Prospettive assistenziali, n. 117, gennaio-marzo 1997

 

 

NUOVO REGOLAMENTO SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Riportiamo il testo del DPR 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'elimina­zione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"; pubblicato sul supple­mento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n. 227 del 27 settembre 1996 (1).

 

 

Titolo I

SCOPI E CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art 1 - Definizioni ed oggetto

1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".

2. Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una ca­pacità ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibili­tà dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiun­que e in particolare per i non vedenti, per gli ipo­vedenti e per i sordi.

3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualo­ra sottoposti a ristrutturazione. Si applicano al­tresì agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio su­scettibile di limitare l'accessibilità e la visitabili­tà, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambia­mento di destinazione se finalizzata all'uso pub­blico, nonché ai servizi speciali di pubblica utili­tà di cui al successivo titolo VI.

4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibili­tà sulla base delle norme contenute nel presen­te regolamento.

5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pub­blica che utilizza l'edificio, di un sistema di chia­mata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedi­ta capacità motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.

6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei la­vori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al pre­sente regolamento.

 

Art 2 (Contrassegni)

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, de­vono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.

2. È fatta salva la specifica simbologia dell'Or­ganizzazione internazionale della aviazione civi­le ove prescritta.

3. II sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrasse­gnato con il simbolo di "accessibilità condizio­nata" secondo il modello di cui all'allegato 8.

4. Uffici, sale per riunioni, conferenze o spet­tacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparec­chiature quali accessori e telefoni che assicura­no servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il sim­bolo internazionale di accesso alla comunica­zione per le persone sorde di cui all'allegato C.

 

Titolo II

AREE EDIFICABILI, OPERE DI URBANIZZAZIONE E OPERE DI ARREDO URBANO

 

Art. 3 (Aree edificabili)

1. Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progetta­zione di edifici e spazi privi di barriere architet­toniche.

 

Art. 4 (Spazi pedonali)

1. I progetti relativi agli spazi e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessi­bile in grado di consentire con l'utilizzo di im­pianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambien­tale anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12, 4.1.13, e 8.1.12., 8.1.13. dello stes­so decreto, con le successive prescrizioni ela­borate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformità alla normativa comunitaria.

 

Art 5 (Marciapiedi)

1. Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limita­tamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.

2. II dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve co­munque superare i 15 cm.

3. La larghezza dei marciapiedi realizzati in in­terventi di nuova urbanizzazione deve essere ta­le da consentire la fruizione anche da parte di personale su sedia a ruote.

 

Art. 6 (Attraversamenti pedonali)

1. Nelle strade ad alto volume di traffico gli at­traversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità.

2. II fondo stradale, in prossimità dell'attraver­samento pedonale, potrà essere differenziato mediante rugosità poste su manto stradale al fi­ne di segnalare la necessità di moderare la ve­locità.

3. Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.

4. Gli impianti semaforici, di nuova installazio­ne o di sostituzione, devono essere dotati di av­visatori acustici che segnalano il tempo di via li­bera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversa mento da parte di persone che si muovono lentamente.

5. La regolamentazione relativa agli impianti semaforici è emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

 

Art. 7 (Scale e rampe)

1. Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubbli­ci 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che supe­rano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.

 

Art. 8 (Servizi igienici pubblici)

1. Per i servizi igienici valgono le norme conte­nute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Mini­stro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.

 

Art. 9 (Arredo urbano)

1. Gli elementi di arredo nonché le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo ur­bano da ubicare su spazi pubblici devono esse­re accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere age­volmente visibili e leggibili.

3. Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonché le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illumi­nazione pubblica e comunque di apparecchia­ture di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, an­che a persone su sedie a ruote.

4. I varchi di accesso con selezione del traffi­co pedonale devono essere sempre dotati di al­meno una unità accessibile.

 

Art. 10 (Parcheggi)

1. Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3. e 8.2.3. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere ta­le da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. II requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non è inferiore a 6 m; in tal caso la larghez­za del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.

3. I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.

 

Art. 11 (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili)

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costi­tuisca grave intralcio al traffico, nel caso di so­spensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico inte­resse o per esigenze di carattere militare, ov­vero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata, la sosta.

2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.

3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pe­donali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualo­ra è autorizzato l'accesso anche ad una sola ca­tegoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.

Per i percorsi preferenziali o le corsie prefe­renziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello spe­ciale contrassegno di cui all'art. 12.

5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezza­ture per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.

6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del de­creto del Presidente della Repubblica 16 dicem­bre 1992, n. 495.

