Prospettive assistenziali, n. 118, aprile-giugno 1997

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione Internazionale

 

 

REGOLAMENTO DEL COORDINAMENTO DEGLI ENTI ITALIANI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Nel n. 115, luglio-settembre 1996, di Prospetti­ve assistenziali, era stata segnalata la costituzio­ne del Coordinamento degli enti italiani autoriz­zati all'adozione internazionale.

Riportiamo ora il relativo regolamento.

 

Art. 1 - II presente regolamento rappresenta il modello organizzativo e operativo del "Coordi­namento degli enti italiani autorizzati all'adozio­ne internazionale".

Art. 2 - I principi, le finalità e gli obiettivi perse­guiti dal Coordinamento degli enti italiani auto­rizzati all'adozione internazionale, sono indicati nel documento costitutivo di cui il presente re­golamento è parte integrante. II Coordinamento riunisce e collega gli Enti italiani dotati di auto­rizzazione interministeriale che si riconoscono nel documento costitutivo.

Art. 3 - Possono far parte del Coordinamento degli enti italiani autorizzati all'adozione interna­zionale, in qualità di aderenti, gli enti che:

a) siano riconosciuti in ente morale e in pos­sesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al re­gistro del volontariato;

b) abbiano la loro sede legale in Italia; c) siano dotati di segreteria fissa;

d) svolgano, per statuto, la loro attività senza fini di lucro e non consentano la possibilità, per chi vi opera o altri, di arricchimento indebito;

e) riconoscano la sussidiarietà dell'adozione internazionale, proponendo e sostenendo an­che progetti di aiuto nei Paesi di origine dei mi­nori, con particolare attenzione alla prevenzione dell'abbandono, alla deistituzionalizzazione, al mantenimento dei minori nelle loro famiglie;

f) non pongano vincoli di natura ideologica o confessionale nell'erogazione del servizio;

g) non siano espressione di puro volontariato spontaneistico né di soli professionisti, ma la cui struttura organizzativa e gestionale rappresenti un giusto equilibrio di ruoli e competenze;

h) abbiano al proprio interno o si avvalgano per l'espletamento delle proprie attività, con particolare riferimento alle fasi più delicate della procedura, di esperti con competenze profes­sionali comprovate da specifico titolo di studio e relativa iscrizione all'ordine, qualora esistente;

i) si assumano la responsabilità dell'intera procedura sia in Italia sia all'estero;

j) abbiano all'estero dei rappresentanti propri, in grado di accogliere e accompagnare gli aspi­ranti genitori adottivi;

k) non si prestino a fare da copertura ad altre associazioni non autorizzate, o a privati che ab­biano svolto le ricerche del bambino per proprio conto.

Art. 4 - Spetta all'Assemblea del Coordina­mento valutare e accettare le domande di ade­sione, previo esame della documentazione alle­gata alle domande stesse.

Art. 5 - Gli aderenti partecipano fornendo un contributo di lavoro e di idee per il raggiungi­mento degli obiettivi del Coordinamento. La mo­dalità di partecipazione è la designazione for­male di un rappresentante e di un suo sostituto, con diritto di voto all'assemblea del Coordina­mento. Alle assemblee è possibile partecipare con una delegazione mantenendo però il diritto di un solo voto. Gli enti aderenti sono tenuti a corrispondere una quota di adesione annua sta­bilita dall'assemblea e differenziata in base al numero delle adozioni realizzate da ogni Ente. Tale quota servirà per la gestione economica del Coordinamento. La perdita della qualifica di aderente avviene per:

a) dimissioni;

b) trasgressione degli scopi e delle, finalità del Coordinamento così come definiti nel documen­to costitutivo e nel presente regolamento;

c) assenza continuativa, non giustificata, nell'arco di un anno alle riunioni del Coordina­mento;

d) morosità nel versamento della quota di adesione annuale.

Nei casi b), c) e d) la perdita della qualifica di aderente sarà decisa dall'assemblea dopo aver esperito ogni possibile tentativo di chiarimento.

