Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

AGEVOLAZIONI PER I CONGIUNTI DI PERSONE DISABILI E DI LAVORATORI CON HANDICAP GRAVI (*)

 

Segnaliamo l'interpretazione vigente in mate­ria di agevolazioni per i congiunti di persone handicappate e di lavoratori con handicap gravi:

- in caso di pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare possono essere cumulati, nel mese, più permessi;

- in presenza di un figlio di età inferiore ai tre anni (non handicappato) ammalato, e di uno handicappato, è ammessa la cumulabilità tra permessi di cui alla legge 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge n.1204/71;

- la madre lavoratrice dipendente, anche se non assicurata per le prestazioni economiche di maternità, può trasferire al padre il diritto ai per­messi;

- i giorni di permesso possono essere frazio­nati in "mezze giornate".

 

1)  Pluralità di handicappati gravi nel nucleo familiare

A seguito del parere n. 785 emesso dal Consi­glio di Stato il 14.6.95, sono state impartite di­sposizioni sia da parte del Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (circ. n. 20/95, che si riferi­sce ovviamente ai pubblici dipendenti) sia da parte del Ministero del Lavoro (circ. n. 59/96), in merito ad alcuni aspetti interpretativi connessi all'applicazione dell'art. 33 della legge n. 104/92 a carico dell'INPS.

Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone handicappate gravi, bisognose di assi­stenza, può essere riconosciuta al lavoratore, dietro sua specifica richiesta ed al verificarsi di alcune condizioni, la possibilità di cumulare più permessi, sempre però, nel limite massimo di tre giorni per ogni familiare handicappato.

II cumulo dei benefici può essere richiesto dai genitori di figli di età superiore ai tre anni ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini (entro il 3° grado) del soggetto handicappato.

A) Genitori

Se il richiedente è uno dei genitori dovranno essere presentate tante domande (mod. HAND/1 genitori) quanti sono i figli per i quali la lavoratri­ce madre o il lavoratore padre chiedono i per­messi mensili.

Ovviamente, se - il richiedente è il padre, nell'apposito riquadro del modulo dovrà risulta­re la rinuncia della madre, lavoratrice dipenden­te, ai permessi relativi.

Come le domande di permessi riguardanti un solo figlio, anche quelle per ulteriore figlio devo­no essere rinnovate annualmente, allo scadere dei dodici mesi di validità.

Ciò che precede si riferisce alla richiesta di uno stesso genitore, di giorni di permesso, su­periore a tre nel mese, per i figli handicappati che hanno più di tre anni di età.

Peraltro è possibile riconoscere, qualora ri­chiesto, i giorni di permesso (massimo tre) sia alla madre lavoratrice sia al padre lavoratore, per consentire a ciascun genitore di assistere, rispettivamente, ognuno dei figli. È anche possi­bile riconoscere fino a tre giorni di permesso al padre lavoratore, quando la madre, non lavora­trice, non è in grado di assistere entrambi i figli.

II richiedente dovrà rilasciare, non solo all'atto della prima domanda, ma anche in occasione dei rinnovi annuali, una dichiarazione di respon­sabilità da cui risulti che:

a) non è in grado di fornire, per la natura dell'handicap (1), assistenza ai figli handicappa­ti usufruendo di soli tre giorni di permesso;

b) nessun'altra persona familiare e non fami­liare, convivente o meno, può prestare assisten­za all'altro handicappato (2);

c) nessun parente o affine convivente dell'al­tro handicappato beneficia, a sua volta, di per­messi per l'assistenza di quest'ultimo;

d) i figli per ì quali si chiedono i permessi non svolgono attività lavorativa (e quindi non hanno diritto ai giorni di permesso in qualità di lavora­tori portatori di handicap).

B) Parenti

Se il permesso ulteriore è richiesto dal coniu­ge, da un parente o da un affine (entro il 3° gra­do) convivente con l'handicappato, il richiedente dovrà presentare la domanda sul mod. HAND/2 parenti.

Anche il coniuge, i parenti o gli affini dell'han­dicappato devono rilasciare la dichiarazione di responsabilità analogamente a quanto previsto ai punti a) e d) della lettera A) (le dichiarazioni dei punti b) e c) sono già presenti nell'attuale mod. HAND/2 parenti).

C) Lavoratori handicappati

AI lavoratore portatore di handicap in situazio­ne di gravità, che fruisca dei permessi previsti per tale sua condizione e che sia, contempora­neamente, familiare convivente di persona han­dicappata grave, possono essere riconosciuti, dietro sua richiesta, oltre ai tre giorni di permes­so mensile per se stesso, ulteriori tre giorni di permesso per assistere il familiare (figlio, coniu­ge ovvero parente o affine entro il 3° grado).

