Prospettive assistenziali, n. 115, luglio-settembre
1996
PROPOSTA DI PIATTAFORMA SU ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI PER LE PERSONE CON
HANDICAP GRAVI
In un
incontro avvenuto a Milano il 1° giugno 1996 è stata proposta una piattaforma
in modo che - finalmente - gli enti locali siano obbligati ad istituire, entro
un periodo di tempo prefissato, i più urgenti servizi, indispensabili per le
persone con handicap gravi.
L'obiettivo
può essere raggiunto preferibilmente, mediante una legge nazionale di modifica
degli articoli 9 e 10 della legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992 n.
104, oppure tramite leggi regionali o, in ultima istanza, con delibere dei Comuni
singoli e associati.
Coloro che
sono interessati all'iniziativa sono pregati di prendere contatto con Maria
Grazia Breda, c/o Prospettive
assistenziali.
RICHIESTE
(*)
Le
richieste riguardano:
1. La
prestazioni di sostegno alla singola persona o al nucleo familiare, in
particolare sotto forma di:
1.1. assistenza economica, finalizzata ad assicurare il minimo vitale alle
persone singole ed ai nuclei familiari presso cui vivano persone handicappate
che, non potendo accedere ad una attività lavorativa, non dispongano di un
reddito sufficiente per vivere autonomamente, tenendo conto che l'assegno di
accompagnamento non costituisce reddito.
1.2. assistenza
domiciliare e personale, attuata mediante la creazione di servizi specifici
o attraverso la concessione al soggetto handicappato di un contributo
economico necessario al pagamento di una persona addetta all'espletamento di
funzioni di assistenza personale e domiciliare, contributo corrispondente ai
2/3 della retta media di ricovero presso una istituzione socio-assistenziale.
2.
Gli interventi di sostituzione, anche
solo temporanea, del nucleo familiare ove le iniziative previste al punto
precedente risultino assolutamente impraticabili:
2.1. segnalazione
all'autorità giudiziaria dei minori in situazione di abbandono come
previsto dalla legge ,184/1983 e attuazione degli interventi previsti;
2.2. affidamenti
familiari e inserimenti presso famiglie e persone dei minori e degli adulti
in situazione di difficoltà non risolvibile con gli interventi di cui sopra e
con altre prestazioni psicosociali;
2.3.
inserimenti in appartamenti protetti con un massimo di 4 posti per
appartamento, per soggetti handicappati in grado di autogestirsi con
l'appoggio saltuario di idoneo personale, sempre che i soggetti interessati
non scelgano l'assegnazione di alloggi individuali dell'edilizia economica e
popolare;
2.4.
inserimenti in comunità alloggio o in casafamiglia aventi una capienza
massima di 8 posti, non accorpate tra loro ed inserite nel vivo contesto
sociale ed abitativo. II fabbisogno presunto è di almeno 1 comunità ogni 30
mila abitanti.
3. Gli
inserimenti in centri diurni socio-assistenziali a valenza educativa, che
perseguano lo scopo di favorire la vita di relazione di persone con grave
handicap intellettivo, ultraquattordicenni, le cui condizioni o potenzialità
non consentano alcuna attività lavorativa proficua.
I centri diurni socio-assistenziali debbono essere
aperti per un numero di giorni non inferiori a 5 alla settimana, per un monte
ore complessivamente non inferiore a 40 ore settimanali.
La capienza dei centri diurni socio-assistenziali
non dovrà superare il numero di 25 posti. II fabbisogno presunto è di almeno 1
centro diurno ogni 30 mila abitanti.
4.
Le norme relative alla contribuzione
degli assistiti ai servizi socio-assistenziali.
Si rimanda a quanto previsto dall'art. 433 e segg.
del codice civile per cui spetta esclusivamente all'assistito chiedere
contributi economici ai propri parenti; in caso di controversia fra i
congiunti, solo il giudice può stabilire se i contributi devono essere versati
dai parenti ed il loro eventuale importo.
Ciò premesso è stabilito quanto segue:
- divieto agli enti pubblici di
richiedere ai parenti di assistiti maggiorenni il pagamento di contributi per
prestazioni assistenziali;
- gratuità delle prestazioni per
i soggetti handicappati maggiorenni frequentanti i centri diurni e aventi un
reddito non superiore al minimo vitale (si rammenta che l'indennità di accompagnamento
non è considerata reddito ai fini del computo);
- pagamento da parte dei
soggetti ricoverati a tempo pieno delle rette di ricovero, in base al proprio
reddito personale. In questo caso l'indennità di accompagnamento spetta
all'ente che ricovera, che deve ovviamente provvedere alle necessità del
soggetto.
Spese di investimento
Circa le spese di investimento si può far riferimento a:
- patrimoni delle IPAB
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), riconvertibili, se necessario,
a fini assistenziali alternativi al ricovero in istituto;
- leggi di finanziamento dell'edilizia residenziale
pubblica per le comunità alloggio;
- finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge 67/1988;
- finanziamenti di cui all'art. 42 della legge 104/1992.
(*) Per l'individuazione delle
richieste è stato fatto riferimento al documento "Handicappati e società:
principi e proposte da cui ripartire con il prossimo Parlamento", pubblicato
su Prospettive assistenziali, n. 112,
ottobre-dicembre 1995.
www.fondazionepromozionesociale.it