Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo
1996
COME TUTELARE I
PROPRI CONGIUNTI GRAVEMENTE HANDICAPPATI E PRIVI DI AUTONOMIA
Come abbiamo segnalato
più volte (1), i Comuni sono obbligati in base alle
leggi vigenti ad assistere anche mediante ricovero le persone minorenni, adulte
e anziane prive di sostegno familiare e non in grado, a causa delle loro condizioni
intellettive, di provvedere a loro stesse (2).
Ovviamente,
invece del ricovero in istituto dovrebbe essere privilegiata l'accoglienza
presso comunità alloggio.
Per
poter vigilare sulla qualità delle prestazioni fornite dagli enti pubblici e
privati alle persone ricoverate (come è noto le carenze sono numerose e,
spesso, molto gravi), proponiamo la costituzione di apposite associazioni di
cui forniamo una bozza dello statuto. Sarebbe preferibile che la bozza fosse
preventivamente sottoposta all'esame dei competenti uffici regionali, in modo
da poter apportare le eventuali modifiche e integrazioni occorrenti per
ottenere l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato (3).
BOZZA DI STATUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Art. 1 - È costituita con sede in
.......................... Via
................................................................. n. .............
l'Associazione di volontariato denominata "Unione per la tutela dei
diritti delle persone in difficoltà" (o altra denominazione).
Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo
di assicurare ai propri associati ed ai loro congiunti dichiarati interdetti o
inabilitati la difesa dei diritti personali, familiari e sociali, a condizione
che il soggetto stesso od i suoi congiunti non siano in grado, per motivi di
salute o di altro genere, di provvedervi di loro iniziativa.
L'Associazione si propone, inoltre,
la promozione di una idonea regolamentazione giuridica dell'interdizione,
inabilitazione, tutela e curatela ed una adeguata attuazione delle relative
norme.
Art. 3 - La difesa dei diritti di
cui all'articolo precedente viene effettuata soprattutto mediante l'intervento
diretto degli associati, intervento che è opportunamente coordinato dagli
organi statutari.
Art. 4 - I Soci possono proporre al
Giudice tutelare di affidare la propria tutela e quella dei loro congiunti al
Presidente o a un Socio dell'Associazione.
Inoltre possono essere affidati ai
soggetti di cui sopra altri compiti specifici: esecutore testamentario,
curatore, ecc.
II Presidente e i Soci possono
proporre al Giudice tutelare di affidare a loro stessi la tutela di soggetti
non Soci non congiunti sia adulti, sia minorenni purché dichiarati interdetti.
Art. 5 - L'Associazione non ha
qualificazione sindacale e confessionale; non ha fini di lucro; tutte le
prestazioni dei Soci sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese
vive sostenute purché previamente autorizzate.
Art. 6 - I Soci si distinguono in:
- Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla
costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: per essere ammessi,
devono essere presentati da un altro Socio, accettare lo statuto e ottenere il
parere favorevole all'ammissione, da deliberarsi dall'assemblea.
I Soci devono essere in regola con
il pagamento delle quote sociali, fissate annualmente dall'assemblea.
II numero massimo di Soci è di 20
(venti). I soci non possono né appartenere allo stesso nucleo familiare, anche
se costituito di fatto, né essere fra di loro in rapporto di affinità o di parentela
entro il quarto grado.
Si può recedere dall'Associazione
mediante lettera raccomandata al Presidente; tale recesso ha effetto con lo
scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima.
II Socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi o
risarcimenti.
Art. 7 - Gli organi sociali sono l'assemblea dei Soci ed il
Presidente dell'Associazione.
Art. 8 - In via ordinaria
l'assemblea dei Soci si riunisce una volta all'anno su convocazione del
Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.
L'assemblea dei Soci è convocata
inoltre quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli
associati; essa deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di
convocazione.
In via straordinaria l'assemblea dei
Soci è convocata nei casi in cui sia necessario intervenire a difesa di un
associato.
Le deliberazioni dell'assemblea sono
prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno la
metà degli associati.
