Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo
1996
Notiziario del Centro italiano per l'adozione
internazionale
CONVENZIONE INTERAMERICANA SUL
TRAFFICO INTERNAZIONALE DI MINORI (*)
Gli Stati parte nella presente convenzione,
considerando
l'importanza di assicurare una
protezione integrale ed effettiva del minore, per mezzo dell'instaurazione di
meccanismi adeguati che permettano di garantire il rispetto dei suoi diritti;
consapevoli che il traffico internazionale dei minori costituisce
una preoccupazione universale;
tenendo in
considerazione il diritto convenzionale
in materia di protezione internazionale del minore e specialmente quanto
previsto dagli articoli 11 e 25 della convenzione sui diritti del bambino,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989;
convinti della necessità di regolare gli aspetti civili e
penali del traffico internazionale di minori; e
riaffermando
l'importanza della cooperazione
internazionale per raggiungere una efficace protezione dell'interesse superiore
del minore, stabiliscono quanto segue:
CAPITOLO PRIMO - NORME GENERALI
Articolo 1
L'oggetto della presente convenzione, con l'obiettivo
di proteggere gli interessi fondamentali e il superiore interesse del minore,
è la prevenzione e la condanna del traffico internazionale di minori, così come
la regolazione degli aspetti civili e penali dello stesso.
In
tal senso, gli Stati parte di questa convenzione si impegnano a:
a)
assicurare la protezione del minore in considerazione del suo interesse
superiore;
b) instaurare un sistema di cooperazione giuridica
tra gli Stati parte che consacri la prevenzione e la condanna del traffico
internazionale di minori, così come adottare le disposizioni legali e
amministrative a questo proposito; e
c) assicurare la pronta restituzione del minore
vittima del traffico internazionale allo Stato in cui risiede abitualmente,
tenendo conto del superiore interesse del minore.
Articolo 2
Questa convenzione si applicherà a qualsiasi minore
che si trovi o risieda abitualmente in uno Stato parte nel momento in cui viene
commesso un atto di traffico internazionale contro detto minore.
Per
gli effetti della presente convenzione: a) "minore" significa ogni
essere umano la cui età sia inferiore a diciotto anni;
b) "traffico internazionale di minori"
significa la sottrazione, il trasferimento o la detenzione, o il tentativo di
sottrazione, trasferimento o detenzione, di un minore con propositi o mezzi
illeciti;
c) "propositi illeciti" comprendono, tra
gli altri, la prostituzione, lo sfruttamento sessuale, la servitù o qualunque
altro proposito illecito, sia nello Stato di residenza abituale del minore o
nello Stato parte in cui il minore si trovi localizzato;
d) "mezzi illeciti" comprendono, tra gli
altri, il sequestro, il consenso fraudolento o forzato, la consegna o il
ricevimento di pagamenti o benefici illeciti al fine di ottenere il consenso
dei genitori, delle persone o dell'istituto a cui carico si trova il minore, o
qualunque altro mezzo illecito sia nello Stato di residenza abituale del minore
o nello Stato parte in cui si trovi il minore.
Articolo 3
Questa convenzione, inoltre, prenderà in considerazione
gli aspetti civili della sottrazione, del trasferimento e della detenzione
illeciti dei minori nell'ambito internazionale non previsti da altre
convenzioni internazionali in materia.
Articolo 4
Gli Stati parte, per quanto possibile, coopereranno
con gli Stati non parte nella prevenzione e condanna del traffico
internazionale di minori e nella protezione e cura dei minori vittime del fatto
illecito.
In tal senso, le autorità competenti degli Stati
parte dovranno informare le autorità competenti di uno Stato non parte in quei
casi in cui nel suo territorio si trovi un minore che è stato vittima del
traffico internazionale di minori in uno Stato parte.
Articolo 5
Agli effetti della presente convenzione, ogni Stato
parte designerà un'autorità centrale e comunicherà detta designazione alla
Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
Articolo 2
Uno Stato federale, o uno Stato in cui sono in vigore
diversi sistemi giuridici, o uno Stato con unità territoriali autonome, può
designare più di una Autorità centrale e specificare l'estensione giuridica o
territoriale delle sue funzioni. Lo Stato che faccia uso di questa facoltà
designerà l'autorità centrale alla quale si può indirizzare ogni comunicazione.
