Prospettive assistenziali, n. 115, luglio-settembre
1996
Notiziario del
Centro italiano per l'adozione internazionale
COSTITUITO IL COORDINAMENTO DEGLI ENTI ITALIANI
AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
II giorno 20 aprile 1996 a
Milano si è costituito il Coordinamento degli enti italiani autorizzati
all'adozione internazionale (1).
Premessa
Gli enti autorizzati
all'intermediazione dell'adozione internazionale: AIBI, AIPA, Amici trentini,
CIAI, il Conventino, International Adoption, Istituto La Casa, La Primogenita e
SPAI, consapevoli della responsabilità del loro ruolo e funzioni decidono di
costituirsi in un coordinamento specifico così da rappresentare con questa
entità lo spirito che li accomuna attraverso la sottoscrizione del presente documento
che ha il valore di vincolare al rispetto dei suoi contenuti tutti gli enti
firmatari. A tale proposito il Coordinamento stabilisce i suoi obiettivi, il
codice etico e i requisiti di accesso che sono tutti parte integrante del
presente documento.
Obiettivi
a) Riconoscere i minori quali
soggetti di diritti e garantire il loro rispetto nell'ambito del proprio ruolo
di enti autorizzati all'adozione internazionale, senza distinzione alcuna di
etnia, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
altro genere, così come previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale
sui diritti dell'infanzia;
b) promuovere e diffondere la
cultura dell'adozione internazionale a tutti i liveli sociali e istituzionali;
c) garantire il sostegno delle
attività formative e di accompagnamento a tutte quelle famiglie che adotteranno
minori in dichiarata situazione di abbandono;
d) favorire la collaborazione
tra gli Enti autorizzati elevando gli standards operativi, confrontando le metodologie
formative e consentendo lo scambio di informazioni;
e) essere interlocutore
privilegiato delle istituzioni e delle autorità per fornire il proprio contributo
di esperienza e competenza al fine di migliorare le legislazioni ed altre
misure di protezione dell'infanzia;
f) promuovere la cooperazione
tra le autorità centrali e gli enti autorizzati;
g) denunciare ed ostacolare
qualunque forma di "traffico di bambini".
Codice etico
Gli enti autorizzati si
impegnano a:
1. proporre l'adozione internazionale
solo per quei minori già dichiarati in situazione di abbandono, non
esercitando alcuna pressione, inclusa quella economica, al fine di ottenere un
maggior numero di proposte di abbinamenti;
2. sospendere la propria
collaborazione con rappresentanti, referenti, autorità locali preposte, non
appena vi siano dubbi sulla legittimità e correttezza dell'operato degli
stessi;
3. collaborare reciprocamente
rispettando i limiti posti dall'autorizzazione ed evitando situazioni che
possano creare competizione;
4. garantire una intermediazione
esclusiva tra il minore in situazione di abbandono, la struttura che lo
accoglie e coloro che lo adotteranno, al fine di evitare qualsiasi contatto di
forma privatistica e contrattualistica;
5. evitare che le pratiche di
adozione internazionale creino indebiti vantaggi economici o di altro tipo a
persone o enti, sia nel paese di origine che in quello adottivo. Per non
condizionare le segnalazioni di abbandono, le domande inviate all'estero non
devono essere accompagnate da "donazioni";
6. farsi responsabili del lavoro
dei propri rappresentanti e collaboratori all'estero prevedendo rimborsi
adeguati alle prestazioni svolte;
7. fornire la dovuta assistenza
agli aspiranti genitori adottivi durante l'attesa e dopo l'arrivo dei bambino
in famiglia attraverso percorsi formativi, di sostegno e di accompagnamento;
8. sviluppare una reciproca
collaborazione per individuare famiglie che accolgano "bambini con bisogni
speciali".
Possono aderire al Coordinamento gli enti autorizzati che:
I) abbiano la loro sede in
Italia;
II) siano dotati di segreteria
fissa;
III) svolgano, per statuto, la
loro attività senza fini di lucro e non consentano la possibilità, per chi vi
opera od altri, di arricchimento indebito;
IV) riconoscano la sussidiarietà
dell'adozione internazionale, proponendo e sostenendo anche progetti di aiuto
nei Paesi di origine dei minori, con particolare attenzione alla prevenzione
dell'abbandono, alla deistituzionalizzazione, al mantenimento dei minori nelle
loro famiglie;
V) nell'erogazione del servizio
non pongano vincoli di natura ideologica o confessionale;
VI) non siano espressione di
puro volontariato spontaneistico né di soli professionisti, ma la cui struttura
organizzativa e gestionale rappresenti un giusto equilibrio di ruoli e
competenze;
VII) abbiano al proprio interno
o si avvalgano, per l'espletamento delle proprie attività con particolare
riferimento alle fasi più delicate della procedura, di esperti con competenze
professionali comprovate da specifico titolo di studio e relativa iscrizione
all'Ordine, qualora esistente;
VIII) si assumano la
responsabilità dell'intera procedura sia in Italia sia all'estero;
IX) abbiano all'estero dei
rappresentanti propri in grado di accogliere e accompagnare gli aspiranti
genitori adottivi;
X) non si prestino a fare da
copertura per altri enti, privi di autorizzazione, o per privati che abbiano
svolto le ricerche del bambino per conto loro.
(1) La segreteria ha sede presso il CIAI,
Via Oltrocchi 11, 20137 Milano, tel. 02/54100860, fax 02/5513412.
www.fondazionepromozionesociale.it