Prospettive assistenziali, n. 115, luglio-settembre 1996

 

 

Specchio nero

 

DAGLI AGUZZINI DI PRATO (1963) ALLE TORTURE DI LATERZA (1996): RESPONSABILITÀ E PROPOSTE

 

Com'è stato riferito dai giornali (1) nell'istituto privato OSMAIRM (Organizzazione sanitaria me­ridionale assistenza inabili e recupero minoren­ni) sito a Laterza (Taranto), nella notte fra il 30 aprile e il 1 ° maggio 1996 sono state strappate a tre ricoverati tutte le unghie delle mani e dei piedi.

I torturati sono giovani di 16, 23 e 26 anni; due di essi sono colpiti da insufficienza mentale e da tetraparesi spastica, il terzo è affetto da tetraple­gia a seguito di un grave trauma cranico.

I seviziatori sapevano che nella stanza in cui è stato compiuto l'orrendo crimine, al secondo piano dell'istituto, solo tre dei cinque soggetti handicappati ivi ricoverati non erano in grado di gridare o di reagire in altro modo.

Com'è ovvio gli aguzzini dovrebbero essere individuati e puniti. È sperabile che la condanna comporti anche l'interdizione allo svolgimento di attività assistenziali; in particolare quelle rivolte a persone (minori, handicappati adulti e anziani) ricoverati in ospedale e in istituti di assistenza pubblici o privati.

A prima vista questa sembra essere una ri­chiesta scontata. Invece si tratterebbe di una svolta.

AI riguardo ricordiamo che gli addetti della Casa di riposo di Mestre (2), dopo essere stati condannati e allontanati dall'istituto, sono ritor­nati in servizio (3). I reati accertati erano molto gravi: «in concorso tra loro, abusando dei poteri e violando i doveri inerenti alla funzione esercita­ta nella loro qualità di infermieri ed addetti pres­so la Casa di riposo di Mestre, agendo per motivi abbietti, maltrattavano anziani degenti ad essi af­fidati per ragioní di cura». Le responsabilità ac­certate concernevano, fra l'altro, atti di libine violenta, lesioni personali, percosse e minacce.

Ebbene, nonostante la gravità dei fatti accer­tati e le condanne confermate dalla Cassazione,

gli aguzzini sono ritornati in servizio, non avendo il consiglio di amministrazione dell'ente intrapre­so nei termini previsti dalla legge l'azione disci­plinare e non essendo stata esercitata dalla Re­gione Veneto e dal Comune di Venezia alcuna azione per il loro licenziamento (4).

Oltre al silenzio delle istituzioni, va segnalata la posizione dei Sindacati, preoccupati solo di conservare il posto ai seviziatori.

Dunque, ancora una volta gli aguzzini, con l'appoggio delle istituzioni, hanno avuto la me­glio sulle persone indifese (5).

 

I maltrattamenti continuano

Da oltre trent'anni si verificano negli istituti di assistenza pubblici e, soprattutto in quelli privati, gravi maltrattamenti alle persone ricoverate. Ri­cordiamo, in particolare, che il tribunale di Fi­renze il 3 dicembre 1968 condannava alcuni operatori dell'Istituto Maria Vergine Assunta i Cielo, noto come l'istituto dei Celestini, per gra­vissimi atti compiuti contro i bambini ivi ricove­rati.

I fatti rilevati riguardano: punizioni particolar­mente sadiche (bastonate, frustrate, schiaffi, leccare la propria pipì o il pavimento, essere le­gati a crocefisso sotto il letto o ai piedi di esso, privazione del cibo, ecc.), condizioni igieniche disastrose, abiti sporchi, grave ritardo rilevato nello sviluppo intellettivo della maggior parte dei bambini, omissione dei controlli sanitari, ecc.

Segnaliamo inoltre la condanna di Maria Diletta Pagliuca da parte della Corte di Assise di Roma (21 dicembre 1971) a seguito di un sopralluogo all'istituto di Grottaferrata (Roma) in cui, come ri­sulta dalla sentenza, da cui emerse quanto se­gue: «Vi trovarono 13 ragazzi (gravemente han­dicappati, ndr) in coppie su sette lettini, tranne I'A. che dormiva solo, ciascuno con la testa verso la spalliera e legati tra loro per le gambe. Anche le braccia erano avvinte, mediante catenelle assi­curate con lucchetti o con legacci di stoffa, alle opposte spalliere del letto; l'ambiente era impe­gnato di fetore».

Da notare che la vicenda dell'istituto dei Celestini durò ben 32 anni e quella di Grottafer­rata 18. In questi periodi vi furono ispezioni, de­nunce, esposti, ma a tutela dei minori ricoverati non venne presa nessuna decisione fino alle ri­spettive chiusure ordinate dall'Autorità giudizia­ria (6).

 

Le responsabilità

A nostro avviso, è fuori discussione che i col­pevoli di maltrattamenti ai ricoverati presso ospedali o istituti dì assistenza debbano essere individuati, processati e condannati. Fra le con­danne dovrebbe essere prevista l'interdizione a svolgere qualsiasi attività presso i servizi sanita­ri, assistenziali, educativi e formativi.

