Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre
1996
Notiziario dell'Unione per la lotta contro
l'emarginazione sociale
AGEVOLAZIONI PER I CONGIUNTI
DI PERSONE DISABILI E DI LAVORATORI CON HANDICAP GRAVI (*)
Segnaliamo l'interpretazione vigente in materia di
agevolazioni per i congiunti di persone handicappate e di lavoratori con
handicap gravi:
- in caso di pluralità di handicappati gravi nel
nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, più permessi;
- in presenza di un figlio di età inferiore ai tre
anni (non handicappato) ammalato, e di uno handicappato, è ammessa la
cumulabilità tra permessi di cui alla legge 104/92 e assenze per malattia del
bambino di cui alla legge n.1204/71;
- la madre lavoratrice dipendente, anche se non
assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al padre
il diritto ai permessi;
-
i giorni di permesso possono essere frazionati in "mezze giornate".
1) Pluralità di handicappati
gravi nel nucleo familiare
A seguito del parere n. 785 emesso dal Consiglio di
Stato il 14.6.95, sono state impartite disposizioni sia da parte del
Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (circ. n. 20/95, che si riferisce ovviamente ai pubblici dipendenti)
sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni
aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della legge n.
104/92 a carico dell'INPS.
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone
handicappate gravi, bisognose di assistenza, può essere riconosciuta al
lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune
condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre però, nel limite
massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.
II cumulo dei benefici può essere richiesto dai
genitori di figli di età superiore ai tre anni ovvero dal coniuge, dai parenti
o dagli affini (entro il 3° grado) del soggetto handicappato.
A) Genitori
Se il richiedente è uno dei genitori dovranno essere
presentate tante domande (mod. HAND/1 genitori) quanti sono i figli per i quali
la lavoratrice madre o il lavoratore padre chiedono i permessi mensili.
Ovviamente, se - il richiedente è il padre,
nell'apposito riquadro del modulo dovrà risultare la rinuncia della madre,
lavoratrice dipendente, ai permessi relativi.
Come le domande di permessi riguardanti un solo
figlio, anche quelle per ulteriore figlio devono essere rinnovate annualmente,
allo scadere dei dodici mesi di validità.
Ciò che precede si riferisce alla richiesta di uno
stesso genitore, di giorni di permesso, superiore a tre nel mese, per i figli
handicappati che hanno più di tre anni di età.
Peraltro è possibile riconoscere, qualora richiesto,
i giorni di permesso (massimo tre) sia alla madre lavoratrice sia al padre
lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente,
ognuno dei figli. È anche possibile riconoscere fino a tre giorni di permesso
al padre lavoratore, quando la madre, non lavoratrice, non è in grado di
assistere entrambi i figli.
II richiedente dovrà rilasciare, non solo all'atto
della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali, una
dichiarazione di responsabilità da cui risulti che:
a) non è in grado di fornire, per la natura
dell'handicap (1), assistenza ai figli handicappati usufruendo di soli tre
giorni di permesso;
b) nessun'altra persona familiare e non familiare,
convivente o meno, può prestare assistenza all'altro handicappato (2);
c) nessun parente o affine convivente dell'altro
handicappato beneficia, a sua volta, di permessi per l'assistenza di
quest'ultimo;
d) i figli per ì quali si chiedono i permessi non
svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso
in qualità di lavoratori portatori di handicap).
B) Parenti
Se il permesso ulteriore è richiesto dal coniuge, da
un parente o da un affine (entro il 3° grado) convivente con l'handicappato,
il richiedente dovrà presentare la domanda sul mod. HAND/2 parenti.
Anche
il coniuge, i parenti o gli affini dell'handicappato devono rilasciare la
dichiarazione di responsabilità analogamente a quanto previsto ai punti a) e d)
della lettera A) (le dichiarazioni dei punti b) e c) sono già presenti
nell'attuale mod. HAND/2 parenti).