In tale ipotesi vale quanto precisato alla lette­ra A) sia in merito al numero di domande da inoltrare (su mod. HAND/1 se trattasi genitore o su mod. HAND/2 se trattasi di coniuge o parente o affine dell'handicappato), sia in merito alla di­chiarazione di responsabilità da rilasciare.

Tale lavoratore, inoltre, dovrà dichiarare espressamente che per assistere il familiare handicappato ha una effettiva necessità, in rela­zione alla natura dell'handicap (1) del familiare, di fruire di un numero di giorni superiore ai tre, di cui già beneficia in quanto egli stesso porta­tore di handicap.

 

2) Cumulabilità tra permessi di cui alla legge n. 104/92 e assenze per malattia del bambino di cui alla legge n. 1204/71

In merito alla cumulabilità, prevista espressa­mente dal 4° comma dell'art. 33, fra i permessi orari e mensili di cui alla legge 104/92 e le as­senze dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni di cui alla legge 1204/71, art. 7, comma 2, si forniscono le seguenti ulteriori istruzioni che tengono conto delle indicazioni contenute nella citata circ. n. 59/96 del Ministe­ro del lavoro.

In presenza di più figli, tra i quali uno sia han­dicappato ed uno di età inferiore a tre anni, non handicappato, la malattia comune di quest'ulti­mo potrà comportare, a scelta tra la madre ed il padre, la possibilità di beneficiare dell'astensio­ne dal lavoro (non retribuita ex lege n. 1204/71, art. 7, comma 2), da parte del genitore che frui­sce dei permessi (riposi o giorni) per il figlio handicappato oppure da parte del genitore che non ne fruisce.

Se anche il figlio handicappato è di età infe­riore a tre anni ed è affetto da malattia comune e per esso un genitore beneficia sia dei riposi orari (ex lege n. 104/92) sia dell'assenza non re­tribuita (ex lege 1204/71) per le restanti ore di lavoro, la malattia dell'altro figlio non handicap­pato (minore di tre anni) consente la scelta, da parte del genitore che non assiste l'handicappa­to, di una parallela astensione (non retribuita) dal lavoro per la malattia di tale figlio.

 

3) Madre lavoratrice dipendente pubblica e pa­dre lavoratore dipendente assicurato all'INPS. Madre lavoratrice dipendente e padre lavorato­re autonomo e viceversa

II padre lavoratore dipendente, assicurato all'INPS per le prestazioni di maternità, può frui­re dei giorni di permesso indennizzati dall'INPS anche quando la madre è lavoratrice dipenden­te pubblica (come tale non avente diritto alle prestazioni di maternità a carico dell'INPS) (3) a condizione, però, che la stessa madre abbia espressamente rinunciato ai permessi in que­stione. Infatti, la madre dipendente pubblica, con la rinuncia al diritto ai permessi, di cui è anch'essa titolare pur non essendo indennizzata dall'INPS, trasferisce questo diritto (e non il dirit­to alla indennità) al padre lavoratore dipendente, cosicché se quest'ultimo è in possesso dei re­quisiti prescritti, potrà fruire dell'indennizzo, da parte dell'INPS, per i riposi di cui trattasi.

II riconoscimento del diritto alla lavoratrice di­pendente a fruire dei benefici anche quando il padre è lavoratore autonomo e la sua non rico­noscibilità di tale diritto al padre lavoratore di­pendente quando la madre è lavoratrice autono­ma (salvo il caso di grave infermità), si riferisce anche ai giorni di permesso di cui al comma 3, art. 33, della legge n. 104/92.

 

4) Frazionabilità dei permessi giornalieri

Diversamente da quanto previsto finora, tenu­to conto dell'orientamento recentemente assun­to dal Ministero del lavoro, si precisa che í giorni di permesso potranno essere fruiti (sempre nel limite massimo di tre giorni al mese per ogni soggetto handicappato) anche frazionati in mez­ze giornate lavorative, prendendo a riferimento per il calcolo della mezza giornata l'orario com­plessivo di lavoro giornaliero di fatto osservato.

Cosicché, se un lavoratore, con orario giorna­liero di lavoro pari a sette ore, comunque distri­buite nella giornata, chiede tre giorni di permes­so mensile, lo stesso può fruire, nel mese, per se stesso, fino a sei permessi di tre ore e mezza ciascuno.

