UNA
IMPORTANTE DELIBERA DEL COMUNE DI ROMA SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI
HANDICAPPATI
Il Comune di Roma ha deliberato un interessante
provvedimento, che prevede - tra l'altro - il rispetto degli obblighi previsti
dalla legge 482/ 1968 sul collocamento obbligatorio degli handicappati da
parte delle aziende che partecipano a gare d'appalto e/o licitazioni private
indette dal Comune stesso.
La delibera segna un passo significativo nelI'ambito
del rispetto delle norme in materia di collocamento, norme che devono essere
rispettate in primo luogo - dagli enti pubblici.
Tuttavia, l'atto di cui sopra non è ancora sufficiente
per assicurare che siano avviate al lavoro le persone disabili, compresi coloro
che hanno una riduzione della capacità lavorativa, come è il caso degli
handicappati intellettivi e degli handicappati fisici con limitata autonomia.
Infatti, tra le persone "protette"
nell'ambito della legge 482 del 1968 troviamo ancora (purtroppo!) gli orfani,
i profughi, le vedove. Si tratta di lavoratori perfettamente idonei al lavoro,
per i quali dovrebbero essere eventualmente previsti percorsi o punteggi
preferenziali, ma nell'ambito del collocamento ordinario.
Mentre si auspica una riforma della legge 482/ 1968,
riteniamo che i Comuni, i loro Consorzi, le USL, le Province, le Regioni e gli
altri enti pubblici dovrebbero assumere iniziative analoghe a quella del
Comune di Roma prevedendo altresì l'assegnazione degli appalti, a parítà delle
altre condizioni, alle aziende che non solo hanno assolto agli obblighi
previsti dalla legge 482/1968, ma hanno anche assunto lavoratori con handicap.
Delibera del Comune di Roma n. 160
II Comune di Roma in data 22 luglio 1996 ha approvato
la seguente deliberazione, presentata dai Consiglieri Galeota, Laurelli,
Foschi, Bartolucci, Francese, Anderson, Borghesi, Ricciotti, Tosi, Lobefaro,
Esposito, Agostini e Augello:
«Premesso che la legge 2 aprile 1968, n. 482 all'art.
1 disciplina l'assunzione obbligatoria presso le Aziende private e le
Amministrazioni dello Stato "... ed Istituti soggetti a vigilanza governativa
degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio,
invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli
orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli
ex-tubercolotici e dei profughi";
«Premesso
che all'art. 11 della medesima legge si disciplina l'aliquota di invalidi che
le Aziende private con più di 35 dipendenti sono obbligati ad assumere;
«Premesso che in base alla legge n. 142 dell'8 giugno
1990 art. 22, nonché in attuazione dello Statuto di questa Amministrazione, il
Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici e alla realizzazione delle
proprie finalità sociali o in maniera diretta o tramite concessione a terzi, a
mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per
azioni a prevalente capitale pubblico locale;
«Premesso che questa Amministrazione comunale è da
sempre impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap
ed, in particolare, favorisce l'integrazione lavorativa degli stessi
nell'ambito della medesima Amministrazione e delle aziende concessionarie;
«Che la VIII Commissione consiliare permanente nella
seduta del 6 marzo 1996 ha espresso all'unanimità parere favorevole
all'ulteriore corso del provvedimento;
«Che la VII Commissione consiliare permanente nella
seduta del 12 marzo 1966 ha espresso all'unanimità parere favorevole all'ulteriore
corso del provvedimento;
il Consiglio comunale
«preso atto di quanto esposto in narrativa delibera
che tutte le concessionarie e le aziende pubbliche, private e a capitale misto,
che intrattengono rapporti contrattuali con il Comune di Roma trasmettano con
cadenza trimestrale elenco nominativo dei lavoratori appartenenti alle
categorie soggette a collocamento obbligatorio distinte per le singole
categorie di riservatari (art. 9 legge n. 482/68) con cura di indicare il totale
di dipendenti appartenenti alle medesime.
«A partire dall'entrata in vigore della presente
deliberazione il Comune di Roma si riserva di chiedere tra i documenti
necessari alla partecipazione a gare di appalto e/o licitazioni private una
dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata attestante, sotto
la propria responsabilità, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla
legge n. 482/68 e successive per la disciplina delle assunzioni obbligatorie.
«II Comune di Roma si impegna a prevedere nelle
convenzioni la più ampia facoltà di controllo sul rispetto delle disposizioni
in materia di collocamento obbligatorio attraverso propri funzionari ed in
collaborazione con gli uffici dell'Ispettorato provinciale del lavoro.
«L'accertata inadempienza del rispetto di tali norme,
previa diffida dell'Amministrazione comunale rimasta senza esito, provocherà
la risoluzione di diritto del contratto o del rapporto convenzionale
intercorso, con l'obbligo di continuare l'esecuzione dell'opera o del servizio
fino a che l'Amministrazione comunale non abbia provveduto alle necessarie sostituzioni.
Il Consiglio comunale
«preso
atto di quanto esposto in narrativa delibera quanto segue:
«1) a partire dall'entrata in vigore della presente
deliberazione il Comune di Roma farà richiesta tra i documenti necessari alla
partecipazione a gare d'appalto e/o licitazioni private di una dichiarazione
del legale rappresentante con firma autenticata attestante, sotto la propria responsabilità,
di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 482/68 e successive
per la disciplina delle assunzioni obbligatorie.
«2) L'accertata inadempienza del rispetto di tali
norme, previa diffida dell'Amministrazione comunale rimasta senza esito,
provocherà la risoluzione di diritto del contratto o del rapporto
convenzionale intercorso.
«3) In ottemperanza di quanto su esposto in ogni
convenzione o contratto stipulato tra l'Amministrazione comunale e terzi dovrà
essere prevista la clausola che faccia obbligo ai terzi di rispettare gli
obblighi previsti dalla legge 482 e successive modificazioni».
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