C) Lavoratori handicappati
AI lavoratore portatore di handicap in situazione di
gravità, che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia,
contemporaneamente, familiare convivente di persona handicappata grave,
possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai tre giorni di
permesso mensile per se stesso, ulteriori tre giorni di permesso per assistere
il familiare (figlio, coniuge ovvero parente o affine entro il 3° grado).
In tale ipotesi vale quanto precisato alla lettera
A) sia in merito al numero di domande da inoltrare (su mod. HAND/1 se trattasi
genitore o su mod. HAND/2 se trattasi di coniuge o parente o affine
dell'handicappato), sia in merito alla dichiarazione di responsabilità da
rilasciare.
Tale lavoratore, inoltre, dovrà dichiarare
espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva
necessità, in relazione alla natura dell'handicap (1) del familiare, di fruire
di un numero di giorni superiore ai tre, di cui già beneficia in quanto egli
stesso portatore di handicap.
2) Cumulabilità tra permessi di cui alla
legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge n. 1204/71
In merito alla cumulabilità, prevista espressamente
dal 4° comma dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla legge
104/92 e le assenze dal
lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla legge
1204/71, art. 7, comma 2, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che
tengono conto delle indicazioni contenute nella citata circ. n. 59/96
del Ministero del lavoro.
In presenza di più figli, tra i
quali uno sia handicappato ed uno di
età inferiore a tre anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ultimo
potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di
beneficiare dell'astensione dal lavoro (non retribuita ex lege n. 1204/71,
art. 7, comma 2), da parte del genitore che fruisce dei permessi (riposi o
giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne
fruisce.
Se anche il figlio handicappato è di età inferiore a
tre anni ed è affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia
dei riposi orari (ex lege n. 104/92) sia dell'assenza non retribuita (ex lege
1204/71) per le restanti ore di lavoro, la malattia dell'altro figlio non
handicappato (minore di tre anni) consente la scelta, da parte del genitore
che non assiste l'handicappato, di una parallela astensione (non retribuita)
dal lavoro per la malattia di tale figlio.
3) Madre lavoratrice dipendente pubblica e padre
lavoratore dipendente assicurato all'INPS. Madre lavoratrice dipendente e padre
lavoratore autonomo e viceversa
II padre lavoratore dipendente, assicurato all'INPS
per le prestazioni di maternità, può fruire dei giorni di permesso
indennizzati dall'INPS anche quando la madre è lavoratrice dipendente pubblica
(come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'INPS)
(3) a condizione, però, che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai
permessi in questione. Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia
al diritto ai permessi, di cui è anch'essa titolare pur non essendo
indennizzata dall'INPS, trasferisce questo diritto (e non il diritto alla
indennità) al padre lavoratore dipendente, cosicché se quest'ultimo è in
possesso dei requisiti prescritti, potrà fruire dell'indennizzo, da parte
dell'INPS, per i riposi di cui trattasi.
II riconoscimento del diritto alla lavoratrice dipendente
a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e la sua non
riconoscibilità di tale diritto al padre lavoratore dipendente quando la
madre è lavoratrice autonoma (salvo il caso di grave infermità), si riferisce
anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della legge n. 104/92.
4) Frazionabilità dei permessi giornalieri
Diversamente da quanto previsto finora, tenuto conto
dell'orientamento recentemente assunto dal Ministero del lavoro, si precisa
che í giorni di permesso potranno essere fruiti (sempre nel limite massimo di
tre giorni al mese per ogni soggetto handicappato) anche frazionati in mezze giornate
lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata
l'orario complessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.
Cosicché, se un lavoratore, con orario giornaliero
di lavoro pari a sette ore, comunque distribuite nella giornata, chiede tre
giorni di permesso mensile, lo stesso può fruire, nel mese, per se stesso,
fino a sei permessi di tre ore e mezza ciascuno.
5) Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile: permessi orari
e giornalieri
II lavoratore handicappato in situazione di gravità
che chiede, nello stesso mese, i permessi orari giornalieri ed i giorni di
permesso, può usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso
pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= giorni
lavorativi nel mese x 2) ed il totale delle ore corrispondenti all'orario
giornaliero delle giornate richieste (fino ad un massimo di tre nel mese).
