Prospettive assistenziali, n. 112, ottobre-dicembre
1995
HANDICAPPATI INTELLETTIVI ASSUNTI DA
COOPERATIVE SOCIALI
COORDINAMENTO SANITÀ E ASSISTENZA FRA I MOVIMENTI DI
BASE
Da sempre il CSA - Coordinamento sanità e assistenza
fra i movimenti di base si è battuto per ottenere assunzioni in ruoli
lavorativi "veri" (e non fittizi) di handicappati intellettivi, in
grado di raggiungere una resa produttiva proficua ed accettabile per l'azienda.
Per questo, e per dimostrare anche la fattibilità
delle proprie convinzioni, il CSA si è impegnato inizialmente perché gli Enti
locali, per primi, dessero concrete opportunità di lavoro a soggetti con
handicap intellettivo, che altrimenti sarebbero stati parcheggiati nei centri
assistenziali o, semplicemente, lasciati in casa, senza far nulla.
Si sono così ottenute, negli anni scorsi, circa 200
assunzioni nei ruoli del Comune di Torino, delle USL, delle Aziende
municipalizzate della Provincia di Torino, ed altre presso aziende private.
Alcune testimonianze significative sono riportate nel libro "II lavoro
conquistato" (1).
Tuttavia, in occasione dei numerosi stanziamenti
regionali destinati al Comune di Torino per creare nuovi posti di lavoro, il
CSA ha ritenuto doveroso sollecitare un'attenzione particolare del Comune
stesso nei riguardi dei disoccupati handicappati e, in particolare, di coloro
che; avendo una capacità lavorativa ridotta, hanno maggiori difficoltà a
trovare una collocazione.
Come abbiamo già illustrato nel n. 106, aprilegiugno
di Prospettive assistenziali, a seguito dl numerose iniziative il 9 maggio 1994
si è ottenuto un importante ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale
di Torino, che impegnava la Giunta municipale ad attivarsi in più direzioni,
sia nell'ambito del pubblico, che del privato, per creare opportunità di lavoro
anche per le persone con handicap intellettivi e/o fisici con limitata
autonomia.
Un punto dell'ordine del giorno riguardava anche le
cooperative sociali, che rappresentano, ovviamente, una delle occasioni ma non
l'unica che il mercato del lavoro offre.
Riportiamo qui di seguito l'esito dei primi risultati
ottenuti, consapevoli che è importante continuare ad impegnarsi perché, oltre
al canale delle cooperative, si aprano anche quelli delle aziende pubbliche e
private per nuove assunzioni.
Dall'ordine del giorno alle assunzioni
Il 27 marzo 1995, a circa un anno di distanza
dall'approvazione dell'ordine del giorno, la Città di Torino e le
organizzazioni rappresentative delle cooperative sociali (2) hanno siglato un
protocollo d'intesa diretto a coordinare e sviluppare iniziative di
inserimento e reinserimento lavorativo riguardanti alcune fasce deboli di lavoratori
di difficile collocazione: handicappati intellettivi, ex-tossicodipendenti,
ex-detenuti, malati mentali (3).
È stato così attuato il punto 6 del sopra citato
ordine del giorno, che stabiliva di «valutare
ogni possibilità di affidare in appalto alle cooperative sociali, secondo
quanto previsto dalla legge 3811 1991, lavori attualmente destinati ad altre
imprese, che possono favorire l'assunzione di persone handicappate».
Infatti nella delibera del 17 giugno 1994, riguardante
la pulizia delle scuole, è previsto quanto segue: «... vi è da considerare la rilevante opportunità sociale che si
realizza per effetto dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa di persone
svantaggiate o delle fasce più deboli della popolazione che altrimenti non
troverebbero sistemazione nel mondo del lavoro in ragione di concorrenzialità,
inserimento per altro previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia
di disciplina delle cooperative sociali. Si è privilegiato il ricorso alle
cooperative sociali ai sensi della legge 381 dell'8 novembre 1991 e della legge
della Regione Piemonte del 9 giugno 1994 n. 18, per i fini solidaristici sopra
descritti».
AI riguardo è noto che «gli art. 5 della legge 381/1991 e l'art. 13 della legge regionale n.
18/ 1994 consentono agli Enti pubblici, in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, di stipulare convenzioni con
cooperative sociali, che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b, per la fornitura di beni e di servizi, perché finalizzate a creare opportunità
di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della medesima
legge 381/91».
La suddetta delibera, predisposta dagli Assessori
all'istruzione e al lavoro del Comune di Torino, affida l'appalto per la
pulizia di 45 scuole elementari a 8 cooperative sociali che hanno assunto 138
lavoratori, appartenenti alle categorie precedentemente elencate. Tra questi,
65 sono handicappati intellettivi assunti con orario part-time con in media
20-22 ore settimanali di lavoro, anche allo scopo di poter continuare a
mantenere l'iscrizione all'ufficio di collocamento e non perdere l'anzianità
acquisita.