In seconda convocazione, che potrà
aver luogo almeno 24 ore dopo la prima, la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti, osservata la maggioranza dei voti.
I Soci dispongono ciascuno del
proprio voto, che potranno delegare per iscritto e con indicazione
dell'assemblea cui si riferiscono, a qualsiasi altro associato.
Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
L'assemblea dei Soci delibera l'orientamento generale dell'attività
sociale;
- decide in merito alla difesa degli associati:
- assume le determinazioni di cui all'art. 4;
- ammette i nuovi Soci;
- nomina il Presidente;
- approva il bilancio;
- determina le quote sociali.
Per le modifiche statutarie è
necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli
associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda
convocazione, da tenersi non prima di 24 ore, la deliberazione è valida con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole
di almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento l'assemblea
designa a maggioranza dei presenti o rappresentati uno o più liquidatori che
dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale
attivo residuo ad una Associazione scelta dall'assemblea.
I verbali dell'assemblea vengono firmati dal Presidente.
Le elezioni si fanno e le deliberazioni si prendono per
alzata di mano.
Art. 9 - II Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede l'assemblea,
firma gli atti ufficiali e cura la regolare attività del sodalizio; adotta in
caso di necessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'Associazione
informandone l'assemblea nella prima riunione successiva; con firma disgiunta
con un Socio appositamente designato dall'assemblea, apre ed opera sui conti
intestati all'Associazione; tiene il registro dei Soci e quello relativo alle
entrate e uscite.
(1) Si veda il
volume di M.G. Breda e F. Santanera, Handicap,
oltre la legge quadro - Riflessioni e proposte, UTET Libreria, Torino,
1995.
(2) Per i soggetti
minorenni deve essere data attuazione alla legge 4 maggio 1983 n. 184
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".
(3) Come avevamo
segnalato sul n. 110 di Prospettive
assistenziali, coloro che intendono costituire una Associazione di
volontariato possono farlo senza l'esborso di alcuna somma.
Occorre solo che predispongano l'atto
costitutivo e lo statuto.
Nel primo sono
indicate le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice
fiscale di coloro che partecipano alla costituzione dell'organizzazione e che
sottoscrivono sia l'atto costitutivo che lo statuto.
Nell'atto
costitutivo devono, inoltre, essere precisati gli scopi (riportando quelli
inseriti nello statuto), le cariche sociali: presidente, eventuali
vice-presidenti, segretario, tesoriere (queste due cariche possono essere attribuite
ad una sola persona), la composizione del collegio dei revisori dei conti
(presidente e componenti in genere due).
Lo statuto deve
contenere: il riferimento alla legge 11 agosto 1991 n. 266, la denominazione
dell'Associazione, la sede, gli scopi, i mezzi previsti per il raggiungimento
delle finalità sociali (quote, sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e
privati ecc.), gli organi (assemblea dei Soci, consiglio direttivo, presidente
ecc.) ed i loro compiti. La legge 266/1991 prevede che, per poter essere iscritte
nei registri regionali, le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento
delle attività devono avvalersi «in modo
determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti»; inoltre nello statuto «devono
essere espressamente previsti l'assenza dei fini di lucro, la democraticità
della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché
la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e
di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere
altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare
i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione
dello stesso da parte dell'assembea degli aderenti».
Infine, segnaliamo che l'atto costitutivo e
lo statuto devono essere riportati su carta uso bollo.
La registrazione è
fatta gratuitamente (entro il termine massimo di 20 giorni dall'effettuazione
dell'assemblea costituente) dall'Ufficio del registro, Atti privati, a
condizione che risulti che l'Associazione è stata costituita ai sensi e per gli
effetti della legge 11 agosto 1991 n. 266 sul volontariato e che verrà
richiesta l'iscrizione nei registri regionali.
Possono essere
registrate, sempre gratuitamente, più copie dell'atto costitutivo e dello
stesso purché ognuna di esse sia sottoscritta da tutti coloro che hanno
partecipato alla costituzione dell'Associazione.
www.fondazionepromozionesociale.it