Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre
1995
TESTO UNIFICATO PER LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO (*)
TITOLO I
Diritto
al lavoro dei disabili
Art.
1 - Collocamento dei disabili
1. La presente
legge ha la finalità di promuovere e garantire l'inserimento nel lavoro dei
cittadini appartenenti alle seguenti categorie di disabili:
a) persone in
età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che
comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla
base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni
e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base
della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) persone
invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in base alle disposizioni vigenti;
c) persone non
vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni,
e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e
invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2.
L'applicazione della presente legge deve essere ispirata alla finalità di
valorizzare il contributo che i cittadini di cui al comma 1 possono dare allo
sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il loro stabile inserimento
nel mondo del lavoro coerente sia con le effettive inclinazioni e capacità
professionali di ciascun disabile, sia con le esigenze organizzative e produttive
del datore di lavoro che lo impieghi.
3. I cittadini
di cui al comma 1 che risultano disoccupati e che aspirano ad una occupazione conforme
alle proprie capacità lavorative si iscrivono presso l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione. Per ciascuno di essi viene compilata una
scheda che registra capacità lavorative residue nonché abilità, competenze ed
inclinazioni. L'ufficio provinciale, in collaborazione con i servizi
socio-sanitari della regione e con quelli preposti alla formazione
professionale, promuove ed attua, anche attraverso convenzioni, ogni
iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al
loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.
4. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 5 viene costituita una lista in cui i
lavoratori disabili iscritti presso l'ufficio provinciale vengono posti in
graduatoria sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale di cui
all'articolo 7. La graduatoria è pubblica.
Art.
2 - Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva
1. I datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da venticinque a trentacinque
lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno un lavoratore
appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.
2. I datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori, sono
tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1.
3. I datori di
lavoro pubblici e privati possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare
obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o abbia, se
invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
4. I datori di
lavoro pubblici e privati che abbiano fino a 30 dipendenti in servizio non
sono obbligati ad assumere disabili con una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento ovvero, se invalidi di guerra o per servizio, abbiano
minorazioni ascritte alle medesime categorie richiamate nel comma 3.
5. Per le
organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà
sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nella promozione della
ricerca e della cultura nonché per i partiti politici, le associazioni
sindacali e gli enti da essi promossi la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente
funzioni amministrative.
6. Per i
servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il
collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
7. Gli
obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti
delle imprese ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata la
sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge
20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599,
e successive modificazioni, per la durata dei relativi processi debitamente
riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni,
per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.
Art.
3 - Criteri di computo della quota di riserva
1. Agli
effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili
tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi della presente legge, gli
apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o
contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i lavoratori a
domicilio, i soci delle cooperative di produzione e lavoro. Per i lavoratori
assunti con contratto a tempo indeterminato e parziale si applicano le norme
contenute nell'articol0 18, comma secondo, della legge 20
maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio
1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali
superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3.1 lavoratori
disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro,
nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1983, n. 877, e
successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4.1 lavoratori
che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza
di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere computati,
dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o prodotta la malattia,
nella quota di riserva di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Per i predetti
lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti
ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di adibizione a mansioni
inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza.
Art.
4 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi compensativi
1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per
il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione
all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non
economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o lo consentono
in misura ridotta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, concede gli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali
per un massimo di ventiquattro mesi.
2. I datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni
della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale di disabili,
possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione
alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta nella misura
prevista dall'articolo 5, comma 3.
3. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura
relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali nonché i criteri e
le modalità per la loro concessione.
4. Con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento,
alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2 ed all'articolo
5, comma 3, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.
5. In caso di
omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al comma 2 ed
all'articolo 5, comma 3, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di
sanzione amministrativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La
riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma precedente.
6. Gli importi
dei contributi e della maggiorazione di cui ai commi 2 e 5 ed all'articolo 5,
comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui
all'articolo 14, comma 4, della presente legge.
7. I datori di
lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata
richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi
diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando
le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità
produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener
conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro,
anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio nelle località interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale sono determinati gli uffici del Ministero competenti a
rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure.
Art.
5 - Modalità delle assunzioni obbligatorie
1. Ai fini
dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 2 i datori di lavoro
assumono i lavoratori:
a) attraverso la stipula di convenzioni
previste dall'articolo 6, ovvero
b) facendone
richiesta di avviamento agli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione ai sensi dell'articolo 8.
2. I datori di
lavoro pubblici effettuano le assunzioni del personale con funzioni direttive
e di concetto secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con
le modalità di cui all'articolo 15, ovvero, per le qualifiche e i profili per i
quali sia richiesto il solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, con le
modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 42 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
3. Per ogni
giorno lavorativo di attesa dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
2, per i quali non sia stata inflitta la sanzione prevista dall'articolo 14,
le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo
previsto dall'articolo 9, per ciascun lavoratore non occupato, la somma di
lire 25.000.
Art.
6 - Convenzioni
1. AI fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori
difficoltà, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, può
stipulare con il datore di lavoro una convenzione avente ad oggetto la
determinazione di un programma mirante al conseguimento dell'obiettivo
occupazionale previsto dall'articolo 2. Alla stipula della convenzione
possono partecipare anche i servizi regionali di cui all'articolo 9.
