pre nuove e complesse;

- area dell'autonomia personale: l'obiettivo è quello di imparare a gestire la propria persona in ambito familiare e socio-territoriale;

- area della vita di relazione: l'obiettivo è quel­lo di acquisire capacità di stabilire e gestire rap­porti interpersonali socialmente accettabili;

- area socio-organizzativa del lavoro: l'obietti­vo è quello di acquisire la conoscenza del mon­do del lavoro nei suoi aspetti sociali, organizza­tivi e politecnici;

- area tecnico-operativa: si affronta l'aspetto tecnico-pratico non trascurando la simulazione del posto di lavoro, nell'ottica dell'autonomia personale e operativa.

A queste attività sviluppate all'interno delle strutture comunali di formazione professionale

viene alternata l'esperienza del tirocinio effet­tuata direttamente in situazione lavorativa. Tale scelta ha come obiettivo quello di affinare l'attività formativa dei disabili al fine di mirare il più possibile i progetti individualizzati all'inseri­mento lavorativo.

La formazione prelavorativa diventa così la traduzione concreta del diritto di essere formati nel senso più globale del termine.

La pluralità delle sedi dei corsi prelavorativi rende necessario il coordinamento da parte del Settore lavoro e formazione professionale del Comune di Torino di una serie di funzioni in me­rito a:

1) la raccolta delle pluralità di informazioni re­lative alla vita e alle esperienze dei singoli porta­tori di handicap già in carico al servizio o che devono accedervi;

2) l'attuazione di un sistema di orientamento a partire dal primo anno di frequenza della scuola media;

3) lo scambio di informazioni fra gli operatori del settore XIX lavoro formazione professionale e la scuola al fine di qualificare la conoscenza dei casi;

4) la ricerca e la definizione di nuove opportu­nità per la "formazione in situazione" in collabo­razione con i docenti della formazione profes­sionale al fine di mirare l'inserimento dei singoli allievi al luogo di lavoro più idoneo;

5) la promozione di attività culturali, sportive e ricreative anche all'esterno dei centri di forma­zione professionale coinvolgendo in primo luogo i relativi assessorati competenti;

6) la verifica periodica degli interventi formati­vi e la ridefinizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento delle attività formative in stretta connessione con le indicazioni normative, di in­dirizzo e di politica sociale emergente.

Verificato che l'efficacia di un intervento for­mativo per un portatore di handicap, soprattutto se intellettivo, dipende dalla capacità di costrui­re e condurre un intervento coordinato, si rende indispensabile concretizzare una stretta colla­borazione fra docenti ed operatori che seguono gli allievi durante le fasi di apprendimento teori­co, di laboratorio, di tirocinio, di tempo libero.

Ammissione degli allievi ai corsi

L'esperienza di integrazione acquisita durante I'iter scolastico dell'obbligo e soprattutto nella scuola media, finalizzata a formare e a orientare, costituirà il presupposto per consentire al sog­getto disabile oltre che alla sua famiglia una scelta consona rispetto all'indirizzo futuro. Oc­corre una attenta valutazione di questi allievi te­nendo conto che la non ammissione ai corsi prelavorativi comporta in termini irrimediabili l'esclusione dall'integrazione sociale.

Per l'ammissione, gli allievi devono risultare In possesso dell'attestazione dell'handicap così come è previsto dalla legge 104/92, art. 12, commi 5 e 6 e dal D.P.R. 24.2.94, art. 2.

In analogia con le procedure adottate dal Provveditorato agli studi di Torino, per l'accesso agli istituti tecnici professionali degli allievi disa­bili, è richiesta altresì, all'atto dell'iscrizione ai corsi di formazione professionale della Città, l'attestazione di idoneità in relazione all'incolu­mità dell'alunno (CM 262 del 1988 paragrafo 3, e CM del 31.12.91, art. 8, comma 3).

Durante il terzo anno di frequenza del corso sarà consigliato alla famiglia richiedere il rila­scio del certificato di invalidità ai fini dell'inseri­mento lavorativo (leggi 482/68 e 104/92, art. 19).

Previo accordo con il Provveditorato agli studi di Torino, da sottoscrivere entro il mese di mar­zo 1995, durante il terzo anno della scuola me­dia si provvederà: 1°, ad attivare uno stage orientativo presso i Centri di formazione profes­sionale comunali con corsi prelavorativi, della durata minima di una settimana, al fine di verifi­care i prerequisiti necessari all'inserimento che saranno evidenziati in una relazione degli inse­gnanti che cureranno il periodo di osservazione secondo i criteri concordati nell'ambito del gruppo di lavoro per i prelavorativi; 2°, ad auto­rizzare, in qualità di osservatori, i rappresentanti delegati delle Associazioni e delle Organizzazio­ni sindacali, presenti nel gruppo di lavoro di cui sopra a partecipare durante lo stage orientativo nei Centri di formazione professionale.

Le ammissioni ai corsi saranno curate dal­l'Ente di formazione del Comune di Torino. Qualora l'accordo non venisse stipulato entro la data su indicata le parti si rincontreranno per definire in via transitoria le modalità di ammis­sione degli allievi ai corsi.

Prima di sancire l'inidoneità dei soggetti ai corsi prelavorativi, le motivazioni di esclusione saranno esaminate dal Gruppo di lavoro assicu­rando la necessaria riservatezza sulla loro iden­tità e sulle loro condizioni psico-fisiche, e perso­nali, anche allo scopo di individuare le soluzioni più corrette.

II candidato escluso può presentare ricorso in opposizione all'Assessore alla qualità della vita che deciderà in via definitiva previa l'istruttoria dei competenti uffici dell'Ente di formazione.

