Prospettive assistenziali, n. 114, aprile-giugno
1996
CONVENZIONE INTERAMERICANA SUL
TRAFFICO INTERNAZIONALE DI MINORI
Completiamo la pubblicazione del testo
della Convenzione.
Articolo 14
La richiesta di localizzazione e di restituzione sarà
inoltrata per mezzo delle autorità centrali o direttamente alle autorità
competenti previste nell'articolo 13 di questa convenzione. Le autorità a cui
è stata fatta la richiesta accorderanno i procedimenti più spediti per renderla
effettiva.
Ricevuta la rispettiva richiesta, le autorità disporranno
le misure necessarie in conformità con la legislazione interna per iniziare,
agevolare e coadiuvare le procedure giudiziarie e amministrative relative
alla localizzazione e restituzione del minore. Inoltre, saranno adottate le misure
per disporre l'immediata restituzione del minore e, se necessario, assicurare
la sua cura, tutela o affidamento provvisorio, secondo le circostanze, e
impedire in modo preventivo che il minore possa essere trasferito indebitamente
in un altro Stato.
La richiesta fondata di localizzazione e di restituzione
dovrà essere promossa entro centoventi giorni dalla scoperta della
sottrazione, trasferimento o detenzione illecita del minore. Quando la
richiesta di localizzazione e dì restituzione fosse promossa da uno Stato
parte, questo potrà farlo entro un periodo di centottanta giorni.
Quando fosse necessario procedere prima della
localizzazione del minore, il tempo di cui sopra sarà calcolato a partire dal
giorno in cui sarà giunta a conoscenza dei titolari dell'azione.
Fatto salvo quanto disposto nei paragrafi precedenti,
le autorità dello Stato parte dove il minore fosse trattenuto potranno
ordinare in qualunque momento la restituzione dello stesso nell'interesse
superiore di detto minore.
Articolo 15
Nelle richieste di cooperazione comprese in questa
convenzione trasmesse per via consolare o diplomatica o per mezzo delle
autorità centrali, non sarà necessario il requisito di legalizzazione o altre
formalità similari. Neppure sarà necessario il requisito della legalizzazione
in caso di richieste di cooperazione sbrigate direttamente tra tribunali
della zona di frontiera degli Stati parte. Allo stesso modo, saranno esenti da legalizzazione
nello Stato parte richiedente i documenti relativi al caso particolare che
vengono restituiti attraverso le medesime vie.
Le richieste dovranno essere tradotte, secondo il
caso, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato parte a cui sono
dirette. Per quel che riguarda gli allegati, basterà la traduzione di un
sommario che contenga i dati essenziali degli stessi.
Articolo 16
Le autorità competenti di uno Stato parte, che
costatano nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione la presenza di una
vittima di traffico internazionale di minori, dovranno adottare le misure
immediate necessarie per la sua protezione, comprese quelle di carattere
preventivo che impediscano il trasferimento indebito del minore in un altro
Stato.
Queste misure saranno comunicate per mezzo delle
autorità centrali alle autorità competenti dello Stato della precedente
residenza abituale del minore. Le autorità che intervengono adotteranno tutti
i provvedimenti che saranno necessari, affinché i titolari dell'azione di
localizzazione e restituzione del minore siano informati delle misure
adottate.
Articolo 17
In conformità con gli obiettivi di questa convenzione,
le autorità centrali degli Stati parte scambieranno informazioni e
collaboreranno con le loro autorità giudiziarie e amministrative competenti in
tutto ciò che si riferisce al controllo dell'uscita ed entrata di minori nel
suo territorio.
Articolo 18
Le adozioni e altri istituti affini che hanno avuto
luogo in uno Stato parte saranno suscettibili di annullamento quando la loro
origine o scopo fosse il traffico internazionale di minori.
Nella rispettiva azione di annullamento, si terrà
conto in ogni momento dell'interesse superiore del minore.
L'annullamento sarà sottoposto alla legge e alle
autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo l'adozione o l'istituto
di cui si tratta.
Articolo 19
L'affidamento o la tutela saranno suscettibili di
revoca quando avessero la loro origine o scopo nel traffico internazionale di
minori, nelle stesse condizioni previste nell'articolo precedente.
Articolo 20
L'istanza di localizzazione e di restituzione del
minore potrà essere promossa senza ostacolare le azioni di annullamento e
revoca previste negli articoli 18 e 19.
Articolo 21
Nei procedimenti previsti nel presente capitolo,
l'autorità competente potrà ordinare che il privato o l'organizzazione
responsabile del traffico internazionale di minori paghi le spese e i costi
della localizzazione e restituzione, nel caso in cui questo privato o
organizzazione sia stato parte in questo procedimento.
I titolari dell'azione o, secondo il caso, l'autorità
competente potranno iniziare un'azione civile per ottenere il risarcimento dei
costi, compresi gli onorari dei professionisti e le spese di localizzazione e
restituzione del minore, a meno che queste siano state fissate in un
procedimento penale o in un procedimento di restituzione secondo quanto
previsto in questa convenzione.
L'autorità competente o qualunque persona danneggiata
potrà iniziare un'azione civile per danni contro i privati o le organizzazioni
responsabili del traffico internazionale del minore.
