LE RSA DEVONO ESSERE STRUTTURE SANITARIE
PRIMARI GERIATRI DEL PIEMONTE
I Primari geriatri del Piemonte in data
18 dicembre 1996 hanno inviato all'Assessore alla sanità della Regione
Piemonte la nota che riproduciamo:
«Tenuto conto che:
«1, il D.P.R. 1 ° marzo 1994 "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994/996"
stabilisce che "gli anziani
ammalati, compresi quelli colpiti da cronicità e da non autosufficienza,
devono essere curati senza limiti di durata nelle sedi più opportune,
ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo primario delle cure
costituisce non solo una scelta umanamente significativa, ma soprattutto una
modalità terapeutica spesso irrinunciabile";
«2. lo stanziamento di 10 mila miliardi per la costruzione di 140 mila
posti letto in RSA (Residenze sanitarie assistenziali), è stato disposto dalla
legge 67/1988 con esplicito riferimento al settore sanitario e l'attribuzione
di precise
funzioni al Ministero della sanità;
- il regolamento sugli investimenti previsti dalla citata legge 67/1988 è
stato emanato dal Ministro della sanità con decreto 29 agosto 1989 n. 321;
- l'atto di indirizzo e coordinamento delle RSA 8 stato disposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità
con decreto 22 dicembre
1989;
- altri provvedimenti (linee guida, circolari, ecc.) in materia di RSA
sono stati emanati dal Ministero della sanità;
- nella risoluzione del Parlamento del 30 gennaio 1992 concernente
l'approvazione del Progetto obiettivo "Tutela della salute degli
anziani" è precisato che detto progetto obiettivo è stato "presentato
dal Governo ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833";
- nel suddetto progetto obiettivo "Tutela della salute degli
anziani" è stabilito che le RSA "costituiscono
una forma di risposta alle situazioni di bisogno sanitario di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o a grave rischio di non
autosufficienza" e più avanti: "La denominazione di residenza
sanitaria assistenziale è stata preferita rispetto ad altre dizioni perché
l'aggettivo `sanitaria' sottolinea che si tratta di una struttura propria del
Servizio sanitario nazionale, a valenza sanitaria, di tipo extraospedaliero
(residenza), la cui gestione è finanziabile con il fondo sanitario nazionale
e di cui le USL possono garantire direttamente la gestione; l'aggettivo
`assistenziale' rimarca che la residenza ha anche una valenza
socio-assistenziale inscindibilmente connessa alla valenza sanitaria, il che
legittima l'impiego da parte del Servizio sanitario nazionale di figure
professionali di tipo sociale, in assenza di assegnazioni da parte degli enti
locali, con assunzione degli oneri relativi, sia pure sotto l'obbligo di contabilizzazione separata";
- in tutte le norme sopra citate non si fa mai cenno alcuno al Ministero
dell'interno competente in materia di assistenza sociale;
«3. le RSA svolgono funzioni di lungodegenza nei confronti di "pazienti con forme croniche stabilizzate,
o di anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di
conservazione" (Decreto del Ministro delta sanità, 13 settembre 1988:
"Determinazione degli standard del personale ospedaliero");
- da ricerche compiute risulta che una percentuale elevata degli anziani
cronici non autosufficienti, oggi ricoverati nelle cosiddette case protette, è
in trattamento per gravi patologie acute (infarto miocardico acuto, ictus
cerebrale, broncopolmonite, scompenso cardiaco acuto, ecc.);
- l'organizzazione
degli ospedali è sempre meno idonea per
curare gli anziani cronici non autosufficienti
e per prevenire le complicanze, e che pertanto
le RSA devono garantire le necessarie
prestazioni anche ai soggetti con gravi riacutizzazioni (1). Occorre altresì
che le RSA si facciano carico dei loro
pazienti nei casi di interventi
chirurgici (ad esempio, dementi con fratture) al fine di ridurre in tutta la
misura del possibile la durata delle degenze ospedaliere;
- l'organizzazione
del personale delle RSA, soprattutto quelle
con più di 40 posti letto, dovrà essere definita in modo da garantire i
necessari interventi nell'arco delle 24
ore di tutti i giorni, festivi
compresi;
prendono atto che
giustamente la
normativa in materia di anziani cronici non autosufficienti riconosce che si tratta di
soggetti malati che devono essere curati prioritariamente a livello domiciliare
e ambulatoriale (compresi i centri diurni per i malati di Alzheimer) e che le
RSA vanno gestite direttamente dalle Aziende sanitarie o essere con esse convenzionate
(con esclusione di ogni competenza programmatica del Ministro dell'interno e di
ogni funzione gestionale dei Comuni), così come è stato stabilito dalle Regioni
Lazio e Liguria.
Valutato che
le normative della sanità sanciscono diritti concretamente
esigibili da parte dei cittadini, mentre ciò non avviene per le disposizioni
in materia di assistenza sociale.
Considerato che
secondo
le deliberazioni assunte dalla Regione Piemonte
le RSA afferiscono al settore dell'assistenza sociale, con il supporto sanitario,
si decide
che
le proposte delle Unità valutative geriatriche per
l'invio di pazienti in RSA del comparto dell'assistenza sociale sono fatte
tenendo esclusivamente conto delle attuali disponibilità e non costituiscono
accettazione della loro attuale connotazione,
si auspica quindi che
la Regione assuma con massima urgenza i provvedimenti
necessari per la creazione di RSA gestite direttamente dalla sanità e per il
sollecito adeguamento delle RSA già riconosciute».
(1) Questa situazione e la conseguenza diretta dell'espulsione degli anziani
malati cronici non autosufficienti dagli ospedali (N.d.R.).
www.fondazionepromozionesociale.it