Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno
1995
TERZA INTESA SUI CORSI PRELAVORATIVI PER HANDICAPPATI
INTELLETTIVI
Riportiamo integralmente l'intesa sottoscritta dal Comune di
Torino (1), dalle organizzazioni sindacali, dal CSA e dalla Consulta, per
l'inserimento degli handicappati intellettivi nei corsi di formazione
professionale di qualifica e prelavorativi.
Si segnala che successivamente alla stipula dell'intesa è
stata emanata dal Ministero della pubblica istruzione la Circolare n. 363 del
22 dicembre 1994, che conferma la competenza dello psicologo o del medico
specialista dell'Usl anche per quanto riguarda il rilascio del certificato di
idoneità alla frequenza delle scuole e istituti tecnici e professionali
superiori. Tale norma dovrà tuttavia essere recepita dalle Regioni, con atti
propri, per l'estensione ai centri di formazione professionali regionali. .
Premessa
La presente
intesa tra il Comune di Torino, le OO.SS., le Associazioni, persegue la
finalità dell'inserimento nelle attività dì formazione professionale dei
soggetti portatori di handicap intellettivo. Gli obiettivi che devono essere
perseguiti sono quelli richiamati dall'art. 12 comma 3 e 4 dell'art. 17 della
legge 104/92. A tal fine si intende favorire l'inserimento nei corsi prelavorativi
dei soggetti con una insufficienza mentale di grado medio, con una
compromissione cioè delle capacità di astrazione logica, ma in possesso di
potenzialità lavorative.
Con la
denominazione "corsi prelavorativi” si intende un ciclo formativo il cui
scopo è quello di fare emergere le residue capacità lavorative, completare lo
sviluppo della personalità attraverso l'autonomia personale, una adeguata
competenza sociale e le abilità necessarie all"'assunzione dì ruolo"
in ambito lavorativo, individuare professionalità adatte alle capacità e alle
strutture motivazionali attraverso esperienze di tirocinio.
L'intesa
comporta l'individuazione delle competenze, delle risorse e delle attribuzioni
in materia, da parte dei firmatari.
Lo stato di
attuazione dell'intesa stessa, al fine di migliorare progressivamente
procedure, metodologie ed organizzazione complessiva sarà periodicamente
verificato in modo da assicurare la concreta realizzazione delle disposizioni
vigenti.
I firmatari
concordano che la presente intesa venga inserita nel contesto di un accordo di
programma quanto più possibile globale e integrale al servizio della persona
disabile in vista di una integrazione sociale e lavorativa più ampia possibile.
Finalità
L'attuazione
della presente intesa e delle sue finalità presuppone l'individuazione dei
servizi e delle parti sociali che concorrono a determinare le condizioni di
realizzazione in particolare:
- il Comune di
Torino con i Centri di formazione professionale nella loro complessiva organizzazione
didattica, amministrativa e tecnica;
- le
Associazioni rappresentative dei disabili operanti nel territorio;
- le
Organizzazioni sindacali.
Ovviamente
nella scelta del percorso formativo del disabile è prioritario e decisivo
l'intervento della sua famiglia e della persona disabile stessa.
L'assunzione,
anche se ridotta, di responsabilità rispetto alle scelte riguardanti la
propria vita, costituisce infatti un fattore fondamentale nel processo di
progressiva autonomizzazione della persona disabile.
Obiettivi
- L'attività
dei corsi prelavorativi rientra fra quelle svolte dai Centri di formazione
professionale e va quindi da questi gestita con le medesime regole sia per
quanto concerne l'utenza che per quanto riguarda gli operatori ad essa interessati;
- i programmi,
finalizzati ad obiettivi adeguati all'utenza, vanno elaborati con il concorso
attivo dei docenti e degli operatori dei servizi territoriali che seguono gli
allievi e vanno presentati dal Collegio docenti del Centro di formazione
professionale in cui si svolgono i corsi;
- la durata
dei corsi prelavorativi, sulla base di specifici progetti da realizzare
nell'ambito della legge nazionale 845/78, della legge regionale 8/80 ed
utilizzando tutte le disponibilità previste dalla circolare regionale in
materia di formazione professionale, risulta articolata mediamente in n. 800
ore annue, per un periodo complessivo di almeno tre anni;
- in relazione
alla necessità di evitare concentrazioni di questi corsi nei Centri di
formazione professionale a gestione diretta del Comune di Torino, saranno
previste ulteriori iniziative specifiche di sensibilizzazione e sollecitazione
nei confronti della Regione Piemonte e degli Enti privati di formazione
professionale a finanziamento regionale, per l'apertura di corsi prelavorativi,
in modo da garantire una dislocazione annuale ottimale per l'intera utenza che
ne faccia richiesta.
