Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre 1995

 

 

TESTO UNIFICATO PER LA RIFORMA DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO AL LAVORO (*)

 

 

TITOLO I

Diritto al lavoro dei disabili

 

Art. 1 - Collocamento dei disabili

1. La presente legge ha la finalità di promuo­vere e garantire l'inserimento nel lavoro dei cit­tadini appartenenti alle seguenti categorie di di­sabili:

a) persone in età lavorativa affette da minora­zioni fisiche, psichiche o sensoriali che compor­tino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicati­va delle percentuali di invalidità per le minora­zioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novem­bre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in base alle disposizioni vigenti;

c) persone non vedenti o sordomute di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive mo­dificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e succes­sive modificazioni;

d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui al­le tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de­creto del Presidente della Repubblica 23 dicem­bre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. L'applicazione della presente legge deve essere ispirata alla finalità di valorizzare il con­tributo che i cittadini di cui al comma 1 possono dare allo sviluppo economico e sociale del Pae­se attraverso il loro stabile inserimento nel mon­do del lavoro coerente sia con le effettive incli­nazioni e capacità professionali di ciascun disa­bile, sia con le esigenze organizzative e produt­tive del datore di lavoro che lo impieghi.

3. I cittadini di cui al comma 1 che risultano disoccupati e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative si iscrivono presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. Per ciascuno di es­si viene compilata una scheda che registra ca­pacità lavorative residue nonché abilità, compe­tenze ed inclinazioni. L'ufficio provinciale, in col­laborazione con i servizi socio-sanitari della regione e con quelli preposti alla formazione professionale, promuove ed attua, anche attra­verso convenzioni, ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili e provvede al loro collocamento alle dipendenze dei datori di lavoro.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 viene costituita una lista in cui i lavoratori disabili iscritti presso l'ufficio provinciale vengono posti in graduatoria sulla base di criteri fissati con de­creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale di cui all'articolo 7. La graduatoria è pubblica.

 

Art. 2 - Assunzioni obbligatorie. Quota di riserva

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che oc­cupano da venticinque a trentacinque lavoratori, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze al­meno un lavoratore appartenente alle categorie di cui all'articolo 1.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che oc­cupano più di trentacinque lavoratori, sono te­nuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori appartenenti alle cate­gorie di cui all'articolo 1.

3. I datori di lavoro pubblici e privati possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare ob­bligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o abbia, se invalido di guerra o per servizio, minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui al­le tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de­creto del Presidente della Repubblica 23 dicem­bre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

4. I datori di lavoro pubblici e privati che ab­biano fino a 30 dipendenti in servizio non sono obbligati ad assumere disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento ovvero, se invalidi di guerra o per servizio, abbiano minorazioni ascritte alle medesime ca­tegorie richiamate nel comma 3.

5. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà so­ciale, dell'assistenza e della riabilitazione, nella promozione della ricerca e della cultura nonché per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi la quota di riserva si com­puta esclusivamente con riferimento al persona­le tecnico-esecutivo e svolgente funzioni ammi­nistrative.

6. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei di­sabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

7. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle impre­se ad amministrazione straordinaria, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, con­vertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o per le quali sia stata accertata la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario, a norma della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e succes­sive modificazioni, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, e successive modifica­zioni, per la durata dei relativi processi debita­mente riconosciuti e, ove siano in atto interventi della Cassa integrazione guadagni, per la durata della corresponsione dei relativi trattamenti.

 

Art. 3 - Criteri di computo della quota di riserva

1. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipen­denti i lavoratori assunti ai sensi della presente legge, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o contratto a tempo determinato di durata non superiore a 9 mesi, i lavoratori a domicilio, i soci delle coope­rative di produzione e lavoro. Per i lavoratori as­sunti con contratto a tempo indeterminato e par­ziale si applicano le norme contenute nell'artico­l0 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superio­ri allo 0,50 sono considerate unità.

