APPROVATA
DAL CONSIGLIO D'EUROPA LA CONVENZIONE SULLA BIOETICA
Nell'ambito
del "Progetto per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità
dell'essere umano in merito alle applicazioni della biologia e della medicina;
il Consiglio d'Europa ha approvato il 20 settembre 1996 la Convenzione sulla
bioetica che riportiamo.
TESTO DELLA CONVENZIONE
SULLA BIOETICA (*)
Premessa
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri
Stati e la Comunità europea firmatari della presente Convenzione,
considerando la Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo, proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;
considerando la Convenzione di salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;
considerando
la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;
considerando il Patto internazionale sui diritti
civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali del 16 dicembre 1966;
considerando la Convenzione per la protezione
dell'individuo in riferimento al trattamento informatico dei dati a carattere
personale del 28 gennaio 1981;
considerando parimenti la convenzione relativa ai
diritti del bambino del 20 novembre 1989; considerando che scopo del Consiglio
d'Europa è realizzare una più stretta unione fra i suoi membri, e che uno dei
mezzi per raggiungere questo scopo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali;
coscienti
dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;
convinti della necessità di rispettare l'essere umano
sia come individuo sia nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo
l'importanza di assicurarne la dignità;
coscienti
degli atti che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana per mezzo di un
uso improprio della biologia e della medicina;
affermando che i progressi della biologia e della
medicina devono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti
e future; sottolineando la necessità di una cooperazione internazionale affinché
l'umanità tutta intera benefici dell'apporto della biologia e della medicina;
riconoscendo l'importanza di promuovere un dibattito
pubblico sulle questioni poste dall'applicazione della biologia e della medicina
e sulle risposte da dare;
desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo
sociale i suoi diritti e le sue responsabilità;
prendendo in considerazione i lavori dell'Assemblea
parlamentare in questo campo, compresa la Raccomandazione 1160 (1991) sull'elaborazione
di una Convenzione di bioetica;
risoluti
a prendere, nel campo delle applicazioni della biologia e della medicina, le
misure adatte a garantire la dignità dell'essere umano e i diritti e libertà
fondamentali della persona; hanno convenuto quanto segue:
1. Disposizioni generali
Art 1 (Oggetto e finalità)
Le parti della presente Convenzione proteggono
l'essere umano nella sua dignità e identità e garantiscono a ogni persona,
senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e degli altri suoi
diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e
della medicina.
Art 2 (Primato dell'essere umano)
L'interesse e il bene dell'essere umano devono
prevalere sul solo interesse della società e della scienza.
Art 3 (Accesso equo alle cure sanitarie)
Tenuto conto delle necessità di salute e delle
risorse disponibili, le parti prendono le misure adatte al fine di assicurare,
nella propria sfera di giurisprudenza, un accesso equo a cure sanitarie
adeguate.
Art 6 (Obblighi professionali e regole di condotta)
Ogni intervento nel campo della sanità, compresa la
ricerca, deve essere effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi
professionali, come pure delle regole di condotta applicabili nello specifico.
2. Consenso
Art. 5 (Regola generale)
Un intervento nel campo della sanità non può essere
effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il suo libero e
informato consenso.
Tale persona riceve preventivamente un'informazione
adeguata in merito allo scopo e alla natura dell'intervento come pure alle sue
conseguenze e ai suoi rischi.
La
persona interessata può in ogni momento liberamente ritirare il suo consenso.
Art. 6 (Protezione delle persone che non hanno
capacità di prestare consenso)
1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento
non può essere effettuato su una persona che non abbia la capacità di prestare
consenso, se non per suo diretto beneficio.
2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la
capacità di prestare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato
senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di una autorità o di una persona
o soggetto designato dalla legge.
L'opinione del minore è presa in considerazione come
un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado
di maturità.
3. Quando, secondo la legge, un adulto non ha, in
ragione di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, la
capacità di prestare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato
senza l'autorizzazione dei suo rappresentante, di una autorità o di una persona
o soggetto designato dalla legge.
La persona interessata deve, nella misura del
possibile, essere associata alla procedura di autorizzazione.
