Prospettive assistenziali, n. 114, aprile-giugno 1996

 

 

IL CENTRO DIURNO PER HANDICAPPATI INTELLETTIVI GRAVI ULTRAQUATTORDICENNI

 

MARIA GRAZIA BREDA *

 

 

Trent'anni fa gli handicappati intellettivi o vive­vano con i loro genitori o erano ricoverati in isti­tuto o, addirittura, in manicomio. Praticamente non esisteva altro, né centri diurni, né comunità alloggio.

Poi si incominciò a parlare di diritti: le persone handicappate dovevano essere considerate a tutti gli effetti dei cittadini, con precisi diritti, compreso il diritto all'inserimento sociale.

Ancora oggi nel rispondere ai bisogni e alle esigenze delle persone handicappate si posso­no scegliere strade e obiettivi diversi:

- creare servizi esclusivamente per handi­cappati secondo un modo di pensare che vede la persona handicappata come soggetto da "proteggere" e, di fatto, da escludere;

- prevedere i necessari adattamenti all'inter­no di tutti i servizi rivolti agli altri cittadini, indistintamente, per affermare il pieno inseri­mento sociale della persona, anche quando è handicappata: casa, lavoro, scuola, sanità, tra­sporti, ...

II primo impegno, le prime battaglie, sono sta­te date sul fronte della scuola. Abbiamo così ot­tenuto il riconoscimento del diritto, esigibile, all'integrazione scolastica per tutti gli handicap­pati, compresi gli handicappati intellettivi con grave o limitata autonomia.

II diritto ad usufruire della "scuola di tutti" si contrapponeva (e si contrappone) alle classi speciali, alle classi differenziali, ai centri speciali per soli handicappati.

A Torino, per esempio, si è ottenuto che, a partire da quest'anno, siano progressivamente superati i CESM, centri educativi speciali muni­cipali per consentire anche ai soggetti più gravi la frequenza scolastica nelle scuole normali. Verranno salvaguardate sia le attrezzature, sia le professionalità degli insegnanti, ma gli allievi fruiranno, di diritto, della scuola del proprio quartiere, come tutti.

Non è ovunque attuato, purtroppo, il diritto all'inserimento nel nido e nella scuola materna, anche se praticamente realizzato ormai ovunque.

Un'altra grande battaglia è stata data sul fron­te del lavoro e, quindi, della preparazione al la­voro. In particolare per gli handicappati intelletti­vi si sono pretese (e ottenute) assunzioni in po­sti di lavoro vero (in luogo dei laboratori protetti) e corsi prelavorativi nei centri di formazione pro­fessionale per sconfiggere l'isolamento a cui sono condannati nei centri di formazione spe­ciale. Naturalmente parliamo di quanti, pur avendo un handicap intellettivo, sono in grado di assicurare comunque una resa produttiva ac­cettabile e proficua.

Per limitare al massimo il ricovero negli istituti, soprattutto dei soggetti con scarsissime autono­mie, l'impegno è stato rivolto verso gli enti locali per ottenere l'istituzione di centri diurni e di co­munità alloggio, su cui ci soffermeremo più avanti. Questi servizi, però, non sono ancora ob­bligatoriamente istituiti dai Comuni e per tali ra­gioni è necessario impegnarsi per trasformare un'opportunità in un diritto.

Questo anche per contrastare il pericolo - sempre presente - del ritorno al ricovero (e quindi all'emarginazione) in assenza di alternati­ve valide.

Le RSA, residenze sanitarie assistenziali, per esempio, sono predisposte da parte di alcune Regioni (Emilia Romagna, Lazio, Veneto...) non solo per gli anziani cronici non autosufficienti, ma anche per handicappati fisici, sensoriali, in­tellettivi.

Le RSA, quindi, rischiano di diventare i vecchi contenitori "ghetto", contro cui si è tanto lottato in questi anni.

A seconda della via che si sceglie (esclusio­ne o integrazione) diverse sono le strade da percorrere.