3.1 lavoratori disabili impiegati in lavorazioni a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel ri­spetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1983, n. 877, e successive modificazioni, sono computati ai fini della copertura della quota di ri­serva.

4.1 lavoratori che divengono inabili allo svolgi­mento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere computati, dall'azienda presso la quale si è verificato l'infortunio o pro­dotta la malattia, nella quota di riserva di cui all'articolo 2, commi 1 e 2. Per i predetti lavora­tori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equi­valenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di adibizione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favore­vole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

 

Art. 4 - Esclusioni, esoneri parziali e contributi compensativi

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione centrale per il collocamento dei disabili, sono individuate le mansioni che in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o lo consentono in misura ridotta. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, concede gli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali per un massimo di ventiquattro mesi.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera per­centuale di disabili, possono, a domanda, esse­re parzialmente esonerati dall'obbligo dell'as­sunzione alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili un con­tributo esonerativo per ciascuna unità non as­sunta nella misura prevista dall'articolo 5, com­ma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occu­pazionali nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i criteri e le modali­tà relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al comma 2 ed all'articolo 5, comma 3, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione ammini­strativa, fino al massimo del 24 per cento annuo. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma precedente.

6. Gli importi dei contributi e della maggiora­zione di cui ai commi 2 e 5 ed all'articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 4, della presente legge.

7. I datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligato­rio superiore a quello prescritto, portando le ec­cedenze a compenso del minor numero di lavo­ratori assunti in altre unità produttive. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situa­zione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interes­sate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici del Ministero competenti a rilasciare le autorizzazio­ni e sono disciplinate le relative procedure.

 

Art. 5 - Modalità delle assunzioni obbligatorie

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previ­sto dall'articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori:

a) attraverso la stipula di convenzioni previste dall'articolo 6, ovvero

b) facendone richiesta di avviamento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupa­zione ai sensi dell'articolo 8.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le as­sunzioni del personale con funzioni direttive e di concetto secondo le procedure previste dai ri­spettivi ordinamenti e con le modalità di cui all'articolo 15, ovvero, per le qualifiche e i profili per i quali sia richiesto il solo titolo di studio del­la scuola dell'obbligo, con le modalità previste dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc­cessive modificazioni.

3. Per ogni giorno lavorativo di attesa del­l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2, per i quali non sia stata inflitta la sanzione previ­sta dall'articolo 14, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fon­do previsto dall'articolo 9, per ciascun lavorato­re non occupato, la somma di lire 25.000.

Art. 6 - Convenzioni

1. AI fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili che presentano maggiori difficoltà, l'uffi­cio provinciale del lavoro e della massima occu­pazione, sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, può stipulare con il datore di lavoro una convenzione avente ad og­getto la determinazione di un programma miran­te al conseguimento dell'obiettivo occupaziona­le previsto dall'articolo 2. Alla stipula della con­venzione possono partecipare anche i servizi regionali di cui all'articolo 9.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che l'impresa si impe­gna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi è anche la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. Può essere convenuto l'eso­nero dal pagamento della somma prevista dal­l'articolo 5, comma 3, per le giornate che venga­no dedicate allo svolgimento di tirocini.

4. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

 

Art. 7 - Incentivi all'assunzione ed agevolazioni

1. Attraverso la convenzione di cui all'articolo 6, ai datori di lavoro pubblici e privati può essere concessa:

a) la fiscalizzazione totale per la durata di cin­que anni degli oneri sociali relativi ad ogni lavo­ratore disabile che, assunto in base alla presen­te legge, abbia una riduzione della capacità la­vorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui al­le tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con de­creto del Presidente della Repubblica 23 dicem­bre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri so­ciali relativi ad ogni lavoratore disabile che, as­sunto in base alla presente legge, abbia una ri­duzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e I'80 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) la fiscalizzazione in misura non superiore al 50 per cento, per la durata non superiore a tre anni, degli oneri sociali relativi ai lavoratori che si impegnino ad agevolare l'inserimento dell'in­valido psichico;

d) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di la­voro per renderlo adeguato alle possibilità ope­rative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per I'ap­prestamento di tecnologie di telelavoro. II rim­borso è concesso per le trasformazioni neces­sarie a porre il disabile in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificato e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirlo a mansioni compatibili con la propria minorazione;

e) l'assegno di accompagnamento e di invali­dità eventualmente goduti dall'invalido, propor­zionalmente alle ore di lavoro nel caso di assun­zione con contratto a tempo parziale.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che occupano meno di venticinque dipendenti.

3. Le singole regioni determinano annualmen­te le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazio­ni e degli incentivi nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

4. Per i primi tre anni di attuazione della pre­sente legge, le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale complessiva di lire 30 miliardi annui.

Art. 8 - Richieste di avviamento

1. II datore di lavoro che non intenda procede­re all'adempimento dell'obbligo previsto dalla presente legge attraverso la stipula della con­venzione di cui all'articolo 6, è tenuto ad assu­mere i lavoratori facendone richiesta di avvia­mento all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La richiesta è numerica per il 50 per cento delle assunzioni da effettua­re. La richiesta è sempre nominativa per i datori di lavoro di cui all'articolo 2, comma 5.

2. I datori di lavoro devono presentare agli uf­fici provinciali del lavoro la richiesta di assunzio­ne entro 60 giorni dal verificarsi della vacanza, salvo che abbiano inoltrato richiesta di stipula della convenzione di cui all'articolo 6. La richie­sta ha validità per 12 mesi.

3. I prospetti presentati dai datori di lavoro pri­vati ai sensi del comma 6 hanno valore di richie­sta di avviamento al lavoro, a tutti gli effetti.

4. I disabili psichici vengono avviati solo su ri­chiesta nominativa ovvero mediante le conven­zioni di cui all'articolo 6.

5. In caso di mancata richiesta di avviamento gli uffici provinciali del lavoro invitano il datore di lavoro a provvedere all'assunzione, suggeren­dogli nominativi di disabili che potrebbero util­mente inserirsi nella sua organizzazione. Ove il datore di lavoro, sollecitato, non provveda alla richiesta di avviamento, l'ufficio provinciale è te­nuto ad avviare lavoratori di qualsiasi qualifica, secondo l'ordine di graduatoria. La medesima procedura trova applicazione nel caso in cui l'ufficio provinciale si trovi nell'impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta.

6. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenu­ti ad inviare ai competenti uffici del Ministero del lavoro e delta previdenza sociale un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavo­ratori dipendenti, il numero ed i nominativi del lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'arti­colo 1. II Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, stabilisce la perio­dicità dell'invio dei prospetti ed individua gli uffi­ci competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle as­sunzioni obbligatorie.

 

TITOLO II

Servizi del collocamento

 

Art 9 - Servizi regionali per l'inserimento lavorativo dei disabili e fondo regionale per l'occupazione dei disabili

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di en­trata in vigore della presente legge, oltre che a provvedere ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell'organizza­zione dei servizi socio-sanitari definiscono i ser­vizi cui affidare le attività di inserimento lavorati­vo mirato, le attività di addestramento e di pre­parazione al lavoro che prevedono l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato non­ché gli strumenti atti a favorire l'inserimento la­vorativo di determinate categorie di disabili.

2. Le regioni istituiscono inoltre il Fondo re­gionale per l'occupazione dei disabili da desti­narsi al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo, anche attraverso l'uti­lizzo del contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti interessati. AI predetto fondo vengono destinate le risorse derivanti dai versa­menti effettuati dai datori di lavoro ai sensi degli articoli 5 e 14.

