Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo
1996
PIATTAFORMA
PRESENTATA DAL CSA ALLA GIUNTA DELLA REGIONE PIEMONTE
Sulla
base di un metodo di lavoro praticato da anni, il CSA - Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base ha presentato in data 6 novembre 1995 alla
Giunta della Regione Piemonte la piattaforma che riportiamo integralmente.
Richiesta
di modifica della legge 13 aprile 1995 n. 62 "Norme per l'esercizio delle
funzioni socio-assistenziali"
.
Con la legge suddetta si è dato
spazio allo smantellamento dell'organizzazione dei servizi sociali (finora
posti prevalentemente su tutto il territorio regionale in capo alle ex-USSL)
con la conseguente perdita del patrimonio di servizi e di professionalità
accumulato in tanti anni.
Le nuove disposizioni regionali prevedono infatti:
- la possibilità di modifica dei
precedenti ambiti territoriali della Ussl, con l'azzeramento degli attuali
punti di riferimento per i cittadini, compresi i responsabili dei servizi;
- non individuano l'ente
istituzionale tenuto obbligatoriamente a fornire le prestazioni al cittadino/utente.
Possono essere, indifferentemente, i Comuni (tramite delega all'USL), i
Consorzi di Comuni, le Comunità montane, i Comuni direttamente o le
Associazioni dei Comuni;
- nulla è precisato per le attività
socio-assistenziali a rilievo sanitario, che sono previste in convenzione con
le USL, in caso di disaccordo tra i soggetti interessati.
Per tali gravi ragioni
si chiede l'emanazione di un urgente provvedimento che:
a) ponga la gestione dei servizi
socio-assistenziali in capo ai Comuni, obbligandoli ad associarsi in modo da
mantenere la precedente configurazione zonale delle USSL ed assicurare, così,
le necessarie risorse per la creazione e gestione di attività
socio-assistenziali sul territorio;
b) definisca gli interventi (almeno
quelli essenziali), che devono essere obbligatoriamente forniti ai cittadini,
in particolare a quelli non in grado di autodifendersi: minori in situazione di
abbandono, anziani e nuclei familiari privi delle risorse economiche necessarie
per sopravvivere, handicappati con limitata autonomia.
In particolare:
- deve essere evitata la
frammentazione fra interventi di competenza dei Comuni singoli e associati e
quelli di competenza delle Province, tenendo soprattutto conto della necessità
di evitare una separazione degli interventi per i minori nati nel matrimonio
(di competenza comunale) e nati fuori dal matrimonio (di competenza della
Provincia) e della impossibilità quasi assoluta per i minori ex-Omni di
individuare le rispettive competenze in base alle leggi vigenti;
- devono essere definite le modalità
per il passaggio delle competenze dal settore assistenziale a quello sanitario
degli anziani riconosciuti malati da apposita commissione sanitaria.
Assessorato alla sanità
La normativa nazionale vigente
prevede che gli anziani malati cronici non autosufficienti sono da
considerarsi a tutti gli effetti persone malate e, come tali, aventi diritto a
tutte le cure sanitarie, comprese quelle praticate da ospedali e strutture
convenzionate (L. 692 del 4.8.55; D.M. 21.12.56; art. 29 L. 132 del 12.2.68; L.
180 del 13.5.79; L. 833 del 23.12.78).
Anche il Progetto obiettivo
"Tutela della salute degli anziani" reso esecutivo dal Parlamento il
30.1.92 riconosce che gli anziani cronici non autosufficienti sono malati e
devono essere curati dal Servizio sanitario nazionale.
Inoltre il DPR 1 ° marzo 1994
"Approvazione del piano sanitario nazionale per il triennio
1994-1996" stabilisce che «gli anziani ammalati, compresi quelli colpiti
da cronicità e da non autosufficienza, devono essere curati senza limiti di
durata nelle sedi più opportune».
