Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996

 

 

Specchio nero

 

 

FUORI GLI HANDICAPPATI DALLE NORMALI AZIENDE DI TREVISO

 

Nell'editoriale del n. 111, luglio-settembre 1995 di Prospettive assistenziali, avevamo se­gnalato che la Fondazione italiana per il volonta­riato aveva proposto che gli handicappati e gli svantaggiati non venissero più inseriti nelle nor­mali imprese, ma esclusivamente nelle coopera­tive sociali o in organizzazioni similari.

La scelta emarginante della Fondazione italia­na per il volontariato è stata - purtroppo - fatta propria dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) di Treviso che in data 17 settembre 1996 ha stipulato con il Consorzio Cooperative sociali "Intesa", I'Unin­dustria, l'Associazione nazionale costruttori edili ed affini, l'Associazione commercianti e i Sinda­cati CGIL, CISL, UIL, la seguente intesa che, in­terpretando in modo assolutamente distorto la legge 482/1968 sul collocamento obbligatorio, blocca in modo definitivo l'integrazione dei sog­getti handicappati e svantaggiati, compresi quelli con piena capacità lavorativa, nelle nor­mali aziende pubbliche e private.

AI riguardo ricordiamo che ai Soci lavoratori delle cooperative sociali può essere corrisposto qualsiasi stipendio, anche di gran lunga inferio­re a quello stabilito dai contratti collettivi di lavo­ro (1).

 

Testo dell'intesa

II giorno 17 settembre 1996 I'UPLMO di Trevi­so (direttore Dr. Concetto Patanè); il Consorzio Cooperative sociali provinciali "Intesa" (presi­dente Sig. Adone Bordignoni); I'Unindustria Tre­viso (presidente Dr. Nicola Tognana); l'Associa­zione nazionale costruttori edili ed affini (presi­dente Geom. Comarella Francesco); I'Associa-, zione commercianti (presidente Sig. Renato Sal­vadori); le Organizzazioni sindacali CGIL (segre­tario provinciale Sig. Pierluigi Cacco); CISL (se­gretario provinciale, Sig. Bruno Michielin), e UIL (segretario provinciale, Sig. Gerardo Colamar­co);

premesso che l'Ufficio del lavoro e della mas­sima occupazione di Treviso è da tempo impe­gnato - nell'ambito delle proprie competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di collocamento obbligatorio, ai sensi della legge n. 482/68 e successive modifiche, e dalla cooperazione sociale, ai sensi della legge n. 381191 - a svolgere attività promozionale per sviluppare e consolidare le disponibilità delle imprese allo scopo di realizzare il miglioramento delle condizioni occupazionali dei disabili, di cui alla legge n. 104/92, e per valorizzare, conte­stualmente, gli impegni delle Cooperative socia­li, quali diversificate ed idonee strutture che, in condizioni di specifici ed adeguati parametri di sicurezza, offrano apprezzabili opportunità per l'accrescimento delle risorse dei suddetti lavo­ratori;

- anche il "Protocollo d'intesa" (sottoscritto in data 11.1.96 tra I'UPLMO, le Unità locali socio­sanitarie della Provincia di Treviso e le Parti so­ciali, quali organizzazioni sindacali di lavoratori e dei datori di lavoro interessate, ed integral­mente recepito dalla Commissione regionale im­piego con delibera n. 22/96-418 del 22.5.96) prevede al punto 12) che, al fine di rispondere alle complesse esigenze d'inserimento lavorati­vo di disabili più gravi, si rende altresì opportuno articolare le varie forme d'intervento con la qua­lificata partecipazione delle Cooperative sociali; - la Commissione provinciale per il colloca­mento obbligatorio ha costantemente rivolto in­viti alle Parti sociali affinché si realizzi ogni profi­cua iniziativa per rendere effettivo il diritto al la­voro di tutti i lavoratori svantaggiati soprarichia­mati;

- il Consorzio cooperative sociali provinciale "Intesa", con sede in Villorba (TV), in rappresen­tanza delle cooperative sociali associate, è im­pegnato nell'interesse generale della comunità a creare sempre maggiori opportunità di lavoro per le persone svantaggiate della nostra provin­cia fornendo l'assistenza organizzativa e gestio­nale alle cooperative al fine di garantire la quali­tà ed il controllo del prodotto/servizio realizzato;

- le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, aderenti alla presente con­venzione, condividendo i principi ed i criteri so­praenunciati, assicurano il loro contributo per la più agile e completa applicazione e diffusione del presente protocollo;

- tutti i firmatari della presente auspicano l'adesione di altri soggetti, che ne condividano le finalità ed il sistema operativo e che possie­dano i necessari e uniformi requisiti;

- per il conseguimento dei suddetti risultati, nella certezza dei rapporti intercorrenti tra le parti e nei confronti della Pubblica amministra­zione, si rende necessario prevedere e regola­mentare:

A) da un lato l'implementazione delle attività imprenditoriali delle Cooperative sociali median­te l'assunzione di adeguati e confacenti incari­chi di lavorazioni e/o servizi per le aziende com­mittenti, che rendono possibile il soddisfacente impiego di lavoratori disabili, previsti dalla legge n. 381192;

B) sull'altro versante, la determinazione di condizioni che incentivino le imprese a fornire lavoro alle cooperative sociali per l'esecuzione di produzioni e/o servizi con rilevanza ai fini de­gli obblighi di cui alla legge n. 482/68;

