Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre
1995
LA REGIONE
MARCHE GHETTIZZA GLI HANDICAPPATI FISICI
Con
la legge 12 aprile 1995 n. 36 la Regione Marche ha deciso la «Realizzazione di
residenze sanitarie assistenziali denominate "Casa alloggio per giovani
disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare" nell'azienda
sanitaria n. 2 e nell'azienda sanitaria 3».
Ai sensi dell'art. 3, l'unità di base «è il modulo o nucleo composto da 15 posti».
A sua volta la capacità ricettiva dell'unità di base «è composta in media da 2
moduli ad un massimo di 3 moduli di 15 soggetti ciascuno».
In sostanza le strutture hanno una capienza media di
30 posti e massima di 45. Le camere possono, addirittura, essere di 4 letti.
Sono quindi, veri e propri istituti che nulla hanno a che fare con le vere
"case alloggio".
Che le strutture previste dalla Regione Marche siano
i sorpassati ricoveri (peraltro quelli di arcaica concezione), lo si ricava non
solo dalla capienza, ma anche dalle prescrizioni strutturali e organizzative.
Infatti, in ciascun centro sono previsti un ingresso
con portineria, un ufficio amministrativo, l'angolo bar, la lavanderia e la
stireria, i locali per attività occupazionali, il parrucchiere e il barbiere.
In sostanza, ghetti al cui interno i ricoverati
dovrebbero trovare tutto ciò che le persone normali non hanno in casa.
Ma le persone con handicap non hanno, se non
soprattutto, bisogno di vivere insieme agli altri? Perché questi soggetti non
devono andare come tutti i cittadini al bar, dal parrucchiere e dal barbiere?
Perché non possono frequentare ambulatorialmente i centri di riabilitazione
quando non necessitano della degenza in ospedale?
È assurdo, è inaccettabile, è immorale che oggi, alle
soglie del terzo millennio, gli handicappati siano considerati come gli
appestati del medio evo che venivano rinchiusi in appositi ghetti.
D'altra parte, com'è noto (ma i legislatori della
Regione Marche non l'hanno ancora capito), la creazione di concentrazioni di
30-45 soggetti colpiti da sclerosi multipla o da distrofia muscolare,
allontana i soggetti stessi dalla loro famiglia, dai loro amici, dal loro
ambiente: una crudeltà inutile e dannosa anche sotto il profilo economico.
Le associazioni costituite per la tutela delle
persone colpite da sclerosi multipla o da distrofia muscolare che cosa hanno
fatto o intendono fare per evitare la segregazione dei loro aderenti?
Da parte nostra, come viene fatto da trent'anni con
risultati estremamente positivi nelle zone in cui operano gruppi che hanno
assunto l'obiettivo della promozione sociale, continuiamo a sostenere la
validità delle comunità alloggio di 8-10 posti, non raggruppate fra di loro,
inserite nel normale contesto abitativo e con un funzionamento di tipo
parafamiliare.
AI riguardo, ricordiamo che il primo comma dell'art.
4 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale
pubblica" stabilisce quanto segue: «Le
Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare
una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e
sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione di
problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta,
dalle Regioni stesse, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto
1978 n. 567, e successive modificazioni».
Dunque, la Regione Marche ha il potere-dovere di
definire i criteri per la costruzione e assegnazione di appartamenti da
destinare:
-
a soggetti in difficoltà e alle loro famiglie;
-
a convivenze fra handicappati e non;
-
a comunità alloggio (1).
Un'ultima annotazione. Nella legge della Regione
Marche 36/1995 è previsto il concorso dei familiari per il pagamento della
retta di ricovero dei congiunti maggiorenni.
Si
tratta di una richiesta chiaramente illegittima, al limite truffaldina (2).
Anche su questo aspetto attendiamo di conoscere le
iniziative dei gruppi di volontariato e delle associazioni di difesa dei
diritti degli handicappati.
Da osservare, infine, che tutte le norme della legge
36/1995 si applicano anche «per le RSA
degli anziani di età superiore a sessantacinque anni non autosufficienti o
disabili, istituite, da istituire o da ristrutturare nella regione» (3).
(1) Cfr. l'articolo "Norme in
materia di appartamenti e di comunità alloggio per persone e nuclei familiari
in difficoltà", Prospettive
assistenziali, n. 109, gennaio-marzo 1995.
(2) Cfr. l'editoriale del n. 108,
ottobre-dicembre 1994 di Prospettive
assistenziali "È confermato: i parenti degli assistiti maggiorenni
non sono obbligati a versare contributi economici agli enti pubblici".
(3) È inoltre previsto che «le RSA per anziani devono essere formate
da almeno 2 nuclei o moduli di 20 posti sino ad un massimo di 6 nuclei».
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