Ciò premesso, si chiede
che l'Assessorato alla sanità:
1) intervenga nei confronti degli ospedali per dare piena attuazione
alle leggi vigenti, secondo cui gli anziani malati cronici non autosufficienti
non curabili a domicilio non devono essere dimessi dagli ospedali e/o vanno
trasferiti in case di cura convenzionate con il SSN o in altre strutture
sanitarie, purché vicine al luogo di residenza in modo da assicurare ai
familiari la possibilità di continuare ad assicurare ai propri cari la loro
presenza;
2) provveda alla unificazione degli interventi sanitari domiciliari (ADI e
OAD) assicurando almeno un servizio di cura a domicilio ogni 50.000
abitanti collegato agli ospedali di territorio.
Si chiede inoltre che ai parenti o
ai terzi che vi provvedano, siano corrisposti adeguati contributi economici in
modo da consentire alle suddette persone di utilizzare l'aiuto di terzi (ad
esempio colf per 2-3 ore al giorno).
Dovrà anche essere prevista là
possibilità di ricoverare l'anziano saltuariamente in idonee strutture
sanitarie per consentire adeguati periodi di riposo alle persone che
provvedono alle cure domiciliari.
AI riguardo si ribadisce che:
a) l'attuale servizio di ADI,
assistenza domiciliare integrata, non risponde alle esigenze degli ammalati
gravi e/o cronici non autosufficienti, in quanto il medico di base ha la
facoltà di accettare o meno di aderire all'ADI e quindi, anche, di impedire
all'utente l'accesso al servizio; non sono garantite le visite e/o
l'assistenza infermieristica nei giorni festivi e per tutti i casi in carico
per almeno 8-10 ore al giorno, come invece è assicurato dal servizio di
ospedalizzazione a domicilio (OAD);
b) gravissimo è il fatto che sovente
con l'ADI sia garantito anche l'invio al domicilio del paziente di un
collaboratore domestico gratuito, anche nel caso di benestanti. L'assistenza
pubblica, in base a quanto previsto dall'art. 38 della Costituzione, deve
invece essere erogata solo a persone inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi
di sussistenza;
3) istituisca le UVG, Unità valutative geriatriche, che hanno lo scopo
di individuare le esigenze degli anziani malati e di proporre gli interventi
più idonei;
4) individui le procedure e i tempi necessari per il passaggio degli
anziani cronici non autosufficienti dal comparto dell'assistenza sociale a
quello della sanità, con l'assunzione della gestione sanitaria degli
istituti di ricovero per non autosufficienti e delle nuove RSA. .
AI riguardo si sottolinea che le RSA
sono strutture proprie del SSN. Ad esempio le leggi del Lazio e della Liguria
riconoscono questa appartenenza. Inoltre, in considerazione delle patologie e
delle condizioni personali degli ospiti anziani cronici non autosufficienti che
vi sono ricoverati, le RSA dovrebbero prevedere stanze a due letti comprensive
di servizi interni, idonei ambienti di soggiorno e locali per socializzazione
e incontro con persone esterne.
Per i soggetti con handicap e per
gli altri soggetti malati non autosufficienti a causa della gravità delle loro
condizioni di salute vanno previste comunità alloggio (sanitarie), massimo di
8-10 posti letto, inserite il più possibile nel contesto cittadino per evitare
emarginazione e isolamento.
Si rammenta che per tutti i soggetti
di cui sopra, se minori, vanno applicate le norme di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori";
5) in merito ai contributi richiesti ai ricoverati in RSA e/o ai loro parenti
si chiede il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti
per cui a nessun titolo né gli anziani cronici non autosufficienti, né tanto
meno i loro parenti, sono tenuti al pagamento di somme, in quanto si tratta di
presidi sanitari.
AI riguardo, se la Regione ritiene
che sia necessario introdurre un criterio per il pagamento della quota
alberghiera a carico dei soggetti malati cronici non autosufficienti ricoverati
in RSA, presenti una proposta di legge in materia al Parlamento. Per il
momento, stante la legislazione vigente, chiediamo il ritiro della circolare
del 1° aprile 1994, prot. 530/3024 avente per oggetto "Determinazione
criteri per la contribuzione a carico dei parenti tenuti agli alimenti per il
pagamento delle rette in istituto. Risposta a quesito", anche per il
terrorismo insito nel previsto invio delle cartelle esattoriali;
6) assunzione delle iniziative
necessarie per l'estensione dei centri
diurni sanitari per i malati di Alzheimer (aperti almeno 40 ore alla
settimana) in misura di almeno 1 ogni 50.000 abitanti;
7) stanziamento dei fondi necessari
per il funzionamento dei 2 moduli della RSA per handicappati gravissimi
ultraquattordicenni di Corso Svizzera 140, di cui alla DGR 1 ° agosto 1995, n.