 

5) Permessi fruibili direttamente dal lavoratore disabile: permessi orari e giornalieri

II lavoratore handicappato in situazione di gravità che chiede, nello stesso mese, i permes­si orari giornalieri ed i giorni di permesso, può usufruire, nell'ambito del mese, di un numero di ore di permesso pari alla differenza fra il totale delle ore di permesso spettanti nel mese (= gior­ni lavorativi nel mese x 2) ed il totale delle ore corrispondenti all'orario giornaliero delle gior­nate richieste (fino ad un massimo di tre nel me­se). Esempio: lavoratore con orario giornaliero di otto ore. Giorni lavorativi nel mese = 22. Ore di permesso spettanti nel mese = 44 (22 x 2). Giorni di permesso fruiti = 3 (quindi ore 24). II la­voratore può chiedere, oltre ai tre giorni, anche 20 ore di permesso, da fruire in ragione di due ore massime giornaliere.

 

 

INSERIMENTO DEI MINORI CON HANDICAP NELLE SCUOLE MATERNE PRIVATE PIEMONTESI

 

A seguito dell'approvazione della legge della Regione Piemonte 6 agosto 1996 n. 61 "Contri­buti ai Comuni per concorrere al funzionamento delle scuole materne autonome", il CSA ha invia­to il 5 settembre 1996 la seguente lettera ai Pre­sidenti della Giunta e del Consiglio regionale.

 

«In ben due articoli della legge regionale n. 61 si fissa l'obbligo delle scuole materne autonome a che "siano aperte alla generalità dei cittadini" (art. 2), mentre la convenzione attraverso i Co­muni deve prevedere fra i vari adempimenti, quello di "accogliere indistintamente i bambini di ambo i sessi in età di ammissione alla scuola ma­terna" (art. 4 punto 4).

«La viva preoccupazione delle Associazioni che rappresentiamo è quella che si tratti di indi­cazioni che consentano interpretazioni troppo elastiche, tali da permettere la non accettazione - da parte delle scuole - di bambini che pre­sentino impegni particolari; dettati dalla loro condizione personale, familiare o sociale.

«Alcuni esempi possono aiutare a compren­dere meglio quanto vogliamo evidenziare: pen­siamo ai bambini extracomunitari, ai bambini handicappati, specie se intellettivi, ai bambini autistici, ai bambini sieropositivi, ai bambini in affidamento familiare od ospiti di comunità al­loggio; sono tutte situazioni che richiedono pre­cedenza assoluta e non possono essere lascia­te nella genericità della definizione su indicata.

«Per ovviare, quindi, ad una possibile interpre­tazione negativa della legge regionale n. 61, a nostro avviso, sarebbe necessario che la Giunta regionale emanasse una apposita circolare, af­finché l'art. 16 sia interpretato nel senso che si deve assicurare l'accoglienza indistintamente ai bambini di ambo i sessi, senza distinzioni di raz­za, con precedenza per le situazioni di handicap (o psicosi) e nel caso di minori in carico ai servizi sociali o, comunque, segnalati dai servizi sociali di territorio.

«Circa l'obiezione che alcune scuole materne potrebbero sollevare a causa di un eventuale maggior onere finanziario nell'accogliere i bam­bini con handicap, vogliamo sottolineare che, come recita l'ad. 1 della stessa legge, sono ora più numerosi i contributi alle scuole materne au­tonome. In particolare gli interventi di assistenza scolastica, sulla base delle precisazioni conte­nute nella prevista convenzione, in caso di pre­senza di bambini con handicap, potrebbero es­sere adeguatamente aumentati, come già si ve­rifica per gli altri ordini di scuola. Come pure si deve tenere conto dei contributi che la Regione ha a disposizione sulla base dei finanziamenti previsti dalla legge quadro sull'handicap».

 

 

(*) La nota è stata predisposta dall'UTIM - Unione Tutela Insufficienti Mentali, Via Artisti 36, 10124 Torino, Tel. 011­889484, che è disponibile per chiarimenti.

(1) Tale requisito è stato espressamente indicato dal Consiglio di Stato: la natura dell'handicap, pertanto, è og­getto di valutazione da parte di medici delle sedi INPS al fi­ne del riconoscimento del diritto a fruire di un numero di giorni superiore a tre.

(2) Anche tale condizione è espressamente prevista dal Consiglio di Stato.

(3) Lo stesso vale anche per le madri lavoratrici che, pur non essendo dipendente da Ente pubblico (es. ENEL, di­pendenti ex Casse di Risparmio, ecc.) non sono soggette all'assicurazione per le prestazioni economiche di mater­nità gestita dall'INPS.

 

 

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