Prospettive assistenziali, n. 112, ottobre-dicembre 1995

 

 

Interrogativi

 

 

LUNGA DEGENZA OSPEDALIERA PER IL PADRE DEL PRIMARIO

 

Da sette mesi un paziente di 93 anni è ricove­rato presso la Divisione di cardiologia del­l'Ospedale Niguarda. Si tratta del padre del pri­mario.

«Mio padre - ha dichiarato il dott. Antonio Pezzano - è un malato grave e ha diritto, come ogni altro cittadino, di essere curato bene». Ed ha aggiunto: «Un malato, ed in particolare un an­ziano, deve essere assistito coi tempi e i modi che gli necessitano» (1).

Concordiamo pienamente con l'operato dei dott. Pezzano. Vorremmo solo sapere se questo corretto trattamento è riservato solo a suo padre o a tutti i malati del suo reparto in analoghe con­dizioni di salute.

 

A QUANDO UNA ADEGUATA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI IN PIEMONTE?

 

In data 4 ottobre 1995, il nuovo Assessore della Regione Piemonte, Giuseppe Goglio, ha in­viato alle autorità interessate (Sindaci, Presiden­ti delle Province e delle Comunità montane, Di­rettori generali delle Aziende sanitarie o ospe­daliere, ai Coordinatori socio-assistenziali, ecc.) una circolare per trasmettere le linee guida rela­tive alla realizzazione di interventi urgenti a favo­re della popolazione minorile (2).

Nella circolare viene ricordato che l'art. 13 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 62 preve­de che «le attività per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva sono in ogni caso esercitate dalle USL o dai Comuni capoluogo di provincia che non scelgano di partecipare alla gestione as­sociata ovvero dai Consorzi o dalle Associazioni costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle Comunità montane operanti entro gli ambiti territoriali individuati entro i confini delle preesistenti Unità socio-sanitarie locali, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività so­cio-sanitarie a favore di minori».

In sostanza si tratta di una normativa che san­cisce una situazione di vero e proprio caos isti­tuzionale, con il reale pericolo che, a causa dei possibili conflitti di competenza, non venga isti­tuita la necessaria rete dei servizi.

La citata legge della Regione Piemonte n. 62/ 1995 consente, inoltre, che i servizi rivolti agli handicappati e agli anziani siano svolti da organi istituzionali diversi da quelli precedentemente indicati per i minori. Ad esempio, dà la possibili­tà - incredibile ma vero - ai Comuni con poche decine di abitanti di assumere il compito di ero­gare servizi (assistenza domiciliare, comunità alloggio, centri diurni, ecc.), senza però che i Comuni stessi siano tenuti ad istituirli!

Dunque, il caos istituzionale può raggiungere livelli assurdi.

Stante questa situazione, chiediamo all'As­sessore Goglio se non ritiene di dover interveni­re con la massima urgenza per ridefinire gli or­gani preposti alla istituzione e gestione dei ser­vizi (a nostro avviso i Comuni associati, salvo quello di Torino che potrebbe continuare ad agi­re autonomamente) in modo che tutti i cittadini (minori, anziani, handicappati) sappiano a chi ri­volgersi nel caso in cui necessitino di un servi­zio di assistenza sociale.

L'Assessore vorrà, inoltre, tener conto che l'unitarietà dei nuclei familiari esige l'unitarietà dei servizi tenuti ad intervenire nei momenti di difficoltà?

Infine, intende sostenere l'azione da noi con­dotta per ottenere che il Parlamento approvi una legge per trasferire dalle Province ai Comuni tut­te le competenze assistenziali in modo da elimi­nare, fra l'altro, l'attuale odiosa separazione fra gli interventi nei confronti dei nati nel matrimonio (di competenza comunale) e dei minori nati fuori del matrimonio (di competenza provinciale)?

 

 

(1) Cfr. Marcello Chirico, "Cure infinite per il papà del primario", li Giornale, 21 agosto 1995.

(2) II testo delle linee guida è stato riportato sul n. 111, luglio-settembre 1995 di Prospettive assistenziali.

 

 

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