Prospettive assistenziali, n. 117, gennaio-marzo 1997

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione

 

 

PRESENTATA DAL CSA ALLA REGIONE PIEMONTE LA PIATTAFORMA SU CENTRI DIURNI E COMUNITÀ ALLOGGIO

 

li 28 gennaio 1997 un folto gruppo di rappre­sentanti delle associazioni aderenti al CSA ha manifestato davanti alla sede del Consiglio re­gionale piemontese.

Una delegazione è stata ricevuta dagli Asses­sori alla sanità, Antonio D'Ambrosio, e all'assi­stenza, Giuseppe Goglio.

Sono stati affrontati i problemi di cui al volanti­no, che nell'occasione era stato distribuito e che riproduciamo integralmente.

Merita rilevare che per la prima volta nessuno degli Assessori ha parlato di "scarsità di risorse". Anzi, hanno esordito comunicando che sono stati stanziati dall'Assessorato all'assistenza 8 miliardi per la realizzazione di centri diurni e di comunità alloggio.

Prendendo poi spunto da quanto scritto nel vo­lantino con il titolo "Non dite che non ci sono ri­sorse", hanno ammesso di dover intervenire con maggior convinzione perché nell'ambito dell'edi­lizia residenziale pubblica siano riservati alloggi da destinare alle persone in difficoltà (1).

 

Testo del volantino

 

ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO, AGLI ASSESSORI ALLA SANITÀ, ALL'ASSISTENZA DELLA REGIONE PIEMONTE

 

Promemoria per la stesura del piano socio-assi­stenziale

1) Prevedere l'obbligo per gli Enti locali della realizzazione di:

a) almeno 1 centro diurno ogni 30 mila abitan­ti, aperto 5 giorni alla settimana, per 8 ore al gior­no, per gli handicappati intellettivi ulfraquattordi­cenni, non avviabili al lavoro, a causa della gravi­tà delle loro condizioni;

b) almeno 1 comunità alloggio ogni 30 mila abitanti in modo da assicurare una risposta di vi­ta para-familiare alle persone che non possono continuare a vivere in famiglia e devono essere assistite (handicappati con limitata o nulla auto­nomia);

c) almeno i comunità alloggio ogni 30 mila abitanti per i minori elo adolescenti con famiglie problematiche, per i quali non sono attuabili altri interventi (aiuti alla famiglia d'origine, affida­menti familiari a scopo educativo).

 

LE COMUNITÀ ALLOGGIO VANNO COLLOCATE IN NORMALI APPARTAMENTI O IN PICCOLE ABITAZIONI NEI CENTRI ABITATI E DEVONO OSPITARE NON PIÙ DI 8-10 UTENTI

 

2) La programmazione dovrà indicare per cia­scun Comune singolo o associato:

- la tipologia, il luogo e i tempi di attuazione delle comunità alloggio e dei centri diurni;

- gli interventi prioritari nelle zone prive di ser­vizi;

- le norme vincolanti per il commissariamento ad acta per gli Enti locali che non si attiveranno.

 

3) Va cancellata dal piano socio-assistenziale l'espressione "R.S.A. per disabili psichici e fisici da 20-30 posti".

Basta con gli istituti dove non solo si ghettizza­no soggetti in difficoltà, ma, spesso, si fanno con­vivere handicappati, anziani cronici non autosuf­ficienti e, adesso, anche i dimessi dagli ospedali psichiatrici.

 

4) I malati psichiatrici non vanno scaricati all'assistenza.

È scandaloso che l'Assessorato alla sanità del­la Regione Piemonte scarichi i malati mentali di­chiarandoli (in base ad una delibera) improvvisa­mente "sani" e perciò "solo" anziani o "solo" handicappati intellettivi. Tutto ciò non per rispon­dere alle loro esigenze terapeutiche, ma per ne­gare, in violazione alle leggi vigenti, il loro diritto allé cure e, quindi, far pagare ai pazienti (ed ai lo­ro congiunti) le rette per il loro ricovero.

Chi viene dimesso dagli ospedali psichiatrici (e non è in grado di provvedere autonomamente a se stesso) ha diritto di essere accolto in una co­munità alloggio sanitaria (non assistenziale) per­ché continua ad essere un malato che necessita di cure psichiatriche.

