Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997

 

 

Notizie

 

 

DIVIETO DI SEGNALAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DEI NOMINATIVI DI ASSISTITI

 

Con nota del 12 giugno 1997, prot. 113/CIS/Uff. M.C., il Prefetto di Novara ha informato i Sindaci, le USL, le Associazioni di categoria, i Patronati e le Case di riposo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamen­to dei dati personali, che «il rilascio di elenchi nomi­nativi degli assistiti alle Associazioni di categoria non appare giustificato».

II Prefetto di Novara precisa, quindi, che «a dette Associazioni potranno essere consegnati soltanto elenchi nominativi degli iscritti alle medesime che abbiano rilasciato apposita delega per la trattenuta d'ufficio della quota associativa».

L'estensione della direttiva del Prefetto di Novara a tutto il territorio nazionale dovrebbe pertanto met­tere - finalmente - la parola fine agli ingiustificati ed illegittimi invii alle Associazioni di invalidi (ANMIC, UIC e ENS) dei nominativi delle persone che hanno presentato domanda per l'accertamento della loro invalidità.

 

 

LA CORTE DI CASSAZIONE FAVORISCE IL MERCATO DEI BAMBINI?

 

La prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza del 2 dicembre 1996 n. 4470, deposi­tata in Cancelleria il 20 maggio 1997 ha accolto il reclamo presentato dai coniugi R.M. e R.A. contro il decreto assunto dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 14 luglio 1993 per respingere la domanda di adozione di una bambina romena.

Infatti, il Tribunale per i minorenni di Milano con provvedimento del marzo 1991, dichiarava idonei all'adozione internazionale i coniugi R.M. e R.A. a condizione che si trattasse di minori nati non dopo il 13 giugno 1986, e cioè non successivamente al compimento del 40° anno di età del signor R.M., al fine di rispettare la differenza massima di età fra adottante e adottato stabilita dalla legge 184/1983.

I coniugi R.M. e R.A., ignorando volutamente la disposizione impartita dal Tribunale per i minorenni, ottenevano dal tribunale romeno di Suceava un provvedimento di adozione della bambina romena B.G., orfana di padre e con il consenso della madre, bambina che, essendo nata il 5 dicembre 1988, superava di due anni e mezzo il limite di età fis­sato.

La bambina veniva quindi portata a Milano, ma - secondo la richiesta avanzata dai coniugi R.M. e R.A. all'Ambasciata italiana di Bucarest - non a scopo di adozione, ma per essere sottoposta a cure mediche, peraltro di lieve entità.

Solo dopo un anno e mezzo dall'inganno in Italia, i coniugi si rivolgevano al Tribunale per i minorenni di Milano al fine di ottenere la dichiarazione di effi­cacia in Italia del provvedimento romeno di adozio­ne, richiesta respinta - a nostro avviso giustamente - a causa dell'inosservanza della disposizione impartita dall'Autorità giudiziaria sull'età massima della bambina e per il fatto che il superamento della differenza massima di età era stato ammesso a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 18 luglio 1996 (1) esclusivamente nei casi in cui «l'inserimento in quella specifica famiglia adottiva risponde al preminente interesse del minore e dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo stesso».

Questa condizione non si applicava certamente alla minore B.G. in quanto, com'è noto, vi sono migliaia di famiglie italiane e straniere disponibili all'adozione.

II provvedimento della Corte di Cassazione- è estremamente negativo in quanto, interpretando in modo distorto la sentenza della Corte costituziona­le, incentiva il mercato dei bambini. AI riguardo vi è da osservare che la bambina B.G., come risulta dallo stesso provvedimento della Corte di Cassazione, non si trovava né in stato di abbando­no, né era ricoverata in istituto, né era maltrattata, ma viveva con la madre e tre fratelli che avevano solamente difficoltà di ordine economico.

 

 

SEGRETO ANAGRAFICO IN TEMA DI ADOZIONE

 

II Tribunale per i minorenni di Venezia ha segna­lato che non sempre vengono osservate da parte degli Uffici di stato civile e di anagrafe le cautele imposte dalla normativa in vigore e dalle istruzioni impartite con la circolare MI.A.C.N.G. (87), n. 15100.23A/B-015/014, in data 25.5.87 del Ministero dell'interno, in tema di adozioni di minori nel momento in cui detti uffici rilasciano informazioni, attestazioni, certificati, atti ed estratti riguardanti le vicende familiari di minori adottati.

II predetto tribunale ha pertanto ritenuto opportuno richiamare l'attenzione degli enti interessati ad uno scrupoloso rispetto degli obblighi di riservatezza richiesti nell'ambito della materia in argomento, pre­gando tali enti di voler cortesemente rammentare agli ufficiali di stato civile e di anagrafe che l'art. 73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sanziona penal­mente la condotta di chi «essendone a conoscenza per ragioni del proprio ufficio fornisce qualsiasi noti­zia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione».