Art. 10 - Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili

1. Presso la Commissione centrale per l'im­piego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giu­gno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita una sottocommissione centrale compo­sta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Mi­nistero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da un rappresentante di ciascuna delle as­sociazioni giuridicamente riconosciute, mag­giormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle cate­gorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. La sottocommissione centrale esprime pareri al ministro del lavoro e della previdenza so­ciale, su questioni di ordine organizzativo, tecni­co e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applica­zione della presente legge su tutto il territorio nazionale; esprime pareri in ordine all'emana­zione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 20 e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie tenendo conto anche delle ca­pacità residue dei lavoratori interessati. La sot­tocommissione raccoglie ed elabora dati e infor­mazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

 

Art. 11 - Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio y

1. È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa­zione, la Commissione provinciale per il colloca­mento obbligatorio, composta:

a) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavo­ro e della massima occupazione, che la presie­de;

b) da un rappresentante della regione nomi­nato dal Presidente della Giunta Regionale con competenze specifiche attinenti all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) da un rappresentante di ciascuna delle as­sociazioni giuridicamente riconosciute, mag­giormente rappresentative sul piano provinciale e che tutelano globalmente ciascuna delle cate­gorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all'articolo 1;

d) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti delle organizzazioni sinda­cali.

2. Per ogni membro effettivo della Commissio­ne è nominato un supplente.

3. I membri effettivi e supplenti della Commissione sono nominati con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro. Essi durano in carica tre anni.

4. La Commissione ha i seguenti compiti: a) esprimere proposte e pareri su questioni di carattere generale relative all'attività del collo­camento obbligatorio nonché sulle convenzioni di cui all'articolo 6;

b) esprimere proposte é -pareri sull'adozione di ulteriori criteri di valutazione per la formazio­ne delle graduatorie che si rendessero neces­sari in ambito locale;

c) collegarsi con i servizi i cui all'articolo 8, comma 1, per gli invalidi che possono avvalersi del collocamento lavorativo mirato.

 

Art. 12 - Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito il Fondo nazionale per l'occupazione dei disabili con la finalità di compensare le disparità che possono verificarsi tra i Fondi regionali per ef­fetto del differente ammontare dei versamenti.

2. II Fondo di cui al comma 1 è alimentato con un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato e con una quota non superiore al 30 per cento delle risorse di ciascun fondo regionale derivanti dalle entrate annuali. La misura della quota percentuale è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. II Ministro del lavoro e della previdenza so­ciale, di concerto con il Ministro del tesoro, sta­bilisce le norme che regolano il funzionamento del Fondo nazionale per l'occupazione dei disa­bili. II Ministro del tesoro è autorizzato ad appor­tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. È fatto obbligo alle regioni che beneficiano delle compensazioni di cui al comma 1 di utiliz­zare, esclusivamente per gli scopi previsti dalla presente legge, tali trasferimenti nel limite tem­porale dell'anno successivo all'assegnazione. Le regioni che non utilizzano entro tale termine i fondi non sono considerate nel riparto dell'anno successivo.

 

TITOLO III

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 13 - Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti col­lettivi.

2. II datore di lavoro non può chiedere al disa­bile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell'organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute il disabile può chiedere che venga accer­tata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. II datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condi­zioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. II rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuan­do i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all'interno dell'azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla unità sanitaria locale competente del luogo in cui ha sede l'unità produttiva, che può avvalersi anche della collaborazione dell'ispettorato del lavoro e dei servizi di cui all'articolo 9. La richiesta di ac­certamento ed il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di so­spensione del rapporto di lavoro.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazio­ne, nel termine di dieci giorni, al competente uf­ficio provinciale del lavoro e della massima oc­cupazione, al fine della sostituzione del lavora­tore con altro avente diritto all'avviamento obbli­gatorio.

5. L'ufficio provinciale del lavoro e della mas­sima occupazione, sentita la Commissione pro­vinciale per il collocamento dei disabili, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccu­pazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento, per un periodo di sei mesi, del la­voratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convoca­zione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corri­spondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto di iscrizione o della reiscrizione nelle predette liste.