Ma, se si è obiettivi, non si può fare a meno di' riconoscere che il Parlamento, il Governo, le Re­gioni, i Comuni singoli e associati hanno gravis­sime responsabilità che riguardano:

- la mancata approvazione di una legge di riordino del settore assistenziale. Se insorges­sero nuove difficoltà al varo della riforma, sareb­be estremamente utile una leggina che preve­desse:

- le norme riguardanti la preventiva autorizza­zione a funzionare degli istituti e delle comunità alloggio;

- la dotazione minima del personale addetto; - la qualificazione professionale di tutti gli operatori, direttori compresi;

- gli standard relativi agli aspetti edilizi, com­presa la capienza massima delle strutture.

Se il Parlamento finalmente ridecidesse (ma qual è la forza politica che si fa carico di pro­muovere le occorrenti iniziative?) di interessarsi della fascia più debole e più indifesa della popo­lazione, potrebbe essere previsto il superamen­to graduale ma programmato degli istituti di ri­covero, favorendo gli interventi alternativi (aiuti psico-sociali-economici alle famiglie di origine, adozione, affidamento familiare a scopo educa­tivo) e predisponendo le occorrenti comunità al­loggio aventi una capienza massima di 10 posti, così come è stato fatto in Norvegia (7).

L'autorizzazione preventiva a funzionare con­sentirebbe di avere l'elenco, da aggiornare co­stantemente, degli istituti operanti nel settore e di costruire una anagrafe dei ricoverati, anagra­fe assolutamente indispensabile per poter moni­torare la situazione.

In questo modo anche i controlli potrebbero essere realmente efficaci.

La definizione delle qualifiche del personale addetto e idonee misure di aggioinamento pro­fessionale sono - com'è noto - richieste asso­lutamente iindispensabili.

Per fornire agli utenti le necessarie garanzie è però indispensabile predisporre anche le inizia­tive dirette ad evitare, in tutta la misura del pos­sibile, l'assunzione di personale con gravi di­sturbi (8).

Occorre pertanto che tutti gli operatori, prima di essere assunti da enti pubblici o privati siano sottoposti, con tutte le garanzie di riservatezza del caso, a un esame approfondito della loro personalità.

Centri riconosciuti scientificamente validi, scelti di comune accordo dagli enti e dai sinda­cati dei lavoratori, dovrebbero essere incaricati di rilasciare una dichiarazione attestante che l'operatore è adeguato per le caratteristiche del­la sua personalità e per la sua professionalità, a svolgere determinate funzioni con persone non in grado di autodifendersi.

Ovviamente dovrebbe essere garantita la tota­le riservatezza nei confronti di coloro che non ottenessero la suddetta certificazione, riserva­tezza che deve essere totale anche nei confronti dell'ente pubblico o privato che li ha indirizzati, al quale nulla deve essere comunicato né diret­tamente né indirettamente, ad esclusione di quanto scritto nell'attestato consegnato esclusi­vamente agli operatori ritenuti idonei.

 

 

(1) Scarse sono state le notizie fornite dai giornali e so­prattutto dalle TV pubbliche e private.

(2) La Casa di riposo di Mestre era ed è una IPAB, Istitu­zione pubblica di assistenza e beneficenza.

(3) II Pretore di Mestre, il cui intervento era stato richie­sto dal Comitato dei familiari e degli ospiti della Casa di ri­poso, ha deciso che l'istituto doveva astenersi dall'adibire gli aguzzini rientrati in servizio a mansioni d'assistenza di­retta agli anziani.

(4) Ai sensi degli artt. 233 e 248 del Testo unico della legge comunale e provinciale le Amministrazioni pubbliche possono in qualsiasi momento, anche in mancanza del procedimento disciplinare, disporre il licenziamento dei di­pendenti che abbiano dato prova di incapacità professio­nale od abbiano tenuto comportamenti incompatibili con il fedele adempimento dei propri doveri.

(5) In risposta all'articolo di Mario Pirani "Quando il la­ger si trova a Mestre" (la Repubblica del 2 aprile 1996) in cui veniva richiamata la sentenza di condanna di alcuni operatori, i componenti dell'attuale Consiglio di ammini­strazione dell'ente (Paolo Turazza, Amleto Ripamonti, Gior­gio Brunello e Giampaolo Lavezzo), si sono limitati a scri­vere (la Repubblica del 7 aprile 1996) che i fatti di allora (1982) «turbarono l'opinione pubblica ed ebbero anche l'ef­ficacia, purtroppo, di mettere in evidenza la condizione dell'anziano non autosufficiente all'interno degli istituti di beneficenza ed assistenza».

Aggiungono gli attuali amministratori della Casa dir ipo­so di Mestre che la competenza in materia degli anziani cronici non autosufficienti «ancor oggi, in base alla legge del 1890, è sottratta al regime sanitario» affermazione as­solutamente falsa, diretta a giustificare la presenza nella struttura di persone malate, presenza che è in tutto contra­sto con le leggi vigenti e con le esigenze ed i diritti degli utenti.

 (6) Cfr. B. Guidetti Serra - F. Santanera, Il Paese dei Ce­lestini - Istituti di assistenza sotto processo, Einaudi, Torino, 1973.

(7) Cfr. Am.B. Brandt, "La riforma norvegese per le per­sone con handicap intellettivo", in Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo 1996.

(8) Cfr. M.G. Breda e F. Santanera, Handicap: oltre la leg­ge quadro - Riflessioni e proposte, UTET Libreria, Torino, 1995.

 

 

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