In attesa
della riforma della scuola superiore e in considerazione di quanto espresso
dalla circolare ministeriale 262/88 si ipotizza previo accordo con il
Provveditorato agli studi di Torino la possibilità di sperimentare l'avvio di
esperienze prelavorative negli istituti superiori con integrazione e scambio
di personale insegnante e con conseguente messa a disposizione delle rispettive
strutture e attrezzature.
Finalizzazione
dei corsi e loro organizzazione
L'impostazione
didattica dei corsi è di tipo modulare suddivisa in specifiche aree: -area
linguistica: l'obiettivo è quello di favorire la capacità di comunicare
messaggi, sia scritti che orali e di comprenderli; favorire l'acquisizione di
un linguaggio appropriato, educare al dialogo, all'ascolto, all'apprendimento;
rivisitare sotto una nuova luce fatti ed esperienze già vissute;
- area logico-matematica: assume un ruolo
importante oltre che per l'aspetto del mantenimento ed approfondimento delle
conoscenze acquisite precedentemente per lo sviluppo di una sempre crescente
memorizzazione logica, con relativa capacità a risolvere situazioni sempre
nuove e complesse;
- area dell'autonomia personale:
l'obiettivo è quello di imparare a gestire la propria persona in ambito
familiare e socio-territoriale;
- area della vita di relazione:
l'obiettivo è quello di acquisire capacità di stabilire e gestire rapporti
interpersonali socialmente accettabili;
- area socio-organizzativa del lavoro:
l'obiettivo è quello di acquisire la conoscenza del mondo del lavoro nei suoi
aspetti sociali, organizzativi e politecnici;
- area tecnico-operativa: si affronta
l'aspetto tecnico-pratico non trascurando la simulazione del posto di lavoro,
nell'ottica dell'autonomia personale e operativa.
A queste
attività sviluppate all'interno delle strutture comunali di formazione
professionale
viene alternata l'esperienza del
tirocinio effettuata direttamente in situazione lavorativa. Tale scelta ha
come obiettivo quello di affinare l'attività formativa dei disabili al fine di
mirare il più possibile i progetti individualizzati all'inserimento
lavorativo.
La formazione
prelavorativa diventa così la traduzione concreta del diritto di essere formati
nel senso più globale del termine.
La pluralità
delle sedi dei corsi prelavorativi rende necessario il coordinamento da parte
del Settore lavoro e formazione professionale del Comune di Torino di una serie
di funzioni in merito a:
1) la raccolta
delle pluralità di informazioni relative alla vita e alle esperienze dei
singoli portatori di handicap già in carico al servizio o che devono
accedervi;
2)
l'attuazione di un sistema di orientamento a partire dal primo anno di
frequenza della scuola media;
3) lo scambio
di informazioni fra gli operatori del settore XIX lavoro formazione
professionale e la scuola al fine di qualificare la conoscenza dei casi;
4) la ricerca
e la definizione di nuove opportunità per la "formazione in
situazione" in collaborazione con i docenti della formazione professionale
al fine di mirare l'inserimento dei singoli allievi al luogo di lavoro più
idoneo;
5) la
promozione di attività culturali, sportive e ricreative anche all'esterno dei
centri di formazione professionale coinvolgendo in primo luogo i relativi
assessorati competenti;
6) la verifica
periodica degli interventi formativi e la ridefinizione dei contenuti e delle
modalità di svolgimento delle attività formative in stretta connessione con le
indicazioni normative, di indirizzo e di politica sociale emergente.
Verificato che
l'efficacia di un intervento formativo per un portatore di handicap,
soprattutto se intellettivo, dipende dalla capacità di costruire e condurre un
intervento coordinato, si rende indispensabile concretizzare una stretta collaborazione
fra docenti ed operatori che seguono gli allievi durante le fasi di
apprendimento teorico, di laboratorio, di tirocinio, di tempo libero.
