Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre 1995

 

 

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA SULL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO

 

 

Riportiamo integralmente il testo della legge della Regione Umbria 30 marzo 1,995 n. 17 "Isti­tuzione del servizio di ospedalizzazione a domici­lio per pazienti oncologici terminali'; auspicando che nel più breve tempo possibile le prestazioni siano estese a tutti i malati che, se curati a casa loro, ne ricevono un beneficio terapeutico e, nel­lo stesso tempo, consentono al Servizio sanitario nazionale di risparmiare denaro per quanto ri­guarda sia le spese di investimento (la creazione di un posto letto ospedaliero costa 100-150 mi­lioni), sia gli oneri gestionali.

È singolare che in base all'art. 4 il trattamento di ospedalizzazione a domicilio possa essere esteso ai malati ricoverati presso residenze col­lettive o case alloggio: una conferma della ne­cessità che nelle strutture residenziali i malati vengano curati da un gruppo di medici (oltre che da équipes infermieristiche e riabilitative) essen­do insufficienti le prestazioni fornite dal medico di base ai sensi del DPR 28 settembre 1990 n. 314 "Accordo collettivo nazionale per la regola­mentazione dei rapporti con i medici di medicina generale" (la visita domiciliare è eseguita nel corso della stessa giornata solo se la richiesta è fatta prima delle ore 10; nessuna prestazione è possibile nei giorni festivi, compresi quelli infra­settimanali, ecc.).

 

Testo della legge regionale 17/1995

Art. 1 - Finalità

1. AI fine di assicurare un'assistenza domici­liare qualificata ai pazienti oncologici terminali, la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie regionali, predispone un programma di ospeda­lizzazione domiciliare che ha validità per la du­rata del Piano socio-sanitario regionale di cui costituisce parte integrante.

2. II programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza, le modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella struttura, le procedure per ga­rantire l'intervento domiciliare nella misura della riduzione della spesa effettivamente conseguita.

Art. 2 - Promozione e coordinamento

1. La Giunta regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei pazien­ti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende sanitarie regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare

in costanza di ricovero con cure presso il domi­cilio.

Art. 3 - Richiesta ed autorizzazione

1. Ciascuna ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su ri­chiesta del paziente o della famiglia con il pare­re del medico di medicina generale e previa au­torizzazione del presidio ospedaliero pubblico presso il quale il paziente è in cura.

Art. 4 - Trattamento domiciliare

1. II trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende sanitarie regio­nali competenti per territorio, di personale spe­cializzato con particolare riferimento alle speci­fiche esperienze di terapia del dolore, già matu­rate nelle singole aziende sanitarie.

2. II programma di ospedalizzazione domicilia­re di cui all'art. 1 può essere attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso resi­denze collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non possono essere accolti nell'ambito familia­re.

3. II trattamento domiciliare può essere attua­to anche con il concorso di organizzazioni di vo­lontariato all'uopo convenzionate.

Art. 5 - Convenzioni

1. La Giunta regionale predispone uno sche­ma di convenzione tipo da stipularsi da parte delle Aziende sanitarie regionali con le organiz­zazioni di volontariato di cui all'art. 4, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15.

2. La convenzione disciplina in particolare modalità e termini del concorso delle organizza­zioni di volontariato alla operatività del servizio, le modalità e la misura del contributo pubblico, le forme di controllo delle Aziende sanitarie re­gionali sulle modalità di eventuale utilizzazione presso il domicilio di farmaci, compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero, come previsto dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 20 ot­tobre 1992.

Art. 6 - Programma di assistenza

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e lo trasmette al Consiglio per l'approvazione.

 

 

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