Prospettive
assistenziali, n. 115, luglio-settembre 1996
POTERI DELLE
REGIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI ECONOMICI RICHIESTI AI PARENTI DEGLI ASSISTITI
MASSIMO
DOGLIOTTI *
II
disegno di legge n. 169, presentato dalla Giunta regionale del Piemonte il 7 maggio
1996 e intitolato «Modificazioni alla legge regionale 13 aprile 1995 n. 62
"Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali"» (1) ha
almeno un pregio: il riconoscimento che attualmente, in mancanza di una norma
specifica, la prassi degli enti pubblici di richiedere contributi ai parenti
tenuti agli alimenti (magari facendo sottoscrivere loro un impegno a pagare le
rette del loro congiunto ricoverato) è assolutamente illegittima.
Altrimenti... non occorrerebbe alcuna norma al riguardo.
Ma questo
è l'unico indiretto pregio del testo in
esame. È da ritenersi infatti che il disegno di legge, così come formulato, se
entrasse in vigore, non si sottrarrebbe a gravi censure che potrebbero
condurlo tempestivamente davanti alla Corte costituzionale. Varie sono le
ragioni. Innanzitutto la materia non pare rientrare nella competenza
legislativa regionale. Non si tratta di "assistenza", ma del rapporto
familiare e privato tra soggetti (chi ha diritto agli alimenti e chi deve
prestarli) regolato dal codice civile, e che non potrebbe, essere oggetto di
disciplina differente tra Regione e Regione. AI riguardo, semmai, dovrebbe
intervenire il Parlamento. È vero che non mancano accenni ai contributi dei
parenti tenuti agli alimenti nelle leggi di qualche altra Regione (poche per la
verità), ma è da ritenere che anche esse non si potrebbero sottrarre ad un giudizio
di costituzionalità.
Ma,
altrettanto e forse ancor più grave, appare l'indicazione dell'art. 1, comma
primo: la misura del contributo dei parenti tenuti agli alimenti non sarebbe
determinata dalla legge, seppur regionale, ma da non meglio identificati
criteri (evidentemente di massima) individuali con deliberazione del
Consiglio regionale e secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale.
Nulla
di più indeterminato: si lascerebbe evidentemente ai Comuni, alle Province e
alle USL notevole discrezionalità. Si pensi, al contrario, che la misura degli
alimenti e l'individuazione esatta del parente tenuto, sono attribuite, secondo
la disciplina del codice civile, soltanto al giudice ordinario, a seguito di un
procedimento, con particolari garanzie a difesa per il soggetto su cui grava
l'obbligo alimentare.
Ancor
più grave l'indicazione contenuta nel comma quinto: «Gli enti erogano in ogni caso agli
utenti gli interventi socio-assistenziali non differibili».
Ciò sembrerebbe suggerire che, in caso di rifiuto dei parenti, e magari
nel lungo periodo di una controversia tra parenti ed ente pubblico davanti al
giudice amministrativo o a quello ordinario, gli utenti non sarebbero assistiti,
se non per gli interventi indifferibili.
Gravissima
violazione, che potrebbe comportare anche forme di responsabilità penale.
In
conclusione, sembra opportuno che il disegno di legge venga accantonato.
* Docente universitario e
Magistrato della Corte di appello di Genova.
(1) Testo del disegno di legge n. 169
Art. 1
1. L'articolo 46 della
legge regionale 13 aprile 1995, n. 62, è sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Concorso degli
utenti e delle persone obbligate ai sensi del codice civile alla copertura del
costo degli interventi socio-assistenziali).
1. Gli utenti
contribuiscono, in conformità a criteri da individuarsi con deliberazione del
Consiglio regionale e secondo quanto definito dagli atti di programmazione
locale, alla copertura del costo degli interventi socio-assistenziali di cui
sono beneficiari.
2. Una quota di reddito,
la cui misura minima è determinata nella deliberazione di cui al comma 1, va
comunque riservata alla disponibilità dell'utente, per la soddisfazione di
esigenze personali.
3. Le persone tenute a
provvedere al mantenimento degli assistiti, ovvero a corrispondere agli stessi
gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, contribuiscono alla
copertura del costo degli interventi socio-assistenziali individuati nella
deliberazione di cui al comma 1, in base ai criteri in essa stabiliti, nonché
secondo quanto definito dagli atti di programmazione locale.
4. Gli enti gestori
esigono direttamente la contribuzione prevista dai commi 1 e 3 e, nel caso che
la stessa non sia effettuata, si rivalgono nei confronti dei soggetti inadempienti.
5. Gli enti gestori
erogano In ogni caso agli utenti gli Interventi socio-assistenziali non
differibili.
6. Gli enti gestori possono
intervenire, senza oneri a carico degli assistiti e delle persone obbligate di
cui al comma 3, in presenza di specifici progetti individuati nella deliberazione
di cui al comma 1, per la tutela di particolari soggetti esposti a rischio di
emarginazione».
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