Notiziario dell'Unione per la lotta contro
l'emarginazione
PRESENTATA DAL CSA ALLA
REGIONE PIEMONTE LA PIATTAFORMA SU CENTRI DIURNI E COMUNITÀ ALLOGGIO
li 28
gennaio 1997 un folto gruppo di rappresentanti delle associazioni
aderenti al CSA ha manifestato davanti alla sede del Consiglio regionale
piemontese.
Una
delegazione è stata ricevuta dagli Assessori alla sanità, Antonio D'Ambrosio,
e all'assistenza, Giuseppe Goglio.
Sono stati
affrontati i problemi di cui al volantino, che nell'occasione era stato
distribuito e che riproduciamo integralmente.
Merita
rilevare che per la prima volta nessuno degli Assessori ha parlato di
"scarsità di risorse". Anzi, hanno esordito comunicando che sono
stati stanziati dall'Assessorato all'assistenza 8 miliardi per la realizzazione
di centri diurni e di comunità alloggio.
Prendendo
poi spunto da quanto scritto nel volantino con il titolo "Non dite che
non ci sono risorse", hanno ammesso di dover intervenire con maggior
convinzione perché nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica siano
riservati alloggi da destinare alle persone in difficoltà (1).
Testo del volantino
ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO,
AGLI ASSESSORI ALLA SANITÀ, ALL'ASSISTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE
Promemoria per la stesura del piano
socio-assistenziale
1) Prevedere l'obbligo per gli Enti
locali della realizzazione di:
a) almeno 1
centro diurno ogni 30 mila abitanti, aperto 5 giorni alla settimana, per 8 ore
al giorno, per gli handicappati intellettivi ulfraquattordicenni, non avviabili
al lavoro, a causa della gravità delle loro condizioni;
b) almeno 1
comunità alloggio ogni 30 mila abitanti in modo da assicurare una risposta di
vita para-familiare alle persone che non possono continuare a vivere in
famiglia e devono essere assistite (handicappati con limitata o nulla autonomia);
c) almeno i
comunità alloggio ogni 30 mila abitanti per i minori elo adolescenti con
famiglie problematiche, per i quali non sono attuabili altri interventi (aiuti
alla famiglia d'origine, affidamenti familiari a scopo educativo).
LE COMUNITÀ ALLOGGIO VANNO
COLLOCATE IN NORMALI APPARTAMENTI O IN PICCOLE ABITAZIONI NEI CENTRI ABITATI E
DEVONO OSPITARE NON PIÙ DI 8-10 UTENTI
2)
La programmazione dovrà indicare per ciascun Comune singolo o associato:
- la tipologia, il luogo e i tempi di
attuazione delle comunità alloggio e dei centri diurni;
- gli interventi prioritari nelle zone
prive di servizi;
- le norme vincolanti per il
commissariamento ad acta per gli Enti locali che non si attiveranno.
3) Va cancellata dal piano socio-assistenziale
l'espressione "R.S.A. per disabili psichici e fisici da 20-30 posti".
Basta con
gli istituti dove non solo si ghettizzano soggetti in difficoltà, ma, spesso,
si fanno convivere handicappati, anziani cronici non autosufficienti e,
adesso, anche i dimessi dagli ospedali psichiatrici.
4)
I malati psichiatrici non vanno scaricati all'assistenza.
È scandaloso
che l'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte scarichi i malati mentali
dichiarandoli (in base ad una delibera) improvvisamente "sani" e
perciò "solo" anziani o "solo" handicappati intellettivi.
Tutto ciò non per rispondere alle loro esigenze terapeutiche, ma per negare,
in violazione alle leggi vigenti, il loro diritto allé cure e, quindi, far
pagare ai pazienti (ed ai loro congiunti) le rette per il loro ricovero.
Chi viene
dimesso dagli ospedali psichiatrici (e non è in grado di provvedere
autonomamente a se stesso) ha diritto di essere accolto in una comunità
alloggio sanitaria (non assistenziale) perché continua ad essere un malato che
necessita di cure psichiatriche.
