Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre
1996
UN'ALTRA PRESA DI POSIZIONE
CONTRARIA ALLA SENTENZA 303/1996 DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL'ADOZIONE
Nell'editoriale del n. 115, luglio-settembre 1996, di Prospettive assistenziali avevamo illustrato
i motivi in base ai quali giudicavamo pessima la sentenza n. 303/1996 della
Corte costituzionale che ha dichiarato
«l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori),
nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione,
valutando esclusivamente l'interesse dei minore, quando l'età di uno dei
coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottanda, pur
rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra
genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non
altrimenti evitabile per il minore».
Sulla sentenza ha preso posizione anche il giurista
Alfio Finocchiaro (1) affermando, fra l'altro, che «la modifica introdotta, poi, pur costruita come eccezione, in realtà,
ha finito con l'eliminare del tutto il limite massimo di età e ciò non perché
esistesse una norma costituzionale che lo imponesse, ma per i! fatto che, nel
concreto, si possono essere verificate situazioni - non imputabili alla legge,
ma semmai al giudice (in ipotesi di adozione interna) o alle parti (in materia
di adozione internazionale) - che non possono essere recise». Ne consegue
che: «l'interesse dei minore, è stato
calpestato con la violazione della legge e, poi, viene a essere tirato in ballo
per legittimare, definitivamente, la violazione».
Secondo il noto giurista «gli effetti perversi della pronuncia si manifesteranno soprattutto in
tema di adozione internazionale. Come è noto, a quest'ultima è applicabile, come
alle adozioni interne, l'articolo 6 della legge 184/1983. L'articolo 30 della
stessa legge richiede un preventivo accertamento di idoneità degli adottanti
da parte del tribunale per i minorenni, subordinato all'accertamento della
sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6, nessuno escluso. Per quanto
riguarda l'età - che è requisito incidente 'sulla stessa capacità degli
adottanti - siffatto accertamento non potendo di regola essere anticipato (in
quanto la valutazione di idoneità è fatta in astratto e non con riferimento a
un singolo minore già individuato), si esprimerà nella forma, anche
implicita, di una condizione, verificabile poi, nella successiva sede ex
articolo 32 della legge citata. Pertanto, nel caso in cui uno o entrambi gli adottanti
abbiano un'età che superi di quarantanni quella dell'adottando, il
provvedimento straniero di adozione - sulla base della legislazione esistente,
prima della sentenza in rassegna - non poteva essere dichiarato efficace in
Italia, non già perché in contrasto con un principio di ordine pubblico, bensì
perché non era più operante la dichiarazione di idoneità condizionatamente
rilasciata in via preventiva dal tribunale per i minorenni e perché era venuto
meno uno. dei presupposti indispensabili per la delibazione
(Cassazione 5 luglio 1991, n. 7439)».
Pertanto, «a
seguito della pronuncia d'incostituzionalità la dichiarazione di idoneità
all'adozione internazionale con riferimento al limite di età, non costituisce
più il presupposto indispensabile, dal momento che, qualora in concreto, il
provvedimento di adozione straniero riguardi una coppia adottiva avente più di quarantanni di differenza con il minore, il
giudice della delibazione deve ulteriormente accertare: a) che la differenza di età sia comunque
compresa in quella che di soli*to intercorre fra genitore e figli; b) che
l'adozione risponde all'interesse del minore; c) che dalla mancata adozione
derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore. Con la conseguenza
che nel concorso di questi requisiti, e nella ricorrenza degli altri, si può
dichiarare l'efficacia . in Italia della pronuncia di adozione. L'estrema
labilità delle condizioni inserite e il desiderio degli adottanti di avere
bambini piccoli, se non piccolissimi, renderà ancora più incerta la loro sorte,
con quale garanzia per la tutela del loro interesse è facile immaginare».
Conclude l'Autore:
«Si è facili profeti nel prevedere che gli adottanti, forniti del certificato
di idoneità internazionale, mireranno all'adozione di minori anche se superano i
quarantanni di differenza di età nella speranza che, una volta entrati in
Italia, riusciranno a trovare pur sempre un giudice che dichiarerà efficace il
provvedimento straniero, tenendo conto delle varie condizioni del caso
concreto. Avremo quindi il moltiplicarsi di adozioni internazionali a rischio e
ciò comporterà due conseguenze: a) se il giudice non concede la delibazione,
il danno del minore è implicito in tutto quello che lo stesso è stato
costretto a subire nel complesso passaggio da un mondo a un altro; b) se il
giudice concede l'adozione, dilatando il concetto di differenza di età
compresa fra quella che di solito intercorre tra genitori e figli, l'interesse
del minore non è parimenti realizzato ove si tenga presente la difficoltà per
gli adottanti di essere vicini a un minore, del quale, proprio per l'età che li
separa, non sono in grado di avvertire pienamente problemi e necessità».
(1)
Cfr.
l'articolo «La motivazione della Consulta non convince e sembra
"dimenticare" l'interesse del bambino», li Sole - 24 Ore, Diritto e procedura civile, 24 agosto
1996.
www.fondazionepromozionesociale.it