Prospettive assistenziali, n. 114, aprile-giugno 1996

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

CONVENZIONE INTERAMERICANA SUL TRAFFICO INTERNAZIONALE DI MINORI

 

Completiamo la pubblicazione del testo della Convenzione.

 

Articolo 14

La richiesta di localizzazione e di restituzione sarà inoltrata per mezzo delle autorità centrali o direttamente alle autorità competenti previste nell'articolo 13 di questa convenzione. Le auto­rità a cui è stata fatta la richiesta accorderanno i procedimenti più spediti per renderla effettiva.

Ricevuta la rispettiva richiesta, le autorità di­sporranno le misure necessarie in conformità con la legislazione interna per iniziare, agevola­re e coadiuvare le procedure giudiziarie e am­ministrative relative alla localizzazione e restitu­zione del minore. Inoltre, saranno adottate le mi­sure per disporre l'immediata restituzione del minore e, se necessario, assicurare la sua cura, tutela o affidamento provvisorio, secondo le cir­costanze, e impedire in modo preventivo che il minore possa essere trasferito indebitamente in un altro Stato.

La richiesta fondata di localizzazione e di re­stituzione dovrà essere promossa entro cento­venti giorni dalla scoperta della sottrazione, tra­sferimento o detenzione illecita del minore. Quando la richiesta di localizzazione e dì restitu­zione fosse promossa da uno Stato parte, que­sto potrà farlo entro un periodo di centottanta giorni.

Quando fosse necessario procedere prima della localizzazione del minore, il tempo di cui sopra sarà calcolato a partire dal giorno in cui sarà giunta a conoscenza dei titolari dell'azione.

Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi pre­cedenti, le autorità dello Stato parte dove il mi­nore fosse trattenuto potranno ordinare in qua­lunque momento la restituzione dello stesso nell'interesse superiore di detto minore.

Articolo 15

Nelle richieste di cooperazione comprese in questa convenzione trasmesse per via consola­re o diplomatica o per mezzo delle autorità cen­trali, non sarà necessario il requisito di legaliz­zazione o altre formalità similari. Neppure sarà necessario il requisito della legalizzazione in ca­so di richieste di cooperazione sbrigate diretta­mente tra tribunali della zona di frontiera degli Stati parte. Allo stesso modo, saranno esenti da legalizzazione nello Stato parte richiedente i do­cumenti relativi al caso particolare che vengono restituiti attraverso le medesime vie.

Le richieste dovranno essere tradotte, secon­do il caso, nella lingua o nelle lingue ufficiali del­lo Stato parte a cui sono dirette. Per quel che ri­guarda gli allegati, basterà la traduzione di un sommario che contenga i dati essenziali degli stessi.

Articolo 16

Le autorità competenti di uno Stato parte, che costatano nel territorio sottoposto alla loro giuri­sdizione la presenza di una vittima di traffico in­ternazionale di minori, dovranno adottare le mi­sure immediate necessarie per la sua protezio­ne, comprese quelle di carattere preventivo che impediscano il trasferimento indebito del minore in un altro Stato.

Queste misure saranno comunicate per mez­zo delle autorità centrali alle autorità competenti dello Stato della precedente residenza abituale del minore. Le autorità che intervengono adotte­ranno tutti i provvedimenti che saranno neces­sari, affinché i titolari dell'azione di localizzazio­ne e restituzione del minore siano informati delle misure adottate.

Articolo 17

In conformità con gli obiettivi di questa con­venzione, le autorità centrali degli Stati parte scambieranno informazioni e collaboreranno con le loro autorità giudiziarie e amministrative competenti in tutto ciò che si riferisce al control­lo dell'uscita ed entrata di minori nel suo territo­rio.

Articolo 18

Le adozioni e altri istituti affini che hanno avu­to luogo in uno Stato parte saranno suscettibili di annullamento quando la loro origine o scopo fosse il traffico internazionale di minori.

Nella rispettiva azione di annullamento, si ter­rà conto in ogni momento dell'interesse superio­re del minore.

L'annullamento sarà sottoposto alla legge e alle autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo l'adozione o l'istituto di cui si tratta.

Articolo 19

L'affidamento o la tutela saranno suscettibili di revoca quando avessero la loro origine o scopo nel traffico internazionale di minori, nelle stesse condizioni previste nell'articolo prece­dente.

Articolo 20

L'istanza di localizzazione e di restituzione del minore potrà essere promossa senza ostacola­re le azioni di annullamento e revoca previste negli articoli 18 e 19.

Articolo 21

Nei procedimenti previsti nel presente capito­lo, l'autorità competente potrà ordinare che il privato o l'organizzazione responsabile del traf­fico internazionale di minori paghi le spese e i costi della localizzazione e restituzione, nel caso in cui questo privato o organizzazione sia stato parte in questo procedimento.

I titolari dell'azione o, secondo il caso, l'autori­tà competente potranno iniziare un'azione civile per ottenere il risarcimento dei costi, compresi gli onorari dei professionisti e le spese di loca­lizzazione e restituzione del minore, a meno che queste siano state fissate in un procedimento penale o in un procedimento di restituzione se­condo quanto previsto in questa convenzione.

L'autorità competente o qualunque persona danneggiata potrà iniziare un'azione civile per danni contro i privati o le organizzazioni respon­sabili del traffico internazionale del minore.

