Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo 1996

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

 

CONVENZIONE INTERAMERICANA SUL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI MINORI (*)

 

Gli Stati parte nella presente convenzione,

considerando l'importanza di assicurare una protezione integrale ed effettiva del minore, per mezzo dell'instaurazione di meccanismi ade­guati che permettano di garantire il rispetto dei suoi diritti;

consapevoli che il traffico internazionale dei minori costituisce una preoccupazione univer­sale;

tenendo in considerazione il diritto convenzio­nale in materia di protezione internazionale del minore e specialmente quanto previsto dagli ar­ticoli 11 e 25 della convenzione sui diritti del bambino, adottata dall'Assemblea generale del­le Nazioni unite il 20 novembre 1989;

convinti della necessità di regolare gli aspetti civili e penali del traffico internazionale di mino­ri; e

riaffermando l'importanza della cooperazione internazionale per raggiungere una efficace protezione dell'interesse superiore del minore, stabiliscono quanto segue:

 

CAPITOLO PRIMO - NORME GENERALI

Articolo 1

L'oggetto della presente convenzione, con l'obiettivo di proteggere gli interessi fondamen­tali e il superiore interesse del minore, è la pre­venzione e la condanna del traffico internazio­nale di minori, così come la regolazione degli aspetti civili e penali dello stesso.

In tal senso, gli Stati parte di questa conven­zione si impegnano a:

a) assicurare la protezione del minore in con­siderazione del suo interesse superiore;

b) instaurare un sistema di cooperazione giu­ridica tra gli Stati parte che consacri la preven­zione e la condanna del traffico internazionale di minori, così come adottare le disposizioni legali e amministrative a questo proposito; e

c) assicurare la pronta restituzione del minore vittima del traffico internazionale allo Stato in cui risiede abitualmente, tenendo conto del supe­riore interesse del minore.

 

Articolo 2

Questa convenzione si applicherà a qualsiasi minore che si trovi o risieda abitualmente in uno Stato parte nel momento in cui viene commesso un atto di traffico internazionale contro detto mi­nore.

Per gli effetti della presente convenzione: a) "minore" significa ogni essere umano la cui età sia inferiore a diciotto anni;

b) "traffico internazionale di minori" significa la sottrazione, il trasferimento o la detenzione, o il tentativo di sottrazione, trasferimento o deten­zione, di un minore con propositi o mezzi illeciti;

c) "propositi illeciti" comprendono, tra gli altri, la prostituzione, lo sfruttamento sessuale, la ser­vitù o qualunque altro proposito illecito, sia nello Stato di residenza abituale del minore o nello Stato parte in cui il minore si trovi localizzato;

d) "mezzi illeciti" comprendono, tra gli altri, il sequestro, il consenso fraudolento o forzato, la consegna o il ricevimento di pagamenti o bene­fici illeciti al fine di ottenere il consenso dei geni­tori, delle persone o dell'istituto a cui carico si trova il minore, o qualunque altro mezzo illecito sia nello Stato di residenza abituale del minore o nello Stato parte in cui si trovi il minore.

 

Articolo 3

Questa convenzione, inoltre, prenderà in con­siderazione gli aspetti civili della sottrazione, del trasferimento e della detenzione illeciti dei mino­ri nell'ambito internazionale non previsti da altre convenzioni internazionali in materia.

 

Articolo 4

Gli Stati parte, per quanto possibile, coopere­ranno con gli Stati non parte nella prevenzione e condanna del traffico internazionale di minori e nella protezione e cura dei minori vittime del fat­to illecito.

In tal senso, le autorità competenti degli Stati parte dovranno informare le autorità competenti di uno Stato non parte in quei casi in cui nel suo territorio si trovi un minore che è stato vittima del traffico internazionale di minori in uno Stato parte.

 

Articolo 5

Agli effetti della presente convenzione, ogni Stato parte designerà un'autorità centrale e co­municherà detta designazione alla Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati ameri­cani.

 

Articolo 2

Uno Stato federale, o uno Stato in cui sono in vigore diversi sistemi giuridici, o uno Stato con unità territoriali autonome, può designare più di una Autorità centrale e specificare l'estensione giuridica o territoriale delle sue funzioni. Lo Sta­to che faccia uso di questa facoltà designerà l'autorità centrale alla quale si può indirizzare ogni comunicazione.

