Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo 1996

 

 

CHE COSA FARE PER EVITARE LE DIMISSIONI DAGLI OSPEDALI DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI: QUINDICI ANNI DI ESPERIENZE

 

 

 

Sono ormai quindici anni che il Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti interviene per opporsi alle dimissioni dagli ospedali degli adulti e degli anziani malati cronici non autosufficienti (1), nei casi in cui non sia possibile curarli a ca­sa loro.

Le leggi vigenti sono chiarissime: le cure sani­tarie devono essere fornite dal Servizio sanitario nazionale (2) e non dal settore dell'assistenza/ beneficenza, e nemmeno dai familiari, anche se - com'è noto - il loro sostegno materiale e mo­rale ha una notevole e positiva influenza tera­peutica sul paziente.

Se ci fossero ancora dubbi in materia è suffi­ciente ricordare che il DPR 1° marzo 1994 "Ap­provazione del piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996" (3) stabilisce quanto segue: «Gli anziani ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da non autosufficienza, devono esse­re curati senza limiti di durata nelle sedi più opportune, ricordando che la valorizzazione del do­micilio come luogo primario delle cure costitui­sce non solo una scelta umanamente significati­va, ma soprattutto una modalità terapeutica spesso irrinunciabile» (4).

Per opporsi alle dimissioni dagli ospedali (5) degli adulti e degli anziani cronici non autosufficienti, occorre solo inviare la lettera che ripor­tiamo, lettera che è già stata utilizzata, sempre con esito positivo, da almeno tremila persone.

Finora, salvo un caso, i Direttori generali delle USL (nonché i loro predecessori) ed i Direttori sanitari degli ospedali non hanno mai risposto, segno evidente che le leggi vigenti sanciscono il diritto degli adulti e degli anziani cronici non au­tosufficienti al ricovero ospedaliero senza limiti di durata.

 

 

 

 

RACCOMANDATA R.R.

 

Data,  ......................................

 

- Direttore generale (USL) (6) ................. Via, ............................  Città ...................................

- Direttore sanitario Ospedale .........................................

- Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti Via Artisti 36, 10124 Torino

 

(spedire questa lettera non raccomandata)

 

 

...l... ........................ sottoscritt..... ................................................ abitante in ..................................... Via ......................................................................... n. visto l'art. 41 della legge 12.2.1968 n. 132 (che prevede il ricorso contro le dimissioni), e tenu­to conto che l'art. 4 della legge 23.10.1985 n. 595 e l'art. 14, n. 5, del D.Leg. 30.12.1992 n. 502 consentono ai cittadini di presentare osserva­zioni in materia di sanità, si chiede che ....l...... ­propri........ (madre, padre, ecc.)............... abitante in ............................. Via ............................................................. n. ................ ­attualmente ricoverat..... e curat.... presso ......... non venga dimess.... o venga trasferit.... in un al­tro reparto dell.... stess....  ................................. o in altra struttura sanitaria per i seguenti motivi:

1) (breve descrizione delle condizioni di salute e di non autosufficienza;

2) lo scrivente non è in grado di farsi curare e assistere a casa sua a proprie spese (oppure: lo scrivente non è in grado di fornire le ne­cessarie cure al paziente. Se del caso, ag­giungere: il paziente non sempre è in grado di programmare il proprio futuro).

Fa presente che le cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere, sono dovute anche agli an­ziani cronici non autosufficienti ai sensi delle leggi 4.8.1955 n. 692, 12.2.1968 n. 132 (con spe­cifico riguardo agli artt. 29 e 41), 13.5.1978 n. 180, 23.12.1978 n. 833 (in particolare art. 2, punto 3 e 4 e lettera f) e al DPR 1° marzo 1994. A1 riguardo ricorda che il Pretore di Bologna, Dr. Bruno Ciccone, con provvedimento del 21.12.1992 ha riconosciuto il diritto della signo­ra P.F., nata nel 1913, degente in ospedale dal 1986 di «poter continuare a beneficiare di ade­guata assistenza sanitaria usufruendo delle pre­stazioni gratuite del Servizio sanitario nazionale presso una struttura ospedaliera e non di gene­rica assistenza presso istituti di riposo o struttu­re equivalenti».

