SANCITO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955 N. 692 IL DIRITTO DEGLI ANZIANI
CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ALLE CURE SANITARIE, COMPRESE QUELLE OSPEDALIERE
(*)
FRANCESCO SANTANERA
Molto interessante e ricco di
indicazioni è il dibattito svoltosi in Parlamento in merito al disegno di
legge n. 727 "Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di
invalidità e vecchiaia", dibattito che conferma senza ombra di dubbio il
diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie,
comprese quelle ospedaliere.
Come afferma il Sen. Pezzini,
Presidente della 10a Commissione del Senato e
Relatore del disegno di legge, il provvedimento «viene finalmente a soddisfare una annosa
aspettativa ed a colmare una grave lacuna nel trattamento di previdenza dei vecchi
lavoratori, fino ad oggi sprovvisti di qualsiasi tutela di fronte all'evento di
malattia, proprio quando, a causa dell'età avanzata (..) e dalla minore resistenza
fisica del loro organismo logorato dal lungo lavoro, ne hanno maggior bisogno»
(1).
Importantissima la precisazione
del PresidenteRelatore, secondo cui con il disegno di legge in esame «si intende riconoscere un
"diritto" di assistenza a favore di tutti coloro che hanno speso una
vita di lavoro per il bene comune, sottraendoli all'umiliazione di dover
ricorrere alle iniziative di soccorso di istituzioni informate a criteri
caritativi e degne, peraltro, del massimo apprezzamento» (2).
II Presidente-Relatore ricorda
inoltre che la
Commissione per la riforma della previdenza sociale era pervenuta alle
seguenti conclusioni:
«che, se il
principio cui deve essere informata la previdenza sociale è quello di liberare
il lavoratore dal bisogno, il bisogno in caso di malattia è ancora più grande
nei riguardi di coloro che, come i pensionati, hanno un reddito minore;
che dovendo
avere i pensionati gli stessi diritti degli altri soggetti della previdenza
alle prestazioni, non vi è ragione che queste non siano estese anche ai loro
familiari, quando ricorrano le condizioni per la loro inclusione tra i
beneficiari» (3).
Infine l'On. Pezzini sottolinea
quanto segue:
- «altra caratteristica peculiare della soluzione data
da questo disegno di legge al problema dell'assistenza di malattia ai
pensionati è che il compito di tale assistenza viene conferito agli stessi
istituti presso i quali i pensionati erano assicurati durante l'attività di
servizio;
- «per
quanto riguarda le prestazioni, esse comprendono sia l'assistenza generica e
specialistica, ivi compresa quella ostetrica, sia l'assistenza ospedaliera.
Esse sono erogate da ciascun Istituto nei limiti e con le modalità per esso in
vigore.
Particolare
rilievo assume, come ho già accennato, la disposizione con la quale viene
rimosso qualsiasi limite di durata per l'assistenza delle malattie specifiche
della vecchiaia, accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
e rese note a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» (4).
Dall'esame degli atti
parlamentari risulta inoltre che vennero respinte le richieste formulate dalla
Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale si era pronunciata nei
seguenti termini:
«La
Commissione finanze e tesoro pure esprimendo parere favorevole all'approvazione
del disegno di legge, ritiene che:
a) debba
escludersi l'assistenza malattia per i cronici poveri perché questi devono
essere rimanere a carico degli Enti locali che vi hanno provvisto finora,
aiutati dalla carità locale, se sono poveri;
b) debba
escludersi l'assistenza per coloro che hanno mezzi sufficienti per il proprio
sostentamento;
c) debba
determinarsi che la cura non possa essere effettuata, perle malattie superiori
a giorni ... che in un cronicario, se ve ne sono nella provincia nella quale
l'ammalato risiede, e se lo richiede alla cassa che provvede al pagamento della
malattia;
d) sia
correlativamente diminuita la percentuale sulle rimunerazioni con la quale si
vuole provvedere al servizio di cui al disegno di legge» (5).
AI riguardo è interessante
l'intervento del Sen. Grava, il quale cita
«la
società di mutuo soccorso intitolata "Unione tipografica italiana"
fondata a Torino il 22 giugno 1738, riordinata ai fini della assistenza contro
le malattie con atto notarile 16 agosto 1743, riconosciuta giuridicamente con
decreto 6 agosto 1890», precisando che «lo
statuto
di questa Società è assai interessante; mi limito solo a riportare quanto
recita l'articolo 2, n. 3: "sovvenzionare a titolo di cronicismo quei soci
che per la vecchiaia o per constatata incapacità fisica non possono più
attendere al loro normale lavoro"» (6).
Afferma l'On. Grava: «Eravamo nel 1738: oggi, 1955, si
vorrebbe escludere dall'assistenza "i cronicari". Senza commenti!».