Va altresì raccomandato di tenere presente tale presupposto nella redazione e nel rilascio al pubbli­co dei certificati anagrafici, certificati che non deb­bono assolutamente contenere l'indicazione dei domicilio che il minore ha assunto in seguito alla sua adozione o al suo affidamento a fini adottivi.

 

 

L'AFFIDO SU INTERNET

 

Da alcune settimane il Coordinamento tecnico "Affidi familiari" del Comune di Milano, ha attivato su Internet un sito interamente dedicato all'affidamento familiare. La nuova iniziativa è organizzata attraver­so i seguenti temi:

- cos'è l'affido

- come si diventa affidatari - il bambino in primo piano - dati sull'affido a Milano - bambini ora in attesa

- collegamenti a siti che trattano temi analoghi.

Lo scopo di questa iniziativa è quello di diffondere e promuovere questo importante istituto a favore dei minori in difficoltà. La città di Milano e il suo hinter­land, in questi anni di lavoro sull'affido, hanno rispo­sto bene in termini di disponibilità reale. Nel periodo 1981-1996, sono stati realizzati oltre 1.600 affidi, di cui 221 sono attualmente in corso (dati aggiornati al 31/12/96). Le famiglie o i singoli che hanno fattiva­mente aderito a questa importante forma di solida­rietà, rimangono però largamente al di sotto del bisogno effettivo. Le richieste di famiglie affidatarie, che giungono dai Servizi sociali materno-infantili rimangono spesso inevase per mancanza di nuove disponibilità.

Nel tentativo di rintracciare nuove fonti di disponi­bilità, attraverso forme di pubblicizzazione meno consuete, è stato aggiunto un punto informativo sulla rete, nella speranza di incrementare nuove aperture per questo bisogno, o quantomeno favorire una maggior sensibilità sul tema della solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.

L'indirizzo Internet è il seguente: http://www.dante.it/affido

 

 

HANDICAP E BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Si sono realizzate tre importanti esperienze a Collegno, Montà e Canale d'Alba dove si è svolto un'opera di sensibilizzazione sul tema della disabi­lità e delle barriere architettoniche fisiche e culturali. A Collegno il gioco "Città aperta?!" creato dalla Lega Nazionale per il Diritto al Lavoro degli Handicappati (Via Vanchiglia 6, Torino, Tel. 011­817.13.29) in collaborazione con la Cooperativa Piero & Gianni del Gruppo Abele, è stato trasforma­to in un gioco all'aperto con la partecipazione di ragazzi della cittadina che hanno svolto in strada il ruolo di persone disabili in carrozzina alle prese con le difficoltà quotidiane.

Questa esperienza è stata ripresa a Montà con ottimi risultati, tra cui una maggiore sensibilità e senso di solidarietà nei confronti di una giovane stu­dentessa delle scuole medie. II gioco è stato prece­duto dall'intervento di Roberto Tarditi e Piero Defilippi che hanno portato la loro esperienza: que­sto ha in particolare modo determinato un cambia­mento sostanziale nell'atteggiamento fino allora tenuto nei confronti della ragazzina disabile che da quel momento ha potuto godere di un maggiore inserimento all'interno del gruppo dei suoi coetanei.

Analoga opera di sensibilizzazione è stata fatta a Canale d'Alba con l'obiettivo anche qui di mettere l'accento sulle necessità di trasformare l'organizza­zione della città, dei suoi servizi e della sua impo­stazione centrale in modo da recepire le esigenze delle persone disabili.

Gli esperimenti sono stati particolarmente positivi soprattutto perché gli studenti hanno accolto con favore il principio della diversità fra gli individui come fatto vitale e che dunque deve essere affrontato nel più totale rispetto poiché nulla stabilisce quale sia la categoria della normalità.

La prevalenza numerica di certe caratteristiche fisiche e mentali cosiddette "normali" rispetto ad altre cosiddette "anormali" non ne determina la superiorità e il diritto ad una soddisfazione univoca.

Ciascun individuo ha cioè il diritto, indipendente­mente dalle proprie specificità fisiche ed intellettua­li, di godere di ugual opportunità, servizi e rispetto all'interno del proprio ambito sociale.

Siamo contenti di sapere che la giovane studen­tessa ha da quel momento una maggiore conside­razione e comprensione da parte dei propri compa­gni e che dunque la sua qualità della vita sia miglio­rata.

 

 

ESENZIONE DAL BOLLO DEI CONTI CORRENTI INTESTATI A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

 

II Ministero delle finanze ha confermato che, ai sensi dell'art. 8 della legge 266/1991, gli estratti conto bancari e postali intestati alle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di bollo.

Per l'applicazione del beneficio, l'associazione deve documentare alla banca o all'Ente posta pres­so cui è aperto il conto l'avvenuta iscrizione nel regi­stro regionale e specificare che il conto stesso viene utilizzato esclusivamente per fini istituzionali di volontariato.

 

 

(1) Cfr. l'editoriale del n. 115 di Prospettive assistenziali "Adozione: la pessima sentenza della Corte costituzionale e le preoccupanti proposte di legge Guidi e Melandri".

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it