Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

LA FAMIGLIA ADOTTIVA NON È DI SERIE B

 

La bozza di proposta di legge predisposta dal Governo per la ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale contiene disposi­zioni assolutamente inaccettabili. Infatti l'art. 37 è così redatto:

«Art. 37 - 1. II Tribunale per i minorenni che ha emesso i provvedimenti di cui al presente titolo e l'Autorità centrale conservano ogni informa­zione disponibile sull'origine del minore e in par­ticolare sull'identità dei suoi genitori e sull'anamnesi sanitaria del minore e della sua famiglia.

«2. I genitori adottivi devono informare, non appena possibile, il minore adottato della sua qualità di figlio adottivo e della sua provenienza.

«3. I genitori adottivi o, in loro mancanza, il tu­tore, hanno diritto in qualsiasi momento di otte­nere dal Tribunale per i minorenni le notizie sull'anamnesi sanitaria e sociale del minore e della sua famiglia. Anche l'adottato che abbia compiuto i sedici anni ha diritto, con una ade­guata assistenza e guida, di avere dal Tribunale per i minorenni tali notizie.

«4. È vietato comunicare notizie che consen­tano l'accesso all'identità dei genitori naturali dell'adottato.

«5. L'adottato che abbia compiuto i venticin­que anni di età e dimostri un rilevante interesse, può chiedere, in deroga al divieto di cui al com­ma precedente, al Tribunale per i minorenni di conoscere l'identità dei suoi genitori naturali. II Tribunale per i minorenni può rivelare tale iden­tità purché:

a) i genitori naturali non abbiano dichiarato di non volere essere nominati o abbiano manife­stato il consenso alla dichiarazione di adottabili­tà a condizione di rimanere anonimi;

b) il minore non sia nato da una relazione in­cestuosa (1);

c) a giudizio dell'autorità straniera competen­te l'informazione non possa turbare l'equilibrio sociale e psicologico dei genitori naturali».

Le norme suddette, tra l'altro inserite nella bozza del disegno di legge nonostante non sia­no indispensabili per la ratifica della Convenzio­ne, dimostrano che - purtroppo - è ancora pre­sente la tendenza (pericolosissima). di conside­rare la famiglia adottiva come un nucleo di serie B rispetto alla famiglia biologica. AI riguar­do è significativo che nella bozza in esame, per indicare i procreatori, sia usata l'espressione "genitori naturali", il che sembra voler indicare che quelli adottivi sarebbero "non naturali".

Vi sono inoltre alcuni esperti disinformati che continuano a ritenere che le radici dei figli adot­tivi, anche se accolti subito dopo la nascita, va­dano ricercate nell'apporto biologico dei loro procreatori. Noi, figli e genitori adottivi, non ne­ghiamo certamente che l'ereditarietà riguardi i tratti somatici (colore degli occhi, forma del cor­po, ecc.). È anche vero che esistono dei caratte­ri ereditari che influenzano le capacità intelletti­ve, come pure la predisposizione ad attività pra­tiche, o verbali, o musicali: si tratta comunque sempre di una ereditarietà di carattere fisico, nel senso che le strutture cerebrali possono essere più o meno predi9poste allo sviluppo di determi­nate capacità.

L'ANFAA ritiene che le differenze fra procrea­zione e filiazione siano profondissime: i figli - senza alcuna eccezione - sono i figli (biologici o adottivi) di coloro che li hanno accolti e cresciu­ti. Parimenti, i genitori - senza eccezione alcuna - sono i genitori (biologici o adottivi) che li han­no amati, li amano e ne sono amati, e che sono cresciuti nel reciproco rapporto affettivo-forma­tivo genitori-figli. In sostanza le vere radici dei fi­gli adottivi (personalità, rispetto di se stessi e degli altri, concezione della vita, altri valori fon­damentali) sono interne alla famiglia adottiva.

Certamente i genitori adottivi devono informa­re tempestivamente e correttamente i loro figli che essi sono nati da persone che non erano in grado di diventare la loro mamma e il loro papà e che, a seguito dell'avvenuta adozione, sono diventati i propri figli. Molto spesso, è proprio dall'informazione tardiva e sbagliata che alcuni figli adottivi ricercano coloro che li hanno gene­rati (e quasi sempre solo le donne). Peraltro si tratta di una ricerca compiuta da una minoranza dei 60.000 figli adottivi. D'altra parte gli effetti non vanno quasi mai al di là della semplice cu­riosità.

Inoltre occorrerebbe che le Autorità, gli ope­ratori ed i cittadini tenessero conto delle difficol­tà che i figli e i genitori adottivi devono affrontare a causa:

- delle nefaste conseguenze dovute al ricove­ro in istituti di assistenza, ricoveri che troppo spesso hanno una durata superiore (a volte an­che di alcuni anni) alle effettive necessità;

- delle carenze, di frequente molto gravi, dei servizi che non sempre intervengono in modo tempestivo e adeguato nei momenti di difficoltà, specialmente quando sono stati accolti minori grandicelli o handicappati o malati o con proble­mi comportamentali;

- dall'arretratezza culturale, troppo sovente ancora presente a livello scolastico, giornalisti­co, televisivo e sociale, secondo cui i "veri" ge­nitori sarebbero sempre e comunque i procrea­tori, addirittura anche nei casi in cui non abbia­no mai avuto alcun rapporto con i loro nati.