138-471;
8) estensione e potenziamento sul
territorio regionale dei servizi di riabilitazione secondo quanto previsto
dalla L. 595/1995 (1 posto letto ogni 1.000 abitanti);
9) apertura di day-hospital e dì
servizi di cura odontoiatrica per gli handicappati, con particolare riguardo a
quelli intellettivi, negli ospedali del territorio;
10) avvio di centri diurni sanitari con copertura di almeno 40 ore
settimanali per soggetti ultraquattordicenni con disturbi di carattere
psichiatrico e la creazione di comunità alloggio a valenza sanitaria con
non più di 8-10 utenti. Tali servizi vanno istituiti in base alle mappe locali
dei bisogni e le eventuali liste di attesa delle USL. La predisposizione dei
progetti di fattibilità, previsti dal Ministero della sanità per il
finanziamento e la costituzione delle RSA-comunità alloggio per handicappati
(art. 20 legge 67/1988), devono essere sollecitati dalla Regione nei confronti
delle USSL, che finora non hanno attinto ai 42 miliardi destinati all'uopo
dallo Stato alla Regione Piemonte;
11) si chiede di intervenire presso
il Governo per il ripristino delle precedenti norme relative alla concessione
di protesi, ausili, ecc. con la copertura transitoria dei fondi mancanti, da
parte dell'assessorato, per sopperire agli attuali disagi ed inconvenienti
derivanti dal nuovo nomenclatore tariffario.
Si richiede in merito alle problematiche dei minori:
- emanazione di una circolare alle
Aziende USL e Ospedaliere, ai Responsabili dei reparti di neonatalogia e
ostetricia degli ospedali dei Piemonte, dei servizi consultoriali e dei
servizi psichiatrici territoriali e dei SERT, per richiamare la necessità di
una informazione corretta e mirata nei confronti delle partorienti in relazione
al preoccupante fenomeno dell'abbandono di bambini in situazioni di rischio per
la loro sopravvivenza e degli infanticidi tenendo presente che l'ordinamento
giuridico garantisce alle donne tre diritti fondamentali:
- il diritto di riconoscere o meno
il neonato, sia per le donne non coniugate che per le donne coniugate (art. 250
CPC e sentenza Corte Costituzionale 171 dei 5.5.94);
- il diritto all'anonimato, quindi
la possibilità di chiedere di non essere nominate nell'atto di nascita dei
bambino;
- il diritto all'informazione sulle
disposizioni legislative e sulle forme di aiuto fornite dagli Enti Locali,
come recentemente richiamato dal provvedimento 13 luglio 1995 "Documento
di linee guida per la realizzazione di interventi urgenti a favore della
popolazione minorile" emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
AI riguardo potrebbe essere previsto un seminario di
approfondimento.
Assessorato all'assistenza
Fermo restando quanto richiesto in
precedenza alla Giunta della Regione Piemonte, si chiede all'Assessore
all'assistenza quanto segue:
1) Recupero del patrimonio IPAB
Revisione della legge regionale
sulle IPAB in modo da ridurre al minimo la privatizzazione destinando a
servizi assistenziali finalità, patrimoni e redditi delle IPAB privatizzate e
fornendo la necessaria tutela al personale.
Estinzione delle IPAB che non hanno
redditi propri sufficienti allo svolgimento delle attività assistenziali
previste dagli statuti o che non svolgono alcuna attività o che svolgono
funzioni non assistenziali (v. IPAB Alfieri Carrù di Torino) e destinazione a
servizi sociali dei relativi patrimoni.
Verifica della avvenuta destinazione
ai servizi di assistenza sociale dei beni degli enti assistenziali disciolti,
comprese le IPAB, e dei relativi redditi.