Nel caso in cui uno Stato parte designerà più di una
Autorità centrale, farà la pertinente comunicazione alla Segreteria generale
dell'Organizzazione degli Stati americani.
Articolo 6
Gli Stati parte vigileranno sull'interesse del
minore, disponendo che i procedimenti di applicazione della convenzione
rimangano confidenziali in ogni momento.
CAPITOLO SECONDO - ASPETTI PENALI
Articolo 7
Gli Stati parte si impegnano ad adottare misure
efficaci, in conformità con la sua legislazione interna, per prevenire e punire
severamente il traffico internazionale di minori definito in questa
convenzione.
Articolo 8
Gli Stati parte si impegnano
a:
a) prestarsi mutua assistenza in modo pronto e rapido
per mezzo delle loro autorità centrali, entro i limiti della legge interna di
ogni Stato parte e in conformità con i trattati internazionali applicabili,
per quanto riguarda le pratiche giuridiche e amministrative, l'ottenimento di
prove e degli altri atti processuali che siano necessari per l'adempimento
degli obiettivi di questa convenzione;
b) stabilire per mezzo delle loro autorità centrali
meccanismi di scambio di informazioni su legislazione nazionale,
giurisprudenza, pratiche amministrative, statistiche e modalità che il traffico
di minori abbia assunto nei loro rispettivi Stati; e
c) disporre le misure che siano necessarie per
rimuovere gli ostacoli che possono impedire l'applicazione di questa
convenzione nei loro rispettivi Stati.
Articolo 9
Avranno
competenza per occuparsi dei crimini relativi al traffico internazionale di
minori: a) lo Stato parte dove ha avuto luogo il fatto illecito;
b)
lo Stato parte di residenza abituale del minore;
c) lo Stato parte in cui si trovasse il presunto delinquente
se questo non fosse già stato sottoposto a estradizione, e
d)
lo Stato parte in cui si trovasse il minore vittima di detto traffico.
Avrà preferenza agli effetti del paragrafo precedente
lo Stato parte che ha iniziato ad occuparsi del fatto illecito.
Articolo 10
Se uno degli Stati parte che subordina l'estradizione
all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione proveniente
da uno Stato parte con cui non ha stipulato trattato o, in caso lo abbia
stipulato, non lo contempli tra i crimini per cui è prevista l'estradizione,
potrà considerare la presente convenzione come la base giuridica necessaria
per concederla in caso di traffico internazionale di minori.
Ugualmente, gli Stati parte che non subordinano
l'estradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno il traffico
internazionale di minori come motivo di estradizione tra di loro.
In caso non esista trattato di estradizione, questa
sarà soggetta alle altre condizioni esigibili dalla legislazione interna dello
Stato al quale è stata chiesta.
Articolo 11
Le azioni, instaurate in conformità con quanto
disposto in questo capitolo, non impediscono che le autorità competenti dello
Stato parte dove si trova il minore ordinino in qualunque momento la sua
restituzione immediata allo Stato in cui il minore risiede abitualmente,
considerando l'interesse superiore del minore.
CAPITOLO TERZO - ASPETTI CIVILI
Articolo 12
La richiesta di localizzazione e restituzione del
minore, derivata da questa convenzione, sarà promossa da quei titolari
stabiliti dalla legislazione dello Stato di residenza abituale del minore.
Articolo 13
Saranno
competenti per occuparsi della richiesta di localizzazione e di restituzione,
su opzione dei reclamanti, le autorità giudiziarie o amministrative dello
Stato parte di residenza abituale del minore, o quelle dello Stato parte dove
si trovasse o si presume si trovi trattenuto.
Quando esistano ragioni di urgenza a giudizio dei
reclamanti, si potrà presentare la richiesta alle autorità giudiziarie o
amministrative del luogo dove ha avuto luogo il fatto illecito.
(I restanti articoli saranno
pubblicati sul prossimo numero)
www.fondazionepromozionesociale.it