L.... scrivente si impegna di continuare a fornire al proprio congiunto tutto il possibile sostegno materiale e morale compatibilmente con i pro­pri impegni familiari e di lavoro. Chiede pertan­to che, nel caso di trasferimento in altre struttu­re, non venga allontanato dalla città di ......................................

Ringrazia e porge distinti saluti.

Firma ...........................................................

 

Allo scopo di evitare discussioni e malintesi, occorre che i familiari pretendano una risposta scritta e non accettino che gli amministratori e il personale sanitario si pronuncino verbalmente.

Si ricorda, infine, che le USL possono dispor­re i trasferimenti dei malati in altre strutture sa­nitarie pubbliche o private convenzionate, pur­ché senza onere per i pazienti ed i propri con­giunti, anche per quanto riguarda le spese di trasporto (7).

Come abbiamo visto, le leggi vigenti non sta­biliscono limiti alla durata della degenza di per­sone malate.

Attualmente vi sono in vari ospedali italiani persone adulte e anziane croniche non autosuf­ficienti ricoverate senza interruzione da più di cinque anni. Si tratta di soggetti i cui congiunti hanno utilizzato la consulenza del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti.

Ovviamente - lo ripetiamo - la priorità degli interventi deve essere rivolta alle cure sanitarie domiciliari. Tuttavia, non è accettabile che, quando non è possibile il trattamento della ma­lattia in famiglia, il Servizio sanitario nazionale non offra nulla in alternativa al ricovero ospeda­liero, salvo il dirottamento del paziente in struttu­re dell'assistenza/beneficenza, che - fra l'altro - illegalmente esercitano le attività sanitarie (8).

 

(1) Fra gli adulti e anziani cronici non autosufficienti sono comprese anche le persone colpite dal morbo di Alzheimer o da altre forme di demenza.

(2) Le leggi vigenti sono citate nella lettera predisposta dal Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti per l'invio ai Direttori generali delle USL ed ai Direttori sanitari degli ospedali. II testo è riprodotto più avanti.

(3) Cfr. il supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 171 del 23 luglio 1994.

(4) II Piano sanitario nazionale è stato redatto d'intesa fra lo Stato e le Regioni. Cfr. il supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1994.

(5) La stessa lettera vale anche per le case di cura pri­vate convenzionate, però solo nel caso in cui il ricovero sia stato disposto dall'USL.

(6) Nel caso in cui l'ospedale pubblico sia amministrato in modo autonomo rispetto all'USL, la raccomandata R.R. non va indirizzata al Direttore generale dell'USL, ma al Di­rettore generale dell'Azienda ospedaliera.

(7) Per un approfondimento sul diritto degli anziani cronici non autosufficienti alle cure sanitarie, si vedano i volumi:

- F. Santanera, M.G. Breda, F. Dalmazio, Anziani malati cronici: i diritti negati - Esperienze di difesa e di cambia­mento, UTET Libreria, Torino, 1994, pp. 132, L. 13.000

- M. Dogliotti, E. Ferrario, F. Santanera, I malati di Alzheimer: esigenze e diritti, UTET Libreria, Torino, 1994, pp. 112, L. 12.000.

I libri possono essere richiesti versando l'importo sul conto corrente postale n. 25454109 intestato a: Associa­zione Promozione sociale, Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011/812.23.27-812.44.69, fax 011/812.25.95. Per spedi­zioni contrassegno aggiungere L. 5.000.

(8) Per lo svolgimento di attività curative le strutture de­vono essere previamente autorizzate ai sensi dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934.

 

 

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