Prospettive assistenziali, n. 115, luglio-settembre 1996

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

COSTITUITO IL COORDINAMENTO DEGLI ENTI ITALIANI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

II giorno 20 aprile 1996 a Milano si è costituito il Coordinamento degli enti italiani autorizzati all'adozione internazionale (1).

 

Premessa

Gli enti autorizzati all'intermediazione del­l'adozione internazionale: AIBI, AIPA, Amici tren­tini, CIAI, il Conventino, International Adoption, Istituto La Casa, La Primogenita e SPAI, consa­pevoli della responsabilità del loro ruolo e fun­zioni decidono di costituirsi in un coordinamen­to specifico così da rappresentare con questa entità lo spirito che li accomuna attraverso la sottoscrizione del presente documento che ha il valore di vincolare al rispetto dei suoi contenu­ti tutti gli enti firmatari. A tale proposito il Coordi­namento stabilisce i suoi obiettivi, il codice etico e i requisiti di accesso che sono tutti parte inte­grante del presente documento.

 

Obiettivi

a) Riconoscere i minori quali soggetti di diritti e garantire il loro rispetto nell'ambito del proprio ruolo di enti autorizzati all'adozione internazio­nale, senza distinzione alcuna di etnia, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione poli­tica o di altro genere, così come previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia;

b) promuovere e diffondere la cultura del­l'adozione internazionale a tutti i liveli sociali e istituzionali;

c) garantire il sostegno delle attività formative e di accompagnamento a tutte quelle famiglie che adotteranno minori in dichiarata situazione di abbandono;

d) favorire la collaborazione tra gli Enti auto­rizzati elevando gli standards operativi, confron­tando le metodologie formative e consentendo lo scambio di informazioni;

e) essere interlocutore privilegiato delle istitu­zioni e delle autorità per fornire il proprio contri­buto di esperienza e competenza al fine di mi­gliorare le legislazioni ed altre misure di prote­zione dell'infanzia;

f) promuovere la cooperazione tra le autorità centrali e gli enti autorizzati;

g) denunciare ed ostacolare qualunque forma di "traffico di bambini".

 

Codice etico

Gli enti autorizzati si impegnano a:

1. proporre l'adozione internazionale solo per quei minori già dichiarati in situazione di abban­dono, non esercitando alcuna pressione, inclu­sa quella economica, al fine di ottenere un mag­gior numero di proposte di abbinamenti;

2. sospendere la propria collaborazione con rappresentanti, referenti, autorità locali prepo­ste, non appena vi siano dubbi sulla legittimità e correttezza dell'operato degli stessi;

3. collaborare reciprocamente rispettando i li­miti posti dall'autorizzazione ed evitando situa­zioni che possano creare competizione;

4. garantire una intermediazione esclusiva tra il minore in situazione di abbandono, la struttura che lo accoglie e coloro che lo adotteranno, al fine di evitare qualsiasi contatto di forma privati­stica e contrattualistica;

5. evitare che le pratiche di adozione interna­zionale creino indebiti vantaggi economici o di altro tipo a persone o enti, sia nel paese di origi­ne che in quello adottivo. Per non condizionare le segnalazioni di abbandono, le domande invia­te all'estero non devono essere accompagnate da "donazioni";

6. farsi responsabili del lavoro dei propri rap­presentanti e collaboratori all'estero preveden­do rimborsi adeguati alle prestazioni svolte;

7. fornire la dovuta assistenza agli aspiranti genitori adottivi durante l'attesa e dopo l'arrivo dei bambino in famiglia attraverso percorsi for­mativi, di sostegno e di accompagnamento;

8. sviluppare una reciproca collaborazione per individuare famiglie che accolgano "bambini con bisogni speciali".

 

Possono aderire al Coordinamento gli enti auto­rizzati che:

I) abbiano la loro sede in Italia;

II) siano dotati di segreteria fissa;

III) svolgano, per statuto, la loro attività senza fini di lucro e non consentano la possibi­lità, per chi vi opera od altri, di arricchimento in­debito;

IV) riconoscano la sussidiarietà dell'adozione internazionale, proponendo e sostenendo an­che progetti di aiuto nei Paesi di origine dei mi­nori, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono, alla deistituzionalizzazione, al mantenimento dei minori nelle loro famiglie;

V) nell'erogazione del servizio non pongano vincoli di natura ideologica o confessionale;

VI) non siano espressione di puro volontariato spontaneistico né di soli professionisti, ma la cui struttura organizzativa e gestionale rappresenti un giusto equilibrio di ruoli e competenze;

VII) abbiano al proprio interno o si avvalgano, per l'espletamento delle proprie attività con par­ticolare riferimento alle fasi più delicate della procedura, di esperti con competenze profes­sionali comprovate da specifico titolo di studio e relativa iscrizione all'Ordine, qualora esistente;

VIII) si assumano la responsabilità dell'intera procedura sia in Italia sia all'estero;

IX) abbiano all'estero dei rappresentanti pro­pri in grado di accogliere e accompagnare gli aspiranti genitori adottivi;

X) non si prestino a fare da copertura per altri enti, privi di autorizzazione, o per privati che ab­biano svolto le ricerche del bambino per conto loro.

 

 

(1) La segreteria ha sede presso il CIAI, Via Oltrocchi 11, 20137 Milano, tel. 02/54100860, fax 02/5513412.

 

 

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