Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre
1996
Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie
adottive e affidatarie
LA FAMIGLIA ADOTTIVA NON È
DI SERIE B
La bozza di proposta di legge predisposta dal Governo
per la ratifica della Convenzione de L'Aja per la tutela dei bambini e la
cooperazione nell'adozione internazionale contiene disposizioni assolutamente
inaccettabili. Infatti l'art. 37 è così redatto:
«Art. 37 - 1. II Tribunale per i minorenni che ha
emesso i provvedimenti di cui al presente titolo e l'Autorità centrale
conservano ogni informazione disponibile sull'origine del minore e in particolare
sull'identità dei suoi genitori e sull'anamnesi sanitaria del minore e della
sua famiglia.
«2. I genitori adottivi devono informare, non appena
possibile, il minore adottato della sua qualità di figlio adottivo e della sua
provenienza.
«3. I genitori adottivi o, in loro mancanza, il tutore,
hanno diritto in qualsiasi momento di ottenere dal Tribunale per i minorenni
le notizie sull'anamnesi sanitaria e sociale del minore e della sua famiglia.
Anche l'adottato che abbia compiuto i sedici anni ha diritto, con una adeguata
assistenza e guida, di avere dal Tribunale per i minorenni tali notizie.
«4. È vietato comunicare notizie che consentano
l'accesso all'identità dei genitori naturali dell'adottato.
«5. L'adottato che abbia compiuto i venticinque anni
di età e dimostri un rilevante interesse, può chiedere, in deroga al divieto di
cui al comma precedente, al Tribunale per i minorenni di conoscere l'identità
dei suoi genitori naturali. II Tribunale per i minorenni può rivelare tale identità
purché:
a) i genitori naturali non abbiano dichiarato di non
volere essere nominati o abbiano manifestato il consenso alla dichiarazione di
adottabilità a condizione di rimanere anonimi;
b)
il minore non sia nato da una relazione incestuosa (1);
c) a giudizio dell'autorità straniera competente
l'informazione non possa turbare l'equilibrio sociale e psicologico dei
genitori naturali».
Le
norme suddette, tra l'altro inserite nella bozza del disegno di legge nonostante
non siano indispensabili per la ratifica della Convenzione, dimostrano che -
purtroppo - è ancora presente la tendenza (pericolosissima). di considerare
la famiglia adottiva come un nucleo di serie B rispetto alla famiglia
biologica. AI riguardo è significativo che nella bozza in esame, per indicare
i procreatori, sia usata l'espressione "genitori naturali", il che
sembra voler indicare che quelli adottivi sarebbero "non naturali".
Vi sono inoltre alcuni esperti disinformati che
continuano a ritenere che le radici dei figli adottivi, anche se accolti
subito dopo la nascita, vadano ricercate nell'apporto biologico dei loro
procreatori. Noi, figli e genitori adottivi, non neghiamo certamente che
l'ereditarietà riguardi i tratti somatici (colore degli occhi, forma del corpo,
ecc.). È anche vero che esistono dei caratteri ereditari che influenzano le
capacità intellettive, come pure la predisposizione ad attività pratiche, o
verbali, o musicali: si tratta comunque sempre di una ereditarietà di carattere
fisico, nel senso che le strutture cerebrali possono essere più o meno
predi9poste allo sviluppo di determinate capacità.
L'ANFAA ritiene che le differenze fra procreazione e
filiazione siano profondissime: i figli - senza alcuna eccezione - sono i figli
(biologici o adottivi) di coloro che li hanno accolti e cresciuti. Parimenti,
i genitori - senza eccezione alcuna - sono i genitori (biologici o adottivi)
che li hanno amati, li amano e ne sono amati, e che sono cresciuti nel
reciproco rapporto affettivo-formativo genitori-figli. In sostanza le vere
radici dei figli adottivi (personalità, rispetto di se stessi e degli altri,
concezione della vita, altri valori fondamentali) sono interne alla famiglia
adottiva.
Certamente i genitori adottivi devono informare
tempestivamente e correttamente i loro figli che essi sono nati da persone che
non erano in grado di diventare la loro mamma e il loro papà e che, a seguito
dell'avvenuta adozione, sono diventati i propri figli. Molto spesso, è proprio dall'informazione
tardiva e sbagliata che alcuni figli adottivi ricercano coloro che li hanno
generati (e quasi sempre solo le donne). Peraltro si tratta di una ricerca
compiuta da una minoranza dei 60.000 figli adottivi. D'altra parte gli effetti
non vanno quasi mai al di là della semplice curiosità.
Inoltre occorrerebbe che le Autorità, gli operatori
ed i cittadini tenessero conto delle difficoltà che i figli e i genitori
adottivi devono affrontare a causa:
- delle nefaste conseguenze dovute al ricovero in
istituti di assistenza, ricoveri che troppo spesso hanno una durata superiore
(a volte anche di alcuni anni) alle effettive necessità;
- delle carenze, di frequente molto gravi, dei
servizi che non sempre intervengono in modo tempestivo e adeguato nei momenti
di difficoltà, specialmente quando sono stati accolti minori grandicelli o
handicappati o malati o con problemi comportamentali;
- dall'arretratezza culturale, troppo sovente ancora
presente a livello scolastico, giornalistico, televisivo e sociale, secondo
cui i "veri" genitori sarebbero sempre e comunque i procreatori,
addirittura anche nei casi in cui non abbiano mai avuto alcun rapporto con i
loro nati.