Ovviamente noi siamo impegnati per la realiz­zazione della piena integrazione sociale di tutte le persone handicappate, ma per passare dall'affermazione di principio, alle richieste che concretamente si devono fare per ottenere il ri­spetto dei diritti, dobbiamo individuare qual è l'ente che deve fornire le prestazioni e perciò avere altrettanto chiaro di chi si parla, perché in base all'autonomia e alla natura del bisogno che la persona handicappata esprime, vi sono setto­ri ed enti diversi che sono tenuti a provvedervi.

II principio di fondo che ci deve guidare è che gli handicappati sono cittadini come tutti e, dun­que, le richieste vanno indirizzate all'organismo competente in materia, che interviene per risol­vere quel problema anche per chi non è handi­cappato.

Handicap intellettivo e malattia mentale

L'incontro di oggi si rivolge ad una particolare fascia di popolazione: gli handicappati intellet­tivi.

Chiariamo quindi innanzitutto il perché dell'uso del termine "intellettivo". Le parole hanno sempre un significato e contribuiscono, nel be­ne e nel male, a creare cultura.

Oggi, ad esempio, viene ancora usato il termi­ne "psichico" (e la recente legge quadro sull'handicap 104/1992, purtroppo non fa ecce­zione) per indicare sia le persone che hanno un handicap intellettivo (insufficienza mentale), sia coloro che presentano disturbi di natura psi­chiatrica.

A causa della confusione che crea l'impiego della stessa parola per descrivere le due situa­zioni così diverse, dall'entrata in vigore della legge 482/1968 fino alla sentenza della Corte costituzionale n. 50/1990 gli handicappati intel­lettivi sono stati esclusi dal collocamento obbli­gatorio al lavoro.

Per la stessa ragione giovani psicotici conti­nuano ad essere inseriti nei centri diurni assi­stenziali per handicappati intellettivi.

Le conseguenze sono negative sia per gli utenti, a causa delle ovvie difficoltà di conviven­za che vi sono tra le due tipologie di soggetti; così diverse, e per lo stesso personale educati­vo, che non ha, ovviamente, la professionalità e la conoscenza che sono richieste per chi si oc­cupa della cura delle persone con malattia men­tale.

Proprio perché si arriva dall'esperienza tragi­ca dei manicomi, prima ricordata, o comunque degli istituti emarginanti, è bene pretendere che siano rispettate le diversità e previsti, pertanto, servizi che tengano conto delle esigenze e delle autonomie nel rispetto di ciascuno.

Infatti, una volta chiarito, ad esempio, che i sog­getti psicotici o con disturbi psichiatrici sono di competenza del settore sanitario, è all'USL, com­parto sanità, che vanno avanzate le richieste di servizio, perché, in base alle leggi vigenti, è la psi­chiatria che deve organizzare le risposte diurne e residenziali sui territorio per questi utenti.

Un nuovo criterio di valutazione: l'autonomia

Gli handicappati intellettivi non sono tutti uguali, ma presentano bisogni ed esigenze che sono diverse a seconda del grado di autonomia che possono raggiungere con i sostegni che sono messi a loro disposizione.

È importante spostare t'obiettivo sul concetto di autonomia per tutti gli handicappati (anche quelli fisici e sensoriali), ma oggi noi parliamo di handicappati intellettivi e, per quanto li riguarda, possiamo dire che, in base all'autonomia che esprimono (o che potrebbero esprimere) posso­no essere sinteticamente così suddivisi:

- persone che con idonei interventi sono in grado di raggiungere livelli di autonomia e capa­cità lavorativa per lo svolgimento di mansioni semplici nei normali posti di lavoro, e, quindi, hanno diritto al lavoro;

- persone che, a causa di gravi compromis­sioni intellettive, che non consentono alcuna possibilità di inserimento lavorativo, hanno la necessità di avere assicurate prestazioni finaliz­zate al raggiungimento e mantenimento della massima autonomia possibile e, quindi, hanno diritto di essere inserite nei centri diurni.

