NUOVO
REGOLAMENTO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Riportiamo
il testo del DPR 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici"; pubblicato sul supplemento ordinario della "Gazzetta
ufficiale" n. 227 del 27 settembre 1996 (1).
Titolo I
SCOPI E
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art 1 - Definizioni ed oggetto
1. Le norme del presente regolamento
sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere
architettoniche".
2. Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di
disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi
causa, hanno una capacità ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b)
gli ostacoli che
limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi,
attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e
segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per
gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano
agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere
temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si
applicano altresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro
tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilità e la
visitabilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano
inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento
di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonché ai servizi speciali di
pubblica utilità di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici
esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale,
devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la
fruibilità sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto
adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione
pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un
servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita
capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia
residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al
pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati
contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la
realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente
regolamento.
Art 2 (Contrassegni)
1. Gli edifici, i mezzi di trasporto
e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per
l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile
il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.
2. È fatta salva la specifica
simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove
prescritta.
3. II sistema di chiamata di cui
all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il
simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui
all'allegato 8.
4. Uffici, sale per riunioni,
conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature
quali accessori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi,
devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di
accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.
Titolo II
AREE
EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI ARREDO URBANO
Art. 3 (Aree edificabili)
1. Nell'elaborazione degli strumenti
urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle
che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4 (Spazi pedonali)
1. I progetti relativi agli spazi e
alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere
almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti
di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la
fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del
suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2.
del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e per
quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le
norme contenute ai punti 4.1.12, 4.1.13, e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso
decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in
conformità alla normativa comunitaria.
Art 5 (Marciapiedi)
1. Per i percorsi pedonali in
adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e
8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236,
valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi
tra marciapiedi e spazi carrabili.
2. II dislivello, tra il piano del
marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15
cm.
3. La larghezza dei marciapiedi
realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da
consentire la fruizione anche da parte di personale su sedia a ruote.
Art. 6 (Attraversamenti pedonali)
1. Nelle strade ad alto volume di
traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore
notturne o di scarsa visibilità.
2. II fondo stradale, in prossimità
dell'attraversamento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità
poste su manto stradale al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità.
3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle
persone su sedia a ruote.
4. Gli impianti semaforici, di nuova
installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici
che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di
comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversa
mento da parte di persone che si muovono lentamente.
5. La regolamentazione relativa agli
impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7 (Scale e rampe)
1. Per le scale e le rampe valgono
le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano
i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano
centrale.
Art. 8 (Servizi igienici pubblici)
1. Per i servizi igienici valgono le
norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno
un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Art. 9 (Arredo urbano)
1. Gli elementi di arredo nonché le
strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi
pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Le tabelle ed i dispositivi
segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili
e leggibili.
3. Le tabelle ed i dispositivi
segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee
elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di
apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte
di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedie a ruote.
4. I varchi di accesso con selezione
del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unità
accessibile.
Art. 10 (Parcheggi)
1. Per i parcheggi valgono le norme
di cui ai punti 4.2.3. e 8.2.3. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
2. Per i posti riservati disposti
parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire
il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. II
requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore
a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di
un posto auto ordinario.
3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi
dissuasori.
Art. 11 (Circolazione e sosta dei
veicoli al servizio di persone disabili)
1. Alle persone detentrici del
contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la
circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non
costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o
limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico
interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati
stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure
quando sia stata vietata o limitata, la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere
subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono
consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali
urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di
veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
Per i percorsi preferenziali o le
corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico
collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai
veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno
di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle
attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata
della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati
gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione
di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono
contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art 12 (Contrassegno speciale)
1. Alle persone con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di
apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto
sulla parte anteriore del veicolo.
2. II contrassegno è valido per tutto il territorio
nazionale.
3. La normativa di cui al presente
articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Titolo III
STRUTTURA
EDILIZIA IN GENERALE
Art 13 (Norme generali per gli
edifici)
1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla
generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve
essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da
consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in
servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto dei Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di
pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si
considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio
fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale.
4. Le normative specifiche
riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio
generale di accessibilità in relazione alla particolarità del tipo.
5. In sede di definizione e di
applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza,
contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere
studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle
disposizioni del presente regolamento.
6. Per gli alloggi di servizio
valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia
residenziale sovvenzionata.
7. Negli interventi di recupero, gli
eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento
non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Art 14 (Modalità di misura)
1. Per le modalità di misura dei
componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la
sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Art 15 (Unità ambientali e loro
componenti)
1. Per le unità ambientali e loro
componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali
degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi
orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici,
autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art. 16 (Spazi esterni di pertinenza
dell'edificio e loro
componenti)
1. Per gli spazi esterni di
pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e
parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Art 17 (Segnaletica)
1. Per la segnaletica valgono le
norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio)
1. Per i raccordi con la normativa
antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di
via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Titolo IV
PROCEDURE
Art. 19 (Deroghe e soluzioni
alternative)
1. Le prescrizioni del presente
regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel
rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza
dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui
accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
2. Negli edifici esistenti sono
ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata
impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici. '
3. Per gli edifici soggetti al
vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2
della legge 1 ° giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le
opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici
del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità
è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con
attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle
strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere
motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.
