Notizie
DIVIETO DI SEGNALAZIONE ALLE
ASSOCIAZIONI DEI NOMINATIVI DI ASSISTITI
Con nota del 12 giugno 1997, prot. 113/CIS/Uff. M.C.,
il Prefetto di Novara ha informato i Sindaci, le USL, le Associazioni di
categoria, i Patronati e le Case di riposo che, a seguito dell'entrata in
vigore della legge 31 dicembre 1996 n. 675 sulla tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che «il rilascio di elenchi nominativi degli
assistiti alle Associazioni di categoria non appare giustificato».
II Prefetto di Novara precisa, quindi, che «a dette Associazioni potranno essere
consegnati soltanto elenchi nominativi degli iscritti alle medesime che abbiano
rilasciato apposita delega per la trattenuta d'ufficio della quota associativa».
L'estensione della direttiva del Prefetto di Novara a
tutto il territorio nazionale dovrebbe pertanto mettere - finalmente - la
parola fine agli ingiustificati ed illegittimi invii alle Associazioni di
invalidi (ANMIC, UIC e ENS) dei nominativi delle persone che hanno presentato
domanda per l'accertamento della loro invalidità.
LA CORTE DI CASSAZIONE
FAVORISCE IL MERCATO DEI BAMBINI?
La prima Sezione civile della Corte di Cassazione,
con sentenza del 2 dicembre 1996 n. 4470, depositata in Cancelleria il 20
maggio 1997 ha accolto il reclamo presentato dai coniugi R.M. e R.A. contro il
decreto assunto dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 14 luglio 1993
per respingere la domanda di adozione di una bambina romena.
Infatti, il Tribunale per i minorenni di Milano con
provvedimento del marzo 1991, dichiarava idonei all'adozione internazionale i
coniugi R.M. e R.A. a condizione che si trattasse di minori nati non dopo il 13
giugno 1986, e cioè non successivamente al compimento del 40° anno di età del
signor R.M., al fine di rispettare la differenza massima di età fra adottante e
adottato stabilita dalla legge 184/1983.
I coniugi R.M. e R.A., ignorando volutamente la
disposizione impartita dal Tribunale per i minorenni, ottenevano dal tribunale
romeno di Suceava un provvedimento di adozione della bambina romena B.G.,
orfana di padre e con il consenso della madre, bambina che, essendo nata il 5
dicembre 1988, superava di due anni e mezzo il limite di età fissato.
La bambina veniva quindi portata a Milano, ma -
secondo la richiesta avanzata dai coniugi R.M. e R.A. all'Ambasciata italiana
di Bucarest - non a scopo di adozione, ma per essere sottoposta a cure mediche,
peraltro di lieve entità.
Solo dopo un anno e mezzo dall'inganno in Italia, i
coniugi si rivolgevano al Tribunale per i minorenni di Milano al fine di
ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento romeno di
adozione, richiesta respinta - a nostro avviso giustamente - a causa
dell'inosservanza della disposizione impartita dall'Autorità giudiziaria
sull'età massima della bambina e per il fatto che il superamento della
differenza massima di età era stato ammesso a seguito della sentenza della
Corte costituzionale del 18 luglio 1996 (1) esclusivamente nei casi in cui «l'inserimento in quella specifica famiglia
adottiva risponde al preminente interesse del minore e dalla mancata adozione
deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per lo stesso».
Questa condizione non si applicava certamente alla
minore B.G. in quanto, com'è noto, vi sono migliaia di famiglie italiane e
straniere disponibili all'adozione.
II provvedimento della Corte di Cassazione- è
estremamente negativo in quanto, interpretando in modo distorto la sentenza
della Corte costituzionale, incentiva il mercato dei bambini. AI riguardo vi è
da osservare che la bambina B.G., come risulta dallo stesso provvedimento della
Corte di Cassazione, non si trovava né in stato di abbandono, né era
ricoverata in istituto, né era maltrattata, ma viveva con la madre e tre fratelli
che avevano solamente difficoltà di ordine economico.
SEGRETO ANAGRAFICO IN TEMA
DI ADOZIONE
II
Tribunale per i minorenni di Venezia ha segnalato che non sempre vengono
osservate da parte degli Uffici di stato civile e di anagrafe le cautele imposte
dalla normativa in vigore e dalle istruzioni impartite con la circolare MI.A.C.N.G. (87), n. 15100.23A/B-015/014, in data 25.5.87 del Ministero
dell'interno, in tema di adozioni di minori nel momento in cui detti uffici
rilasciano informazioni, attestazioni, certificati, atti ed estratti
riguardanti le vicende familiari di
minori adottati.
II
predetto tribunale ha pertanto ritenuto opportuno richiamare l'attenzione degli
enti interessati ad uno scrupoloso rispetto degli obblighi di riservatezza
richiesti nell'ambito della materia in argomento, pregando tali enti di voler
cortesemente rammentare agli ufficiali di stato civile e di anagrafe che l'art.
73 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sanziona penalmente la condotta di chi
«essendone a conoscenza per ragioni del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia
atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata
adozione».