Annullamento dell'autorizzazione
concessa al Comune di Torino con deliberazione della Giunta regionale dei
19.9.1990 n. 28-38502 riguardante l'attuazione delle norme dei DPR 24 luglio
1977 n. 616 che vincolano al settore assistenziale i beni pervenuti ai Comune
di Torino (il cui valore ammonta ad alcune centinaia di miliardi) a seguito
dello scioglimento degli enti assistenziali, IPAB comprese, mediante in
particolare quanto segue:
- redazione di un elenco dei beni
mobili e immobili di cui sopra, da inserire nei bilanci preventivi e
consuntivi dei Comuni;
- iniziative dirette a promuovere
corrette modalità di rapporto fra autorità giudiziaria minorile (Tribunale per
i minorenni) e Giudice tutelare e USSL in attuazione di quanto previsto dal DPR
616, art. 23 (protocolli d'intesa);
- definizione delle somme a titolo
di affitto che annualmente il Comune di Torino trasferisce al bilancio
dell'Assessorato all'assistenza in relazione ai beni immobili utilizzati dagli
Assessorati dei Comune stesso;
- idem c.s. per i redditi
provenienti dai beni immobili affittati dal Comune di Torino ad altri enti e a
privati;
- idem c.s. per i redditi provenienti da depositi bancari,
titoli ed altri beni mobili;
- idem c.s. per gli altri Comuni;
2) assunzione di iniziative per il trasferimento della gestione degli
istituti di ricovero per anziani non autosufficienti al settore sanitario e
delle RSA finora autorizzate dalla Regione Piemonte, che ospitano anziani
malati;
3) blocco della costruzione di nuovi istituti per minori, handicappati
adulti, anziani autosufficienti;
4)
potenziamento dei servizi di assistenza economica, aiuto economico e servizio
di aiuto alla persona.
Tali servizi vanno erogati limitatamente alle persone inabili e sprovviste dei
mezzi di sussistenza (art. 38 Costituzione);
5) estensione dell'anagrafe regionale ai minori, agli handicappati
(minori e adulti) e agli anziani ricoverati in istituto o accolti in comunità
alloggio.
In particolare per i soggetti handicappati si chiede:
a) la realizzazione di centri diurni per handicappati intellettivi ultraquattordicenni
con limitata o nulla autonomia, non inseribili, a causa della gravità delle
loro condizioni fisiche e intellettive; nella realtà produttiva che richiedono
una resa produttiva proficua (1 centro diurno ogni 30.000 abitanti minimo, con
capienza massima di 25 persone, inserito nel territorio, e con la garanzia di
frequenza di almeno 40 ore settimanali);
b)
la realizzazione di comunità alloggio per handicappati (fisici, sensoriali,
intellettivi), con capienza massima di 8-10 posti, inserite nelle normali
situazioni abitative (almeno 1 comunità ogni 30.000 abitanti) e di appartamenti
protetti (2-3 soggetti) per handicappati con limitata autonomia. Si rammentino
le risorse destinate all'uopo dallo Stato e dalla Regione.
Per favorire l'estensione delle
comunità alloggio per handicappati si chiede l'abrogazione della richiesta di
"bagno assistito" prevista dal DGR n. 60-33850 del 18.4.94 per la
realizzazione delle Comunità di Accoglienza Socio-Assistenziali (C.A.S.A.)
pubbliche, già indicata nella DGR 38-16335 del 29 giugno 1992. II bagno assistito
non è assolutamente necessario per soddisfare i bisogni degli handicappati per
i quali è sufficiente il rispetto delle leggi esistenti, in materia di
barriere architettoniche, e impedisce, invece, l'apertura e/o la
ristrutturazione di nuove comunità.
Per quanto riguarda i minori:
- in considerazione del ridotto
numero di minori ricoverati negli istituti (559 in 44 istituti) sarebbe molto
significativa - e fattibile - l'assunzione di un progetto specifico della
Regione Piemonte diretto al superamento entro il 2000
dell'istituzionalizzazione dei minori, attraverso un rilancio degli aiuti
socio-economici alle famiglie d'origine, degli affidamenti familiari, delle
adozioni e di piccole comunità di tipo familiare per permanenze temporanee.