Non esistono soggetti irrecuperabili, anche se "gravissimi", cioè con limitatissime autonomie. A tutti vanno pertanto garantite condizioni di vita dignitose.

Come sì diceva inizialmente, dobbiamo indivi­duare qual è l'ente che deve fornire le prestazio­ni per gli uni (avviabili al lavoro) o per gli altri (bi­sognosi di servizi assistenziali), mentre tutti i servizi sociali (casa, trasporti, tempo libero...) dovranno, ovviamente, prevedere opportunità e accessibilità per tutti gli handicappati intellettivi, qualunque sia la loro autonomia.

Ad esempio, la formazione professionale pre­lavorativa degli handicappati intellettivi deve rientrare tra le competenze degli assessorati re­gionali, provinciali e comunali che intervengono nel settore per la preparazione al lavoro di tutti gli altri giovani.

Si deve, quindi, chiedere l'apertura su tutto il territorio regionale, presso i centri di formazione professionale, dei corsi prelavorativi, analoghi a quelli avviati dal Comune di Torino, dall'Engim di Nichelino, dall'Enaip di Settimo per dare con­cretamente una risposta agli handicappati intel­lettivi che hanno una autonomia sufficiente per poter essere avviati al lavoro.

Non si deve accettare che sia il servizio assi­stenziale (del Comune o dell'Usl) ad occuparsi di questi giovani, con i suoi servizi, perché:

- si favorisce l'isolamento di persone che in­vece possono inserirsi positivamente nel conte­sto normale di vita;

- si deresponsabilizzano i settori di compe­tenza (scuola, formazione professionale, lavoro, trasporti) con la conseguenza che diventano sempre più selettivi ed escludono sempre più le persone deboli;

- si caricano sui bilanci dell'assistenza spese di competenza di altri settori, ben sapendo che i bilanci assistenziali sono cronicamente insuffi­cienti a coprire le esigenze delle persone più deboli e meno autonome, come gli handicappati intellettivi di cui ci occupiamo oggi. Si tratta cioè di persone che, proprio perché con limitatissima o nulla autonomia, non sono in grado né lo sa­ranno mai, di esercitare sulle autorità (a diffe­renza di altre categorie di handicappati) le op­portune pressioni a sostegno delle loro pur le­gittime rivendicazioni.

Assistenza, quindi, solo a chi non può essere inserito al lavoro.

 

L'assistenza alle persone non autonome: un diritto sancito dalla Costituzione

II primo comma dell'art. 38 della Costituzione recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvi­sto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Tuttavia il limite è dato dalla mancanza di una legge che recepisca quanto affermato dalla Co­stituzione e, pertanto, il diritto all'assistenza non è realmente esigibile.

Per cui: da un lato è indispensabile ridurre in tutta la misura del possibile il numero delle per­sone che utilizzano l'assistenza, limitandolo a chi effettivamente ne ha diritto, in base alle con­dizioni previste dall'art. 38 della Costituzione, che individua come soggetti di assistenza solo gli inabili e sprovvisti dei mezzi di sussistenza. Dall'altra parte però è necessario ottenere pre­cisi provvedimenti, perché siano davvero esigi­bili i servizi assistenziali per queste persone.

Dobbiamo dire che per fortuna (!) sono rima­ste in vigore disposizioni (una risale addirittura al secolo scorso) in base alle quali i Comuni e le Province hanno l'obbligo inderogabile di interve­nire, se necessario immediatamente, al ricovero in comunità alloggio o in istituto delle persone prive di sostegno familiare e non in grado di provvedere autonomamente a se stesse.

In particolare i Comuni sono tenuti ad assiste­re gli handicappati minori e adulti rimasti privi di famiglia (ad esempio a causa di decesso dei ge­nitori come previsto dall'art. 154 del regio de­creto 18 giugno 1931 n. 77, che si richiama alla legge 19 novembre 1889 n. 6535 (1). Se i Comu­ni non provvedono compiono un reato.

