DISEGNO DI
LEGGE N. 3238 SULL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PRESENTATO DAL GOVERNO ALLA CAMERA
DEI DEPUTATI
Riproduciamo
l'articolato del disegno di legge n. 3238 "Disposizioni per la promozione
di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" presentato in
data 19 febbraio 1997 alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, Romano Prodi, e dal Ministro per la solidarietà sociale, Livia
Turco.
Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato
alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per
favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, la crescita, la maturazione
individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, in
attuazione dei principi della Convenzione internazionale sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli
articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
2. Una quota pari ai 70 per cento delle risorse del
Fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui
al comma 1 è riservata al finanziamento di interventi da realizzarsi nelle città
di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari,
Brindisi, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione delle
suddette quote avviene, per il 50 per cento sulla base dell'ultima rilevazione
della popolazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo
le indicazioni del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in istituti educativo-assistenziali
in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di evasione dell'obbligo scolastico
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che
vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori
in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi
civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro,
di grazia e giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità,
sentita la Conferenza permanente per, i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a determinare
le modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al
comma 1.
4. È autorizzata la spesa di lire 127 miliardi per
l'anno 1997 e di lire 322 miliardi a decorrere dal 1998 per il finanziamento
del Fondo di cui al comma 1.
Art. 2 (Ambiti territoriali
d'intervento)
1. Le regioni nell'ambito della programmazione
regionale definiscono, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento e
procedono annualmente al riparto economico delle risorse al fine di assicurare
l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i
soggetti coinvolti. Ai fini della presente legge, possono essere individuati
ambiti di intervento coincidenti con il territorio di comuni, di comuni
associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, di comunità montane e di province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali
di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in
particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i
centri per la giustizia minorile, nonché con l'azione integrata e coordinata
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvano ogni anno
piani annuali territoriali d'intervento, articolati in progetti immediatamente
esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria.
I piani d'intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono
all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a
valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti delle
disponibilità assegnate ad ogni singola regione, entro i successivi sessanta
giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento
delle risorse loro trasferite per la realizzazione di programmi
interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia
e l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per
il finanziamento dei piani annuali di intervento ad integrazione delle quote
di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché per il
finanziamento di interventi non cofinanziati dallo stesso Fondo nazionale.
Art. 3 (Azioni ammesse al
finanziamento)
1.
Sono ammesse al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 le seguenti
azioni:
a) servizi di sostegno della relazione genitorefigli,
di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al
ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali;
b)
innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c)
servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero;
d) azioni positive per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili
fondamentali e per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano da
parte dei minori.
Art 4 (Servizi di sostegno della
relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché
di misure alternative al ricovero dei minori in istituti
educativo-assistenziali)
1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), sono finalizzati al contrasto della povertà, alla prevenzione del
disagio e al superamento del ricovero dei minori negli istituti educativo-assistenziali,
anche in relazione alla condizione dei minori stranieri. Tali interventi sono
realizzati mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste
nei piani socio-sanitari regionali, ed in particolare attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di
famiglie in particolare stato di bisogno, finalizzato al soddisfacimento delle
esigenze dei figli minori a carico;
b) l'attività di informazione e sostegno alle scelte
di maternità e paternità, facilitando la comprensione dei diritti e l'accesso
ai servizi disciplinati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, recante
istituzione dei consultori familiari, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno alla famiglia ed al minore
al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di
crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di
rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno
alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d)
gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l'accoglienza e il trattamento di minori, anche
sieropositivi, handicappati psichici e affetti da gravi patologie, in comunità
di accoglienza temporanea;
f)
l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari con figli
minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne
in difficoltà anche con figli minori, nonché la promozione di accoglienze per
nuclei madrefigli minori da parte di famiglie;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei
casi di abuso sessuale, maltrattamento e violenza;
i) i servizi di consulenza per famiglie e minori
orientati al superamento delle difficoltà relazionali;
I)
gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed
ospedalizzato.
Art. 5 (Innovazione e sperimentazione
di servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), devono essere orientate all'offerta di servizi socio-educativi per la prima
infanzia e per i genitori, non sostitutivi degli asili nido tradizionali,
anche autorganizzati dalle famiglie, e si configurano come:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche,
culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni,
accompagnati da genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano
della cura dei minori, organizzati secondo criteri di flessibilità;
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche
finalizzati all'assistenza a bambini di età compresa tra i diciotto mesi ed i
tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di
servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
Art. 6 (Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
c), realizzate mediante operatori educativi con specifica competenza
professionale, sono rivolte al sostegno ed allo sviluppo di servizi, anche nei
periodi di sospensione delle attività didattiche, con le seguenti finalità:
a) promuovere e valorizzare la partecipazione dei
minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative;
b)
promuovere occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile.
2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere
realizzate anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la
disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle
istituzioni scolastiche, adottato con decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 1996, n. 567.
Art. 7 (Azioni positive per la
promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. Ai fini della presente legge, per «azioni positive
per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» si intendono
quelle azioni orientate a migliorare il benessere e la qualità della vita dei
minori, a promuoverne l'autonomia e la creatività, nonché a valorizzare, nel
rispetto di ogni diversità, le caratteristiche di genere, culturali ed etniche.
In particolare, le azioni positive devono prevedere:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli
spazi urbani, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione dei
beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza
dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed
in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei
bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale.
Art. 8 (Servizio di consulenza e
informazione per l'infanzia)
1. II Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Centro nazionale per la
tutela dell'infanzia ed, in caso di rilevata necessità, enti ed istituzioni
all'uopo convenzionati, attiva un servizio di consulenza e informazione per
l'infanzia. II servizio, previa richiesta, assiste gli enti locali e territoriali,
nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei
progetti previsti dai piani territoriali di intervento. Provvede, altresì, alla
creazione dì una banca dati dei servizi ai minori, allo scopo di fav9rire la
diffusione delle conoscenze e la realizzazione dei migliori programmi nelle
aree di cui all'obiettivo 1 come definite dalla Commissione delle Comunità
europee.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per
l'attuazione del servizio di cui al comma 1.
3. Per il funzionamento del servizio di cui al comma
1 è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9 (Valutazione dell'efficacia
della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni, sulla
base di una dettagliata relazione, comunicano al Ministro per la solidarietà
sociale lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e
la loro efficacia, gli obiettivi conseguiti nonché le misure urgenti da
attuare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel territorio
regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione dei
soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate ed alla conseguente ridestinazione
delle stesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli
interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la
solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture
competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi
negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.
Art. 10 (Conferenza nazionale per la
tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)
1. II Ministro per la solidarietà sociale convoca
periodicamente la Conferenza nazionale per la tutela dell'infanzia e
dell'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il
supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale per la tutela
dell'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali
rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti
che operano all'interno del sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso
informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e
dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della
società.
Art. 11 (Rifinanziamento della legge 19
luglio 1991, n. 216)
1. II Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19
luglio 1991, n. 216, come modificata e integrata dal decreto-legge 27 maggio
1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n.
465, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di
coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, relativamente al triennio
1997-1999, nella misura di lire 40 miliardi per ciascun anno. Per lo
svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n.
216, è assegnata, al Ministero di grazia e giustizia, una somma pari a lire 10
miliardi per ogni esercizio finanziario in detrazione al predetto
rifinanziamento. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
2. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme
accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19
luglio 1991, n. 216, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del
Ministero dell'interno.
Art. 12 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli
1 e 8 della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1997 e a lire
325 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. II Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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