I
giovani handicappati sono stati individuati nella misura di 6 o 7 per ogni
circoscrizione della Città di Torino, secondo i seguenti criteri:
-
invalidità superiore al 45%;
-
conoscenza della loro situazione da parte dei servizi del territorio;
-
iscrizione all'ufficio di collocamento. Priorità è stata riconosciuta agli
ospiti di comunità alloggio, alla frequenza di programmi
educativi/occupazionali presso cooperative. Inoltre si è tenuto conto della
situazione economica familiare e dell'anzianità di iscrizione al collocamento.
L'età degli handicappati intellettivi assunti è
compresa tra i 20 e i 49 anni. Quasi tutti hanno frequentato i corsi
prelavorativi istituiti dal Comune di Torino (4).
Primi risultati ottenuti dell'inserimento lavorativo
I primi risultati dell'inserimento lavorativo degli
handicappati intellettivi e degli altri soggetti sono positivi. Vi è
soddisfazione da parte delle direzioni didattiche interessate. In questi
giorni l'appalto è stato rinnovato anche per il prossimo anno scolastico.
Inoltre, è stato stipulato un protocollo d'intesa con
le Organizzazioni sindacali confederali e autonome, che prevede l'attivazione
di un osservatorio comprendente i rappresentanti dei soggetti sociali
interessati, comprese le Associazioni degli handicappati (CSA ed ANFFAS). Lo
scopo è la verifica del buon inserimento dei soggetti "svantaggiati"
compreso il rispetto, da parte delle cooperative; delle condizioni di lavoro
previste dal contratto.
II ruolo svolto dai volontari del CSA per superare i
limiti dell'intesa Comune-Cooperative
Come è stato ricordato, l'accordo siglato tra
l'Amministrazione comunale di Torino e le Rappresentanze delle cooperative si
rifà a quanto previsto dalla legge regionale piemontese n. 18/ 1994 "Norme
di attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 381».
L'intesa prevede che le cooperative sociali, che si
convenzionano con l'Ente locale, devono assumere soggetti svantaggiati nella
percentuale di almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.
Ma
chi sono i soggetti "svantaggiati"?
È questo uno dei nodi con i quali il CSA ha dovuto
fare i conti, per tutelare gli handicappati intellettivi e ottenere la loro
assunzione da parte delle cooperative, che avevano ottenuto l'appalto delle
pulizie.
Infatti, sia la legge 38111991, che la legge della
Regione Piemonte n. 18/1994, con il termine "svantaggiato" si
riferiscono soprattutto a persone in grado di esprimere capacità lavorative
piene, con una resa produttiva ben maggiore di quella che può raggiungere un
handicappato intellettivo.
Con la stessa definizione di "svantaggiati"
sono considerati infatti: gli ex-tossicodipendenti, gli ex-alcoolisti, i
condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, i minori in età lavorativa
in situazione di difficoltà familiari, gli exdegenti in istituti psichiatrici
o in trattamento psichiatrico, gli handicappati fisici e sensoriali, gli
handicappati intellettivi.
Inoltre, la legge della Regione Piemonte 9 giugno
1994 n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991 n. 381 -
Disciplina delle cooperative sociali", di fatto esclude ogni possibilità
di inserimento lavorativo degli handicappati intellettivi e fisici con
limitata autonomia, perché non prevede norme specifiche per i soggetti più in
difficoltà, e cioè per coloro che hanno un rendimento lavorativo limitato e
ridotto, anche se proficuo, a causa delle limitazioni causate dalla loro
minorazione.
La legge 18/1994 della Regione Piemonte concede
contributi a fondo perduto, spesso anche spropositati, per l'assunzione nelle
cooperative sociali di persone svantaggiate (con o senza handicap). Sono,
infatti, erogati finanziamenti:
- di importo fino a 50 milioni per l'acquisto di
impianti, macchinari, attrezzature e automezzi per l'inserimento anche di una
sola persona svantaggiata;
- a tasso agevolato per un importo massimo di L. 150
milioni per l'inserimento di almeno tre soci lavoratori;
- per spese di avviamento per una somma non superiore
a 20 milioni per le cooperative di nuova costituzione.
Inoltre sono previste altre
sovvenzioni:
-
per contributi fino ad un massimo del 10% delle spese sostenute;
-
per rimborsi fino al 50% degli oneri previdenziali sostenuti per i lavoratori
svantaggiati.
L'assunzione di handicappati intellettivi
È ovvio che, a parità di condizioni, le cooperative
tendano a non assumere gli handicappati intellettivi, ma optino per coloro che
hanno uno “svantaggio sociale" che mantiene integra la loro capacità
produttiva.