Da parte nostra speriamo che
questa esclusione non sia attuata oggi, 1986!
L'On. Grava precisa inoltre che
il diritto alle prestazioni nei casi di malattia e di vecchiaia è sancito «dall'articolo 38 della Costituzione la
quale stabilisce che: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia"» (7).
Secondo l'On. Grava il campo di
applicazione del disegno di legge può essere definito nei seguenti termini: «Le provvidenze stabilite con questo
disegno di legge abbracciano una vasta e numerosa categoria di vecchi
lavoratori che dopo aver trascinato una dura vita "fra triboli e
spine" si trovano esposti, dolorosamente esposti, nella loro vecchiaia a
tutte le conseguenze morbose che essa porta con sé, senza protezione e tutela.
«Era giusto
e doveroso che il legislatore provvedesse anche a costoro, anche se sono, per
ipotesi, "cronicari" per rendere loro meno triste e più giocondo il
periodo del tramonto.
«E coloro
che beneficieranno di queste provvidenze sono appunto i pensionati della
Previdenza sociale, di Enti locali e dell'EN.P.A.S., i pensionati di invalidità
e vecchiaia e superstiti nonché i congiunti del ristretto nucleo familiare i
quali continueranno a godere, a riposo, le prestazioni che hanno goduto
durante il servizio attivo.
«È una linea
continua che li guida nella vita: è un'assistenza ininterrotta che li
accompagna dalla culla, si può dire, alla tomba anche se, per ipotesi sono
"cronicari", e che si estende dall'individuo alla famiglia evitando
bruschi cambiamenti negli organi preposti all'assistenza e che questa devono prestare,
commisurare, disporre e moderare. Saranno infatti gli stessi Istituti, che
avevano in carico i pensionati durante il servizio attivo, i quali continueranno
a tenerli per tutto il periodo di quiescenza, ciò che rappresenta non piccoli
vantaggi come appare evidente.
«Quanti
saranno coloro che beneficieranno dell'assistenza malattie?
«Non è mio
intendimento tediarvi con delle cifre tanto più che sono state esposte e nella
relazione ministeriale e in quella fattaci dal nostro diligente relatore.
«lo voglio
richiamare piuttosto la vostra attenzione, quella deh Governo e quella dei
preposti al servizio di erogazione delle prestazioni sul numero sempre
crescente di codesti lavoratori pensionati affinché si prendano in tempo le
misure atte a garantire l'assistenza continua a tutti coloro, anche se per
ipotesi sono dei "cronicari'; perché non avvenga che si debba poi togliere
parte di ciò che era concesso o restringere il campo di applicazione. Ecco
perché ho detto "quanti saranno" e non "quanti sono".
«Oggi sono
all'incirca un milione e mezzo, cifra che andrà aumentando sensibilmente, a mio
giudizio, di anno in anno» (8).
Aggiunge l'On. Grava: «Tutti
i
pensionati di invalidità e vecchiaia debbono fruire dell'assistenza e per
tutte le affezioni morbose e tutti senza limiti di tempo. Non voglio dire con
ciò che gli eventi morbosi di lieve entità, i cronicari e via dicendo debbano
avere lo stesso trattamento terapeutico che deve essere praticato ai sofferenti
di malattie più gravi: tutt'altro! Anche in questi casi deve soccorrere 1'0pera
del medico, la sua abilità, i suoi saggi consigli e avveduti accorgimenti in
relazione alla qualità e alla particolare psicologia del paziente».
Da notare che nessun
parlamentare, sia al Senato, sia alla Camera dei deputati, prende posizione
contro l'estensione dell'assistenza sanitaria, compresa quella ospedaliera, ai
pensionati malati cronici non autosufficienti ed ai loro familiari. Dunque essi
sono sicuramente fra i beneficiari.
Lo ribadisce il relatore On.
Rubinacci, che, nell'intervento svolto alla 11 a
Commissione della Camera dei
deputati in data 26 luglio 1955, non deduce i cronici dal numero dei
pensionati per invalidità e vecchiaia per calcolare il costo derivante
dall'approvazione del disegno di legge.
La conferma che il provvedimento
viene approvato in base ai diritti previdenziali dei lavoratori (sanciti dal
2° comma dell'art. 38 della Costituzione) e non in base al diritto
all'assistenza degli inabili al lavoro (10 comma
dell'art. 38), emerge in tutta evidenza a seguito della presentazione di un
emendamento da parte dell'On. Grava, emendamento che prevede che «i cittadini affetti da cecità congenita o
contratta (..) vengano a fruire dei vantaggi offerti da questo provvedimento» (9).