 

INGUARIBILE O CRONICO NON AUTOSUFFICIENTE NON VUOL DIRE INCURABILE

 

I patrimoni e le risorse già destinati agli ex ma­nicomi devono essere utilizzati per gli investi­menti e le spese di gestione dei servizi territoria­li: comunità, centri diurni.

 

5) Non dite che non avete soldi per l'assisten­za.

- la legge regionale 27/1994 stanzia 1 miliardo e mezzo per i centri diurni;

- la legge regionale 59/1996 stabilisce che 16 miliardi sono disponibili per "Acquisto, ristruttu­razione, riconversione, nuova costruzione... dei presidi socio-assistenziali; compresi i centri diurni e le comunità alloggio;

- immenso è il patrimonio delle IPAB (e di tutti gli altri enti assistenziali trasferiti ai Comuni con il DPR 616/1977);

- la legge nazionale 179/1992 stabilisce che siano proprio le Regioni a riservare una quota non superiore al 15% dei fondi di edilizia agevo­lata da destinare alla soluzione di problemi abita­tivi di particolari categorie sociali individuate dal­le Regioni stesse;

 

E POI CI SONO ANCORA I MILIARDI CHE SI RECUPERANO:

 

- se vi attivate per il recupero dell'evasione, a partire dalle imposte locali, sulla base dell'espe­rienza del Comune di Rivoli (2);

- se stabilite per i servizi (asili nido, scuole ma­terne, soggiorni, ecc.) l'obbligo di contribuzione totale a coloro che sono in possesso di beni mo­bili e immobili;

- se sottraete al settore assistenziale tutte le attività non previste dalle leggi vigenti (servizi di mediazione familiare, asili nido, anziani cronici non autosufficienti...).

 

6) La contribuzione degli utenti va vista caso per caso.

Precisiamo che da sempre siamo d'accordo che, in caso di ricovero in strutture di assistenza, in comunità alloggio (e fino al loro superamento, gli istituti), il diretto interessato contribuisca al pagamento della retta con la propria pensione e l'eventuale indennità di accompagnamento (e, se vi sono, con altri redditi e beni personali).

Non siamo d'accordo di prevedere una contri­buzione, anche minima, degli handicappati intel­lettivi maggiorenni, per la frequenza dei centri diurni, quando il reddito personale è rappresen­tato solo dalla pensione sociale. Circa 350.000 lire.

 

CIÒ PREMESSO:

 

Per gli utenti assistiti maggiorenni in base e quanto previsto dal codice civile, l'eventuale con­tribuzione va prevista esclusivamente tenendo conto del reddito (e dei beni) del soggetto inte­ressato.

In osservanza delle leggi vigenti nulla va richie­sto ai parenti da parte degli Enti locali.

Per le persone malate (ad esempio anziani ma­lati cronici non autosufficienti e pazienti dimessi dagli ospedali psichiatrici ricoverati in comunità alloggio), siamo disponibili ad individuare una partecipazione dell'utente alle spese, compreso il versamento dell'indennità di accompagnamen­to, purché:

- sia assicurato il diritto alle cure sanitarie (e quindi il ricovero sia realizzato nell'ambito di strutture gestite dalla sanità);

- siano garantite all'utente, da parte dell'USL che ha disposto il ricovero, le necessarie presta­zioni (mangiare, vestirsi, accompagnamento...) quando non è in grado di provvedere autonoma­mente.

 

 

 

(1) Ndr - II primo comma dell'art. 4 della legge 17 feb­braio 1992 n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubbli­ca" stabilisce quanto segue: «Le Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riservare una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destina­re alla soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse, an­che in deroga a quelli previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 567, e successive modificazioni». Cfr., M.G. Breda e F. San­tanera, Handicap: oltre la legge quadro - Riflessioni e pro­poste, UTET Libreria, Torino, 1995, pag. 142.

(2) Ndr. - Cfr. A. Paschero, "L'esperienza del Comune di Rivoli: scovare gli evasori e ridurre le tasse", in Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996.

 

 

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