4. II rappresentante, l'autorità, la persona o il
soggetto menzionati nei paragrafi 2 e 3 ricevono, nelle stesse condizioni, la
medesima informazione di cui all'articolo 5.
5. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 2 e 3 può, in
ogni momento, essere ritirata nell'interesse della persona implicata.
Art 7 (Protezione delle persone affette da turbe
mentali)
La persona che soffre di una turba mentale grave non può
essere sottoposta, senza suo personale consenso, a un intervento avente per
oggetto il trattamento di tale turba se non quando la mancanza di un tale
trattamento rischi di essere gravemente pregiudizievole per la sua salute e
sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge, ivi
comprese le procedure di sorveglianza e di controllo come pure azioni di
ricorso.
Art. 8 (Situazioni di urgenza)
Quando, a causa di una situazione di urgenza, non può
essere ottenuto il consenso appropriato, si potrà procedere immediatamente a
ogni intervento indispensabile dal punto di vista medico per il beneficio
della salute della persona interessata.
Art. 9 (Desideri precedentemente espressi)
Saranno presi in considerazione i desideri espressi
in precedenza in merito a un intervento medico da parte di un paziente che, al
momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà.
3. Vita privata e diritto all'informazione
Art. 10 (Vita privata e diritto all'informazione)
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita
privata nel trattamento di informazioni relative alla sua salute.
2. Ogni persona ha diritto di conoscere ogni
informazione raccolta sulla sua salute. Tuttavia, deve essere rispettata la
volontà di una persona di non essere informata.
3. A titolo eccezionale, la legge può prevedere,
nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti
menzionati al paragrafo 2.
4. Genoma umano
Art. 11 (Non discriminazione)
È vietata ogni forma di discriminazione verso una
persona a causa del suo patrimonio genetico.
Art. 12 (Test genetici predittivi)
Non si potrà procedere a test predittivi di malattie
genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un
gene responsabile di una malattia sia di scoprire una predisposizione o una
suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca
medica, e sotto riserva di un consiglio genetico appropriato.
Art 13 (Interventi sul genoma umano)
Un intervento avente per oggetto la modifica del
genoma umano non può essere intrapreso se non per ragioni preventive,
diagnostiche o terapeutiche e soltanto se esso non ha lo scopo di introdurre
una modifica nel genoma della discendenza.
Art. 14 (Non selezione del sesso)
Non è permesso l'utilizzo delle tecniche di assistenza
medica alla procreazione per scegliere il sesso del nascituro, salvo che al
fine di evitare un malattia ereditaria grave legata al sesso.
5. Ricerca scientifica
Art. 15 (Regola generale)
La ricerca scientifica nel campo della biologia e
della medicina si esercita liberamente sotto riserva delle disposizioni della
presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la
protezione dell'essere umano.
Art. 16 (Protezione delle persone che si prestano a
una ricerca)
Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona
a meno che non si abbia la concomitanza delle seguenti condizioni:
I)
non esiste metodo alternativo alla ricerca su esseri umani, di efficacia
comparabile;
II) i rischi in cui può incorrere la persona non sono
sproporzionati in rapporto ai benefici potenziali della ricerca;
III) il progetto di ricerca è stato approvato dall'istanza/soggetto competente dopo essere
stato oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza
scientifica, compresa l'importanza dell'obiettivo della ricerca, e sul piano
etico;
IV) la persona che si presta a una ricerca è informata
dei suoi diritti e delle sue garanzie previste dalla legge per la sua
protezione;
V) il consenso di cui all'articolo 5 è stato dato
espressamente, specificamente ed è rilasciato per iscritto. Tale consenso può
essere liberamente ritirato in ogni momento.
Art. 17 (Protezione delle persone che non hanno la
capacità di prestare consenso a una ricerca)
1. Una ricerca non può essere intrapresa su una
persona che non abbia, conformemente all'articolo 5, la capacità di consentirvi
se non si abbia la concomitanza delle seguenti condizioni:
I)
le condizioni enunciate nell'articolo 16, punti da I) a IV) sono soddisfatte;
II)
i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio diretto per la sua
salute;
III) la ricerca non si può effettuare con un'efficacia
comparabile su soggetti capaci di prestarvi consenso;
IV)
l'autorizzazione prevista nell'articolo 6 è stata data specificamente e per
iscritto, e
V) la persona non vi oppone
rifiuto.