 

Art 12 (Contrassegno speciale)

1. Alle persone con capacità di deambulazio­ne sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Pre­sidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte ante­riore del veicolo.

2. II contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale.

3. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non ve­denti.

 

Titolo III

STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE

 

Art 13 (Norme generali per gli edifici)

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalità dei tipi edilizi.

2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pub­blico che al personale in servizio, secondo le di­sposizioni di cui all'art. 3 del decreto dei Mini­stro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessi­bilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile an­che da parte di persone con ridotta o impedi­ta capacità motoria o sensoriale.

4. Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilità in relazione alla parti­colarità del tipo.

5. In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicu­rezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regola­mento.

6. Per gli alloggi di servizio valgono le disposi­zioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.

7. Negli interventi di recupero, gli eventuali vo­lumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sol­levamento non sono computabili ai fini della vo­lumetria utile.

 

Art 14 (Modalità di misura)

1. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di ma­novra con la sedia a ruote valgono le norme sta­bilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei la­vori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

 

Art 15 (Unità ambientali e loro componenti)

1. Per le unità ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fis­si, terminali degli impianti, servizi igienici, cuci­ne, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, sca­le, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabili­te ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

Art. 16 (Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti)

1. Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edifi­cio e loro componenti come percorsi, pavimen­tazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavo­ri pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

Art 17 (Segnaletica)

1. Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

Art. 18 (Raccordi con la normativa antincendio)

1. Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabi­lite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei la­vori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

 

Titolo IV

PROCEDURE

 

Art. 19 (Deroghe e soluzioni alternative)

1. Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifi­che, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per sin­goli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

2. Negli edifici esistenti sono ammesse dero­ghe alle norme del presente regolamento in ca­so di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.                                                           '

3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1 ° giugno 1939, n. 1089, la deroga è consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per va­lori storici ed estetici del bene tutelato; in tal ca­so il soddisfacimento del requisito di accessibi­lità è realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancora­te alle strutture edilizie. La mancata applicazio­ne delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio.

4. La deroga è concessa dall'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto e della stessa si dà conto nell'ambito dell'atto au­torizzativo. La stessa deroga viene inoltre comu­nicata alla Commissione di cui all'art. 22.

5. Sono ammesse eventuali soluzioni alterna­tive, così come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purché rispondenti ai criteri di progetta­zione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

 

Art. 20 (Elaborati tecnici)

1. Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgi­menti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamen­to.

2. AI fine di consentire una più chiara valuta­zione di merito, gli elaborati tecnici devono es­sere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni pro­gettuali e delle opere previste per la eliminazio­ne delle barriere architettoniche, degli accorgi­menti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.

3. Quando vengono proposte soluzioni alter­native la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili.

 

Art. 21 (Verifiche)

1. In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è fatto obbligo di allegare a progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformi­tà degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternati­ve.

2. Spetta all'amministrazione cui è demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformità; l'eventuale attesta­zione di non conformità del progetto o il manca­to accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.

 

Art. 22 (Aggiornamento e modifica delle prescrizioni)

1. Sono attribuiti alla commissione permanen­te istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Mi­nistro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di ag­giornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzio­ni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regola­mento.

 

Titolo V

EDILIZIA SCOLASTICA

 

Art 23 (Edifici scolastici)

1. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le università e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.

2. Le strutture interne devono avere le carat­teristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le struttu­re esterne quelle di cui all'art. 10.

3. L'arredamento, i sussidi didattici e le attrez­zature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

4. Nel caso di edifici scolastici a più piani sen­za ascensore, la classe frequentata da un alun­no non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.

 

Titolo VI

SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA UTILITA

 

Art 24 (Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane)

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a perso­ne con limitate capacità motorie deambulanti al­meno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.

2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.

3. All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di una sedia a ruote, senza in­tralciare il passaggio.

4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.

5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fi­ne di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al pia­no di transito della vettura della metropolitana.

6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono ri­spondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.

 

Art 25 (Treni, stazioni, ferrovie)

1. Le principali stazioni ferroviarie devono es­sere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione al­le specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri im­pianti necessari per un trasferimento da un mar­ciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso pur­ché accompagnato da personale di stazione ap­positamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Pre­sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. 2. II sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assi­stenza opportunamente pubblicizzati.

3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferro­viarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.

4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".

5. In ogni caso deve essere riservato un nu­mero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sen­soriale. II trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristi­che del materiale in composizione al treno.