2. Nella
convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che l'impresa
si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi è
anche la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto
collettivo. Può essere convenuto l'esonero dal pagamento della somma prevista
dall'articolo 5, comma 3, per le giornate che vengano dedicate allo
svolgimento di tirocini.
4. La
convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
Art.
7 - Incentivi all'assunzione ed agevolazioni
1. Attraverso
la convenzione di cui all'articolo 6, ai datori di lavoro pubblici e privati può
essere concessa:
a) la
fiscalizzazione totale per la durata di cinque anni degli oneri sociali
relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente
legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento
o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle
annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni;
b) la
fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli
oneri sociali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il
67 per cento e I'80 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
c) la
fiscalizzazione in misura non superiore al 50 per cento, per la durata non
superiore a tre anni, degli oneri sociali relativi ai lavoratori che si impegnino
ad agevolare l'inserimento dell'invalido psichico;
d) il rimborso
forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro
per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione
della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per I'apprestamento di
tecnologie di telelavoro. II rimborso è concesso per le trasformazioni necessarie
a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è
qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni
compatibili con la propria minorazione;
e) l'assegno
di accompagnamento e di invalidità eventualmente goduti dall'invalido, proporzionalmente
alle ore di lavoro nel caso di assunzione con contratto a tempo parziale.
2. Le
agevolazioni di cui al comma 1 sono estese
anche ai datori di lavoro che occupano meno di venticinque dipendenti.
3. Le singole regioni determinano annualmente le modalità,
i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità
accertate in base alle risultanze d'esercizio.
4. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge,
le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale complessiva di
lire 30 miliardi annui.
Art. 8 - Richieste di avviamento
1. II datore di lavoro che non intenda procedere
all'adempimento dell'obbligo previsto dalla presente legge attraverso la
stipula della convenzione di cui all'articolo 6, è tenuto ad assumere i
lavoratori facendone richiesta di avviamento all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione. La richiesta è numerica per il 50 per cento
delle assunzioni da effettuare. La richiesta è sempre nominativa per i datori
di lavoro di cui all'articolo 2, comma 5.
2. I datori di lavoro devono presentare agli uffici
provinciali del lavoro la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal
verificarsi della vacanza, salvo che abbiano inoltrato richiesta di stipula
della convenzione di cui all'articolo 6. La richiesta ha validità per 12 mesi.
3. I prospetti presentati dai datori di lavoro privati ai
sensi del comma 6 hanno valore di richiesta di avviamento al lavoro, a tutti
gli effetti.
4. I disabili psichici vengono avviati solo su richiesta
nominativa ovvero mediante le convenzioni di cui all'articolo 6.
5. In caso di mancata richiesta di avviamento gli uffici
provinciali del lavoro invitano il datore di lavoro a provvedere
all'assunzione, suggerendogli nominativi di disabili che potrebbero utilmente
inserirsi nella sua organizzazione. Ove il datore di lavoro, sollecitato, non
provveda alla richiesta di avviamento, l'ufficio provinciale è tenuto ad
avviare lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria. La
medesima procedura trova applicazione nel caso in cui l'ufficio provinciale si trovi
nell'impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta.
6. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle
disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici
del Ministero del lavoro e delta previdenza sociale un prospetto dal quale
risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i
nominativi del lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori di cui all'articolo 1. II Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, con proprio decreto, stabilisce la periodicità dell'invio dei
prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì
disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione
della disciplina delle assunzioni obbligatorie.
TITOLO II
Servizi del collocamento
Art 9 - Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili
e fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizzazione dei
servizi socio-sanitari definiscono i servizi cui affidare le attività di
inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione
al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e
privato nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo di
determinate categorie di disabili.
2. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili da destinarsi al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo, anche attraverso l'utilizzo del
contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti interessati. AI
predetto fondo vengono destinate le risorse derivanti dai versamenti
effettuati dai datori di lavoro ai sensi degli articoli 5 e 14.
Art. 10 - Sottocommissione
centrale per il collocamento dei disabili
1. Presso la Commissione centrale per l'impiego di cui
all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive
modificazioni, è istituita una sottocommissione centrale composta:
a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre
rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per
l'impiego e da essa designati;
c) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni
giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale
e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente
legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui
all'articolo 1.
2. La sottocommissione centrale esprime pareri al
ministro del lavoro e della previdenza sociale, su questioni di ordine
organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del
collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle
modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio
nazionale; esprime pareri in ordine all'emanazione del regolamento di
esecuzione di cui all'articolo 20 e in merito ai criteri di valutazione degli
elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche
delle capacità residue dei lavoratori interessati. La sottocommissione
raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze
regionali relative al collocamento mirato.
Art.
11 - Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio y
1. È istituita
in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio,
composta:
a) dal
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che
la presiede;
b) da un
rappresentante della regione nominato dal Presidente della Giunta Regionale
con competenze specifiche attinenti all'inserimento lavorativo dei disabili;
c) da un
rappresentante di ciascuna delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente
rappresentative sul piano provinciale e che tutelano globalmente ciascuna delle
categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la
tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;
d) da tre
rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle
organizzazioni sindacali.