Articolo 22
Gli Stati parte adotteranno i provvedimenti che
saranno necessari per ottenere la gratuità delle procedure di restituzione del
minore in conformità con la loro legislazione interna e informeranno le
persone legittimamente interessate alla restituzione del minore delle difese
d'ufficio, dei benefici di povertà e istanze di assistenza giuridica gratuita
alle quali possano avere diritto, secondo le leggi e i regolamenti dei
rispettivi Stati parte.
CAPITOLO QUARTO - CLAUSOLE FINALI
Articolo 23
Gli Stati parte potranno dichiarare, al momento
della firma, ratifica o adesione a questa convenzione o successivamente, che
saranno riconosciute ed eseguite le sentenze penali emesse in un altro Stato
parte in relazione al risarcimento dei danni derivati dal traffico
internazionale di minori.
Articolo 24
Riguardo a uno Stato che, nelle questioni trattate
nella presente convenzione, abbia due o più sistemi giuridici applicabili in
unità territoriali diverse, ogni menzione:
a)
alla legge dello Stato si intenderà riferita alla legge nella corrispondente
unità territoriale; b) alla residenza abituale in detto Stato si intenderà
riferita alla residenza abituale in una unità territoriale di detto Stato;
c) alle autorità competenti di detto Stato si intenderà
riferita alle autorità autorizzate per agire nella corrispondente unità
territoriale.
Articolo 25
Gli Stati che abbiano due o più unità territoriali
in cui si applicano sistemi giuridici diversi nelle questioni trattate nella
presente convenzione potranno dichiarare, al momento della firma, ratifica o
adesione, che la convenzione sarà applicata a tutte le sue unità territoriali
o solamente ad una o più di una di esse.
Tali dichiarazioni potranno essere modificate
mediante ulteriori dichiarazioni, le quali specificheranno espressamente la o
le unità territoriali alle quali verrà applicata la presenta convenzione.
Dette ulteriori dichiarazioni saranno trasmesse alla Segreteria generale
dell'Organizzazione degli Stati americani ed avranno effetto novanta giorni
dopo essere state ricevute.
Articolo 26
Gli Stati parte potranno dichiarare, al momento
della firma, ratifica o adesione alla presente convenzione o successivamente,
che non si potrà opporre in giudizio civile in quello Stato parte eccezione o
difesa alcuna che tenda a dimostrare l'inesistenza del crimine o la non responsabilità
di una persona quando esista una sentenza di condanna resa esecutiva per
questo crimine pronunciata in un altro Stato parte.
Articolo 27
Le autorità competenti delle zone di frontiera degli
Stati parte potranno stabilire, direttamente e in qualsiasi momento,
procedimenti di localizzazione e restituzione più spediti di quelli previsti
nella presente convenzione e senza pregiudizio per essa.
Niente di quanto disposto in questa convenzione sarà
interpretato nel senso di limitare le pratiche che le autorità competenti degli
Stati parte possano considerare più favorevoli per i propositi in essa
trattati.
Articolo 28
Questa convenzione è aperta alla firma degli Stati
membri dell'Organizzazione degli Stati americani.
Articolo 29
Questa convenzione è soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso la Segreteria generale
dell'Organizzazione degli Stati americani.
Articolo 30
Questa
convenzione resterà aperta all'adesione di qualunque altro Stato dopo essere
entrata in vigore. Gli strumenti dell'adesione saranno depositati presso la
Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
Articolo 31
Ogni
Stato potrà formulare delle riserve alla presente convenzione al momento di
firmarla, ratificarla o aderire ad essa, sempre che la riserva verta su una o
più disposizioni specifiche e che non sia incompatibile con l'oggetto e i fini
di questa convenzione.
Articolo 32
Niente di quanto stipulato nella presente convenzione
sarà interpretato in senso restrittivo di altri trattati bilaterali o
multilaterali o altri accordi sottoscritti tra le parti.
Articolo 33
Questa convenzione entrerà in vigore per gli Stati
ratificanti il trentesimo giorno a partire dalla data in cui sia stato
depositato il secondo strumento di ratifica.
Per ogni Stato che ratifichi questa Convenzione o
aderisca ad esse dopo che è stato depositato il secondo strumento di ratifica,
la convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in
cui tale Stato abbia depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 34
Questa convenzione resterà in vigore indefinitamente
ma qualunque degli Stati parte potrà denunciarla. Lo strumento di denuncia sarà
depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati
americani. Trascorso un anno calcolato a partire dalla data di deposito dello
strumento di denuncia, la convenzione non avrà più efficacia per lo Stato
denunciante.
Articolo 35
Lo strumento di questa convenzione, i cui testi in
spagnolo, francese, inglese e portoghese sono ugualmente autentici, sarà
depositato presso la Segreteria generale dell'Organizzazione degli Stati americani,
la quale invierà copia autentica del suo testo per la sua registrazione e
pubblicazione alla Segreteria delle Nazioni unite, in conformità con
l'articolo 102 del suo statuto. La Segreteria generale dell'Organizzazione
degli Stati americani notificherà agli Stati membri di detta Organizzazione e
agli Stati che abbiano aderito alla convenzione le firme, il deposito degli
strumenti di ratifica, adesione e denuncia, così come le riserve eventualmente
formulate e il ritiro di queste ultime.
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