6. II Ministero dei trasporti, sulla base delle in­dicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarità dell'esercizio ferroviario,gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalità di finanzia­mento nonché i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

7. Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioè di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.

 

Art. 26 (Servizi di navigazione marittima: navi nazionali)

1. Le aperture dei portelloni di accesso a bor­do impiegabili per persone con impedita capaci­tà motoria o sensoriale, trasportate con autovet­tura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote è richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.

2. Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e co­munque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per ga­rantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

3. La zona di ponte ove si accede a bordo de­ve permettere il passaggio fino all'area degli al­loggi destinati alle persone con impedita capacità motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da per­mettere lo sbarco della persona con impedita capacità motoria o sensoriale dell'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonché la ma­novra di essa.

4. II percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con even­tuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali so­glie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.

5. Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche ri­spondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe so­stitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le ca­ratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devo­no sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.

6. L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consenti­re, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli di­spositivi di manovra; pavimenti antisdrucciole­voli nelle zone di passaggio; apparecchi di se­gnalazione per chiamata del personale di servi­zio addetto alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; locali igienici ri­servati alle stesse persone, rispondenti alle nor­me dell'art. 15.

7. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e pratica­bile l'applicazione delle disposizioni di cui so­pra.

 

Art 27 (Servizi di navigazione interna)

1. Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere penden­za modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali ac­corgimenti per garantirne la sicura agibilità per l'incolumità delle persone.

2. Sulle navi nelle immediate vicinanze del­l'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislo­carvi sedie a ruote salvo gravi difficoltà tecni­che.

3. Le presenti disposizioni non si applicano alle unità veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e pratica­bile l'applicazione delle disposizioni di cui so­pra.

 

Art. 28 (Aerostazioni)

1. Ogni aeroporto deve essere dotato di appo­siti sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano pre­senti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile è assicurato da elevatore a cabina chiusa.

2. Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli arti­coli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.

3. All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garan­tire, per quanto possibile, l'autonoma circolazio­ne del passeggero disabile.

 

Art. 29 (Servizi per viaggiatori)

1. I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.

 

Art. 30 (Modalità e criteri di attuazione)

1. II Ministero dei trasporti stabilisce con pro­pri decreti le modalità e i criteri di attuazione delle norme dei presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.

 

Art 31 (Impianti telefonici pubblici)

1. AI fine di consentire l'uso di impianti telefo­nici pubblici da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali sono adottati i seguenti criteri:

a) nei posti telefonici pubblici ubicati nei ca­poluoghi di provincia, deve essere installato in posizione accessibile almeno un apparecchio posto ad una altezza massima di 0,90 m dal pa­vimento e convenientemente isolato sotto il pro­filo acustico. Negli uffici anzidetti, con un nume­ro di cabine non inferiori a 10, una delle cabine deve essere strutturata e attrezzata come se­gue:

1) il dislivello massimo tra il pavimento in­terno della speciale cabina telefonica e il pavi­mento esterno non deve essere superiore a cm 2,5; la porta di accesso deve avere una luce net­ta minima di 0,85 m; l'apparecchio telefonico deve essere situato ad un'altezza minima di 0,90 m dal pavimento; sulla parete ove è applicato l'apparec­chio deve prevedersi un sedile ribaltabile a scom­parsa avente piano di appoggio ad una altezza di 0,45 m; la mensola porta elenchi deve essere posta ad una altezza di 0,80 m; eventuali altre caratteristi­che sono stabilite con decreto del Ministro delle po­ste e delle telecomunicazioni;

b) in ogni comune, secondo un programma da realizzarsi gradualmente in un quinquennio, deve essere posto a disposizione dell'utenza, preferi­bilmente nella sede del locale posto telefonico pubblico, almeno un apparecchio telefonico con i

requisiti di cui alla lettera a);

c) il 5 per cento delle cabine di nuova installazio­ne poste a disposizione del pubblico deve essere ri­spondente ai requisiti di cui alla lettera a); il 5 per cento degli apparecchi posti a disposizione del pubblico deve essere installato ad un'altezza non superiore a 0,90 m. I predetti impianti sono dislocati secondo le esigenze prioritarie segnalate da parte dei singoli comuni interessati.

 

Art 32

1. Sono abrogate, dalla data di entrata in vi­gore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

 

 

(1)            Nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996 è riportato anche il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 "Prescri­zioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità , l'adat­tabilità e la vivibilità negli edifici privati e di edilizia residen­ziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del supe­ramento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

 

 

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