Va altresì raccomandato di tenere presente tale
presupposto nella redazione e nel rilascio al pubblico dei certificati
anagrafici, certificati che non debbono assolutamente contenere l'indicazione
dei domicilio che il minore ha assunto in seguito alla sua adozione o al suo
affidamento a fini adottivi.
L'AFFIDO SU INTERNET
Da alcune settimane il Coordinamento tecnico
"Affidi familiari" del Comune di Milano, ha attivato su Internet un
sito interamente dedicato all'affidamento familiare. La nuova iniziativa è
organizzata attraverso i seguenti temi:
- cos'è l'affido
- come si diventa affidatari
- il bambino in primo piano - dati sull'affido a Milano - bambini ora in attesa
- collegamenti a siti che
trattano temi analoghi.
Lo scopo di questa iniziativa è quello di diffondere
e promuovere questo importante istituto a favore dei minori in difficoltà. La
città di Milano e il suo hinterland, in
questi anni di lavoro sull'affido, hanno risposto bene in termini di
disponibilità reale. Nel periodo 1981-1996, sono stati realizzati oltre 1.600
affidi, di cui 221 sono attualmente in corso (dati aggiornati al 31/12/96). Le
famiglie o i singoli che hanno fattivamente aderito a questa importante forma
di solidarietà, rimangono però largamente al di sotto del bisogno effettivo.
Le richieste di famiglie affidatarie, che giungono dai Servizi sociali
materno-infantili rimangono spesso inevase per mancanza di nuove disponibilità.
Nel tentativo di rintracciare nuove fonti di disponibilità,
attraverso forme di pubblicizzazione meno consuete, è stato aggiunto un punto informativo sulla rete, nella
speranza di incrementare nuove aperture per questo bisogno, o quantomeno
favorire una maggior sensibilità sul tema della solidarietà nei confronti dei
minori in difficoltà.
L'indirizzo Internet è il seguente: http://www.dante.it/affido
HANDICAP E BARRIERE
ARCHITETTONICHE
Si sono realizzate tre importanti esperienze a
Collegno, Montà e Canale d'Alba dove si è svolto un'opera di sensibilizzazione
sul tema della disabilità e delle barriere architettoniche fisiche e
culturali. A Collegno il gioco "Città aperta?!" creato dalla Lega
Nazionale per il Diritto al Lavoro degli Handicappati (Via Vanchiglia 6,
Torino, Tel. 011817.13.29) in collaborazione con la Cooperativa Piero &
Gianni del Gruppo Abele, è stato trasformato in un gioco all'aperto con la
partecipazione di ragazzi della cittadina che hanno svolto in strada il ruolo
di persone disabili in carrozzina alle prese con le difficoltà quotidiane.
Questa esperienza è stata ripresa a Montà con ottimi
risultati, tra cui una maggiore sensibilità e senso di solidarietà nei
confronti di una giovane studentessa delle scuole medie. II gioco è stato
preceduto dall'intervento di Roberto Tarditi e Piero Defilippi che hanno
portato la loro esperienza: questo ha in particolare modo determinato un
cambiamento sostanziale nell'atteggiamento fino allora tenuto nei confronti
della ragazzina disabile che da quel momento ha potuto godere di un maggiore
inserimento all'interno del gruppo dei suoi coetanei.
Analoga
opera di sensibilizzazione è stata fatta a Canale d'Alba con l'obiettivo anche
qui di mettere l'accento sulle necessità di trasformare l'organizzazione della
città, dei suoi servizi e della sua impostazione centrale in modo da recepire
le esigenze delle persone disabili.
Gli esperimenti sono stati particolarmente positivi
soprattutto perché gli studenti hanno accolto con favore il principio della
diversità fra gli individui come fatto vitale e che dunque deve essere
affrontato nel più totale rispetto poiché nulla stabilisce quale sia la
categoria della normalità.
La prevalenza numerica di certe caratteristiche
fisiche e mentali cosiddette "normali" rispetto ad altre cosiddette
"anormali" non ne determina la superiorità e il diritto ad una
soddisfazione univoca.
Ciascun individuo ha cioè il diritto, indipendentemente
dalle proprie specificità fisiche ed intellettuali, di godere di ugual
opportunità, servizi e rispetto all'interno del proprio ambito sociale.
Siamo contenti di sapere che la giovane studentessa
ha da quel momento una maggiore considerazione e comprensione da parte dei
propri compagni e che dunque la sua qualità della vita sia migliorata.
ESENZIONE DAL BOLLO DEI
CONTI CORRENTI INTESTATI A ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
II Ministero delle finanze ha confermato che, ai
sensi dell'art. 8 della legge 266/1991, gli estratti conto bancari e postali
intestati alle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di
bollo.
Per l'applicazione del beneficio, l'associazione deve
documentare alla banca o all'Ente posta presso cui è aperto il conto
l'avvenuta iscrizione nel registro regionale e specificare che il conto stesso
viene utilizzato esclusivamente per fini istituzionali di volontariato.
(1) Cfr. l'editoriale del n. 115 di Prospettive assistenziali "Adozione: la pessima sentenza della
Corte costituzionale e le preoccupanti proposte di legge Guidi e
Melandri".
www.fondazionepromozionesociale.it