Articolo 22

Gli Stati parte adotteranno i provvedimenti che saranno necessari per ottenere la gratuità delle procedure di restituzione del minore in conformità con la loro legislazione interna e in­formeranno le persone legittimamente interes­sate alla restituzione del minore delle difese d'ufficio, dei benefici di povertà e istanze di as­sistenza giuridica gratuita alle quali possano avere diritto, secondo le leggi e i regolamenti dei rispettivi Stati parte.

 

CAPITOLO QUARTO - CLAUSOLE FINALI

Articolo 23

Gli Stati parte potranno dichiarare, al momen­to della firma, ratifica o adesione a questa con­venzione o successivamente, che saranno rico­nosciute ed eseguite le sentenze penali emesse in un altro Stato parte in relazione al risarcimen­to dei danni derivati dal traffico internazionale di minori.

Articolo 24

Riguardo a uno Stato che, nelle questioni trat­tate nella presente convenzione, abbia due o più sistemi giuridici applicabili in unità territoriali di­verse, ogni menzione:

a) alla legge dello Stato si intenderà riferita al­la legge nella corrispondente unità territoriale; b) alla residenza abituale in detto Stato si in­tenderà riferita alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;

c) alle autorità competenti di detto Stato si in­tenderà riferita alle autorità autorizzate per agire nella corrispondente unità territoriale.

Articolo 25

Gli Stati che abbiano due o più unità territoria­li in cui si applicano sistemi giuridici diversi nelle questioni trattate nella presente convenzione potranno dichiarare, al momento della firma, ra­tifica o adesione, che la convenzione sarà appli­cata a tutte le sue unità territoriali o solamente ad una o più di una di esse.

Tali dichiarazioni potranno essere modificate mediante ulteriori dichiarazioni, le quali specifi­cheranno espressamente la o le unità territoriali alle quali verrà applicata la presenta convenzio­ne. Dette ulteriori dichiarazioni saranno tra­smesse alla Segreteria generale dell'Organizza­zione degli Stati americani ed avranno effetto novanta giorni dopo essere state ricevute.

Articolo 26

Gli Stati parte potranno dichiarare, al momen­to della firma, ratifica o adesione alla presente convenzione o successivamente, che non si po­trà opporre in giudizio civile in quello Stato parte eccezione o difesa alcuna che tenda a dimo­strare l'inesistenza del crimine o la non respon­sabilità di una persona quando esista una sen­tenza di condanna resa esecutiva per questo crimine pronunciata in un altro Stato parte.

Articolo 27

Le autorità competenti delle zone di frontiera degli Stati parte potranno stabilire, direttamente e in qualsiasi momento, procedimenti di localiz­zazione e restituzione più spediti di quelli previ­sti nella presente convenzione e senza pregiudi­zio per essa.

Niente di quanto disposto in questa conven­zione sarà interpretato nel senso di limitare le pratiche che le autorità competenti degli Stati parte possano considerare più favorevoli per i propositi in essa trattati.

Articolo 28

Questa convenzione è aperta alla firma degli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani.

Articolo 29

Questa convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

Articolo 30

Questa convenzione resterà aperta all'adesio­ne di qualunque altro Stato dopo essere entrata in vigore. Gli strumenti dell'adesione saranno depositati presso la Segreteria generale dell'Or­ganizzazione degli Stati americani.

Articolo 31

Ogni Stato potrà formulare delle riserve alla presente convenzione al momento di firmarla, ratificarla o aderire ad essa, sempre che la ri­serva verta su una o più disposizioni specifiche e che non sia incompatibile con l'oggetto e i fini di questa convenzione.

Articolo 32

Niente di quanto stipulato nella presente con­venzione sarà interpretato in senso restrittivo di altri trattati bilaterali o multilaterali o altri accordi sottoscritti tra le parti.

Articolo 33

Questa convenzione entrerà in vigore per gli Stati ratificanti il trentesimo giorno a partire dalla data in cui sia stato depositato il secondo stru­mento di ratifica.

Per ogni Stato che ratifichi questa Convenzio­ne o aderisca ad esse dopo che è stato deposi­tato il secondo strumento di ratifica, la conven­zione entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui tale Stato abbia deposi­tato il suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 34

Questa convenzione resterà in vigore indefini­tamente ma qualunque degli Stati parte potrà denunciarla. Lo strumento di denuncia sarà de­positato presso la Segreteria generale dell'Or­ganizzazione degli Stati americani. Trascorso un anno calcolato a partire dalla data di deposito dello strumento di denuncia, la convenzione non avrà più efficacia per lo Stato denunciante.

Articolo 35

Lo strumento di questa convenzione, i cui testi in spagnolo, francese, inglese e portoghese so­no ugualmente autentici, sarà depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani, la quale invierà copia autentica del suo testo per la sua registrazione e pubbli­cazione alla Segreteria delle Nazioni unite, in conformità con l'articolo 102 del suo statuto. La Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani notificherà agli Stati membri di detta Organizzazione e agli Stati che abbiano aderito alla convenzione le firme, il deposito de­gli strumenti di ratifica, adesione e denuncia, così come le riserve eventualmente formulate e il ritiro di queste ultime.

 

 

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