È una disposizione molto chiara, confermata dal regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 (2). Le associazioni di familiari e le associazioni degli handicappati dovrebbero adoperarsi quindi per pretenderne l'attuazione.

Tuttavia, quando si parla di ricovero, viene in­teso anche il ricovero in istituto e non solo quel­lo in comunità alloggio. Vi è ancora molta strada da fare, quindi, anche in questo campo, così co­me in quello dei centri diurni.

Anche la legge quadro sull'handicap non ha stabilito nulla di prescrittivo a carico delle Re­gioni e degli Enti locali (Comuni singoli o asso­ciati) per cui la famiglia di un handicappato in­tellettivo ultraquindicenne con limitata o nulla autonomia a tutt'oggi non ha diritti certi (salvo, come abbiamo visto prima, quello del ricovero in istituto). Vedremo più avanti, cosa si può fare per ottenerli.

 

Perché chiediamo centri diurni come diritto

Noi riteniamo che sia doveroso assicurare agli handicappati intellettivi un tenore di vita di­gnitoso, qualunque sia la loro gravità. E per as­sicurare loro livelli di vita accettabili crediamo che il luogo privilegiato sia la famiglia, che però non pub e non deve essere lasciata sola, con i suoi problemi.

Soprattutto quando il figlio cresce e porta con sé oltre ai problemi legati all'handicap anche quelli legati all'età, è indubbio che alla famiglia deve essere assicurato il massimo del sostegno per poter continuare a reggere il peso che ciò comporta.

La famiglia deve essere messa in grado di po­ter vivere una sua vita, il più possibile normale, che comprende tempi di riposo e di svago, altre relazioni e altri affetti da coltivare.

Di qui la fondamentale importanza che viene ad assumere il centro diurno per favorire la per­manenza in famiglia di handicappati intellettivi ultraquindicenni con limitata o nulla autonomia.

 

I centri diurni: anche la qualità è un diritto

I centri diurni dovrebbero fornire alle persone handicappate opportunità e stimoli per il rag­giungimento della massima autonomia possibi­le, ed essere aperti almeno dal lunedì al venerdì, per otto ore al giorno, con personale adeguato sia come preparazione professionale che come numero degli addetti.

Naturalmente non pensiamo ad attività svolte solo nei centri diurni e solo tra i soggetti handi­cappati intellettivi che porterebbero evidente­mente anche ad un peggioramento (anche solo per imitazione di soggetti più compromessi) del­la loro autonomia. Così come è evidente che le famiglie che possono o desiderano usufruire solo del tempo parziale, lo potranno scegliere. Si chiede, però, che sia stabilito un diritto al servizio, così come avviene per la scuola dell'obbligo.

A nostro avviso andrebbe già previsto, nella legge per il collocamento al lavoro degli handi­cappati (attualmente in via di ristesura) che agli handicappati intellettivi, privi di autonomia e ca­pacità lavorativa, non avviabili al lavoro, sia assi­curato il diritto alla frequenza ai centri diurni as­sistenziali, che i Comuni dovrebbero obbligato­riamente istituire.

Uno degli obiettivi della giornata consiste pro­prio nel suggerire se possibile attraverso lo scambio e il confronto delle esperienze come si possano organizzare le 40 ore che le famiglie ri­chiedono, senza necessariamente farle passare dentro il centro diurno.

Abbiamo invitato alcune realtà a testimoniare proprio in merito ai possibili contatti esterni che si possono costruire sia all'interno di uno stesso Comune, o tra Usi e Scuole di Stato, o per solle­citazione di un'Associazione di volontariato in relazione con i centri diurni dell'USSL.

Anche in base al grado di autonomia dei sog­getti si possono differenziare le attività. Ad esempio vi sono molti handicappati che, pur non essendo molto gravi, non hanno tuttavia la ca­pacità lavorativa necessaria per poter essere avviati al lavoro, neppure a part-time.

