Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre
1996
CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA
PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE UNITARIA DI SERVIZI ASSISTENZIALI
Le norme
vigenti in materia di assistenza all'infanzia sollevano gravissimi problemi
essendo in molti casi difficile e spesso impossibile sapere se gli interventi
devono essere forniti dai Comuni o dalle Province. Infatti le competenze
assistenziali delle Province concernono:
- i minori
riconosciuti dalla sola madre, a condizione che la prima richiesta di
assistenza sia stata presentata prima del compimento dei 60 anno di vita del bambino. Nel caso di riconoscimento
da parte del padre, la competenza passa al Comune. Invece nel caso di
disconoscimento materno o paterno, le funzioni sono trasferite dai Comuni alle
Province;
- i bambini
esposti e cioè quelli di cui non si conoscono i genitori. La competenza resta
alla Provincia solo fino al momento in cui vengono rintracciati i congiunti.
Poi, la responsabilità degli interventi può restare alla Provincia o essere assunta
dai Comuni;
- i minori figli di ignoti.
Per quanto
riguarda le competenze ex ONMI nei confronti dei minori legittimi e di quelli
riconosciuti anche o solo dal padre, continua a sussistere l'irrisolto e irrisolvibile
conflitto di competenza fra Comuni e Provincia, conflitto che permane dal
1925 (anno di entrata in vigore della legge istitutiva dell'ONMI).
Un altro
scontro di competenze è sorto con l'entrata in vigore del DPR 61611977 il quale
stabilisce all'art. 23 che, fra le funzioni assegnate ai Comuni, sono comprese
quelle relative «agli interventi in favore di minorenni soggetti
a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile».
Al riguardo
vi sono interpretazioni diverse circa la competenza nei confronti dei minori
assistiti dalle Province nei casi in cui intervenga l'autorità giudiziaria
minorile: secondo alcuni l'obbligo di provvedere continua ad essere delle
Province, secondo altri sono state trasferite ai Comuni.
Per evitare
conflitti di competenza - le cui conseguenze sono sempre deleterie per gli
utenti - il Comune e la Provincia di Torino hanno sottoscritto la convenzione
che riportiamo integralmente. È molto importante che l'accordo riguardi anche
l'assistenza alle gestanti e madri. È, invece, negativo che la Provincia di
Torino continui a _ gestire le comunità alloggio per minori, poiché si crea in
tal modo una frattura fra gli interventi di ricovero e quelli alternativi.
Inoltre, per
gli stessi motivi, non è condivisibile il fatto che la Provincia continui a
gestire le attività assistenziali concernenti i ciechi ed i sordomuti "poveri rieducabili" (1).
È
auspicabile che l'accordo venga esteso a tutti gli enti locali, nell'attesa
che una legge assegni ai Comuni singoli o associati le funzioni assistenziali
attualmente svolte dalle Province.
L'On. Livia
Turco in data 27 luglio 1995 aveva presentato alla Camera dei deputati una
valida proposta di legge (la n. 2983). Confidiamo che l'iniziativa sia ripresa
dalla Parlamentare, attualmente Ministro per la solidarietà sociale (2).
Testo della convenzione tra la Provincia di Torino e
il Comune di Torino per la gestione indiretta delle funzioni in favore della
maternità e infanzia
Premesso che ai sensi dell'art. 5 del DL 18.1.1993 n.
9, convertito nella legge 18.3.1993 n. 67, e delineata l'opportunità di
temporaneamente unificare l'esercizio delle funzioni assistenziali del
servizio materno infantile - con esclusione della gestione delle comunità alloggio
di Viale Thovez, Via Lodi e Via Dina, gestite direttamente dalla Provincia di
Torino - in capo ad un unico organismo gestore - Comune di Torino - per
conseguire l'integrazione ed il governo unitario dei servizi
socio-assistenziali;
Quanto sopra premesso, tra la Provincia di Torino, di
seguito denominata semplicemente Provincia, rappresentata dal Presidente Prof.
Mercedes Bresso, nata a Sanremo (IM) il 12.7.1944, ed ivi domiciliata per la
carica - Via Maria Vittoria n. 12, autorizzato alla presente stipulazione dal
Consiglio provinciale con deliberazione n. 14-146263/1995 in data 21.9.1995,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di Torino, di seguito
denominato semplicemente Comune, in persona del Sindaco Prof. Valentino
Castellani, nato a Varno (UD) il 19.3.1940, e domiciliato per la carica presso
la sede del Comune di Torino in Piazza Palazzo di Città 1; autorizzato alla
stipula della presente convenzione dal Consiglio comunale con deliberazione n.