Esempio: lavoratore con orario giornaliero di otto ore. Giorni lavorativi nel
mese = 22. Ore di permesso spettanti nel mese = 44 (22 x 2). Giorni di permesso
fruiti = 3 (quindi ore 24). II lavoratore può chiedere, oltre ai tre giorni,
anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di due ore massime giornaliere.
INSERIMENTO DEI MINORI CON
HANDICAP NELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE PIEMONTESI
A seguito
dell'approvazione della legge della Regione Piemonte 6 agosto 1996 n. 61
"Contributi ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole
materne autonome", il CSA ha inviato il 5 settembre 1996 la seguente
lettera ai Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale.
«In ben due articoli della legge regionale n. 61 si
fissa l'obbligo delle scuole materne autonome a che "siano aperte alla generalità dei cittadini" (art. 2),
mentre la convenzione attraverso i Comuni deve prevedere fra i vari
adempimenti, quello di "accogliere
indistintamente i bambini di ambo i sessi in età di ammissione alla scuola materna"
(art. 4 punto 4).
«La viva preoccupazione delle Associazioni che
rappresentiamo è quella che si tratti di indicazioni che consentano
interpretazioni troppo elastiche, tali da permettere la non accettazione - da
parte delle scuole - di bambini che presentino impegni particolari; dettati
dalla loro condizione personale, familiare o sociale.
«Alcuni esempi possono aiutare a comprendere meglio
quanto vogliamo evidenziare: pensiamo ai bambini extracomunitari, ai bambini
handicappati, specie se intellettivi, ai bambini autistici, ai bambini
sieropositivi, ai bambini in affidamento familiare od ospiti di comunità alloggio;
sono tutte situazioni che richiedono precedenza assoluta e non possono essere
lasciate nella genericità della definizione su indicata.
«Per ovviare, quindi, ad una possibile interpretazione
negativa della legge regionale n. 61, a nostro avviso, sarebbe necessario che
la Giunta regionale emanasse una apposita circolare, affinché l'art. 16 sia
interpretato nel senso che si deve
assicurare l'accoglienza indistintamente ai bambini di ambo i sessi, senza
distinzioni di razza, con precedenza per le situazioni di handicap (o psicosi)
e nel caso di minori in carico ai servizi sociali o, comunque, segnalati dai
servizi sociali di territorio.
«Circa l'obiezione che alcune scuole materne
potrebbero sollevare a causa di un eventuale maggior onere finanziario
nell'accogliere i bambini con handicap, vogliamo sottolineare che, come recita
l'ad. 1 della stessa legge, sono ora più numerosi i contributi alle scuole
materne autonome. In particolare gli interventi di assistenza scolastica, sulla
base delle precisazioni contenute nella prevista convenzione, in caso di presenza
di bambini con handicap, potrebbero essere adeguatamente aumentati, come già
si verifica per gli altri ordini di scuola. Come pure si deve tenere conto dei
contributi che la Regione ha a disposizione sulla base dei finanziamenti
previsti dalla legge quadro sull'handicap».
(*) La nota è stata predisposta
dall'UTIM - Unione Tutela Insufficienti Mentali, Via Artisti 36, 10124 Torino,
Tel. 011889484, che è disponibile per chiarimenti.
(1) Tale requisito è stato
espressamente indicato dal Consiglio di Stato: la natura dell'handicap,
pertanto, è oggetto di valutazione da parte di medici delle sedi INPS al fine
del riconoscimento del diritto a fruire di un numero di giorni superiore a tre.
(2) Anche tale condizione è espressamente prevista dal
Consiglio di Stato.
(3) Lo stesso vale anche per le madri
lavoratrici che, pur non essendo dipendente da Ente pubblico (es. ENEL, dipendenti
ex Casse di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le
prestazioni economiche di maternità gestita dall'INPS.
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