Nel caso in cui uno Stato parte designerà più di una Autorità centrale, farà la pertinente comu­nicazione alla Segreteria generale dell'Organiz­zazione degli Stati americani.

 

Articolo 6

Gli Stati parte vigileranno sull'interesse del minore, disponendo che i procedimenti di appli­cazione della convenzione rimangano confiden­ziali in ogni momento.

 

CAPITOLO SECONDO - ASPETTI PENALI

Articolo 7

Gli Stati parte si impegnano ad adottare misu­re efficaci, in conformità con la sua legislazione interna, per prevenire e punire severamente il traffico internazionale di minori definito in que­sta convenzione.

 

Articolo 8

Gli Stati parte si impegnano a:

a) prestarsi mutua assistenza in modo pronto e rapido per mezzo delle loro autorità centrali, entro i limiti della legge interna di ogni Stato par­te e in conformità con i trattati internazionali ap­plicabili, per quanto riguarda le pratiche giuridi­che e amministrative, l'ottenimento di prove e degli altri atti processuali che siano necessari per l'adempimento degli obiettivi di questa con­venzione;

b) stabilire per mezzo delle loro autorità cen­trali meccanismi di scambio di informazioni su legislazione nazionale, giurisprudenza, pratiche amministrative, statistiche e modalità che il traf­fico di minori abbia assunto nei loro rispettivi Stati; e

c) disporre le misure che siano necessarie per rimuovere gli ostacoli che possono impedire l'applicazione di questa convenzione nei loro ri­spettivi Stati.

 

Articolo 9

Avranno competenza per occuparsi dei crimi­ni relativi al traffico internazionale di minori: a) lo Stato parte dove ha avuto luogo il fatto il­lecito;

b) lo Stato parte di residenza abituale del mi­nore;

c) lo Stato parte in cui si trovasse il presunto delinquente se questo non fosse già stato sotto­posto a estradizione, e

d) lo Stato parte in cui si trovasse il minore vit­tima di detto traffico.

Avrà preferenza agli effetti del paragrafo pre­cedente lo Stato parte che ha iniziato ad occu­parsi del fatto illecito.

 

Articolo 10

Se uno degli Stati parte che subordina l'estra­dizione all'esistenza di un trattato riceve una ri­chiesta di estradizione proveniente da uno Stato parte con cui non ha stipulato trattato o, in caso lo abbia stipulato, non lo contempli tra i crimini per cui è prevista l'estradizione, potrà conside­rare la presente convenzione come la base giu­ridica necessaria per concederla in caso di traf­fico internazionale di minori.

Ugualmente, gli Stati parte che non subordi­nano l'estradizione all'esistenza di un trattato ri­conosceranno il traffico internazionale di minori come motivo di estradizione tra di loro.

In caso non esista trattato di estradizione, questa sarà soggetta alle altre condizioni esigi­bili dalla legislazione interna dello Stato al quale è stata chiesta.

 

Articolo 11

Le azioni, instaurate in conformità con quanto disposto in questo capitolo, non impediscono che le autorità competenti dello Stato parte dove si trova il minore ordinino in qualunque momen­to la sua restituzione immediata allo Stato in cui il minore risiede abitualmente, considerando l'interesse superiore del minore.

 

 

CAPITOLO TERZO - ASPETTI CIVILI

Articolo 12

La richiesta di localizzazione e restituzione del minore, derivata da questa convenzione, sarà promossa da quei titolari stabiliti dalla legislazio­ne dello Stato di residenza abituale del minore.

Articolo 13

Saranno competenti per occuparsi della ri­chiesta di localizzazione e di restituzione, su op­zione dei reclamanti, le autorità giudiziarie o am­ministrative dello Stato parte di residenza abi­tuale del minore, o quelle dello Stato parte dove si trovasse o si presume si trovi trattenuto.

Quando esistano ragioni di urgenza a giudizio dei reclamanti, si potrà presentare la richiesta alle autorità giudiziarie o amministrative del luo­go dove ha avuto luogo il fatto illecito.

 

(I restanti articoli saranno pubblicati sul prossimo numero)

 

 

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