Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

LA REGIONE VALLE D'AOSTA ED I COMUNI DI BOLOGNA E TORINO PRETENDONO DI AUMENTARE I CONTRIBUTI ILLEGALMENTE RICHIESTI AGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ED AI LORO CONGIUNTI

 

 

Le Regioni, con la complicità del Ministro della sanità e dei Comuni, continuano a considerare non malati gli anziani cronici non autosufficienti, esclu­dendoli dalla competenza del Servizio sanitario nazionale.

Non contenti di danneggiare 1 milione di persone negando loro il diritto alle cure sanitarie senza limiti di durata previsto - come abbiamo scritto mille volte -dalle leggi vigenti, la cui validità è confermata dalla sentenza n. 10150/1996 della Corte di Cassazio­ne (1), hanno avviato una forte offensiva per colpire, anche sul piano economico, i malati ed i loro con­giunti.

La Regione Valle d'Aosta ha elevato l'importo della retta di ricovero dal minimo di due milioni al mese fino a tre milioni e mezzo (2). Se il vecchio malato che - lo ricordiamo - in base alle norme in vigore non dovrebbe pagare una lira per il ricovero in struttura sanitaria (3) non ha i mezzi sufficienti per coprire la retta, devono intervenire i congiunti.

A sua volta Flavio Delbono, Assessore al bilancio del Comune di Bologna, città simbolo della sinistra italiana, ha proposto di rivalersi sui beni dell'anziano (case di proprietà, Bot, ecc.) entrando nell'asse ere­ditario per recuperare le somme anticipate dall'ente locale (4).

La spesa del Comune di Bologna, che se rispet­tasse le leggi vigenti non dovrebbe spendere una lira nei confronti degli anziani ammalati, è di circa 17 miliardi all'anno.

Sulla stessa linea il nuovo Assessore all'assisten­za del Comune di Torino, Stefano Lepri che, ripe­tendo quanto sostenuto a Bologna, intende «rivaler­si sull'eredità del nonno (5) attingendo dai Bot in banca o prelevando una quota della casa di pro­prietà» (6).

 

La presa di posizione del Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti (7)

AI Sindaco, agli Assessori al bilancio e ai servizi sociali e ai Capi Gruppo del Consiglio comunale di Torino, il Comitato per la difesa dei diritti degli assi­stiti ha indirizzato in data 19 agosto 1997 la seguen­te lettera (8):

«In merito all'articolo "Il Comune tra gli eredi del nonno" pubblicato su "`La Stampa" del 19 c.m., que­sto Coordinamento, che funziona ininterrottamente dal 1970, osserva quanto segue:

«1. se l'anziano in tutto o in parte autosufficiente (o altro soggetto) si rivolge al Comune per essere assistito (ad esempio mediante ricovero in casa di riposo), è ovvio che deve contribuire con i propri redditi ed i propri beni. Anzi, poiché l'assistenza, ai sensi del 1 ° comma dell'art. 38 della Costituzione, può essere fornita dall'ente pubblico esclusivamen­te alle persone inabili al lavoro e prive dei mezzi necessari per vivere, i Comuni dovrebbero stabilire livelli economici al di sopra dei quali non forniscono più assistenza o la forniscono solamente se la spesa relativa è totalmente rimborsata dal soggetto. Per quanto riguarda la rivalsa sui patrimoni dell'as­sistito va segnalato che il Comune di Torino, nono­stante i ripetuti solleciti di questo Comitato, non ha mai dato attuazione alla propria delibera del 14 marzo 1979 in cui era previsto che "specifici accordi verranno stabiliti fra il Comune e l'assistito che pos­segga beni immobili o mobili registrati, il cui valore copra in tutto o in parte !e spese. Le finalità di tali accordi sono:

«a) garantire all'assistito la proprietà degli immo­bili o mobili registrati, la cui alienazione non è rite­nuta opportuna dall'assistito stesso;

b) garantire al Comune il recupero delle somme sostenute dal Comune stesso, prevedendone anche la rivalutazione al momento in cui avverrà il rimbor­so».