"Una famiglia per ogni bambino" è il senso e il significato della nostra
proposta;
- estensione dell'anagrafe dei
minori ricoverati in strutture (istituti e comunità) a carattere
psico-medico-pedagogico, in modo da avere aggiornata anche la situazione
personale e familiare dei minori portatori di handicap, anche per individuare
tempestivamente eventuali situazioni di abbandono (v. art. 9, legge n.
184/1983);
- incentivazione economica degli
interventi degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali diretti alla
promozione in particolare degli affidamenti familiari. AI riguardo si ritiene
necessario richiamare le precise priorità di intervento previste dalla legge
184/1983 e ancora recentemente ribadite dal citato accordo Stato-Regioni;
- garantire la prosecuzione degli
interventi assistenziali e/o d'affidamento oltre ai 18 anni d'età (v. ad
esempio la delibera del Comune di Torino) nei confronti dei giovani che al
compimento del 18° anno di età non hanno ancora raggiunto una loro autonomia
anche lavorativa;
- definizione dei criteri per
l'autorizzazione preventiva a funzionare per le strutture. Per i minori è
rischiosa la previsione di comunità di "tipo sperimentale", per le
quali sono previsti standard minimi di personale e di requisiti della
struttura (v. DGR n. 24-23032);
- iniziative dirette ad incentivare
il convenzionamento delle Province con i Comuni per la gestione unificata
delle competenze assistenziali riattribuite alle Province dalla legge 18 marzo
1993 n. 67.
Precisi richiami alla necessità di
un'adeguata assistenza alle gestanti e madri in difficoltà e ai loro nati è
contenuta nel più volte ricordato accordo Stato-Regioni.
AI riguardo
si richiede:
- -
iniziative a livello regionale:
a) per garantire adeguati interventi
socio-assistenziali necessari alle gestanti e madri e loro nati: precisi
richiami in tal senso sono contenuti nell'accordo Stato-Regioni sopra citato.
Si chiede di promuovere un incontro
Regione, Province, Comuni capofila, Tribunale per i minorenni al fine di
stabilire le modalità di raccordo e informazioni necessarie per superare i
problemi attuali;
b) per la gestione da parte dei
Comuni singoli o associati delle competenze assistenziali delle Province,
tramite le convenzioni previste dalla legge regionale 19/1995 al fine di
unificare in un unico ente gli interventi, evitando ogni sovrapposizione e
vuoti di intervento.
Un'azione della Regione Piemonte nei
confronti del Parlamento e del Governo diretta a sollecitare la modifica
dell'attuale normativa con la definitiva attribuzione ai Comuni delle competenze
socio-assistenziali delle Province.
Si segnala al riguardo le richieste
in tal senso avanzate sia dal gruppo di lavoro che ha preparato il Convegno
"Esigenze e diritti di gestanti, madri e neonati in difficoltà: aspetti
etico-giuridici e ruolo delle Istituzioni, degli operatori e del volontariato",
sia dei relatori intervenuti nella Tavola rotonda conclusiva;
6) appalti di servizi socio-assistenziali (comunità alloggio, centri
diurni per handicappati intellettivi).
Si richiede da parte della Regione
la regolamentazione degli appalti dei servizi alle persone, affinché siano
tenuti in considerazione gli interessi e i bisogni degli utenti, con
particolare riguardo alla salvaguardia della continuità educativa. AI
riguardo vi è l'urgenza che gli appalti privilegino gli aspetti qualitativi e
siano pluriennali per salvaguardare la continuità degli interventi educativi
nei casi in cui l'appalto sia vinto da un ente diverso da quello precedente.