 

Art. 14 - Sanzioni

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non provvedono a trasmettere i prospetti di cui all'articolo 8, comma 6, entro i termini stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono soggetti, a titolo di san­zione amministrativa, al pagamento di una som­ma di lire 25.000 per giorno di ritardo o per ogni posto di lavoro riservato e non comunicato.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbliga­torio non ne facciano richiesta ovvero rifiutino senza giustificato motivo di assumere i lavorato­ri avviati dal competente ufficio del lavoro sono soggetti, a titolo di sanzione amministrativa, al pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto.

3. Le somme riscosse a titolo di sanzione am­ministrativa di cui al presente articolo sono ver­sate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 9.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e all'articolo 10 della leg­ge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modifi­cazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con de­creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im­piegati calcolato dall'Istituto nazionale di statisti­ca.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è di compe­tenza dell'ispettorato del lavoro, che commina le sanzioni di cui alla presente legge secondo le norme e le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

 

Art. 15 - Concorsi presso le pubbliche amministrazioni

1. I disabili possono partecipare a tutti i con­corsi per il pubblico impiego, da qualsiasi ammi­nistrazione pubblica siano banditi, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso possono prevedere speciali prove di esame per consentire ai sog­getti suddetti di concorrere in effettive condizio­ni di parità con gli altri.

2. Limitatamente ai posti riservati ai sensi del­la presente legge, i disabili possono partecipare ai concorsi pubblici fino al compimento dell'età indicata dalla legge 27 gennaio 1989, n. 25.

3. I disabili che abbiano conseguito la idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 2.

4. Salvi i requisiti di idoneità specifica per sin­gole funzioni, sono abolite le norme che richie­dono il requisito della sana e robusta costituzio­ne fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

 

Art.16 - Protezione di particolari categorie di persone

1. Per i datori di lavoro cui trova applicazione la presente legge la quota delle assunzioni ri­servate alle fasce deboli prevista dall'articolo 25, comma 1, della legge 223 del 1991 è elevata al 15 per cento. Nel suo ambito il 3 per cento è riservato alle seguenti categorie di persone:

a) i coniugi superstiti e i figli di soggetti dece­duti o riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

b) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei sog­getti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capa­cità lavorativa in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ot­tobre 1990, n. 302;

d) i profughi cittadini italiani.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa `ivi richiamata si estende ai concorsi pubblici con riserva di una quota del 3 per cento dei po­sti messi a concorso, qualora gli interessati ab­biano conseguito l'idoneità. A parità di punteg­gio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, appro­vato con decreto del Presidente della Repubbli­ca 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifi­cazioni.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 il beneficio previsto dai commi 1 e 2 ha la durata di un quin­quennio. Per i figli dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 esso decorre dal compimento dell'obbligo scolastico, ovvero, in caso di proseguimento degli studi, dal conse­guimento del diploma di scuola media superiore o del diploma di laurea. AI termine dei cinque anni i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma 1 sono equiparati a quelli di cui all'arti­colo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Fino alla individuazione, con legge regiona­le, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 6, la conces­sione dei benefici previsti dall'articolo 7 è ope­rata dalla commissione regionale per l'impiego.

 

Art. 18 - Regioni a statuto speciale

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle re­gioni a statuto speciale e delle province autono­me di Trento e di Bolzano. Tali regioni e province adeguano la propria legislazione alle disposizio­ni che costituiscono i principi della presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vi­gore della legge stessa.

 

Art. 19 - Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mi­nistero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accan­tonamento relativo al Ministero del tesoro.

 

Art. 20 -  Regolamento di esecuzione

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la sottocommissione centrale per il collo­camento dei disabili di cui all'articolo 10, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

 

Art. 21 - Abrogazioni

1. Sono abrogati: la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modi­ficazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e ogni altra di­sposizione incompatibile con la presente legge.

 

 

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