 

Programmazione e gestione

La programmazione educativa e didattica, che la normativa vigente (DPR 416 del 1974, art. 4) prevede per le scuole di ogni ordine e grado, di­venta irrinunciabile per garantire unità didattica, articolazione educativa, finalizzazione organica di contenuti e metodi di riferimento alla dimen­sione di professionalità che rappresenta l'asse portante dei corsi prelavorativi.

Con la legge 104/92 art. 12 commi 5-6-7-8 vengono impartite precise indicazioni su come vada concretamente realizzato il diritto allo stu­dio dei disabili anche nella scuola secondaria superiore. Oltre alla certificazione dell'handicap è prevista per tutti i casi e per ogni ordine e grado di scuola una diagnosi funzionale e un profilo dinamico funzionale all'intervento educa­tivo che deve indicare le modalità per rafforzare e potenziare le capacità dell'alunno e le strate­gie per il recupero ridotte o carenti (DPR 24.2.94 artt. 3-4).

II profilo dinamico funzionale è alla base del successivo PEI (Piano educativo individualizza­to) che coordinando gli interventi scolastici, sa­nitari, sociali, riguarda tutti gli aspetti didattici, riabilitativi e di socializzazione necessari alla piena integrazione dell'alunno in situazione di handicap (DPR 24.2.94 art. 5).

Ai sensi della Circolare regionale inerente il Piano corsi è altresì vincolante la compilazione e l'utilizzo della scheda ingresso e percorrenza ai fini del riconoscimento della quota aggiuntiva e delle ore di sostegno per l'inserimento degli al­lievi handicappati.

Sulla base del PEI, l'Amministrazione comuna­le assicurerà ai Centri di formazione professio­nale il rapporto docenti allievi fino ad un massi­mo di 111 per quanto attiene l'inserimento degli alunni disabili nei corsi di qualifica e fino ad un massimo di 1/4 per quanto attiene l'inserimento nei corsi prelavorativi: questo al fine di garantire il diritto allo studio e alla acquisizione di una professionalità spendibile sul mercato del lavo­ro. L'Amministrazione comunale, le OO.SS. e le Associazioni opereranno nei confronti della Re­gione Piemonte per la revisione della Circolare Ferrero.

Viene costituito presso il Settore lavoro e for­mazione professionale un Gruppo di lavoro con il compito di:

- definire i criteri per l'ammissione dei sog­getti con handicap intellettivo ai corsi prelavora­tivi;

- esaminare le motivazioni di esclusione dei soggetti ritenuti inidonei ai corsi;

- analizzare gli abbandoni durante il corso e/o le richieste di allontanamento e proporre eventuali correttivi;

- collaborare con i docenti della formazione professionale per la ricerca e la definizione di nuove opportunità per «la formazione in situazione» al fine di mirare il più possibile i progetti educativi didattici all'inserimento lavorativo;

- effettuare visite durante l'anno scolastico alle classi dei corsi prelavorativi preventivamen­te concordate con l'Ente gestore e autorizzate dal Direttore del Centro di formazione;

- esprimere pareri e suggerimenti sull'anda­mento dei lavori e degli interventi della Commis­sione costituita con la deliberazione della Giunta municipale in data 17.6.1992 (n. mecc. 9206709/23) tramite l'Assessore alla qualità della vita o il suo delegato di cui alla stessa Commissione.

In applicazione di un principio analogico estensivo dell'art. 9 della legge 241/90 viene ga­rantita alle Associazioni e ai Sindacati, quali portatori di interessi diffusi, la partecipazione al succitato gruppo che risulta così composto:

-1 esperto nominato dall'Assessore alla qua­lità della vita del Comune di Torino;

- 1 rappresentante del Settore lavoro e for­mazione professionale del Comune di Torino;

- 1 rappresentante del Settore assistenza del Comune di Torino;

- il direttore o il coordinatore di settore per ogni Centro di formazione professionale ove si svolgono i corsi;

- 1 rappresentante per ognuna delle tre Or­ganizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa;

- 1 rappresentante del CSA;

- 1 rappresentante della Consulta.

Detto gruppo di lavoro potrà essere integrato da rappresentanti ed esperti di enti che vorran­no aderire all'intesa.

Ai lavori del gruppo potranno altresì all'occor­renza essere invitate rappresentanze specifiche di altri organismi che si interessano e si occu­pano del problema

L'attivazione e il coordinamento del Gruppo di lavoro compete al Dirigente del settore lavoro e formazione professionale o a un suo delegato e si riunisce con scadenza bimestrale, durante l'anno scolastico, e, almeno, una volta prima dell'inizio delle attività dei corsi.

È opportuno garantire, ove possibile, una continuità pluriennale dei componenti.

 

Pubblicizzazione

Gli Enti firmatari si impegnano a pubblicizzare ampiamente l'intesa.

Si impegnano altresì a promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti della Regione Piemonte e delle Amministrazioni provinciali pie­montesi per il potenziamento dell'iniziativa là ovunque sarà possibile.

 

Durata dell'intesa

L'intesa ha durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

Nel corso del triennio essa potrà essere sog­getta a quelle revisioni o modifiche che doves­sero rendersi necessarie in base all'esperienza fatta e/o per sopravvenienza. di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.

 

 

 

(1) Questa intesa è stata deliberata dalla Giunta munici­pale in data 27 settembre 1994, n. 06292/23; il testo delle precedenti è riportato nel volume di M.G. Breda e M. Rago, Formare per l'autonomia - Strumenti per la preparazione professionale degli handicappati intellettivi, Rosenberg 8 Sellier, Torino, 1991.

 

 

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