Assessorato al lavoro e formazione
professionale
Si richiede:
1) che siano assicurati i moduli
formativi di 1° livello e potenziati i
corsi prelavorativi per handicappati intellettivi (1 corso di tre moduli
per 2.400 ore in tre anni, almeno in ognuna delle sedi dei Centri di formazione
professionale della Regione e delle Amministrazioni provinciali, in modo tale
da assicurare il diritto all'accesso alla formazione professionale degli
handicappati intellettivi, in grado di svolgere attività lavorative proficue,
su tutto il territorio regionale);
2) di garantire l'insegnante di sostegno per quelle persone inserite in
corsi normali di formazione professionale e che necessitino, per le loro
caratteristiche dovute alla minorazione (fisica e/o sensoriale) di un sostegno
particolare;
3) prevedere il graduale superamento dei centri speciali di
formazione professionale (riservati cioè ai soli handicappati, come il Centro
speciale di Moncrivello in provincia di Vercelli);
4) avviare corsi sperimentali di aggiornamento professionale di handicappati
fisici adulti, iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio e di riqualifica
per persone che, in seguito a incidente e/o malattia, devono ricostruire una
nuova professionalità per poter trovare un nuovo posto di lavoro;
5) richiedere contributi all'Unione Europea per tutti i corsi
sopra citati;
6) si sollecita una verifica urgente
degli ingenti finanziamenti (2.200 miliardi per il triennio 1990-93) erogati
dalla Regione Piemonte a cooperative e/o imprese per l'assunzione di soggetti
svantaggiati (leggi regionali 28/1984 e 44/ 1988 "Criteri di erogazione dì
finanziamenti per investimenti").
Si denuncia la non previsione di finanziamenti nelle leggi regionali sopra citate
per I'incentivazione della creazione di posti di lavoro per i soggetti
handicappati, che non sono inseriti tra i soggetti svantaggiati.
Si chiede pertanto il reintegro in
tutte le leggi regionali finalizzate all'incentivazione della creazione di
nuove opportunità lavorative delle persone handicappate tra gli aventi
diritto.
Molti handicappati (fisici e/o
sensoriali) hanno capacità lavorative che consentono di poter fruire delle
agevolazioni previste dalle leggi suddette, ma oggi sono esclusi,
ingiustamente, perché non espressamente citati;
7) si chiede la modifica dei criteri previsti dalla
legge regionale 28/1993 "Assunzioni incentivate", poiché non si
tiene conto della capacità lavorativa delle persone handicappate, che può essere
- a seconda delle situazioni - piena (e cioè pari a quella degli altri
lavoratori) oppure ridotta.
AI riguardo si chiede altresì che
siano espressamente previste incentivazioni mirate agli handicappati
intellettivi e a quelli fisici aventi una riduzione della capacità lavorativa,
e limitata autonomia, al fine di promuovere realmente la loro collocazione al
lavoro presso le imprese pubbliche e private.
La percentuale di invalidità
(attualmente adottata come criterio per l'assegnazione degli incentivi)
finora ha solo creato disparità di trattamento e non ci risulta che abbia
favorito la collocazione di tali soggetti.
Nessun dato è mai stato fornito al
riguardo.
Per le stesse ragioni è da rivedere la legge regionale 18/94
"Norme di attuazione della legge 8.11.1991 - Disciplina delle cooperative
sociali", che di fatto esclude da ogni possibilità di inserimento
lavorativo gli handicappati intellettivi e quelli fisici gravi. Anche qui non
sono previste norme specifiche per gli handicappati più in difficoltà e cioè
per coloro che hanno un rendimento lavorativo limitato, anche se proficuo per
le aziende.
Inoltre proponiamo quindi che la legge regionale n. 18/94 sia modificata
al fine di prevedere agevolazioni specifiche per tutte le aziende che assumono
handicappati con ridotta capacità lavorativa, in particolare quelli
intellettivi.
Per promuovere il diritto al lavoro
delle persone handicappate con capacità lavorative si chiede che
l'Assessorato:
a) assuma iniziative affinché i Comuni
singoli o associati istituiscano obbligatoriamente un servizio per
l'inserimento al lavoro di questi soggetti, che potrebbe far riferimento al
CILO;
b) promuova l'assunzione di
handicappati presso gli Enti e le aziende con rappresentanze regionali;
c) stabilisca una condizione negli
appalti indetti per la gestione di servizi a terzi, che consenta la
partecipazione solo alle ditte che rispettano le norme della legge 482/1968
sul collocamento obbligatorio.
