Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre
1995
LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA SULL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO
Riportiamo integralmente il testo della legge della Regione
Umbria 30 marzo 1,995 n. 17 "Istituzione del servizio di ospedalizzazione
a domicilio per pazienti oncologici terminali'; auspicando che nel più breve
tempo possibile le prestazioni siano estese a tutti i malati che, se curati a
casa loro, ne ricevono un beneficio terapeutico e, nello stesso tempo,
consentono al Servizio sanitario nazionale di risparmiare denaro per quanto riguarda
sia le spese di investimento (la creazione di un posto letto ospedaliero costa
100-150 milioni), sia gli oneri gestionali.
È singolare che in base all'art. 4 il trattamento di
ospedalizzazione a domicilio possa essere esteso ai malati ricoverati presso residenze
collettive o case alloggio: una conferma della necessità che nelle strutture
residenziali i malati vengano curati da un gruppo di medici (oltre che da
équipes infermieristiche e riabilitative) essendo insufficienti le prestazioni
fornite dal medico di base ai sensi del DPR 28 settembre 1990 n. 314
"Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i
medici di medicina generale" (la visita domiciliare è eseguita nel corso
della stessa giornata solo se la richiesta è fatta prima delle ore 10; nessuna
prestazione è possibile nei giorni festivi, compresi quelli infrasettimanali,
ecc.).
Testo della
legge regionale 17/1995
Art.
1 - Finalità
1. AI fine di
assicurare un'assistenza domiciliare qualificata ai pazienti oncologici terminali,
la Giunta regionale, sentite le Aziende sanitarie regionali, predispone un
programma di ospedalizzazione domiciliare che ha validità per la durata del
Piano socio-sanitario regionale di cui costituisce parte integrante.
2. II
programma contiene l'indicazione delle forme di erogazione dell'assistenza, le
modalità per la determinazione della riduzione effettiva della spesa nella
struttura, le procedure per garantire l'intervento domiciliare nella misura
della riduzione della spesa effettivamente conseguita.
Art.
2 - Promozione e coordinamento
1. La Giunta
regionale promuove e coordina il servizio per il trattamento a domicilio dei
pazienti colpiti da neoplasia in fase terminale, nelle Aziende sanitarie
regionali, nei casi in cui è possibile la sostituzione delle cure da effettuare
in
costanza di ricovero con cure presso il domicilio.
Art.
3 - Richiesta ed autorizzazione
1. Ciascuna
ospedalizzazione domiciliare di pazienti oncologici terminali viene attivata su
richiesta del paziente o della famiglia con il parere del medico di medicina
generale e previa autorizzazione del presidio ospedaliero pubblico presso il
quale il paziente è in cura.
Art.
4 - Trattamento domiciliare
1. II
trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego, da parte delle Aziende
sanitarie regionali competenti per territorio, di personale specializzato con
particolare riferimento alle specifiche esperienze di terapia del dolore, già
maturate nelle singole aziende sanitarie.
2. II
programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'art. 1 può essere
attuato, su richiesta dei pazienti o delle famiglie, anche presso residenze
collettive o case alloggio a favore di quei soggetti affetti da malattia
oncologica con gravi limitazioni dell'autosufficienza o terminali, che non possono
essere accolti nell'ambito familiare.
3. II
trattamento domiciliare può essere attuato anche con il concorso di
organizzazioni di volontariato all'uopo convenzionate.
Art.
5 - Convenzioni
1. La Giunta
regionale predispone uno schema di convenzione tipo da stipularsi da parte
delle Aziende sanitarie regionali con le organizzazioni di volontariato di cui
all'art. 4, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15.
2. La
convenzione disciplina in particolare modalità e termini del concorso delle
organizzazioni di volontariato alla operatività del servizio, le modalità e la
misura del contributo pubblico, le forme di controllo delle Aziende sanitarie
regionali sulle modalità di eventuale utilizzazione presso il domicilio di
farmaci, compresi quelli autorizzati per il solo uso ospedaliero, come previsto
dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 20 ottobre 1992.
Art.
6 - Programma di assistenza
1. La Giunta
regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
formula la proposta di programma di cui all'art. 1 e lo trasmette al Consiglio
per l'approvazione.
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