 

Le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

 

1 - le premesse costituiscono parte integran­te della presente intesa;

2 - il lavoro (produzione o servizi), fornito/ commissionato alle cooperative sociali dalle im­prese aderenti alle Associazioni firmatarie del presente accordo, sarà ritenuto utile all'adempi­mento degli obblighi stabiliti dalla legge 482/68 da parte delle imprese stesse, nei seguenti ter­mini e misure:

2a) il Consorzio cooperative sociali provincia­le "Intesa", con sede in Villorba (TV), rilascerà semestralmente all'UPLMO una dichiarazione che attesta il valore complessivo del lavoro svol­to dalle cooperative sociali aderenti, dedotti eventuali costi di materie prime, per le singole imprese committenti (allegato 1);

2b) l'impresa committente presenta una di­chiarazione all'UPLMO di Treviso, unitamente al­la denuncia semestrale di cui alla legge 482/68, riportante i valori delle commesse/servizi affidati nel semestre di competenza alle cooperative sociali interessate (allegato 2);

2c) in relazione al valore complessivo affidato dall'impresa nel semestre ad una o più coopera­tive, I'UPLMO considera adempiuto l'obbligo di assunzione semestrale ai sensi dell'art. 11 della legge 482/68 da parte dell'impresa stessa per un numero di unità da calcolare come segue:

- valore complessivo del lavoro del semestre affidato a una o più cooperative, depurato da eventuali costi di materie prime, diviso per il coefficiente individuato di L. 18.000.000 (diciotto milioni). II coefficiente sarà oggetto di valutazio­ne tra le parti ed eventualmente aggiornato ogni due anni;

3 - I'UPLMO informerà periodicamente la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio sull'andamento qualitativo e quanti­tativo rilevato in relazione all'applicazione della presente convenzione;

4 - nel corso dell'incontro annuale di cui al punto 14 del Protocollo d'intesa 11 gennaio 1996 richiamato in premessa, le Parti verifiche­ranno anche l'andamento dell'occupazione dei disabili derivante dall'applicazione della presen­te convenzione.

 

Allegato 1

 

Fac-simile della dichiarazione semestrale di consorzio provinciale "Intesa"

 

Ai sensi e per gli effetti del "Protocollo di intesa" tra I'UPLMO e Parti sociali del 17.9.1996, si dichiara che nel semestre .............. è stato commissionato lavoro alle Coo­perative Sociali dalle imprese come sottoelencate.

 

Data ............                                 Firma ...................

 

 

Nome                  Nome                             Importo del lavoro impresa cooperativa commissionato

Cooperativa          cooperativa

....................      ......................                ........................................................................................

 

 

 

Allegato 2

 

Fac-simile dichiarazione della azienda

 

La ditta .......:............ corrente in ................... in persona del legale rappresentante pro-tempore ........................ aderente alla Associazione .............. dichiara ai sensi e per gli effetti del "Protocollo d'intesa" tra UPLMO e Parti sociali del 17.9.1996 che nel semestre ............... ha affidato lavori per l'importo complessivo di L. .................. al netto dei materiali a Cooperative sociali sotto specificate.

 

Data .............                              Firma ......................

 

Nome cooperativa                                                    Importo del lavoro commissionato

................................                                              ........................................................

 

 

(1) I partecipanti al convegno "Lavori in corso - L'inte­grazione delle persone disabili nel mondo del lavoro" tenu­tosi a Genoa il 20-21 novembre 1996 hanno approvato la seguente mozione presentata da: FISH, Federazione per il superamento dell'handicap; D.P.I. Disabled people indipendent; Federazione handicap Campania; Lega Naziona­le per il diritto al lavoro degli handicappati; Alogon Cala­bria; Operatori Servizi Inserimento lavorativo Veneto e pro­vincia di Brescia; CSA-Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino; AIAS, Associazione Italia­na assistenza spastici Nazionale; FAR, Federazione Italia­na Paraplegici.

«I partecipanti al Convegno nazionale «Lavori in corso" esprimono forte preoccupazione e la più decisa contrarietà alla logica su cui si fonda il protocollo di intesa sottoscritto a Treviso il 17.9.96 tra UPLMO, Consorzio Cooperative Sociali "Intesa", Unindustria, A.N.C.E., A.S.C.O.M. e CGIL-CISL-UIL provinciali.

«Questo accordo prevede l'esonero dal collocamento obbligatorio per le Aziende soggette alla legge 482168 che diano in appalto a Cooperative sociali commesse produtti­ve.

«L'integrazione lavorativa delle persone con disabilità va tutelata e maggiormente sostenuta da una necessaria rifor­ma del quadro normativo, garantendo la possibilità di scelta tra tutte le opportunità lavorative.

«In tale quadro la cooperazione sociale ha un suo ruolo che non può essere sostituito, né barattato con quello delle ordinarie unità produttive, per non riproporre ghetti prede­terminati inaccettabili.

«Accordi tra le parti sociali debbono rispettare la norma­tiva vigente di tutela del diritto al lavoro delle persone con disabilità.

«Si ritiene perciò di dubbia legittimità il ruolo avuto nella definizione del protocollo di intesa da parte dell'UPLMO di Treviso.

«Si invitano le parti interessate a sospendere l'accordo o a rivederne nella sostanza i contenuti».


 

www.fondazionepromozionesociale.it