95 08892/19 del 18.12.1995, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
Si conviene e si stipula:
Art 1 (Esercizio delle funzioni)
La Provincia di Torino affida al Comune di Torino -
affinché le gestisca per suo conto e limitatamente all'ambito territoriale di
competenza comunale - l'esercizio delle funzioni di cui è titolare ai sensi di
legge in ordine alla maternità e infanzia, così come definite all'art. 2 della
presente convenzione, ad esclusione della gestione dei presidi di Viale Thovez
9, Via Lodi 10 e Via Dina 47, che verranno gestiti direttamente dalla Provincia
di Torino, restando invariato l'attuale bacino provinciale di utenza.
Restando impregiudicata la competenza finanziaria
per le funzioni di cui sopra, il Comune accetta di esercitarle per conto della
Provincia, nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le modalità descritte
nei successivi articoli.
Art. 2 (Individuazione delle funzioni)
Le
funzioni della Provincia in materia sono definite dalle seguenti leggi:
- RDL dell'8.5.27 n. 798 modificato dalla legge
13.4.33 n. 312 e dalla legge 8.6.42 n. 826 (ex IPIM);
- legge 10.12.25 n. 2287; RD del 24.12.34 n. 2316,
modificato dal FIDI- del 5.9.38 n. 2008, dalla legge 22.5.39 n. 961 e dalla
legge 19.7.41 n. 936 (ex ONMI);
- legge 23.12.75 n. 698 (scioglimento ONMI); TULCP
del 3.3.34 n. 383; legge 142/90; legge 67/93; legge regionale 19/95; legge regionale
62/95.
In base ai predetti riferimenti la presente convenzione
individua come di competenza provinciale, fino al compimento del 6° anno di
età:
-
i minori figli di ignoti;
-
i minori esposti (rinvenuti, abbandonati sul territorio provinciale);
-
i minori riconosciuti dalla sola madre;
-
i minori legittimi in situazione di abbandono morale e materiale;
- i minori bisognosi di assistenza, ancorché
portatori di handicaps sensoriali (audiolesi e videolesi di competenza
provinciale).
Sono altresì di competenza provinciale le gestanti e
madri in situazione di pregiudizio fino al limite, di norma, di un anno dopo il
parto.
Si
individuano invece come di competenza del Comune:
-
i minori orfani di lavoratori (ex ENAOLI); - i minori figli di detenuti;
-
i minori ex detenuti;
-
i minori dediti alla prostituzione;
- i minori bisognosi di assistenza dal compimento
del 6° anno fino al raggiungimento della maggiore età.
Relativamente ai minori e alle gestanti e madri
stranieri si applica l'art. 21, comma 3 della legge regionale 62/95, fatte
salve le azioni amministrative per la definizione delle relative competenze
finanziarie.
Afferiscono inoltre al Comune le funzioni amministrative
di cui all'art. 25 del DPR 616/77, relative alle attività di inchiesta, di presa
in carico, di diagnosi e di progettazione di intervento per i minori soggetti e
non soggetti a provvedimenti civili ed amministrativi dell'autorità giudiziaria
minorile, fatta salva l'eventuale richiesta di rimborso in favore del Comune.
Tali funzioni vengono esercitate tramite la rete dei servizi sociali
territoriali.
Afferiscono altresì al Comune le funzioni relative
al conferimento delle tutele di minori. Fanno invece capo alla Provincia le
tutele di minori figli di genitori ignoti.
Art. 3 (Criteri generali per
l'esercizio delle funzioni e prestazioni riconosciute)
L'attuazione degli interventi socio-assistenziali
del Comune e della Provincia di Torino deve ispirarsi ai principi definiti
nella legislazione ed in particolare secondo le seguenti priorità:
- promozione delle azioni di politica sociale e
prevenzione del bisogno socio-assistenziale;
- sviluppo degli interventi alternativi all'istituzionalizzazione
e avvio dei processi di deistituzionalizzazione, con priorità alle iniziative
tese a favorire l'inserimento sociale e la permanenza nel nucleo familiare;
- integrazione degli interventi socio-assistenziali
con quelli sanitari già di competenza del Servizio sanitario nazionale nonché
con tutti gli interventi di altri servizi (abitativi, lavorativi, di
istruzione, di tempo libero, ecc.), il cui coinvolgimento è necessario per
organiche politiche di sicurezza sociale;
- predisposizione di ipotesi progettuali individualizzate
e di intervento ai fini della concorde approvazione dei medesimi da parte degli
Enti contraenti.
Nella gestione dell'attività il Comune provvederà ad
attivare, secondo i propri programmi e criteri - di cui si impegna a
trasmettere ogni successiva variazione - le modalità organizzative ed
operative necessarie per l'integrazione delle diverse prestazioni, nonché per
adeguare l'organizzazione del lavoro alle esigenze specifiche di ogni
territorio.
