Notiziario del Centro italiano per l'adozione
Internazionale
REGOLAMENTO DEL
COORDINAMENTO DEGLI ENTI ITALIANI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Nel n. 115,
luglio-settembre 1996, di Prospettive
assistenziali, era stata segnalata la
costituzione del Coordinamento degli enti italiani autorizzati all'adozione
internazionale.
Riportiamo ora il relativo regolamento.
Art. 1 - II presente regolamento rappresenta il
modello organizzativo e operativo del "Coordinamento degli enti italiani
autorizzati all'adozione internazionale".
Art. 2 - I principi, le finalità e gli obiettivi
perseguiti dal Coordinamento degli enti italiani autorizzati all'adozione
internazionale, sono indicati nel documento costitutivo di cui il presente regolamento
è parte integrante. II Coordinamento riunisce e collega gli Enti italiani
dotati di autorizzazione interministeriale che si riconoscono nel documento
costitutivo.
Art. 3 - Possono far parte del Coordinamento degli
enti italiani autorizzati all'adozione internazionale, in qualità di aderenti,
gli enti che:
a) siano riconosciuti in ente morale e in possesso
dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro del volontariato;
b) abbiano la loro sede
legale in Italia; c) siano dotati di segreteria fissa;
d) svolgano, per statuto, la loro attività senza fini
di lucro e non consentano la possibilità, per chi vi opera o altri, di
arricchimento indebito;
e) riconoscano la sussidiarietà dell'adozione
internazionale, proponendo e sostenendo anche progetti di aiuto nei Paesi di
origine dei minori, con particolare attenzione alla prevenzione
dell'abbandono, alla deistituzionalizzazione, al mantenimento dei minori nelle
loro famiglie;
f)
non pongano vincoli di natura ideologica o confessionale nell'erogazione del
servizio;
g) non siano espressione di puro volontariato
spontaneistico né di soli professionisti, ma la cui struttura organizzativa e
gestionale rappresenti un giusto equilibrio di ruoli e competenze;
h) abbiano al proprio interno o si avvalgano per
l'espletamento delle proprie attività, con particolare riferimento alle fasi
più delicate della procedura, di esperti con competenze professionali
comprovate da specifico titolo di studio e relativa iscrizione all'ordine,
qualora esistente;
i)
si assumano la responsabilità dell'intera procedura sia in Italia sia
all'estero;
j) abbiano all'estero dei rappresentanti propri, in
grado di accogliere e accompagnare gli aspiranti genitori adottivi;
k) non si prestino a fare da copertura ad altre
associazioni non autorizzate, o a privati che abbiano svolto le ricerche del
bambino per proprio conto.
Art. 4 - Spetta all'Assemblea del Coordinamento
valutare e accettare le domande di adesione, previo esame della documentazione
allegata alle domande stesse.
Art. 5 - Gli aderenti partecipano fornendo un
contributo di lavoro e di idee per il raggiungimento degli obiettivi del
Coordinamento. La modalità di partecipazione è la designazione formale di un
rappresentante e di un suo sostituto, con diritto di voto all'assemblea del
Coordinamento. Alle assemblee è possibile partecipare con una delegazione
mantenendo però il diritto di un solo voto. Gli enti aderenti sono tenuti a
corrispondere una quota di adesione annua stabilita dall'assemblea e
differenziata in base al numero delle adozioni realizzate da ogni Ente. Tale
quota servirà per la gestione economica del Coordinamento. La perdita della
qualifica di aderente avviene per:
a)
dimissioni;
b) trasgressione degli scopi e delle, finalità del
Coordinamento così come definiti nel documento costitutivo e nel presente
regolamento;
c) assenza continuativa, non giustificata, nell'arco
di un anno alle riunioni del Coordinamento;
d)
morosità nel versamento della quota di adesione annuale.