La comunità invece dovrebbe riconoscere non solo la pienezza dei rapporti genitori-figli adottivi, ma anche il ruolo sociale dell'adozione, grazie alla quale oltre 60 mila bambini italiani e stranieri sono stati tolti da una situazione di ab­bandono materiale e morale, consentendo allo Stato di realizzare, altresì, enormi risparmi sotto il profilo economico.

II periodo adolescenziale, che si prolunga an­che per le note difficoltà a raggiungere l'autono­mia tramite uno stabile inserimento lavorativo, non può e non deve essere turbato da norme che partono dall'errato presupposto dell'esi­stenza di radici esterne così valide da essere meritevoli di tutela giuridica.

II Governo e il Parlamento dovrebbero, invece, prendere in attenta considerazione, per even­tuali future modifiche della legge 184/1983, la seguente disposizione inserita nella proposta di legge n. 1911 presentata in data 22 marzo 1973 alla Camera dei deputati dall'On. Cassanmagna­go e da altri parlamentari:

«L'ufficio dello stato civile del luogo: di nascita dell'adottato, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 313, provvede altresì a trascrivere il prov­vedimento di adozione nei registri dello stato ci­vile. Per gli adottati di nazionalità straniera la tra­scrizione ha luogo nei registri dello stato civile di residenza dell'adottato al momento della pro­nunzia dell'adozione.

«Nella trascrizione sono indicati la data, il luo­go di nascita, il sesso e il cognome dell'adottato assunto a seguito dell'adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione "adozione", seguita dai nomi, cognomi, data e luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione relativa ai genitori d'origine dell'adottato.

«La trascrizione vale quale atto integrale di nascita dell'adottato.

«Qualsiasi altra attestazione deve essere rila­sciata senza l'indicazione dell'avvenuta adozio­ne; in dette attestazioni gli adottanti, se prescrit­to, sono indicati padre e madre e l'adottato è in­dicato figlio.

L'atto integrale originario di nascita dell'adot­tato viene contrassegnato dall'ufficio dello stato civile con la menzione "adozione"; esso può es­sere consultato solo dagli ufficiali dello stato ci­

vile e dal procuratore della Repubblica. Dell'atto integrale di nascita originario dell'adottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento di adozione possono essere consultati solo dagli ufficiali dello stato civile o dal procuratore della Repubblica».

Infine, si ricorda l'anacronistica norma degli articoli 269 e seguenti del codice civile, in base ai quali l'Autorità giudiziaria può imporre la ma­ternità e la paternità ai procreatori - compresi quelli che non hanno mai stabilito alcun rappor­to con i propri nati, né intendono allacciarli - anche contro la loro volontà. Fra l'altro si tratta di una disposizione che viene spesso utilizzata esclusivamente per incassare eredità, in genere cospicue, da persone nemmeno conosciute.

Ciò premesso, I'ANFAA chiede al Governo e al Parlamento che il disegno di legge di ratifica della Convenzione de L'Aja riconosca alle fami­glie adottive la pienezza dei doveri e dei diritti, senza introdurre disposizioni che creino diffe­renze di sorta rispetto alla famiglia biologica.

Pertanto si chiede che nella bozza del dise­gno di legge governativo relativo alla Convenzio­ne de L'Aja venga soppresso l'art. 37.

 

 

APPELLO URGENTISSIMO AI MINISTRI PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI ESTERI

 

Allo scopo di ottenere la soppressione dell'art. 37 del disegno di legge di ratifica della Convenzione de L'Aja, I'ANFAA ha indetto una raccolta di firme, il cui testo è così redatto: «I sottoscritti figli e genitori adottivi, rappresentanti di organizzazioni di volontariato o di associazioni, e persone interessate ai problemi dell'infanzia e dell'adozione rivolgono un pressante appello ai Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e giu­stizia e degli affari esteri affinché il Governo mo­difichi la bozza di disegno di legge di ratifica del­la Convenzione de L'Aja per la tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale, sopprimendo l'articolo n. 37 in quanto:

1) non è indispensabile per la ratifica della Convenzione;

2) le norme previste interferiscono pesante­mente e senza motivi validi sull'autonomia delle famiglie adottive e connotano il nucleo adottivo come famiglia di serie B. In particolare le norme suddette non tengono conto che le radici dei figli adottivi (personalità, concezione della vita, rispet­to di se stessi e degli altri, ecc.) sono interni alla famiglia adottiva. Ovviamente i genitori adottivi devono informare tempestivamente e corretta­mente i bambini che essi sono nati da persone che non potevano tenerli e che a seguito dell'av­venuta adozione sono diventati i loro figli».

 

(1)     Pertanto al ragazzo il Tribunale per i minorenni potrà dire: «Non ti diciamo chi sono i tuoi procreatori perché sei nato da un incesto»!

 

 

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