Fondamentale è stato quindi il ruolo di vigilanza e
di pressione svolto dal CSA nei confronti dell'Assessore al lavoro del Comune
di Torino, affinché nella trattativa condotta con le cooperative sociali fra i
soggetti svantaggiati fosse prevista esplicitamente una quota di handicappati
intellettivi.
Purtroppo, anche se sono state realizzate le numerose
assunzioni su citate, il CSA non ha ottenuto che, nella delibera di cui sopra,
fosse precisata la percentuale di handicappati intellettivi, che doveva essere
obbligatoriamente assunta dalle cooperative sociali.
La citazione già in delibera di una quota/percentuale
destinata agli handicappati intellettivi, avrebbe assicurato l'impegno, anche
in futuro, del Comune di Torino, alla loro assunzione in occasione del rinnovo
degli appalti o dell'avviamento di nuovi. Poiché non si tratta quindi di un
diritto certo, si dovrà ancora vigilare per ottenere che, anche nei prossimi
appalti, siano assunti handicappati intellettivi.
Richieste
Perché l'erogazione di contributi consenta
l'assunzione di handicappati con ridotta capacità lavorativa, è necessario che
si giunga ad una nuova impostazione della materia e delle leggi nazionali e
regionali che la regolamentano.
In
particolare:
-
si deve valutare la capacità lavorativa dei soggetti;
- gli incentivi devono essere erogati solamente ai
lavoratori che presentano una oggettiva riduzione della resa produttiva;
inoltre, i contributi economici dovrebbero favorire soprattutto gli
handicappati
intellettivi e fisici con limitata autonomia. A questo riguardo va osservato
che le percentuali di invalidità (l'unico criterio finora citato nelle
normative) non è utile a questo scopo;
- gli incentivi e/o i contributi devono essere
previsti per tutte le realtà produttive (non soggette all'obbligo della legge
482/1968), che assumono soggetti con limitata autonomia e riduzione della
capacità lavorativa e non limitati alle sole cooperative sociali;
- tutte le disposizioni nazionali, regionali e locali
che prevedono contributi e/o fondi destinati alla creazione di nuovi posti di
lavoro devono prevedere una quota di posti destinata agli handicappati
intellettivi.
Citiamo a questo riguardo che, in base alle leggi
della Regione Piemonte n. 28/1984 e 44/ 1988, sostituite dalla legge 67/1994,
sono stati concessi 2.200 miliardi nel 1993 per l'assunzione di soggetti disoccupati,
con l'esclusione degli handicappati. Analoga esclusione è prevista dalla legge
regionale 30/1994, che prevede finanziamenti alle cooperative artigiane (20 miliardi
per il solo 1994) finalizzati all'incremento produttivo e occupazionale.
Le cooperative sociali: un alibi per non rispettare
la 482/1968?
Sono in molti ormai ad avere individuato nella legge
381/1991 una abile iniziativa promossa dalle organizzazioni degli imprenditori
allo scopo di dirottare altrove gli handicappati, che le aziende avrebbero
dovuto assumere nel rispetto della legge 482/1968.
Nell'articolo "Per le persone svantaggiate:
quale integrazione?" (5) Leonardo Callegari, dell'Associazione Gavroche,
giustamente rileva come le cooperative sociali di tipo B (6) in realtà rischino
di sviluppare un'inversione di priorità: «Non
si punta più all'inserimento in contesti ordinari di lavoro delle persone
svantaggiate, bensì, accettando il punto di vista aziendalistico, che non
ammette fattori di rallentamento o di disturbo dell'efficienza prestazionale,
si creano possibilità di lavoro favorendo la costituzione di cooperative
sociali che dovrebbero dare una risposta almeno parziale ad un bisogno di
lavoro massiccio e altrimenti inevaso, svolgendo al contempo la funzione di
cintura protettiva nei confronti del sistema produttivo "vero".
«Naturalmente, in questa situazione - continua Callegari - il problema occupazionale delle persone svantaggiate sarebbe solo
apparentemente affrontato, per non dire che sarebbe di fatto ignorato, stante
!a palese impossibilità per la sola cooperativa sociale di farsi carico di una
siffatta delega.
«Anche dal
punto di vista qualitativo gli esiti non potrebbero essere che negativi, vista
la sottesa concezione di politica sociale decisamente assistenziale, con un
genere di cooperazione sociale meramente compensativo di deficit sistemici e
vero e proprio strumento subalterno di controllo ghettizzante delle diversità
(7).
«La
cooperazione sociale potrebbe ergersi a orientamento di politica sociale e a
strategie, non assistenziali, che si mantengono volte all'inserimento e
all'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate prioritariamente in
contesti ordinari.
«Le
cooperative sociali di tipo B, non verrebbero create e concepite come una
sorta di cintura protettiva, di contenitore del disagio non compatibile con le
ferree leggi di mercato e con le regole dell'efficienza aziendale [...].