Ammissione degli allievi ai corsi
L'esperienza
di integrazione acquisita durante I'iter scolastico dell'obbligo e soprattutto
nella scuola media, finalizzata a formare e a orientare, costituirà il
presupposto per consentire al soggetto disabile oltre che alla sua famiglia
una scelta consona rispetto all'indirizzo futuro. Occorre una attenta
valutazione di questi allievi tenendo conto che la non ammissione ai corsi prelavorativi
comporta in termini irrimediabili l'esclusione dall'integrazione sociale.
Per
l'ammissione, gli allievi devono risultare In possesso dell'attestazione
dell'handicap così come è previsto dalla legge 104/92, art. 12, commi 5 e 6 e
dal D.P.R. 24.2.94, art. 2.
In analogia
con le procedure adottate dal Provveditorato agli studi di Torino, per
l'accesso agli istituti tecnici professionali degli allievi disabili, è
richiesta altresì, all'atto dell'iscrizione ai corsi di formazione
professionale della Città, l'attestazione di idoneità in relazione all'incolumità
dell'alunno (CM 262 del 1988 paragrafo 3, e CM del 31.12.91, art. 8, comma 3).
Durante il
terzo anno di frequenza del corso sarà consigliato alla famiglia richiedere il
rilascio del certificato di invalidità ai fini dell'inserimento lavorativo
(leggi 482/68 e 104/92, art. 19).
Previo accordo
con il Provveditorato agli studi di Torino, da sottoscrivere entro il mese di
marzo 1995, durante il terzo anno della scuola media si provvederà: 1°, ad
attivare uno stage orientativo presso i Centri di formazione professionale
comunali con corsi prelavorativi, della durata minima di una settimana, al fine
di verificare i prerequisiti necessari all'inserimento che saranno evidenziati
in una relazione degli insegnanti che cureranno il periodo di osservazione
secondo i criteri concordati nell'ambito del gruppo di lavoro per i
prelavorativi; 2°, ad autorizzare, in qualità di osservatori, i rappresentanti
delegati delle Associazioni e delle Organizzazioni sindacali, presenti nel
gruppo di lavoro di cui sopra a partecipare durante lo stage orientativo nei
Centri di formazione professionale.
Le ammissioni
ai corsi saranno curate dall'Ente di formazione del Comune di Torino. Qualora
l'accordo non venisse stipulato entro la data su indicata le parti si
rincontreranno per definire in via transitoria le modalità di ammissione degli
allievi ai corsi.
Prima di
sancire l'inidoneità dei soggetti ai corsi prelavorativi, le motivazioni di
esclusione saranno esaminate dal Gruppo di lavoro assicurando la necessaria
riservatezza sulla loro identità e sulle loro condizioni psico-fisiche, e
personali, anche allo scopo di individuare le soluzioni più corrette.
II candidato
escluso può presentare ricorso in opposizione all'Assessore alla qualità della
vita che deciderà in via definitiva previa l'istruttoria dei competenti uffici
dell'Ente di formazione.
Programmazione
e gestione
La
programmazione educativa e didattica, che la normativa vigente (DPR 416 del
1974, art. 4) prevede per le scuole di ogni ordine e grado, diventa
irrinunciabile per garantire unità didattica, articolazione educativa,
finalizzazione organica di contenuti e metodi di riferimento alla dimensione
di professionalità che rappresenta l'asse portante dei corsi prelavorativi.
Con la legge
104/92 art. 12 commi 5-6-7-8 vengono impartite precise indicazioni su come vada
concretamente realizzato il diritto allo studio dei disabili anche nella
scuola secondaria superiore. Oltre alla certificazione dell'handicap è prevista
per tutti i casi e per ogni ordine e grado di scuola una diagnosi funzionale e
un profilo dinamico funzionale all'intervento educativo che deve indicare le
modalità per rafforzare e potenziare le capacità dell'alunno e le strategie
per il recupero ridotte o carenti (DPR 24.2.94 artt. 3-4).
II profilo
dinamico funzionale è alla base del successivo PEI (Piano educativo
individualizzato) che coordinando gli interventi scolastici, sanitari,
sociali, riguarda tutti gli aspetti didattici, riabilitativi e di
socializzazione necessari alla piena integrazione dell'alunno in situazione di
handicap (DPR 24.2.94 art. 5).