La comunità invece dovrebbe riconoscere non solo la
pienezza dei rapporti genitori-figli adottivi, ma anche il ruolo sociale
dell'adozione, grazie alla quale oltre 60 mila bambini italiani e stranieri
sono stati tolti da una situazione di abbandono materiale e morale,
consentendo allo Stato di realizzare, altresì, enormi risparmi sotto il profilo
economico.
II periodo adolescenziale, che si prolunga anche per
le note difficoltà a raggiungere l'autonomia tramite uno stabile inserimento
lavorativo, non può e non deve essere
turbato da norme che partono dall'errato presupposto dell'esistenza di radici
esterne così valide da essere meritevoli di tutela giuridica.
II Governo e il Parlamento dovrebbero, invece,
prendere in attenta considerazione, per eventuali future modifiche della legge
184/1983, la seguente disposizione inserita nella proposta di legge n. 1911
presentata in data 22 marzo 1973 alla Camera dei deputati dall'On. Cassanmagnago
e da altri parlamentari:
«L'ufficio dello stato civile del luogo: di nascita
dell'adottato, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 313, provvede altresì
a trascrivere il provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.
Per gli adottati di nazionalità straniera la trascrizione ha luogo nei
registri dello stato civile di residenza dell'adottato al momento della pronunzia
dell'adozione.
«Nella trascrizione sono indicati la data, il luogo
di nascita, il sesso e il cognome dell'adottato assunto a seguito
dell'adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del tribunale che ha emesso
la pronunzia, la menzione "adozione", seguita dai nomi, cognomi, data
e luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene alcuna indicazione
relativa ai genitori d'origine dell'adottato.
«La
trascrizione vale quale atto integrale di nascita dell'adottato.
«Qualsiasi altra attestazione deve essere rilasciata
senza l'indicazione dell'avvenuta adozione; in dette attestazioni gli
adottanti, se prescritto, sono indicati padre e madre e l'adottato è indicato
figlio.
L'atto integrale originario di nascita dell'adottato
viene contrassegnato dall'ufficio dello stato civile con la menzione
"adozione"; esso può essere
consultato solo dagli ufficiali dello stato ci
vile
e dal procuratore della Repubblica. Dell'atto integrale di nascita originario
dell'adottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento
di adozione possono essere consultati solo dagli ufficiali dello stato civile o
dal procuratore della Repubblica».
Infine, si ricorda l'anacronistica norma degli
articoli 269 e seguenti del codice civile, in base ai quali l'Autorità
giudiziaria può imporre la maternità
e la paternità ai procreatori - compresi quelli che non hanno mai stabilito
alcun rapporto con i propri nati, né intendono allacciarli - anche contro la
loro volontà. Fra l'altro si tratta di una disposizione che viene spesso utilizzata
esclusivamente per incassare eredità, in genere cospicue, da persone nemmeno
conosciute.
Ciò premesso, I'ANFAA chiede al Governo e al
Parlamento che il disegno di legge di ratifica della Convenzione de L'Aja
riconosca alle famiglie adottive la pienezza dei doveri e dei diritti, senza
introdurre disposizioni che creino differenze di sorta rispetto alla famiglia
biologica.
Pertanto si chiede che nella bozza del disegno di
legge governativo relativo alla Convenzione de L'Aja venga soppresso l'art. 37.
APPELLO
URGENTISSIMO AI MINISTRI PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE, DI GRAZIA E GIUSTIZIA E
DEGLI AFFARI ESTERI
Allo scopo di ottenere la soppressione dell'art. 37
del disegno di legge di ratifica della Convenzione de L'Aja, I'ANFAA ha indetto
una raccolta di firme, il cui testo è così redatto: «I sottoscritti figli e genitori adottivi, rappresentanti di
organizzazioni di volontariato o di associazioni, e persone interessate ai
problemi dell'infanzia e dell'adozione rivolgono un pressante appello ai
Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia e degli affari
esteri affinché il Governo modifichi la bozza di disegno di legge di ratifica
della Convenzione de L'Aja per la tutela dei bambini e la cooperazione
nell'adozione internazionale, sopprimendo l'articolo n. 37 in quanto:
1) non è indispensabile per la ratifica
della Convenzione;
2) le norme
previste interferiscono pesantemente e senza motivi validi sull'autonomia
delle famiglie adottive e connotano il nucleo adottivo come famiglia di serie
B. In particolare le norme suddette non tengono conto che le radici dei figli
adottivi (personalità, concezione della vita, rispetto di se stessi e degli
altri, ecc.) sono interni alla famiglia adottiva. Ovviamente i genitori
adottivi devono informare tempestivamente e correttamente i bambini che essi
sono nati da persone che non potevano tenerli e che a seguito dell'avvenuta
adozione sono diventati i loro figli».
(1)
Pertanto
al ragazzo il Tribunale per i minorenni potrà dire: «Non ti diciamo chi sono i
tuoi procreatori perché sei nato da un incesto»!
www.fondazionepromozionesociale.it