Prospettive assistenziali, n. 112, ottobre-dicembre
1995
L'ADOZIONE DEI
MINORI IN SITUAZIONE DI ABBANDONO E I FALSI PROGRESSISTI
Quando venne approvata la legge 5
giugno 1967 n. 431 (1), si parlò - a ragione - di rivoluzione copernicana: al
centro dell'adozione non c'era più la persona priva di discendenti, ma il
bambino in situazione di abbandono materiale e morale; gli adulti dovevano
ruotare intorno al nuovo sistema come satelliti, disposti ad accogliere i
minori dichiarati in stato di adottabilità.
Con la legge 4 maggio 1983 n. 184
(2), questa concezione alternativa all'adozione tradizionale venne perfezionata
stabilendo che gli aspiranti genitori adottivi non sono più titolari di alcun
diritto, nemmeno quello di poter pretendere dal tribunale per i minorenni di
pronunciarsi sulla loro domanda di adozione, domanda che assume la
caratteristica di semplice segnalazione di disponibilità. Infatti, l'ultimo
comma dell'art. 22 della legge 184/1983 stabilisce che «la domanda decade dopo due anni dalla presentazione».
A seguito della disposizione introdotta
dalla legge 184/1983, si verificò una salutare e consistente diminuzione del
lavoro dei tribunali per i minorenni, in quanto non più tenuti ad assumere
provvedimenti di rigetto delle domande di adozione. Con la decadenza
automatica delle richieste di adozione dopo due anni dalla loro presentazione,
sono stati evitati anche i numerosissimi ricorsi in appello e a volte anche in
Cassazione presentati prima dell'entrata in vigore della legge 184/1983 dai
coniugi la cui istanza era stata respinta dai tribunali per i minorenni.
Altra
positiva innovazione della legge 184/ 1983 è stata la riduzione della
differenza massima di età fra adottanti e adottandi dai 45 anni previsti dalla
legge 431/1967 ai 40.
Da osservare che, contemporaneamente
all'approvazione della norma di cui sopra, la legge 184/1983 aveva sancito
l'estensione dell'adottabilità dei minori dagli 8 anni (3) ai 18 (4).
La situazione attuale
Attualmente la situazione presenta le seguenti
caratteristiche:
- sono dichiarati in stato di adottabilità
circa mille minori all'anno, di cui 400 figli di ignoti (5);
- le domande di adozione presentate
da coniugi sono 16-18 mila all'anno e precisamente 16.163 (di cui 9.777 per
l'adozione internazionale) nel 1990, 18.166 (12.256) nel 1991 e 16.614 (9.510)
nel 1992;
- non vi è in Italia un solo bambino
dichiarato adottabile che non venga accolto nel giro di pochi giorni da una
coppia adottiva scelta dal tribunale per i minorenni. Le difficoltà di sistemazione
familiare riguardano i bambini grandicelli (di età superiore ai 10-12 anni) e
quelli con gravi handicap intellettivi o con malattie inguaribili (AIDS, ecc.)
(6);
- quasi tutti i 35-40 mila minori
(7) ricoverati in istituti di assistenza/beneficenza non sono in situazione di
abbandono da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, e quindi
non sono dichiarabili in stato di adottabilità (8);
- la maggior parte dei coniugi a cui
i tribunali per i minorenni rilasciano l'autorizzazione per l'adozione
internazionale, non riesce ad ottenere l'affidamento preadottivo di un minore
(9) anche a causa delle sempre più forti limitazioni imposte dai Governi
stranieri, che hanno introdotto e introducono misure per favorire l'adozione da
parte dei loro cittadini e per combattere il mercato dei bambini. Inoltre è
evidente che sia la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1993 sulla
protezione dell'infanzia e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale, sia la stipula di convenzioni fra l'Italia e altri Paesi
imporranno restrizioni dirette ad evitare gli abusi. Pertanto è facilmente
prevedibile che il numero dei bambini stranieri adottabili in Italia sarà
sempre più limitato.
Le esigenze dei minori adottabili
È indiscutibile che i minori
adottabili hanno l'esigenza di essere inseriti non in una famiglia qualsiasi,
ma di essere accolti da coniugi giovani, di cui sia stata accertata l'idoneità
educativa, in modo da poter beneficiare, in tutta la misura del prevedibile,
dell'appoggio di entrambi i genitori fino al momento del loro autonomo
inserimento lavorativo e sociale, inserimento che sempre più spesso si realizza
in modo definitivo non prima dei 25-30 anni (frequenza dell'Università,
assolvimento del servizio militare da parte dei maschi, fine del lavoro
precario, ecc.).