Art 6 - Organi del Coordinamento sono: a) l'assemblea degli aderenti;

b) il segretario generale;

c) la segreteria operativa. La segreteria ope­rativa, eletta dall'assemblea, è composta da tre membri, di cui uno è il segretario generale, ed ha lo scopo di collaborare con il segretario stes­so per l'espletamento delle mansioni attribuite a quest'ultimo.

Art. 7 - All'assemblea degli aderenti interven­gono con diritto di voto i delegati, o i sostituti, designati da ciascun ente autorizzato. II delega­to e il sostituto devono essere muniti di poteri decisionali. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta a trimestre dal segretario ge­nerale, oppure su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto al voto mediante richiesta scritta indirizzata alla segreteria operativa. La convocazione deve contenere l'ordine del gior­no, la data, la sede della riunione e deve essere inviata almeno 15 giorni prima, salvo emergen­ze. L'assemblea straordinaria deve contenere inoltre la data della prima e della seconda con­vocazione, che dovrà essere fissata a distanza di un giorno dalla prima. In caso di impedimento del proprio delegato e del suo sostituto è am­messa la delega al rappresentante di altro ente.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la maggioranza degli aderenti, delegati o sostituti e delibera a maggioranza dei presenti o rappresentanti.

L'assemblea straordinaria sarà convocata per le modifiche dell'atto costitutivo, degli obiettivi, delle norme etiche e del presente regolamento ed è validamente costituita in prima convocazio­ne con la presenza dei 2/3 degli aderenti e in seconda convocazione con la maggioranza de­gli aderenti o rappresentati e delibera a maggio­ranza dei presenti o rappresentati.

L'Assemblea per l'espletamento dei suoi lavo­ri può avvalersi della consulenza di esperti.

Art. 8 - Funzioni dell'assemblea ordinaria degli aderenti:

1) fissare le linee programmatiche ed operati­ve del Coordinamento;

2) approvare le nuove ammissioni e delibera­re la perdita della qualifica di aderente;

3) eleggere il segretario generale e il suo so­stituto;

4) eleggere i due membri della segreteria operativa;

5) fissare le quote annue di adesione al Coor­dinamento;

6) definire le modalità organizzative della Se­greteria operativa;

7) approvare il bilancio consuntivo e preventivo. Le cariche sono gratuite, i membri eletti resta­no in carica due anni e sono rieleggibili.

Art 9 - Funzioni del segretario generale: a) porre in essere, in collaborazione con la segreteria operativa, le linee programmatiche decise dall'assemblea;

b) convocare e predisporre i lavori dell'As­semblea ordinaria e straordinaria quando ne­cessario;

c) predisporre il bilancio consuntivo e preven­tivo;

d) rappresentare il Coordinamento nelle rela­zioni esterne;

e) curare i rapporti con la segreteria operativa.

Art. 10 - La segreteria operativa, provvisoria­mente presso la sede di uno degli enti, ha le se­guenti funzioni:

a) inviare le convocazioni e ogni altra comuni­cazione agli aderenti;

b) redigere i verbali delle riunioni;

c) collaborare con il segretario generale alla realizzazione delle linee programmatiche stabili­te dall'assemblea.

Art. 11- L'assemblea degli aderenti può stabili­re la formazione di commissioni di lavoro, a tempo determinato, per la valutazione, lo studio ed ela­borazione di proposte su argomenti specifici.

Art. 12 - II Coordinamento si finanzia attraverso: a) quote dì ingresso dei nuovi iscritti;

b) quote di gestione proporzionali;

c) contributi per iniziative mirate da suddivi­dere in parti uguali;

d) contributi di enti pubblici;

e) donazioni, lasciti e elargizioni di privati. Le quote riferite ai commi a), b) e c), sono sta­bilite annualmente dall'Assemblea.

 

 

 

Hanno aderito: Ai.Bi., A.LP.A., Amici trentini, CIAI, Il Conven­tino, International Adoption, Istituto La Casa, La primogeni­ta, S.P.A.I.

 

 

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