Vi sono possibilità, anche per loro, diversifica­te all'esterno dei centri diurni, per cui, grazie ad esempio a tirocini "socializzanti" (svolti in am­bienti lavorativi per esempio pubblici, ma non solo) parte delle 40 ore possono essere trascor­se in ambienti favorevoli al mantenimento dei li­velli di autonomia acquisiti, se non a migliorarli. Penso al mantenimento dei parchi, dei giardini o a piccole mansioni (piccole pulizie, consegna di carte da una persona all'altra...).

Non siamo invece favorevoli - anche se si so­no accettati per mancanza di riposte concrete esaurienti - all'educativa territoriale così come è impostata attualmente e cioè all'appoggio di educatori che seguono per alcune ore al giorno direttamente il giovane handicappato intellettivo.

Queste esperienze sono negative per la fami­glia, che realmente non ne viene sollevata; per il soggetto, perché non rientra in un progetto glo­bale educativo/assistenziale; per l'educatore stesso, che ha un'esperienza più di badanza,

che di possibilità di esercizio delle proprie ca­pacità non avendo ovviamente a disposizione le risorse, le attrezzature, la struttura stessa del centro diurno.

Insistiamo da sempre sulla necessità di assi­curare un supporto serio (e quindi sulla possibi­lità di un tempo pieno di frequenza) perché lad­dove si è realizzato i genitori, ricevendo un aiuto concreto, hanno continuato a tenere presso di loro i figli anche gravemente handicappati. In questo modo sono state anche realizzate note­voli economie di spesa a carico del settore pub­blico.

 

Accurata scelta del personale

Un capitolo importante è stato dedicato nel li­bro "Handicap oltre la legge quadro. Riflessioni e proposte" (3) alla scelta del personale che de­ve occuparsi delle persone assistite, non in gra­do - come gli handicappati intellettivi - di poter­si difendere autonomamente.

È ovvio che le condizioni di vita delle persone assistite dipendono in larghissima misura dalle capacità e anche dal numero del personale ad­detto. Ma la professionalità degli operatori (in particolare degli educatori) è un elemento della massima importanza. La professionalità non si acquisisce una volta per tutte: essa deve essere continuamente aggiornata.

La scelta del personale e la determinazione del numero minimo degli addetti sono condizioni di fondamentale importanza per una idonea qualità della vita dell'assistito.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario evitare, per quanto possibile, che venga assunto personale con gravi disturbi della personalità. Infatti, gli handicappati intellettivi gravi non sono in grado né di reagire alle violenze subite, né di segnalarle.           

È pertanto necessario che tutti gli operatori, prima di essere assunti per lo svolgimento di at­tività siano sottoposti, con tutte le garanzie di ri­servatezza del caso, a un esame approfondito della loro personalità.

Centri scientificamente riconosciuti validi, scelti di comune accordo dagli enti e dai sinda­cati dei lavoratori, dovrebbero essere incaricati di rilasciare una dichiarazione attestante che l'operatore è adeguato per le caratteristiche del­la sua personalità a svolgere determinate attività con handicappati gravi.

Ovviamente dovrebbe essere garantita la tota­le riservatezza nei confronti di coloro che non ottenessero la suddetta certificazione, riserva­tezza totale anche nei riguardi dell'ente pubblico e privato che li ha indirizzati, al quale nulla deve essere comunicato né direttamente né indiretta­mente, a esclusione di quanto scritto nella certi­ficazione consegnata direttamente a ciascun operatore ritenuto idoneo.

 

Perché il centro diurno deve diventare un diritto

Nonostante l'impegno delle Associazioni, so­no molte le Amministrazioni che hanno imposta­to (o continuano a impostare) il centro diurno come se fosse un "parcheggio" e non un servi­zio educativo; non vi è inoltre una omogeneità negli interventi, né nel numero delle ore di pre­stazioni fornite; è un servizio considerato anco­ra dagli Enti locali impropriamente "a domanda", e, quindi, nei fatti un servizio precario.