Ai sensi della
Circolare regionale inerente il Piano corsi è altresì vincolante la
compilazione e l'utilizzo della scheda ingresso e percorrenza ai fini del
riconoscimento della quota aggiuntiva e delle ore di sostegno per l'inserimento
degli allievi handicappati.
Sulla base del
PEI, l'Amministrazione comunale assicurerà ai Centri di formazione professionale
il rapporto docenti allievi fino ad un massimo di 111 per quanto attiene
l'inserimento degli alunni disabili nei corsi di qualifica e fino ad un massimo
di 1/4 per quanto attiene l'inserimento nei corsi prelavorativi: questo al fine
di garantire il diritto allo studio e alla acquisizione di una professionalità
spendibile sul mercato del lavoro. L'Amministrazione comunale, le OO.SS. e le Associazioni
opereranno nei confronti della Regione Piemonte per la revisione della
Circolare Ferrero.
Viene
costituito presso il Settore lavoro e formazione professionale un Gruppo di
lavoro con il compito di:
- definire i
criteri per l'ammissione dei soggetti con handicap intellettivo ai corsi prelavorativi;
- esaminare le
motivazioni di esclusione dei soggetti ritenuti inidonei ai corsi;
- analizzare
gli abbandoni durante il corso e/o le richieste di allontanamento e proporre
eventuali correttivi;
- collaborare
con i docenti della formazione professionale per la ricerca e la definizione di
nuove opportunità per «la formazione in situazione» al fine di mirare il più
possibile i progetti educativi didattici all'inserimento lavorativo;
- effettuare
visite durante l'anno scolastico alle classi dei corsi prelavorativi
preventivamente concordate con l'Ente gestore e autorizzate dal Direttore del
Centro di formazione;
- esprimere
pareri e suggerimenti sull'andamento dei lavori e degli interventi della
Commissione costituita con la deliberazione della Giunta municipale in data
17.6.1992 (n. mecc. 9206709/23) tramite l'Assessore alla qualità della vita o
il suo delegato di cui alla stessa Commissione.
In
applicazione di un principio analogico estensivo dell'art. 9 della legge 241/90
viene garantita alle Associazioni e ai Sindacati, quali portatori di interessi
diffusi, la partecipazione al succitato gruppo che risulta così composto:
-1 esperto
nominato dall'Assessore alla qualità della vita del Comune di Torino;
- 1
rappresentante del Settore lavoro e formazione professionale del Comune di
Torino;
- 1
rappresentante del Settore assistenza del Comune di Torino;
- il direttore
o il coordinatore di settore per ogni Centro di formazione professionale ove si
svolgono i corsi;
- 1
rappresentante per ognuna delle tre Organizzazioni sindacali firmatarie della
presente intesa;
- 1
rappresentante del CSA;
- 1
rappresentante della Consulta.
Detto gruppo
di lavoro potrà essere integrato da rappresentanti ed esperti di enti che
vorranno aderire all'intesa.
Ai lavori del
gruppo potranno altresì all'occorrenza essere invitate rappresentanze
specifiche di altri organismi che si interessano e si occupano del problema
L'attivazione
e il coordinamento del Gruppo di lavoro compete al Dirigente del settore lavoro
e formazione professionale o a un suo delegato e si riunisce con scadenza
bimestrale, durante l'anno scolastico, e, almeno, una volta prima dell'inizio
delle attività dei corsi.
È opportuno
garantire, ove possibile, una continuità pluriennale dei componenti.
Pubblicizzazione
Gli Enti
firmatari si impegnano a pubblicizzare ampiamente l'intesa.
Si impegnano
altresì a promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti della
Regione Piemonte e delle Amministrazioni provinciali piemontesi per il
potenziamento dell'iniziativa là ovunque sarà possibile.
Durata
dell'intesa
L'intesa ha
durata triennale a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.
Nel corso del
triennio essa potrà essere soggetta a quelle revisioni o modifiche che dovessero
rendersi necessarie in base all'esperienza fatta e/o per sopravvenienza. di
norme di legge, regolamentari o di indirizzo.
(1)
Questa intesa è stata deliberata dalla Giunta municipale in data 27 settembre
1994, n. 06292/23; il testo delle precedenti è riportato nel volume di M.G.
Breda e M. Rago, Formare per l'autonomia
- Strumenti per la preparazione professionale degli handicappati intellettivi,
Rosenberg 8 Sellier, Torino, 1991.
www.fondazionepromozionesociale.it