II Presidente-Relatore chiede: «Possiamo noi inserire una categoria di
questo genere in un disegno di legge che riguarda l'assistenza malattia ai
lavoratori non più in attività di servizio, cioè agli ex lavoratori?» (10).
Risponde l'On. Sabatini,
Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: «Qui stiamo discutendo di un disegno di
legge che dà delle prestazioni ai lavoratori pensionati sotto forma di prestazioni
assicurative, mentre per la categoria cui si riferisce l'emendamento del Sen.
Grava vi è una forma di assistenza pubblica. Se inserissimo anche . questa
categoria nel disegno di legge in discussione finiremmo per non mantenere una
coerenza di indirizzo. Non è quindi per l'onere finanziario che ci opponiamo a
questo emendamento, ma per una questione di principio» (11).
Questa argomentazione viene
riconosciuta valida da tutti i parlamentari: il Sen. Grava ritira quindi l'emendamento.
Infine va precisato che
l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati è approvata ponendo a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori gli oneri contributivi di
cui agli art. 5 e 6 della legge 4
agosto 1955, n. 692.
Escludere i cronici dalle cure
ospedaliere e costringerli a pagare i ricoveri assistenziali, costituisce
pertanto non solo
una violazione delle leggi
vigenti, ma anche una truffa nei riguardi di coloro che hanno versato
contributi per essere certi di essere curati anche nelle situazioni di
cronicità.
Come abbiamo documentato
nell'editoriale di questo numero e in quello precedente, la situazione degli
anziani malati cronici non autosufficienti e dei loro familiari è gravissima: a
nostro avviso spetta in primo luogo ai Sindacati pretendere dal Parlamento, dal
Governo, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Unità sanitarie locali il rispetto
delle leggi vigenti e la tutela dei diritti degli ex lavoratori.
Allegato 2
Testo del decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 1956
"Determinazione delle malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia"
Articolo unico
Sono considerate malattie
specifiche della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4
agosto 1955, n. 692, le manifestazioni morbose qui di seguito elencate:
1) Malattie
dell'apparato cardio circolatorio:
Sequele morbose
dell'arteriosclerosi senile (come emorragia e trombosi cerebrale, trombosi
cerebrale, trombosi coronaria, gangrena, ecc.);
Flebosi senile e sue
complicazioni; Ipertensione essenziale senile;
Miocardiopatia senile con
manifestazioni di insufficienza cardiaca.
2) Malattie del
sistema nervoso:
Parkinsonismo senile;
Corea senile.
3) Malattie degli
organi dei sensi:
Cataratta senile;
Otosclerosi senile.
4) Malattie
dell'apparato digerente e del ricambio:
Gastrite atrofica senile;
Diabete senile.
5) Malattie
dell'apparato respiratorio:
Enfisema essenziale senile e sue
complicazioni bronchiali.
6) Malattie dello
scheletro:
Artrosi senile e sue
complicazioni (radicoliti, ecc.).
7) Malattie
dell'apparato emopoietico:
Emopatia da aplasia midollare
senile;
Leucemia linfatica della
vecchiaia;
Porpora senile.
8) Malattie delle
ghiandole endocrine:
Disendocrinopatie senili.
9) Malattie degli
apparati urinario e genitale:
Nefrosclerosi senile;
Ipertrofia prostatica e sue
complicazioni;
Endometrite senile.
10) Neoplasmi.
Le manifestazioni morbose di cui
al precedente elenco sono assistibili senza limiti di durata, dopo l'età
pensionabile, purché siano suscettibili di cure ambulatoriali e domiciliari.
Per tali forme morbose è
analogamente concessa l'assistenza ospedaliera, quando gli accertamenti
diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a
domicilio, ma richiedono apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri.
Gli Istituti ed enti indicati
dall'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, provvederanno, con propria
deliberazione, ad adottare le modalità di attuazione del presente decreto.
II presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana ed
entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.
(`) Questo articolo era già stato
pubblicato sul n. 73, gennaio-marzo 1986 di Prospettive assistenziali.
(1) Senato della Repubblica, 10a
Commissione, gennaio 1985.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem.
(4) II decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 1956 "Determinazione
delle malattie da considerarsi specifiche della vecchiaia" è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 2 gennaio 1957, n. 1 ed è riportato in allegato.
(5) Senato della Repubblica, 10a
Commissione, seduta del 20 gennaio 1955.
(6) Senato della Repubblica, 10a
Commissione, seduta del 24 marzo 1955.
(7) Ibidem.
(8) Ibidem.
(9) Senato della
Repubblica, 10' Commissione, seduta del 25 maggio 1955.
(10) Ibidem.
(11) Ibidem.
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