Sovente vi è la tendenza (proprio per assenza di norme precise) di lavorare su "progetti" per singoli soggetti, con orari molto differenziati, quasi che il servizio sia da intendersi come un intervento educativo di appoggio, anziché un servizio di assistenza alternativo al ricovero in istituto.

Nessuno vuole nuovi ghetti.

La richiesta di un servizio di "diritto", con orari capaci di dare una concreta risposta alla fami­glia può sposarsi perfettamente con la richiesta degli operatori di progettualità. Anzi. Ricordo che le testimonianze che verranno presentate oggi vanno proprio in questa direzione.

Un altro elemento, altrettanto importante, e fi­nora poco sviluppato, è il rapporto famiglia/ope­ratori del centro.

Sono rari i centri che possono vantare una cartella per ogni handicappato presente, in cui sia segnalato il grado di autonomia al momento dell'ingresso e i vari progressi/regressi succes­sivi, registrati in collaborazione con la famiglia che viene coinvolta in un progetto educativo sul figlio.

II concetto di educabilità va ripreso e svilup­pato. Non esistono gli irrecuperabili; tutti, anche i più gravi, possono essere stimolati, almeno per mantenere i livelli minimi di autonomia.

Riportiamo, sempre dal libro "Handicap oltre la legge quadro" che cosa scriveva il pedagogi­sta francese E. Séguin alla metà del secolo scorso:

«Se è disteso, fatelo sedere, se è seduto met­tetelo in piedi, se non mangia da solo, tenetegli le dita e non il cucchiaio... se non parla e non guarda, parlategli e guardatelo. Nutritelo come un uomo che lavora e fatelo lavorare, lavorando voi stessi con lui... e se in quattro anni non po­trete dargli intelligenza, né parola, né movimento volontario, la somma di energia che avrete spe­so con lui non sarà ancora perduta...».

 

Chi deve gestire il centro diurno pubblico o privato

II Comune (singolo o associato) è l'ente più vicino al cittadino e, dunque, il più idoneo a gesti­re il servizio direttamente o tramite convenzioni con privati.

AI Comune si deve chiedere di deliberare il servizio di centro diurno perché sia davvero un servizio di diritto per tutti i soggetti handicappati intellettivi ultraquindicenni, che, a causa della gravità delle loro condizioni, non possono esse­re inseriti proficuamente in attività lavorative (e pertanto frequentare i corsi di formazione pro­fessionale prelavorativa).

II servizio deve essere deliberato secondo i seguenti punti:

a) definizione dell'utenza che ha diritto al cen­tro diurno e cioè dei soggetti di cui sopra; b) orario di accesso all'utenza; giorni di fre­quenza; la nostra richiesta è di cinque giorni settimanali (almeno) per 40 ore settimanali; c) introduzione di criteri per una accurata scelta del personale che opera a contatto con l'utenza;

d) predisposizione delle indispensabili iniziati­ve di formazione permanente;

e) esenzione di contributi da parte di parenti di assistiti maggiorenni;

f) previsione della possibilità di accesso da parte delle Associazioni e/o dei gruppi di fami­glie del territorio, con possibilità di visita senza preavviso delle strutture diurne (ma anche delle altre gestite dal Comune o dagli enti convenzio­nati), secondo il modello già attuato dal Comune di Torino con delibera del 1983.

 

Problemi istituzionali aperti

La legge quadro sull'handicap n. 104/1992 parla solo genericamente all'art. 8, lettera I, dei centri diurni per i soggetti in situazione di gravi­tà, ma non ne rende obbligatoria per i Comuni la loro istituzione.

La legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 pote­va essere lo strumento per passare dalle inten­zioni ai fatti, ma non è stato così. Infatti:

- i servizi socio-assistenziali che erano pre­cedentemente in capo alle USSL ora possono essere gestiti anche da altri organismi, peraltro ancora da definire;

- vi è solo un richiamo agli inserimenti in cen­tri diurni assistenziali (lettera g, art. 22), ma i li­velli minimi (e cioè quanti, per quante ore, do­ve ...) sono rimandati all'approvazione del Piano socio-sanitario (p. 4, art. 22).

Perché siano assicurati centri diurni per gli handicappati intellettivi ultraquindicenni (non avviabili al lavoro) si deve chiedere alla Regione di deliberare prevedendo 1 centro diurno almeno ogni 30.000 abitanti, con una capienza non superiore ai 25 posti e non inserito in una strut­tura residenziale (ad esempio una RSA).

 

Risorse

Molto spesso di fronte alle richieste avanzate dai familiari o dalle associazioni degli handicap­pati, gli Amministratori rispondono che non pos­sono aprire i servizi in quantità adeguata perché le risorse per l'assistenza sono poche.

Per accertare se quanto affermato è vero si deve però verificare:

1) come utilizzano i patrimoni IPAB: stato dei beni, rendite, affitti richiesti..., destinati dai fon­datori all'assistenza. Le IPAB sono infatti istitu­zioni pubbliche di assistenza e beneficenza che fanno riferimento alla legge 17 luglio 1890 n. 6972; esse gestiscono, fra l'altro, istituti di rico­vero per bambini, anziani, handicappati, oltre ad asili nido e scuole materne. I loro patrimoni mo­biliari e immobiliari sono assai rilevanti; nella se­duta della Camera dei deputati del 17 febbraio 1982, l'On. Marisa Galli li valutò in 30-40.000 mi­liardi. Si tratta, quindi, di una ricchezza impo­nente che dovrebbe essere utilizzata in primo luogo, anche tramite vendite e riconversioni pa­trimoniali, per migliorare le condizioni di vita de­gli attuati assistiti. Naturalmente non per istituire nuovi istituti, ma per creare servizi alternativi sul territorio;

2) se spendono risorse dell'assistenza in competenze che sono di altri (per esempio della sanità per gli anziani malati cronici non autosuf­ficienti: 15 miliardi all'anno solo per il Comune di Torino; del lavoro e formazione professionale per i tirocini di handicappati intellettivi; della cul­tura e dello sport per attività di tempo libero...). Un attento esame al riguardo va fatto anche per quanto riguarda la suddivisione dei finanzia­menti in base all'art. 42 della legge 104/1992, legge quadro sull'handicap;

4) per i Comuni della Provincia di Torino se hanno promosso causa nei confronti della Pro­vincia di Torino per il recupero della quota che si è trattenuta nel passare le competenze socio­assistenziali in materia di handicappati intelletti­vi (15 miliardi all'anno per Torino e Provincia).

5) se sono concesse prestazioni a prezzi irri­sori o addirittura gratuite a fasce di popolazioni abbienti (mense scolastiche, asili nido, assisten­za domiciliare...) in particolare, ad esempio, a possessori di consistenti beni immobili.

 

 

 

* Relazione tenuta al convegno regionale "I diritti degli handicappati intellettivi ultraquattordicenni. II centro diur­no: un servizio aperto e inserito nel territorio", svoltosi a Druento (Torino) il 21 ottobre 1995. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione GRH, Genitori di ragaz­zi handicappati e dalla Scuola dei diritti dell'ULCES, Unio­ne per la lotta contro l'emarginazione sociale.

 (1) L'art. 154 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 77, che si richiama alla legge 19 novembre 1889 n. 6535, reci­ta: «Le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro proficuo e che non ab­biano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare sono proposte (...) per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune (...)».

(2) L'art. 91 del Rd 3 marzo 1934 n. 383 stabilisce l'ob­bligo dei Comuni di provvedere al «mantenimento degli inabili al lavoro».

(3) Cfr. M.G. Breda, F. Santanera, Handicap oltre la legge quadro - Riflessioni e proposte, UTET Libreria, 1995.

 

 

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