«Le imprese,
quindi, dovrebbero fare la loro parte per affrontare il problema occupazionale
delle persone svantaggiate, pur entro modalità meno burocratiche e più
rispondenti alle loro specifiche esigenze e con tutte le gradualità imposte
dalla crisi; crisi, che, però non dovrebbe essere assunta, comodamente, come
alibi per non ottemperare ad impegni sociali giuridicamente sanciti, e, quasi,
sistematicamente elusi anche in periodi di sviluppo».
Non può essere pertanto la cooperativa l'unico
"contenitore", perché il rischio di emarginazione e ghettizzazione è
decisamente forte.
Per quanto concerne gli handicappati e, tra questi,
quanti hanno riduzione della capacità lavorativa, il settore pubblico può
svolgere un ruolo mediatorio, come è il caso del Comune di Torino che ha
condizionato le cooperative sociali di tipo B, che avevano ottenuto gli appalti
di pulizia delle scuole, ma non può essere la cooperativa la sola risposta
dell'istituzione.
Se è vero che l'ente pubblico deve svolgere un ruolo
politico/mediatorio e sostenere anche economicamente le cooperative sociali di
tipo B, che assumono handicappati con capacità lavorative ridotte, pena il
venir meno del mandato solidaristico, è altrettanto vero che se non vengono
apportate le modifiche sostanziali che abbiamo indicato - oggi come oggi -
l'erogazione dei contributi, anche rilevanti, alle sole cooperative sociali,
non tutela affatto questa categoria di persone. Come abbiamo visto, non li
rende più appetibili rispetto ai lavoratori normodotati, in molti casi non
prevede proprio gli handicappati (neppure quelli con capacità lavorativa piena)
tra i soggetti che le cooperative devono assumere per ottenere finanziamenti,
riduce le opportunità di lavoro degli handicappati escludendo dai contributi
le decine di migliaia di aziende pubbliche e private non costituite come cooperative.
Conclusioni
Valutiamo positiva e, speriamo, esportabile
l'iniziativa del Comune di Torino. Tuttavia, per evitare di dover lottare ad
ogni indizione di appalto per ottenere una quota di assunzione di handicappati
intellettivi nelle cooperative, sarà necessario adoperarsi per ottenere
delibere che impegnino i Comuni a riservare obbligatoriamente agli stessi
handicappati intellettivi una percentuale (ad esempio il 5%) delle assunzioni
previste in base alla legge 381/1991.
Invitiamo le associazioni degli handicappati e del
volontariato ad intervenire anche presso le rispettive Regioni e il Parlamento
perché siano apportate modifiche sostanziali alla legge 381/ 1991 e alle
conseguenti legislazioni regionali di recepimento al fine di tutelare davvero
gli handicappati intellettivi.
(1) Cfr. E. De Rienzo, C. Saccoccio, M.G. Breda, li lavoro conquistato - Storie di inserimenti di
handicappati intellettivi in aziende pubbliche e private, Rosenberg &
Sellier, Torino, 1991. .
(2) Hanno siglato il protocollo
d'intesa la Lega nazionale cooperative e mutue, l'Associazione generale delle
cooperative italiane, la Confederazione delle cooperative italiane e l'Unione
italiana delle cooperative.
(3) L'intesa è stata preceduta dalle
delibere dei Comuni di Torino del 17 giugno 1994 "Convenzione con
cooperative sociali per l'incarico del servizio di pulizia nelle scuole
elementari della Città per l'anno scolastico 1994/95" e del 30 dicembre
1994 "Riserva alle cooperative sociali di una quota fondi previsti dal
bilancio comunale per la fornitura di beni e servizi legge 381/1991 e legge
regionale 18/ 1994”.
(4) Dal 1984 il Comune di Torino ha
previsto, nell'ambito dei normali Centri di formazione professionale della
Città, corsi prelavorativi (della durata di tre anni) per giovani handicappati
intellettivi con potenzialità lavorative. Per un approfondimento suggeriamo la
lettura dei testi: E. De Rienzo, C. Saccoccio, M.G. Breda, op. cit., e M.G.
Breda, M. Rago, Formare per l'autonomia -
Strumenti per la preparazione professionale degli handicappati intellettivi,
Rosenberg & Sellier, Torino, 1991.
(5) Cfr L. Callegari, "Per le
persone svantaggiate: quale integrazione?", in L'ente di ingrandimento, n. 2, marzo-aprile 1994.
(6) Si tratta di cooperative che
svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi)
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
(7) Favorevole a questa concezione
assistenzialistica delle cooperative è anche il Presidente della Fondazione
Italiana per il Volontariato. Cfr., in questo numero l'editoriale.
www.fondazionepromozionesociale.it