Pertanto i neonati che sono adottati
da coniugi quarantenni raggiungono l'autonomia quando i genitori hanno 65-70
anni!
Dunque, se si parte veramente
dall'interesse dei minori senza famiglia, occorre ridurre la differenza
massima di età dagli attuali 40 anni ai 35.
Con la diminuzione della differenza
massima di età vi sarebbero sempre 6-8 richieste per ciascun bambino
adottabile, e cioè molte di più del necessario; si semplificherebbe, inoltre,
il lavoro dei tribunali e delle procure per i minorenni e dei servizi
socio-assistenziali, creando, quindi, le
condizioni per l'espletamento più solerte e più approfondito
delle varie attività relative all'adozione (prescrizioni ai genitori,
accertamento dello stato di abbandono, dichiarazione di adottabilità,
individuazione dell'idoneità delle coppie adottive, abbinamento adottandi e
adottanti, ecc.).
I falsi progressisti
Di fronte alla incontrovertibile
situazione descritta in precedenza, sono state presentate proposte di legge
dirette a negare l'interesse preminente dei minori senza famiglia.
1. L'On. Melandri del Gruppo
parlamentare Progressisti Federativo vorrebbe addirittura (10):
- sopprimere per l'adozione
nazionale e internazionale la differenza massima di età, per cui si
consentirebbe l'adozione di un neonato anche da parte di un ottantenne (11);
- permettere l'adozione anche alle
persone singole aprendo in tal modo la strada anche agli omosessuali, se non ai
pedofili. La giusta battaglia che molte organizzazioni stanno conducendo
contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone omosessuali,
non può certo portare al riconoscimento di un loro diritto ad un figlio
adottivo;
- obbligare i servizi
socio-assistenziali a completare le indagini sulle persone e coppie aspiranti
all'adozione entro e non oltre 180 giorni dalla data di presentazione della
domanda di adozione. Poiché tali indagini devono essere compiute nei confronti
di tutti gli aspiranti genitori adottivi, la proposta Melandri impone un notevole
aggravio di lavoro per i tribunali per i minorenni ed i servizi sociali, già
sovraccarichi di compiti non sempre svolti con la celerità necessaria. Questo
aggravio di lavoro può anche essere del tutto inutile qualora non vi siano
minori adottabili. In ogni caso non si comprende perché debbano essere svolte,
ad esempio, 200 indagini per la sistemazione adottiva di 4-5 minori;
- eliminare, in presenza di non
meglio precisati "giusti motivi", la differenza minima di età fra
adottanti e adottandi, per cui può essere pronunciata anche l'adozione di
persone aventi quasi gli stessi anni.
È, inoltre, allarmante che nella
proposta di legge presentata dall'On. Melandri sia previsto che «il tribunale
per i minorenni deve, in ogni caso, informare i richiedenti (l'adozione,
n.d.r.) su fatti rilevanti, relativi al
minore, emersi dalle indagini svolte». Pertanto, dovrà essere reso noto
che, ad esempio, il bambino è nato a seguito di uno stupro o di un incesto o
che la procreatrice era una prostituta?
Ci viene il sospetto che la Melandri
voglia estendere le possibilità di adozione, ritenendo erroneamente che una
parte consistente dei minori ricoverati in istituto sia adottabile. Infatti
nella relazione, la parlamentare del Gruppo progressista federativo scrive: «Rimane sempre troppo basso il numero dei
minori italiani dichiarati ogni anno in stato di abbandono e quindi adottabili
(circa 1.000), rispetto al numero, troppo alto, dei bambini negli istituti
(35.833 secondo un'indagine ISTAT di pochi anni fa)» (12).
2.
Sulla stessa linea
della proposta precedentemente analizzata, si pone il disegno di legge n. 1746
presentato alla Camera dei deputati il 7 dicembre 1994 dall'On. Bolognesi del
Gruppo misto, in cui è prevista l'estensione dell'adozione alle persone
singole e ai conviventi more uxorio. La
differenza massima di età dovrebbe essere elevata dagli attuali 40 anni ai 50.
La proposta contiene, inoltre,
numerose disposizioni assolutamente velleitarie. AI riguardo è sufficiente
riportare l'art. 2 che così si esprime:
«Quando l'ambiente familiare non sia
temporaneamente idoneo a fornire al minore l'assistenza necessaria, l'ente
locale interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche,
personali, educative e sociali, anche attraverso misure di assistenza
domiciliare anche specialistica».
