Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo
1996
CHE COSA FARE PER EVITARE LE DIMISSIONI DAGLI OSPEDALI DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: QUINDICI ANNI DI ESPERIENZE
Sono ormai quindici anni che il Comitato per la
difesa dei diritti degli assistiti interviene per opporsi alle dimissioni dagli
ospedali degli adulti e degli anziani malati cronici non autosufficienti (1),
nei casi in cui non sia possibile curarli a casa loro.
Le leggi vigenti sono chiarissime: le cure sanitarie
devono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale (2) e non dal settore
dell'assistenza/ beneficenza, e nemmeno dai familiari, anche se - com'è noto -
il loro sostegno materiale e morale ha una notevole e positiva influenza terapeutica
sul paziente.
Se ci fossero ancora dubbi in materia è sufficiente
ricordare che il DPR 1° marzo 1994 "Approvazione del piano sanitario
nazionale per il triennio 1994-1996" (3) stabilisce quanto segue: «Gli anziani ammalati, compresi quelli
colpiti da cronicità e da non autosufficienza, devono essere curati senza
limiti di durata nelle sedi più opportune, ricordando che la valorizzazione
del domicilio come luogo primario delle cure costituisce non solo una scelta
umanamente significativa, ma soprattutto una modalità terapeutica spesso
irrinunciabile» (4).
Per opporsi alle dimissioni dagli ospedali (5) degli
adulti e degli anziani cronici non autosufficienti, occorre solo inviare la
lettera che riportiamo, lettera che è già stata utilizzata, sempre con esito
positivo, da almeno tremila persone.
Finora, salvo un caso, i Direttori generali delle USL
(nonché i loro predecessori) ed i Direttori sanitari degli ospedali non hanno
mai risposto, segno evidente che le leggi vigenti sanciscono il diritto degli
adulti e degli anziani cronici non autosufficienti al ricovero ospedaliero
senza limiti di durata.
RACCOMANDATA R.R.
Data, ......................................
-
Direttore generale (USL) (6) ................. Via, ............................ Città ...................................
- Direttore sanitario Ospedale .........................................
-
Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti Via Artisti 36, 10124 Torino
(spedire questa lettera non
raccomandata)
...l... ........................ sottoscritt.....
................................................ abitante in
..................................... Via
......................................................................... n.
visto l'art. 41 della legge 12.2.1968 n. 132 (che prevede il ricorso contro le
dimissioni), e tenuto conto che l'art. 4 della legge 23.10.1985 n. 595 e
l'art. 14, n. 5, del D.Leg. 30.12.1992 n. 502 consentono ai cittadini di presentare osservazioni in materia
di sanità, si chiede che ....l...... propri........ (madre, padre, ecc.)...............
abitante in ............................. Via
............................................................. n.
................ attualmente ricoverat..... e curat.... presso ......... non
venga dimess.... o venga trasferit.... in un altro reparto dell.... stess.... ................................. o in altra
struttura sanitaria per i seguenti motivi:
1) (breve
descrizione delle condizioni di salute e di non autosufficienza;
2)
lo scrivente non è in grado di farsi curare e assistere a casa sua a proprie
spese (oppure: lo scrivente non è in
grado di fornire le necessarie cure al paziente. Se del caso, aggiungere: il paziente non sempre è in
grado di programmare il proprio futuro).
Fa
presente che le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche
agli anziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi 4.8.1955 n. 692,
12.2.1968 n. 132 (con specifico riguardo agli artt. 29 e 41), 13.5.1978 n.
180, 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2, punto 3 e 4 e lettera f) e al
DPR 1° marzo 1994. A1 riguardo ricorda che il Pretore di Bologna, Dr. Bruno
Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha riconosciuto il diritto della
signora P.F., nata nel 1913, degente in ospedale dal 1986 di «poter continuare
a beneficiare di adeguata assistenza sanitaria usufruendo delle prestazioni
gratuite del Servizio sanitario nazionale presso una struttura ospedaliera e
non di generica assistenza presso istituti di riposo o strutture
equivalenti».
L....
scrivente si impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il
possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i propri impegni
familiari e di lavoro. Chiede pertanto che, nel caso di trasferimento in altre
strutture, non venga allontanato dalla città di ......................................
Ringrazia
e porge distinti saluti.
Firma
...........................................................
Allo
scopo di evitare discussioni e malintesi, occorre che i familiari pretendano
una risposta scritta e non accettino che gli amministratori e il personale
sanitario si pronuncino verbalmente.
Si
ricorda, infine, che le USL possono disporre i trasferimenti dei malati in
altre strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, purché senza
onere per i pazienti ed i propri congiunti, anche per quanto riguarda le spese
di trasporto (7).
Come
abbiamo visto, le leggi vigenti non stabiliscono limiti alla durata della
degenza di persone malate.
Attualmente
vi sono in vari ospedali italiani persone adulte e anziane croniche non autosufficienti
ricoverate senza interruzione da più di cinque anni. Si tratta di soggetti i
cui congiunti hanno utilizzato la consulenza del Comitato per la difesa dei
diritti degli assistiti.
Ovviamente
- lo ripetiamo - la priorità degli interventi deve essere rivolta alle cure
sanitarie domiciliari. Tuttavia, non è accettabile che, quando non è possibile
il trattamento della malattia in famiglia, il Servizio sanitario nazionale non
offra nulla in alternativa al ricovero ospedaliero, salvo il dirottamento del paziente
in strutture dell'assistenza/beneficenza, che - fra l'altro - illegalmente
esercitano le attività sanitarie (8).
(1) Fra gli adulti e
anziani cronici non autosufficienti sono comprese anche le persone colpite dal
morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza.
(2) Le leggi vigenti
sono citate nella lettera predisposta dal Comitato per la difesa dei diritti
degli assistiti per l'invio ai Direttori generali delle USL ed ai Direttori
sanitari degli ospedali. II testo è riprodotto più avanti.
(3) Cfr. il
supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994.
(4) II Piano
sanitario nazionale è stato redatto d'intesa fra lo Stato e le Regioni. Cfr. il supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio
1994.
(5) La stessa
lettera vale anche per le case di cura private convenzionate, però solo nel
caso in cui il ricovero sia stato disposto dall'USL.
(6) Nel caso in cui
l'ospedale pubblico sia amministrato in modo autonomo rispetto all'USL, la
raccomandata R.R. non va indirizzata al Direttore generale dell'USL, ma al Direttore
generale dell'Azienda ospedaliera.
(7) Per un approfondimento sul
diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie, si
vedano i volumi:
- F. Santanera, M.G. Breda, F.
Dalmazio, Anziani malati cronici: i
diritti negati - Esperienze di difesa e di cambiamento, UTET Libreria,
Torino, 1994, pp. 132, L. 13.000
- M. Dogliotti, E. Ferrario, F.
Santanera, I malati di Alzheimer:
esigenze e diritti, UTET Libreria, Torino, 1994, pp. 112, L. 12.000.
I libri possono essere richiesti
versando l'importo sul conto corrente postale n. 25454109 intestato a: Associazione
Promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/812.23.27-812.44.69,
fax 011/812.25.95. Per spedizioni contrassegno aggiungere L. 5.000.
(8) Per lo svolgimento di attività
curative le strutture devono essere previamente autorizzate ai sensi dell'art.
193 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934.
www.fondazionepromozionesociale.it