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di
protezione previste dalla legge, una ricerca i cui risultati attesi non
comportano beneficio diretto per la salute della persona può essere autorizzata
se si verifica la concomitanza delle condizioni enunciate ai punti I, III, IV
e V del paragrafo 1 di cui sopra come pure delle seguenti condizioni
supplementari:
I) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un
miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della
persona, della sua malattia o della sua turba, a ottenere, alla conclusione,
risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre
persone nella stessa categoria d'età o sofferenti della stessa malattia o turba
o presentanti le stesse caratteristiche;
II)
per la persona la ricerca non presenta che un rischio minimale e una
costrizione minimale.
Art. 18 (Ricerca sugli embrioni in vitro)
1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa
assicura una protezione adeguata dell'embrione.
2.
È vietata la costituzione di embrioni umani ai fini della ricerca.
6. Prelievo di organi e di tessuti da donatori
viventi a fini di trapianto
Art. 19 (Regola generale)
1. II prelievo di organi o tessuti a fini di trapianto
non può essere effettuato su un donatore vivente se non nell'interesse
terapeutico del ricevente e allorché non si disponga di organo o di tessuto
adatto di persona deceduta né di metodo terapeutico alternativo di efficacia
comparabile.
2. II consenso di cui all'articolo 5 deve essere
stato dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia dinanzi a una
istanza ufficiale.
Art. 20 (Protezione delle persone incapaci di
prestare consenso al prelievo d'organo)
1. Nessun prelievo di organo o di tessuto può essere
effettuato su una persona che non abbia la capacità di prestare il proprio
consenso conformemente all'articolo 5.
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni dì protezione
previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che
non abbia la capacità di prestare il proprio consenso può essere autorizzata
in presenza delle seguenti condizioni:
I)
non si dispone di un donatore compatibile in possesso della capacità di
prestare consenso; II) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore;
III)
il dono deve essere di natura tale da preservare la vita del ricevente;
IV) l'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3
dell'articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto come previsto dalla
legge;
V)
il donatore potenziale non vi oppone rifiuto.
7. Interdizione del profitto e utilizzazione di una
parte del corpo umano
Art 21 (Interdizione del profitto)
II
corpo umano e le sue parti non devono essere, come tali, fonte di profitto.
Art 22 (Utilizzo di una parte del corpo umano
prelevato)
Quando una parte del corpo umano è stata prelevata
nel corso di un intervento, essa non può essere conservata e utilizzata per
altro scopo se non quello per il quale essa è stata prelevata e in conformità
alle procedure di informazione e di consenso appropriate.
8. Attentato alle disposizioni della Convenzione
Art 23 (Attentato ai diritti o principi)
Le parti assicurano una protezione giuridica adeguata
al fine di impedire o far cessare in breve tempo un attentato illecito ai
diritti e principi riconosciuti nella presente Convenzione.
Art 24 (Riparazione di un danno ingiustificato)
La persona che abbia subito un danno ingiustificato
risultante da un intervento ha diritto a una riparazione equa secondo le
modalità e le condizioni previste dalla legge.
Art 25 (Sanzioni)
Le parti prevedono sanzioni appropriate in caso di
mancanza alle disposizioni della presente Convenzione.
9. Relazione della presente Convenzione con altre
disposizioni
Art. 26 (Restrizioni all'esercizio dei diritti)
1. L'esercizio dei diritti e le disposizioni di protezione
contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre
restrizioni se non di quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione
degli illeciti penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione
di diritti e libertà altrui.
2. Le restrizioni di cui al punto precedente non
possono essere applicate agli artt. 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.
Art 27 (Protezione più estesa)
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione
sarà interpretata come limitante o portante attentato alla facoltà per
ciascuna parte di concordare una protezione più estesa di quella prevista dalla
presente Convenzione in merito alle applicazioni della biologia e della
medicina.