Basti ricordare, a questo proposito,
che nel nostro paese su 8.100 Comuni ve ne sono ben 7.065 che hanno una
popolazione inferiore a 10 mila abitanti: essi non sono né saranno mai in grado
di istituire e far funzionare la necessaria rete dei servizi. Non basta fare
comode affermazioni, occorre finalmente provvedere ad una radicale riforma
non solo dell'assistenza, ma anche degli assetti istituzionali. In particolare
occorre riorganizzare i Comuni rendendoli in grado di rispondere alle esigenze
dei cittadini (13).
Conclusioni
È auspicabile che i Parlamentari,
soprattutto quando affrontano argomenti che coinvolgono il futuro di persone
non in grado di autodifendersi, come sono nel caso in esame i minori in situazione
di abbandono materiale e morale, si documentino in modo approfondito e non
strumentalizzino i più deboli per raccogliere consensi di comodo.
(1)
Legge 5 giugno 1967 n.
431 «Modifiche al titolo VIII del libro I del Codice civile
"Dell'adozione" ed inserimento del nuovo capo III con il titolo
"Dell'adozione speciale"», in Gazzetta
ufficiale n. 154 del 22 giugno 1967.
(2)
Legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori", in Gazzetta ufficiale, supplemento
ordinario al n. 133 del 17 maggio 1983.
(3)
II limite di 8 anni, stabilito dalla legge 431/1967, riguardava l'età massima
dei minori al momento della segnalazione all'Autorità giudiziaria della loro
situazione di abbandono.
(4) La legge 184/1983 prevedeva inoltre la riduzione
della
differenza minima di età fra adottanti e adottandi dai 20 ai 18 anni. Questa
disposizione non ha determinato alcun aumento delle domande di adozione.
(5)
Le dichiarazioni di adottabilità sono state 1620 (di cui 463 di figli di
ignoti) nel 1984, 1663 (511) nel 1985, 1774 (562) nel 1986, 1440 (478) nel
1987, 1227 (363) nel 1988, 1131 (451) nel 1989, 893 (297) nel 1990, 922 (352)
nel 1991 e 1078 (390) nel 1992.
(6)
Dove i tribunali per i minorenni e i servizi sociali operano correttamente,
non vi sono difficoltà insormontabili per l'adozione di minori ciechi, sordi o
con altri handicap fisici.
(7) I dati statistici in materia non sono molto attendibili.
(8)
La stragrande maggioranza dei minori ricoverati in istituto potrebbe ritornare
in famiglia se fossero forniti dagli enti pubblici i necessari interventi
socio-economici; per altri fanciulli occorrerebbe provvedere mediante l'affidamento
familiare a scopo educativo e, in certi casi particolari, tramite comunità
alloggio aventi al massimo 6-8 posti. Una più penetrante azione della
magistratura minorile e dei servizi socio-assistenziali consentirebbe, inoltre,
di accelerare le pratiche relative alla dichiarazione di adottabilità e di
approfondire gli accertamenti per la ricerca dei minori in situazione di
abbandono.
(9)
Significativo al riguardo il raffronto fra le domande di adozione internazionale ed i relativi
affidamenti preadottivi realizzati:
Anno |
Domande
presentate |
Affidamenti
preadottivi |
1984 |
2.601 |
770 |
1985 |
3.009 |
1.050 |
1986 |
5.800 |
1.536 |
1987 |
7.770 |
1.571 |
1988 |
8.316 |
1.796 |
1989 |
9.769 |
2.161 |
1990 |
9.777 |
2.159 |
1991 |
12.256 |
2.733 |
1992 |
9.510 |
1.684 |
Totale |
68.808 |
15.460 |
La percentuale
degli affidamenti preadottivi realizzati è del 22,4% rispetto
alle domande presentate.
(10) Cfr. il testo della proposta di legge n. 3315 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di
adozioni", presentata alla Camera dei deputati dall'On. Melandri in data 5 dicembre 1995. In questo articolo non vengono trattate le modifiche
specifiche avanzate in materia di adozione internazionale.
(11) Non si
tratta di una ipotesi cervellotica, come è dimostrato da adozioni realizzate
prima dell'entrata in vigore della legge 43111967.
(12)
Questo gravissimo errore è confermato dalle dichiarazioni fatte dall'On.
Melandri nella trasmissione televisiva del 23 novembre 1995.
(13) Un'altra perla contenuta nella
proposta di legge dell'On. Bolognesi riguarda l'affidamento familiare a scopo
educativo che dovrebbe essere esteso al minore nprivo, in via temporanea, della
necessaria assistenza economica da parte del suo nucleo familiare». A parte il
fatto che l'affido è rivolto ai fanciulli di nuclei familiari che presentano
gravi problemi educativi, è la prima (e, in base al buon senso, speriamo
l'ultima) volta che nella storia del nostro paese viene introdotto il concetto
di assistenza economica dovuta dai genitori ai loro figli anche neonati.
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