Prospettive assistenziali, n. 112, ottobre-dicembre 1995

 

 

DECALOGO DELLE CURE SANITARIE DOMICILIARI

 

 

Su iniziativa dell'Assessorato alla sanità e di quello alla famiglia e politiche sociali della Regio­ne Lombardia, ha avuto luogo a Milano il 6 no­vembre 1995 una conferenza sul tema "Cure sa­nitarie a domicilio". All'incontro hanno partecipa­to, fra gli altri, il dott. Milagros Garcia Barbero dell'OMS, la signora M. Candotti di Santé Service di Parigi, il dott. Manuel Melero, Presidente dell'Associazione spagnola dell'ospedalizzazione a domicilio, la signora Nadine Raffy-Pinau del CREDES di Parigi, il dott. Charles Tilquin dell'Uni­versità di Montreal, il prof. Carlo Hanau, i dott. Caimi, Noto, Porta e Scaccabarozzi. Al termine dei lavori è stato approvato il documento che ri­portiamo integralmente, sottolineando che il pre­visto servizio di cure sanitarie domiciliari unifica, come abbiamo auspicato anche noi, l'ospedaliz­zazione a domicilio e l'assistenza domiciliare in­tegrata (1).

 

Decalogo delle cure sanitarie domiciliari

 

1. Scopo della Assistenza sanitaria domicilia­re è l'erogazione dell'assistenza sanitaria presso il domicilio del paziente, garantendo la presa in carico dei bisogni del paziente e della sua famiglia, la continuità dell'assistenza e l'in­tegrazione tra servizi sanitari, socio-assistenziali e associazioni di volontariato.

 

2. II Servizio di cure sanitarie domiciliari è ca­ratterizzato dalla presa in carico "globale" dei bisogni del paziente e della sua famiglia da parte di un'unica unità funzionale che si avvale di team multiprofessionali con precise e definite responsabilità, differenziandosi pertanto da sin­gole o semplici prestazioni domiciliari.

 

3. I Servizi di cure sanitarie domiciliari, ove necessario, si avvalgono della collabora­zione dei servizi socio-assistenziali.

 

4. L'accessibilità ai servizi di cure sanitarie domiciliari deve essere non solo garantita ma anche resa trasparente, pertanto i criteri di selezione devono essere resi pubblici e le deci­sioni motivate.

 

5. II paziente ha diritto: - all'informazione pre­ventiva e permanente sulle cure sulle quali esprime il proprio consenso informato nella sua completa libertà di scelta; - alla riservatezza.

 

6. L'analisi dei bisogni complessivi del pa­ziente costituisce il punto di partenza per la stesura di un piano di intervento nel quale siano definiti tipologia, quantità e durata delle presta­zioni.

 

7. II servizio di cure sanitarie domiciliari deve garantire: - un esteso range di "intensità" delle cure per poter rispondere il più possibile ai momenti di riacutizzazione o maggior bisogno del paziente; - un canale di comunicazione continuo e in grado di attivare risposte tempesti­ve.

 

8. II Servizio di cure sanitarie domiciliari deve garantire una estensione delle capacità di intervento al maggior numero di patologie su­scettibili di un trattamento domiciliare. Esso de­ve essere conveniente in termini di rapporto co­sto/efficacia e costo/utilità, in confronto con al­tre modalità di assistenza sanitaria.

 

9. II Servizio di cure sanitarie domiciliari deve garantire: - la formazione permanente dei propri operatori ai campiti originali, specifici e delicati richiesti dal regime domiciliare; - l'infor­mazione/formazione dei familiari alla vigilanza, supporto e sostegno al paziente durante il trat­tamento domiciliare; - che le prestazioni avven­gano in regime di sicurezza, appropriatezza ed igiene ambientale assumendosi la responsabili­tà, per tramite dei propri operatori, di intervenire e/o segnalare qualsiasi anomalia; - di accettare in cura esclusivamente pazienti che è in grado di trattare e di procedere alla dimissione/trasfe­rimento qualora non sia in grado di assicurare la competenza necessaria; - il controllo di qualità delle prestazioni e del servizio erogato; - di identificare un responsabile sanitario del servi­zio; - di avere procedure operative scritte (Nor­me UNI-ISO 9.000).

 

10. Gli Stati e le Autorità locali, per le rispettive competenze: - adottano dei provvedimenti normativi necessari alla crescita e funzionamen­to di adeguati Servizi di cure sanitarie domicilia­ri; - definiscono i requisiti minimi necessari al lo­ro funzionamento; - promuovono le iniziative di formazione necessarie allo sviluppo dei Servizi di cure sanitarie domiciliari; - garantiscono una allocazione delle risorse utili a favorire lo svilup­po dei Servizi di cure sanitarie domiciliari.

 

II decalogo è sottoposto a revisione e aggior­namento periodici.

 

 

 (1) Cfr. "Proposta di unificazione dell'assistenza domici­liare integrata e dell'ospedalizzazione a domicilio", Pro­spettive assistenziali, n. 107, luglio-settembre 1994.

 

 

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