4. La deroga è concessa
dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa
si dà conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene
inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5. Sono ammesse eventuali soluzioni
alternative, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di
progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
Art. 20 (Elaborati tecnici)
1. Gli elaborati tecnici devono
chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati
per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2. AI fine di consentire una più
chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere
accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle
soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle
barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed
impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3. Quando vengono proposte soluzioni
alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari,
deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente
o migliore qualità degli esiti ottenibili.
Art. 21 (Verifiche)
1. In attuazione dell'art. 24, comma
5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare a progetti
delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista
che ha progettato l'opera attestante la conformità degli elaborati alle
disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica
eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.
2. Spetta all'amministrazione cui è
demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di
conformità; l'eventuale attestazione di non conformità del progetto o il mancato
accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono
essere motivati.
Art. 22 (Aggiornamento
e modifica delle prescrizioni)
1. Sono attribuiti alla commissione
permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti
dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle
proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti
locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre
soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta
idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Titolo V
EDILIZIA
SCOLASTICA
Art 23 (Edifici scolastici)
1. Gli edifici delle istituzioni
prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni
di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro
utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di
deambulazione.
2. Le strutture interne devono avere
le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne
quelle di cui all'art. 10.
3. L'arredamento, i sussidi
didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle
attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di
invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi,
ecc.).
4. Nel caso di edifici scolastici a
più piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante
deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un
percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Titolo VI
SERVIZI
SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA
Art 24 (Tranvie, filovie, linee
automobilistiche, metropolitane)
1. Sui mezzi di trasporto
tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con
limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità
della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito
l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno
un'autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio
sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una sedia a ruote,
senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere
dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il
bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane
devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche
con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine
di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a
ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in
comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle
caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18
luglio 1991.
Art 25 (Treni, stazioni, ferrovie)
1. Le principali stazioni
ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei
mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni
alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche
esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento,
mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di
rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede
ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio
a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente
autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 2. II sistema di chiamata
per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art.
1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale
ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente
pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione
del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve
essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in
composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è
tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di
handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere
riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale. II trasporto gratuito dell'eventuale
sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in
composizione al treno.
6. II Ministero dei trasporti, sulla
base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la
solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le
peculiarità dell'esercizio ferroviario,gli interventi e la loro pianificazione,
le relative modalità di finanziamento nonché i criteri di copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente
articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7. Le norme del presente regolamento
non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle
fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via
temporanea che in via permanente.
Art. 26 (Servizi di navigazione
marittima: navi nazionali)
1. Le aperture dei portelloni di accesso
a bordo impiegabili per persone con impedita capacità motoria o sensoriale,
trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate
all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare
pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una
larghezza non inferiore a m 1,50.
2. Le rampe o passerelle di accesso
da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8
per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne
la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
3. La zona di ponte ove si accede a
bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle
persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso
ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano
su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve
avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita
capacità motoria o sensoriale dell'autovettura, e il trasferimento su sedia a
ruote, nonché la manovra di essa.
4. II percorso di cui al comma 3
raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli
non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di
sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve
essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili
devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5. Gli ascensori accessibili alle
persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse
scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle
norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare
al chiuso entro l'area degli alloggi.
6. L'area degli alloggi,
preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in
caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e
deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m
1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di
larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra;
pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione
per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o
impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse
persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7. Le presenti disposizioni non si
applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e
praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Art 27 (Servizi di navigazione
interna)
1. Le passerelle e gli accessi alle
navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle
sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per
cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la
sicura agibilità per l'incolumità delle persone.
2. Sulle navi nelle immediate
vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento
opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà
tecniche.
3. Le presenti disposizioni non si
applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi,
catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e
praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Art. 28 (Aerostazioni)
1. Ogni aeroporto deve essere dotato
di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli
dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti
pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina
chiusa.
2. Le strutture esterne connesse
agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11;
le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono
avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3. All'interno del mezzo aereo deve
essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto
possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
Art. 29 (Servizi per viaggiatori)
1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere
accessibili.
Art. 30 (Modalità e criteri di
attuazione)
1. II Ministero dei trasporti
stabilisce con propri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle
norme dei presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.
Art 31 (Impianti telefonici
pubblici)
1. AI fine di consentire l'uso di
impianti telefonici pubblici da parte di persone con ridotte o impedite
capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:
a) nei posti telefonici pubblici
ubicati nei capoluoghi di provincia, deve essere installato in posizione
accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pavimento
e convenientemente isolato sotto il profilo acustico. Negli uffici anzidetti,
con un numero di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere
strutturata e attrezzata come segue:
1) il dislivello massimo tra il
pavimento interno della speciale cabina telefonica e il pavimento esterno non
deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce netta
minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza
minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparecchio
deve prevedersi un sedile ribaltabile a scomparsa avente piano di appoggio ad
una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una
altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristiche sono stabilite con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;
b) in ogni comune, secondo un
programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a
disposizione dell'utenza, preferibilmente nella sede del locale posto
telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i
requisiti
di cui alla lettera a);
c) il 5 per cento delle cabine di
nuova installazione poste a disposizione del pubblico deve essere rispondente
ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a
disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a
0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie
segnalate da parte dei singoli comuni interessati.
Art 32
1. Sono abrogate, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
(1)
Nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996 è riportato
anche il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236
"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità , l'adattabilità
e la vivibilità negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle
barriere architettoniche".
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