INGUARIBILE O CRONICO NON
AUTOSUFFICIENTE NON VUOL DIRE INCURABILE
I patrimoni
e le risorse già destinati agli ex manicomi devono essere utilizzati per gli
investimenti e le spese di gestione dei servizi territoriali: comunità,
centri diurni.
5)
Non dite che non avete soldi per l'assistenza.
- la legge regionale 27/1994 stanzia 1
miliardo e mezzo per i centri diurni;
- la legge
regionale 59/1996 stabilisce che 16 miliardi sono disponibili per
"Acquisto, ristrutturazione, riconversione, nuova costruzione... dei
presidi socio-assistenziali; compresi i centri diurni e le comunità alloggio;
- immenso è
il patrimonio delle IPAB (e di tutti gli altri enti assistenziali trasferiti ai
Comuni con il DPR 616/1977);
- la legge
nazionale 179/1992 stabilisce che siano proprio le Regioni a riservare una
quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevolata da destinare alla
soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate
dalle Regioni stesse;
E POI CI SONO ANCORA I
MILIARDI CHE SI RECUPERANO:
- se vi
attivate per il recupero dell'evasione, a partire dalle imposte locali, sulla
base dell'esperienza del Comune di Rivoli (2);
- se
stabilite per i servizi (asili nido, scuole materne, soggiorni, ecc.)
l'obbligo di contribuzione totale a coloro che sono in possesso di beni mobili
e immobili;
- se
sottraete al settore assistenziale tutte le attività non previste dalle leggi
vigenti (servizi di mediazione familiare, asili nido, anziani cronici non
autosufficienti...).
6)
La contribuzione degli utenti va vista caso per caso.
Precisiamo
che da sempre siamo d'accordo che, in caso di ricovero in strutture di
assistenza, in comunità alloggio (e fino al loro superamento, gli istituti), il
diretto interessato contribuisca al pagamento della retta con la propria
pensione e l'eventuale indennità di accompagnamento (e, se vi sono, con altri
redditi e beni personali).
Non siamo
d'accordo di prevedere una contribuzione, anche minima, degli handicappati
intellettivi maggiorenni, per la frequenza dei centri diurni, quando il
reddito personale è rappresentato solo dalla pensione sociale. Circa 350.000
lire.
CIÒ PREMESSO:
Per gli
utenti assistiti maggiorenni in base e quanto previsto dal codice civile,
l'eventuale contribuzione va prevista esclusivamente tenendo conto del reddito
(e dei beni) del soggetto interessato.
In osservanza delle leggi vigenti nulla
va richiesto ai parenti da parte degli Enti locali.
Per le
persone malate (ad esempio anziani malati cronici non autosufficienti e
pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici ricoverati in comunità alloggio),
siamo disponibili ad individuare una partecipazione dell'utente alle spese,
compreso il versamento dell'indennità di accompagnamento, purché:
- sia
assicurato il diritto alle cure sanitarie (e quindi il ricovero sia realizzato
nell'ambito di strutture gestite dalla sanità);
- siano
garantite all'utente, da parte dell'USL che ha disposto il ricovero, le
necessarie prestazioni (mangiare, vestirsi, accompagnamento...) quando non è
in grado di provvedere autonomamente.
(1) Ndr - II primo comma dell'art. 4
della legge 17 febbraio 1992 n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale
pubblica" stabilisce quanto segue: «Le
Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una
quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e
sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla soluzione
di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in
volta, dalle Regioni stesse, anche in deroga a quelli previsti dalla legge 5
agosto 1978 n. 567, e successive modificazioni». Cfr., M.G. Breda e F. Santanera, Handicap: oltre la legge quadro -
Riflessioni e proposte, UTET Libreria, Torino, 1995, pag. 142.
(2) Ndr. - Cfr. A. Paschero,
"L'esperienza del Comune di Rivoli: scovare gli evasori e ridurre le
tasse", in Prospettive assistenziali,
n. 116, ottobre-dicembre 1996.
www.fondazionepromozionesociale.it