2. Per ogni membro effettivo della
Commissione è nominato un supplente.
3. I membri
effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.
4. La Commissione ha i seguenti
compiti: a) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale
relative all'attività del collocamento obbligatorio nonché sulle convenzioni
di cui all'articolo 6;
b) esprimere
proposte é -pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione
per la formazione delle graduatorie che si rendessero necessari in ambito
locale;
c) collegarsi
con i servizi i cui all'articolo 8, comma 1, per gli invalidi che possono
avvalersi del collocamento lavorativo mirato.
Art.
12 - Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili
1. Nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito
il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili con la finalità di compensare
le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per effetto del
differente ammontare dei versamenti.
2. II Fondo di
cui al comma 1 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello
Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun
fondo regionale derivanti dalle entrate annuali. La misura della quota
percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
3. II Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
stabilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per
l'occupazione dei disabili. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
4. È fatto
obbligo alle regioni che beneficiano delle compensazioni di cui al comma 1 di
utilizzare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali
trasferimenti nel limite temporale dell'anno successivo all'assegnazione. Le
regioni che non utilizzano entro tale termine i fondi non sono considerate nel
riparto dell'anno successivo.
TITOLO III
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 13 -
Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti
1. Ai lavoratori
assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
2. II datore
di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le
sue minorazioni.
3. Nel caso di
variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di
salute il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. II datore di lavoro può
chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l'azienda. II rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui,
anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non
risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa
svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale
competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche
della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui
all'articolo 9. La richiesta di accertamento ed il periodo necessario per il
suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.
4. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne
comunicazione, nel termine di dieci giorni, al competente ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, al fine della sostituzione del lavoratore
con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.
5. L'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione provinciale
per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto
all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di
collocamento, per un periodo di sei mesi, del lavoratore che per due volte
consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero
rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della
reiscrizione nelle predette liste.
Art.
14 - Sanzioni
1. I datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i
prospetti di cui all'articolo 8, comma 6, entro i termini stabiliti dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di sanzione
amministrativa, al pagamento di una somma di lire 25.000 per giorno di ritardo
o per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.
2. I datori di
lavoro privati e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio non ne facciano
richiesta ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavoratori
avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione
amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per
ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.
3. Le somme
riscosse a titolo di sanzione amministrativa di cui al presente articolo sono
versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo
9.
4. Gli importi
delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10
della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati
ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.
5.
L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e
dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è di competenza
dell'ispettorato del lavoro, che commina le sanzioni di cui alla presente legge
secondo le norme e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
Art.
15 - Concorsi presso le pubbliche amministrazioni
1. I disabili
possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi
amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso dei requisiti
richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere
speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli altri.
2. Limitatamente
ai posti riservati ai sensi della presente legge, i disabili possono
partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla
legge 27 gennaio 1989, n. 25.
3. I disabili
che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti
anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano
disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 2.
4. Salvi i
requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che
richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di
concorso per il pubblico impiego.
Art.16
- Protezione di particolari categorie di persone
1. Per i
datori di lavoro cui trova applicazione la presente legge la quota delle assunzioni
riservate alle fasce deboli prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge
223 del 1991 è elevata al 15 per cento. Nel suo ambito il 3 per cento è
riservato alle seguenti categorie di persone:
a) i coniugi
superstiti e i figli di soggetti deceduti o riconosciuti permanentemente
inabili a qualsiasi lavoro per causa di guerra, di lavoro o di servizio;
b) i coniugi
superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13
agosto 1980, n. 466;
c) i coniugi
superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente
invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa in
conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre
1990, n. 302;
d)
i profughi cittadini italiani.
2. Per i
soggetti di cui al comma 1 la normativa `ivi richiamata si estende ai concorsi
pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso,
qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio
valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
3. Per i
soggetti di cui al comma 1 il beneficio previsto dai commi 1 e 2 ha la durata
di un quinquennio. Per i figli dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1
esso decorre dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento
degli studi, dal conseguimento del diploma di scuola media superiore o del
diploma di laurea. AI termine dei cinque anni i soggetti di cui alle lettere
a), b) c) e d) del comma 1 sono equiparati a quelli di cui all'articolo
25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.
17 - Disposizioni transitorie
1. I soggetti
già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti
in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle
aliquote stabilite dalla presente legge.
2. Fino alla
individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla
stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, la concessione dei benefici
previsti dall'articolo 7 è operata dalla commissione regionale per l'impiego.
Art.
18 - Regioni a statuto speciale
1. Sono fatte
salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizioni che
costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della legge stessa.
Art.
19 - Copertura finanziaria
1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per
gli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
Art.
20 - Regolamento di esecuzione
1. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione
centrale per il collocamento dei disabili di cui all'articolo 10, sono emanate
le norme di esecuzione della presente legge.
Art.
21 - Abrogazioni
1. Sono
abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26
dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, l'articolo 14
della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile
con la presente legge.
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