Prospettive assistenziali, n. 118, aprile-giugno 1997

  

LE RSA DEVONO ESSERE STRUTTURE SANITARIE

PRIMARI GERIATRI DEL PIEMONTE

   

I Primari geriatri del Piemonte in data 18 di­cembre 1996 hanno inviato all'Assessore alla sa­nità della Regione Piemonte la nota che riprodu­ciamo:

 

«Tenuto conto che:

«1, il D.P.R. 1 ° marzo 1994 "Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994/996" stabilisce che "gli anziani ammalati, com­presi quelli colpiti da cronicità e da non autosufficienza, devono essere curati senza limiti di durata nelle sedi più opportune, ricordando che la valorizzazione del domicilio come luogo primario delle cure costituisce non solo una scelta uma­namente significativa, ma soprattutto una modali­tà terapeutica spesso irrinunciabile";

«2. lo stanziamento di 10 mila miliardi per la costruzione di 140 mila posti letto in RSA (Resi­denze sanitarie assistenziali), è stato disposto dalla legge 67/1988 con esplicito riferimento al settore sanitario e l'attribuzione di precise fun­zioni al Ministero della sanità;

- il regolamento sugli investimenti previsti dalla citata legge 67/1988 è stato emanato dal Ministro della sanità con decreto 29 agosto 1989 n. 321;

- l'atto di indirizzo e coordinamento delle RSA 8 stato disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità con decreto 22 dicembre 1989;

- altri provvedimenti (linee guida, circolari, ecc.) in materia di RSA sono stati emanati dal Ministero della sanità;

- nella risoluzione del Parlamento del 30 gen­naio 1992 concernente l'approvazione del Progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani" è precisato che detto progetto obiettivo è stato "presentato dal Governo ai sensi dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978 n. 833";

- nel suddetto progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani" è stabilito che le RSA "costituiscono una forma di risposta alle situazioni di bisogno sanitario di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti o a grave rischio di non autosufficienza" e più avanti: "La denominazione di residenza sanitaria assistenziale è stata preferita rispetto ad altre dizioni perché l'aggetti­vo `sanitaria' sottolinea che si tratta di una struttura propria del Servizio sanitario nazionale, a valenza sanitaria, di tipo extraospedaliero (residenza), la cui gestione è finanziabile con il fondo sanitario nazionale e di cui le USL possono garantire direttamente la gestione; l'aggettivo `assisten­ziale' rimarca che la residenza ha anche una valenza socio-assistenziale inscindibilmente connessa alla valenza sanitaria, il che legittima l'impiego da parte del Servizio sanitario nazionale di figure professionali di tipo sociale, in assenza di assegnazioni da parte degli enti locali, con as­sunzione degli oneri relativi, sia pure sotto l'ob­bligo di contabilizzazione separata";

- in tutte le norme sopra citate non si fa mai cenno alcuno al Ministero dell'interno compe­tente in materia di assistenza sociale;

«3. le RSA svolgono funzioni di lungodegenza nei confronti di "pazienti con forme croniche stabilizzate, o di anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trattamenti protratti di conserva­zione" (Decreto del Ministro delta sanità, 13 settembre 1988: "Determinazione degli standard del personale ospedaliero");

- da ricerche compiute risulta che una percentuale elevata degli anziani cronici non autosufficienti, oggi ricoverati nelle cosiddette case protette, è in trattamento per gravi patologie acute (infarto miocardico acuto, ictus cerebrale, broncopolmonite, scompenso cardiaco acuto, ecc.);

- l'organizzazione degli ospedali è sempre meno idonea per curare gli anziani cronici non autosufficienti e per prevenire le complicanze, e che pertanto le RSA devono garantire le neces­sarie prestazioni anche ai soggetti con gravi riacutizzazioni (1). Occorre altresì che le RSA si facciano carico dei loro pazienti nei casi di interventi chirurgici (ad esempio, dementi con fratture) al fine di ridurre in tutta la misura del possibile la durata delle degenze ospedaliere;

- l'organizzazione del personale delle RSA, soprattutto quelle con più di 40 posti letto, dovrà essere definita in modo da garantire i necessari interventi nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi compresi;

prendono atto che

giustamente la normativa in materia di anziani cronici non autosufficienti riconosce che si trat­ta di soggetti malati che devono essere curati prioritariamente a livello domiciliare e ambulatoriale (compresi i centri diurni per i malati di Alz­heimer) e che le RSA vanno gestite direttamente dalle Aziende sanitarie o essere con esse con­venzionate (con esclusione di ogni competenza programmatica del Ministro dell'interno e di ogni funzione gestionale dei Comuni), così come è stato stabilito dalle Regioni Lazio e Liguria.

Valutato che

le normative della sanità sanciscono diritti concretamente esigibili da parte dei cittadini, mentre ciò non avviene per le disposizioni in materia di assistenza sociale.

Considerato che

secondo le deliberazioni assunte dalla Regione Piemonte le RSA afferiscono al settore dell'assistenza sociale, con il supporto sanitario,

si decide che

le proposte delle Unità valutative geriatriche per l'invio di pazienti in RSA del comparto dell'assi­stenza sociale sono fatte tenendo esclusivamente conto delle attuali disponibilità e non co­stituiscono accettazione della loro attuale connotazione,

si auspica quindi che

la Regione assuma con massima urgenza i provvedimenti necessari per la creazione di RSA gestite direttamente dalla sanità e per il sollecito adeguamento delle RSA già ricono­sciute».

 

 

 

(1) Questa situazione e la conseguenza diretta dell'espulsione degli anziani malati cronici non autosuffi­cienti dagli ospedali (N.d.R.).

 

 

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