Nei casi b), c) e d) la perdita della qualifica di
aderente sarà decisa dall'assemblea dopo aver esperito ogni possibile tentativo
di chiarimento.
Art
6 - Organi del Coordinamento sono: a) l'assemblea degli aderenti;
b)
il segretario generale;
c) la segreteria operativa. La segreteria operativa,
eletta dall'assemblea, è composta da tre membri, di cui uno è il segretario
generale, ed ha lo scopo di collaborare con il segretario stesso per
l'espletamento delle mansioni attribuite a quest'ultimo.
Art. 7 - All'assemblea degli aderenti intervengono
con diritto di voto i delegati, o i sostituti, designati da ciascun ente
autorizzato. II delegato e il sostituto devono essere muniti di poteri
decisionali. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta a trimestre dal
segretario generale, oppure su richiesta di almeno un terzo degli aventi
diritto al voto mediante richiesta scritta indirizzata alla segreteria
operativa. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, la
sede della riunione e deve essere inviata almeno 15 giorni prima, salvo emergenze.
L'assemblea straordinaria deve contenere inoltre la data della prima e della
seconda convocazione, che dovrà essere fissata a distanza di un giorno dalla
prima. In caso di impedimento del proprio delegato e del suo sostituto è ammessa
la delega al rappresentante di altro ente.
L'assemblea
ordinaria è validamente costituita
con la maggioranza degli aderenti, delegati o sostituti e delibera a
maggioranza dei presenti o rappresentanti.
L'assemblea
straordinaria sarà convocata per le
modifiche dell'atto costitutivo, degli obiettivi, delle norme etiche e del
presente regolamento ed è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza dei 2/3 degli aderenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli
aderenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei presenti o
rappresentati.
L'Assemblea
per l'espletamento dei suoi lavori può avvalersi della consulenza di esperti.
Art.
8 - Funzioni dell'assemblea ordinaria degli aderenti:
1)
fissare le linee programmatiche ed operative del Coordinamento;
2)
approvare le nuove ammissioni e deliberare la perdita della qualifica di
aderente;
3)
eleggere il segretario generale e il suo sostituto;
4)
eleggere i due membri della segreteria operativa;
5)
fissare le quote annue di adesione al Coordinamento;
6)
definire le modalità organizzative della Segreteria operativa;
7)
approvare il bilancio consuntivo e preventivo. Le cariche sono gratuite, i
membri eletti restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Art
9 - Funzioni del segretario generale: a) porre in essere, in collaborazione con
la segreteria operativa, le linee programmatiche decise dall'assemblea;
b) convocare e predisporre i lavori dell'Assemblea
ordinaria e straordinaria quando necessario;
c)
predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
d)
rappresentare il Coordinamento nelle relazioni esterne;
e)
curare i rapporti con la segreteria operativa.
Art. 10 - La segreteria operativa, provvisoriamente
presso la sede di uno degli enti, ha le seguenti funzioni:
a)
inviare le convocazioni e ogni altra comunicazione agli aderenti;
b)
redigere i verbali delle riunioni;
c) collaborare con il segretario generale alla
realizzazione delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea.
Art. 11- L'assemblea degli aderenti può stabilire la
formazione di commissioni di lavoro, a tempo determinato, per la valutazione,
lo studio ed elaborazione di proposte su argomenti specifici.
Art.
12 - II Coordinamento si finanzia attraverso: a) quote dì ingresso dei nuovi
iscritti;
b)
quote di gestione proporzionali;
c)
contributi per iniziative mirate da suddividere in parti uguali;
d)
contributi di enti pubblici;
e)
donazioni, lasciti e elargizioni di privati. Le quote riferite ai commi a), b)
e c), sono stabilite annualmente dall'Assemblea.
Hanno aderito: Ai.Bi.,
A.LP.A., Amici trentini, CIAI, Il Conventino, International Adoption, Istituto
La Casa, La primogenita, S.P.A.I.
www.fondazionepromozionesociale.it