Indicativamente
si elencano di seguito le possibili tipologie di intervento attivabili e
riconoscibili ai fini della presente convenzione:
-
sussidi di assistenza economica continuativa;
-
sussidi di assistenza economica su progetto o una tantum;
-
interventi economici per affidamenti di minori;
- interventi diurni finalizzati al mantenimento del
minore nel proprio nucleo familiare (custodia minori, assistenza domiciliare,
educativa territoriale, semiconvitti o centri diurni);
-
interventi residenziali: inserimenti di minori in comunità alloggio o istituti.
Art 4 (Risorse finanziarie messe a
disposizione del Comune)
Per le finalità di cui alla presente convenzione la
Provincia, sulla scorta di valutazioni congiunte sull'andamento e sulle
esigenze di sviluppo dei servizi connessi alle funzioni provinciali esercitate
dal Comune, provvede a stanziare risorse finanziarie annuali nella misura
prevista dal 2° comma dell'art. 5 della legge 67/93 ed integrate, per la parte
di competenza, dai trasferimenti regionali di cui all'art. 6 della legge
regionale 19/95.
AI fine di garantire la liquidità necessaria per far
fronte tempestivamente alle prestazioni assistenziali, entro i termini dei
trasferimenti erariali agli Enti locali di ciascun anno, la Provincia verserà
al Comune nei primi 6 mesi dell'esercizio finanziario un acconto pari ai 6/12
del fondo di dotazione finanziaria iscritta a bilancio.
A fine dell'esercizio finanziario, il Comune presenterà
alla Provincia un rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute per
svolgere le funzioni oggetto della presente convenzione e su tale base si
provvederà al completamento dei versamenti della Provincia o ad eventuali
restituzioni da parte del Comune che si rendessero necessarie.
Art. 5 (Adempimenti amministrativi)
Gli organi e i servizi del Comune dovranno, per ogni
nuova persona da assistere e relativamente alle funzioni esercitate in base
alla presente convenzione, predisporre l'istruttoria e svolgere gli
adempimenti necessari ad accertare i requisiti per poter usufruire
dell'intervento assistenziale, secondo quanto richiesto dalle normative
vigenti.
Le modalità di accertamento, così come le procedure
per le conseguenti erogazioni di prestazioni, saranno quelle determinate dal
Comune, fermi restando i criteri concordati di cui al precedente art. 2.
Per ogni avente diritto, i servizi del Comune
manterranno aggiornata la documentazione relativa ai requisiti che consentono
l'accesso all'intervento assistenziale, nonché quella relativa alle
prestazioni fornite, anche al fine di eventuali riscontri da parte della
Provincia.
Fanno
carico al Comune gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui alla legge
241/90.
Art. 6 (Diritto di rivalsa)
II diritto di rivalsa nei confronti di Enti diversi,
competenti per legge o per domicilio di soccorso, è esercitato dalla Provincia
sulla base della documentazione istruttoria di cui agli articoli precedenti,
fornita dai servizi territoriali comunali.
In ogni caso gli organi della Provincia hanno
l'obbligo di accertare lo stato di necessità economica degli assistiti.
Art. 7 (Procedure di programmazione congiunta)
Rispetto alle funzioni individuate all'art. 2 si
realizzano momenti di confronto e verifica degli interventi almeno bimestrali
tra funzionari tecnici del Comune e della Provincia al fine di elaborare
progettualità comuni e promuovere l'efficienza e la razionalizzazione degli
interventi, anche in relazione ad iniziative congiunte per nuovi servizi e/o
strutture di accoglienza nel settore materno infantile.
AI termine di ogni esercizio finanziario, il Comune
invierà alla Provincia una relazione di sintesi, per illustrare l'andamento
delle attività ad esso affidate dalla presente convenzione.
Art. 8 (Attività di controllo della
Provincia)
La Provincia può in ogni momento esercitare attività
di controllo sullo svolgimento delle proprie competenze assistenziali affidate
al Comune, al fine di accertare l'applicazione di quanto stabilito nella
presente convenzione.
Le modalità di tale controllo sono comunicate al
Comune e possono comportare, previa informazione ai rispettivi organi
amministrativi e tecnici, incontri e sopralluoghi nei servizi.
Art 9 (Decorrenza dell'esercizio delle
funzioni da parte del Comune e durata della convenzione)
La presente convenzione ha efficacia per gli esercizi
1995 e 1996. La sua scadenza è fissata al 31.12.1996. In caso di gravi
inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione, ciascuno
dei due Enti si riserva la facoltà di concludere anticipatamente con un
preavviso di 60 giorni la presente convenzione.
Art 10 (Spese)
Le
spese d'atto e di registrazione della presente convenzione sono a carico della
Provincia.
www.fondazionepromozionesociale.it