Assessorato al personale
Si richiede che la Regione:
1) assuma almeno 5 handicappati
intellettivi e 3 fisici con limitata autonomia (da ricercare questi ultimi
anche tra i diplomati) individuati tra quanti abbiano prestato o prestino
attività di tirocinio presso gli uffici regionali, compresi i parchi. Da
oltre 15 anni la Regione non assume handicappati intellettivi;
2) dia attuazione a quanto previsto
dall'art. 42 del decr. leg. 29/1993 e dalla successiva direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 dicembre 1993, con la messa a
disposizione e la ricerca di mansioni idonee per handicappati da avviare in
tirocini prelavorativi.
Assessorato all'istruzione
Si richiede alla Regione:
a) assunzione di idonee iniziative per promuo-
vere e consentire l'inserimento
prescolastico e scolastico degli handicappati, con particolare riguardo agli
handicappati intellettivi gravi e gravissimi, agli psicotici ed ai
pluriminorati;
b) assunzione delle funzioni in
materia di asili nido, funzioni che non dovrebbero essere svolte
dall'Assessorato regionale all'assistenza.
Assessorato al patrimonio
a) Avvio sollecito delle procedure
per l'acquisizione al patrimonio regionale della Colonia dell'Eremo (Pecetto)
"Casa Mia". L'acquisizione, riguardante un fabbricato e 55 mila metri
quadrati di terreno, può essere raggiunta con un esborso di appena 5 milioni
(cfr. il parere dell'ufficio legale del Comune di Torino del 7.2.80) ed
offrirebbe prospettive di utilizzo a fini sociali;
b) creazione di un gruppo di lavoro
sul problema dei patrimoni ex IPAB, ex ECA e degli altri enti assistenziali
disciolti, in modo da prospettare soluzioni circa il loro utilizzo ai fini
sociali;
c) il gruppo suddetto dovrebbe
inoltre prendere in esame il problema dei patrimoni delle IPAB privatizzate e
proporre iniziative dirette a garantire la continuità del loro utilizzo a
favore dei poveri.
Assessorato ai trasporti
Alla Regione Piemonte si chiede:
1) di dare attuazione a quanto
previsto dall'art. 26 comma 1 e 2 della legge 5.2.1992 n. 104 e dall'art. 4
(Competenze regionali), art. 5 (Competenze comunali) e art. 14 (Disposizioni
particolari) della legge 15.1.1992 n. 21, al fine di garantire il diritto al
trasporto anche con mezzi di trasporto non collettivi delle persone disabili;
2) di modificare ed adeguare alla
normativa su indicata il Piano regionale dei trasporti, nonché i piani
provinciali e dei bacini di trasporto, con particolare riferimento alla
istituzione di servizi di trasporto individualizzati per quei soggetti che
sono impossibilitati all'uso di mezzi pubblici di trasporto collettivo e/o dei
taxi;
3) tutti i mezzi di trasporto
pubblico collettivi devono essere resi accessibili e fruibili ai disabili
(cioè privi di barriere architettoniche). La concessione di contributi regionali
per l'acquisto e il rinnovo dei mezzi pubblici di trasporto collettivi, è
subordinato e finalizzato esclusivamente all'acquisto di mezzi di trasporto
privi di barriere architettoniche;
4) nell'attesa dell'immissione in
circolazione di mezzi pubblici di trasporto collettivi privi di barriere
architettoniche, la Regione Piemonte provvede ad ammettere e finanziare buoni
taxi, con validità su tutto il territorio regionale e per percorsi
urbani-suburbani ed extraurbani, con l'emissione dei documenti di viaggio alle
stesse condizioni degli altri utenti fruitori dei mezzi collettivi, in
relazione allo stesso tipo di percorrenza;
5) la Regione Piemonte dovrà
istituire apposito capitolo di spesa per l'eliminazione delle barriere
architettoniche e per la localizzazione degli impianti stessi delle stazioni o
fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
6) la validità delle tessere urbane
di circolazione, rilasciate in ragione dell'invalidità, su tutti i percorsi
suburbani o extraurbani effettuati anche da autolinee in concessione.
Assessorati vari
a) Iniziative per l'eliminazione
delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dai mezzi di
trasporto;
b) incentivazione delle ristrutturazioni dirette alla
eliminazione delle barriere architettoniche.
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