10. Dibattito pubblico
Art. 28 (Dibattito pubblico)
Le parti della presente Convenzione vigilano affinché
le questioni fondamentali poste dagli sviluppi della biologia e della medicina
siano oggetto di un adeguato dibattito pubblico alla luce, in particolare,
delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche
pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di appropriate
consultazioni.
11. Interpretazione e seguito della Convenzione
Art. 29 (Interpretazione della Convenzione)
La Corte europea dei diritti dell'uomo può fornire,
al di fuori di ogni disputa concreta in svolgimento davanti ad una
giurisdizione, pareri consultivi sulle questioni giuridiche riguardanti
l'interpretazione della presente Convenzione su istanza:
-
del governo di una parte, dopo averne informato le altre parti,
- del Comitato istituito dall'articolo 32, nella sua
composizione ristretta ai rappresentanti delle parti della presente
Convenzione, per decisione presa con la maggioranza dei due terzi dei voti
espressi.
Art. 30 (Rapporti sull'applicazione
della Convenzione)
Ogni parte fornirà, su domanda del segretario
generale del Consiglio d'Europa, le spiegazioni richieste in merito alle
modalità secondo cui il suo diritto interno assicura l'applicazione effettiva
di tutte le disposizioni di questa Convenzione.
12. Protocolli
Art 31 (Protocolli)
Possono essere elaborati, conformemente alle
disposizioni dell'articolo 32, dei protocolli al fine di sviluppare, nei campi
specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.
I protocolli sono aperti alla firma dei firmatari
della Convenzione. Saranno sottoposti a ratifica, accettazione o approvazione.
Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare i protocolli senza
avere in precedenza o allo stesso tempo ratificato, accettato o approvato la
Convenzione.
13. Emendamenti alta Convenzione
Art 32 (Emendamenti alla Convenzione)
1. I compiti affidati al "Comitato" nel
presente articolo e nell'articolo 29 sono svolti dal Comitato direttivo per la
bioetica (CDBI), o da ogni altro comitato designato a questo fine dal Comitato
dei ministri.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche
di cui all'art. 29, ogni Stato membro del Consiglio d'Europa come pure ogni
parte della presente Convenzione che non è membro del Consiglio d'Europa non può
farsi rappresentare in seno al Comitato, quando questa svolge i compiti
affidati dalla presente Convenzione, evi dispone di un voto.
3. Ogni Stato di cui all'art. 33 o invitato ad
aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'art. 34, che non
è parte della presente Convenzione, può designare un osservatore in seno al
Comitato. Nel caso in cui la Comunità europea non sia parte, essa può designare
un osservatore in seno al Comitato.
4. AI fine di tener conto delle evoluzioni scientifiche,
la presente Convenzione sarà oggetto di un esame in seno al Comitato entro un
periodo massimo di cinque anni dalla sua entrata in vigore, e in seguito a
intervalli che il Comitato potrà determinare.
5. Ogni proposta d'emendamento alla presente Convenzione
come pure ogni proposta di protocollo o d'emendamento a un protocollo,
presentata da una parte, dal Comitato o dal Comitato dei ministri, è
comunicato al segretario generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura
agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, a ogni
firmatario, a ogni parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente
Convenzione conformemente alle disposizioni dell'art. 33 e a ogni Stato
invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell'art. 34.
6. II Comitato esamina la proposta al più presto due
mesi dopo che essa è stata trasmessa dal segretario generale conformemente al
paragrafo 5. II Comitato sottopone il testo adottato con la maggioranza dei
due terzi dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei ministri. Dopo
la sua approvazione, tale testo è comunicato alle parti in vista della sua
ratifica, accettazione o approvazione.
7. Ogni emendamento entrerà in vigore, per quanto
riguarda le parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese che segue la
scadenza di un periodo di un mese dalla data alla quale cinque parti, compreso
almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno informato il
segretario generale di averlo accettato.
Per ogni altra parte che l'avrà in seguito accettato,
l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di un mese dalla data alla quale detta parte avrà informato il
segretario generale della sua accettazione.
(*) II testo è stato tratto da
"II Regno-documenti", n. 1, 1997.
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