«2. Ben diversa è la situazione dei cosiddetti anziani non autosufficienti, in realtà anziani colpiti da malattie croniche (demenza senile, ictus, infarto, cancro, ecc.) in modo così grave da determinare anche situazioni di totale dipendenza da terzi. In questi casi, l'intervento del Comune è certamente indebito, in quanto, in base alle leggi vigenti (692/1955, 132/1968, 386/1974, 833/1978, la cui validità è stata confermata fra l'altro dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10150/1996), la cura, sia essa domiciliare, ambulatoriale o residenziale, è di competenza del Servizio sanitario nazionale e non dei Comuni. Purtroppo, molte Regioni, compre­so il Piemonte, con la complicità dei Comuni, hanno trasferito gli interventi dal settore sanitario (caratte­rizzato dalla presenza di diritti esigibili da parte dei cittadini e dalla gratuità delle prestazioni, salvo ticket) al comparto dell'assistenza sociale (ancora impostato sulla discrezionalità ad intervenire degli enti competenti).

In questo modo, violando le leggi esistenti ed il semplice buon senso, viene negata nei fatti la pre­senza di malattie nei vecchi malati cronici non auto­sufficienti.

Se i Comuni agissero rispettando le leggi e fosse­ro veramente preoccupati delle esigenze e dei diritti degli anziani malati cronici non autosufficienti (domani lo potranno essere gli amministratori e gli operatori che oggi negano tali esigenze e diritti!) agi­rebbero affinché il Servizio sanitario nazionale assu­ma le competenze spettantegli per legge e non cari­cherebbero sui bilanci comunali oneri che non com­petono, oneri ingiustificati che per il Comune di Torino sono di circa 20 miliardi all'anno.

Pur non prevedendo le leggi vigenti che le cure residenziali (ad esempio presso RSA) comportino il pagamento di quote da parte dell'utenza, questo Coordinamento non si oppone alla imposizione da parte delle Regioni e delle USL di contributi a carico degli anziani cronici non autosufficienti ricoverati, a condizione che le strutture sanitarie forniscano tutte

le prestazioni necessarie (ad esempio anche I'im­boccamento e l'accompagnamento) e si tenga conto degli eventuali impegni economici a carico dell'inte­ressato (pagamento mutui, obblighi nei confronti del coniuge, dei figli e dei terzi, ecc.).

«3. In base alle leggi vigenti i Comuni e gli altri enti pubblici non possono pretendere contributi econo­mici dai parenti di assistiti maggiorenni.

Quanto sopra è confermato:

- dal parere del Ministero dell'interno del 27.12.1993, prot. 12287170,­

- dalle note della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1994, prot. DASl4390/1/H1795, del 20 ottobre 1995, prot. DASl13811/1/Hl795 e del 29 luglio 1997, prot. DASl247/ULl1/H1795;

- dalla risposta fornita dall'Assessore all'assisten­za della Regione Piemonte in data 7 marzo 1996; - dalla sentenza della 11 Sezione civile del Tribunale di Verona del 16 marzo 1996 in cui è pre­cisato che, come prevedono l'art. 433 e seguenti del codice civile, gli alimenti possono essere richie­sti ai parenti esclusivamente dai congiunti interessa­ti (o dal loro tutore) e non da altre persone e nem­meno dagli enti pubblici di assistenza e che, contra­riamente a quanto ha affermato il Prof. Claudio Dal Piaz su "La Stampa" del 19 c.m. "non si può parlare di ingiustificato arricchimento per il parente tenuto agli alimenti, finché questi non siano richiesti dal beneficiario e quindi sorto l'obbligo di pagamento".

«Questo Comitato spera che, finalmente, la nuova Amministrazione comunale rispetti le leggi vigenti e la citata deliberazione del 14 marzo 1979».

 

 

 

 

(1) La sentenza è riportata integralmente sul n. 117, gennaio­marzo 1997, di Prospettive assistenziali.

(2) Cfr. La Stampa del 12 agosto 1997.

(3) Com'è noto, nelle strutture sanitarie non è prevista nessu­na quota a carico dell'utente, nemmeno quella cosiddetta alber­ghiera.

(4) Cfr. La Stampa del 14 agosto 1997.

(5) Se si rispettasse veramente la dignità degli anziani, non verrebbero mai usati gli appellativi "nonno", "vecchietto", e simili. Da notare che recentemente (cfr. l'Unità del 17 agosto 1997) la quinta Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che defini­re una signora "donnina" costituisce il reato di ingiuria.

(6) Cfr. La Stampa del 19 agosto 1997.

(7) Si veda, altresì, l'articolo "Facciamo il punto sui contributi economici indebitamente richiesti dagli enti pubblici ai parenti degli assistiti maggiorenni", in Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996.

(8) Analoga lettera è stata inviata in data 18 agosto 1997 dallo stesso Comitato al Sindaco, agli Assessori al bilancio e all'assi­stenza e ai Capi Gruppo del Consiglio comunale di Bologna.

 

 

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