Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996

 

 

UN'ALTRA PRESA DI POSIZIONE CONTRARIA ALLA SENTENZA 303/1996 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ADOZIONE

 

 

Nell'editoriale del n. 115, luglio-settembre 1996, di Prospettive assistenziali avevamo illu­strato i motivi in base ai quali giudicavamo pes­sima la sentenza n. 303/1996 della Corte costi­tuzionale che ha dichiarato «l'illegittimità costitu­zionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'ado­zione, valutando esclusivamente l'interesse dei minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottanda, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno gra­ve e non altrimenti evitabile per il minore».

Sulla sentenza ha preso posizione anche il giurista Alfio Finocchiaro (1) affermando, fra l'al­tro, che «la modifica introdotta, poi, pur costruita come eccezione, in realtà, ha finito con l'elimina­re del tutto il limite massimo di età e ciò non per­ché esistesse una norma costituzionale che lo imponesse, ma per i! fatto che, nel concreto, si possono essere verificate situazioni - non impu­tabili alla legge, ma semmai al giudice (in ipotesi di adozione interna) o alle parti (in materia di adozione internazionale) - che non possono es­sere recise». Ne consegue che: «l'interesse dei minore, è stato calpestato con la violazione della legge e, poi, viene a essere tirato in ballo per le­gittimare, definitivamente, la violazione».

Secondo il noto giurista «gli effetti perversi della pronuncia si manifesteranno soprattutto in tema di adozione internazionale. Come è noto, a quest'ultima è applicabile, come alle adozioni in­terne, l'articolo 6 della legge 184/1983. L'articolo 30 della stessa legge richiede un preventivo ac­certamento di idoneità degli adottanti da parte del tribunale per i minorenni, subordinato all'ac­certamento della sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6, nessuno escluso. Per quanto ri­guarda l'età - che è requisito incidente 'sulla stessa capacità degli adottanti - siffatto accerta­mento non potendo di regola essere anticipato (in quanto la valutazione di idoneità è fatta in astratto e non con riferimento a un singolo mino­re già individuato), si esprimerà nella forma, an­che implicita, di una condizione, verificabile poi, nella successiva sede ex articolo 32 della legge citata. Pertanto, nel caso in cui uno o entrambi gli adottanti abbiano un'età che superi di qua­rantanni quella dell'adottando, il provvedimento straniero di adozione - sulla base della legisla­zione esistente, prima della sentenza in rasse­gna - non poteva essere dichiarato efficace in Italia, non già perché in contrasto con un princi­pio di ordine pubblico, bensì perché non era più operante la dichiarazione di idoneità condiziona­tamente rilasciata in via preventiva dal tribunale per i minorenni e perché era venuto meno uno. dei presupposti indispensabili per la delibazione (Cassazione 5 luglio 1991, n. 7439)».

Pertanto, «a seguito della pronuncia d'incosti­tuzionalità la dichiarazione di idoneità all'adozio­ne internazionale con riferimento al limite di età, non costituisce più il presupposto indispensabile, dal momento che, qualora in concreto, il provve­dimento di adozione straniero riguardi una cop­pia adottiva avente più di quarantanni di differen­za con il minore, il giudice della delibazione deve ulteriormente accertare: a) che la differenza di età sia comunque compresa in quella che di soli­*to intercorre fra genitore e figli; b) che l'adozione risponde all'interesse del minore; c) che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Con la conse­guenza che nel concorso di questi requisiti, e nella ricorrenza degli altri, si può dichiarare l'effi­cacia . in Italia della pronuncia di adozione. L'estrema labilità delle condizioni inserite e il de­siderio degli adottanti di avere bambini piccoli, se non piccolissimi, renderà ancora più incerta la loro sorte, con quale garanzia per la tutela del lo­ro interesse è facile immaginare».

Conclude l'Autore: «Si è facili profeti nel pre­vedere che gli adottanti, forniti del certificato di idoneità internazionale, mireranno all'adozione di minori anche se superano i quarantanni di dif­ferenza di età nella speranza che, una volta en­trati in Italia, riusciranno a trovare pur sempre un giudice che dichiarerà efficace il provvedimento straniero, tenendo conto delle varie condizioni del caso concreto. Avremo quindi il moltiplicarsi di adozioni internazionali a rischio e ciò compor­terà due conseguenze: a) se il giudice non con­cede la delibazione, il danno del minore è impli­cito in tutto quello che lo stesso è stato costretto a subire nel complesso passaggio da un mondo a un altro; b) se il giudice concede l'adozione, di­latando il concetto di differenza di età compresa fra quella che di solito intercorre tra genitori e fi­gli, l'interesse del minore non è parimenti realiz­zato ove si tenga presente la difficoltà per gli adottanti di essere vicini a un minore, del quale, proprio per l'età che li separa, non sono in grado di avvertire pienamente problemi e necessità».

 

(1)     Cfr. l'articolo «La motivazione della Consulta non convince e sembra "dimenticare" l'interesse del bambino», li Sole - 24 Ore, Diritto e procedura civile, 24 agosto 1996.

 

 

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