SECONDA FASE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E PER LA REALIZZAZIONE DI RSA
Il
Ministro della sanità Rosy Bindi ha emanato in data 18 giugno 1997 una
circolare avente per oggetto: "Programma straordinario di investimenti ex
art. 20 legge 67/1988 e successive modifiche. Avvio della seconda fase"
di cui riportiamo le parti salienti e cioè quelle relative agli obiettivi, alle
strutture ospedaliere e residenziali, e alle residenze sanitarie assistenziali
per anziani malati cronici non autosufficienti.
Nella
circolare è anche inserita una tabella (da noi rielaborata sulla base dei dati
forniti dal Ministero della sanità) che riportiamo, da cui risulta che «sulla base delle richieste
presentate in tempo utile» dei diecimila
miliardi disponibili per la prima fase di attuazione della legge 67/1988, le
Regioni hanno richiesto solo L. 8.986.573.000. Ne
deriva che non sono stati utilizzati ben mille miliardi.
Obiettivi
Si confermano gli obiettivi
inizialmente previsti dall'art. 20 della legge 67/1988, non modificati dalla
normativa successiva, e che di seguito si riportano:
a) riequilibrio territoriale delle
strutture, al fine di garantire una idonea capacità di posti letto anche in
quelle Regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di
soddisfare la domanda di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a più
elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30% dei
posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di
integrale recupero con adeguate misure di riadattamento:
d) conservazione in efficienza del restante 50% dei posti
letto, la cui funzionalità è ritenuta sufficiente;
e) completamento della rete dei
presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni con
contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le
specificazioni di cui alle lettere a), b), c);
f) realizzazione di 140.000 posti in
strutture residenziali per anziani che non possono essere assistiti a
domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti
continui;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle
strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi (...).
II disposto della legge 492/1993,
che modifica in parte l'art. 20 della legge 67/1988, attribuisce alle Regioni
la responsabilità della programmazione degli interventi e, all'art. 4, comma 2
bis, specifica che «le Regioni programmano gli interventi nell'ambito delle
quote di finanziamento ... che saranno loro assegnate, privilegiando i cantieri
sospesi, le opere di completamento, quelle di ristrutturazione o comunque tutte
le opere che garantiscano una concreta, immediata cantierabilità ed una rapida
conclusione dei lavori».
Di conseguenza un primo aspetto
prioritario per la seconda fase del programma straordinario di investimenti è
rappresentato dalla esigenza di assicurare i completamenti delle opere iniziate
con i finanziamenti del primo triennio. Tali completamenti vanno, comunque,
esaminati nel quadro del cambiamento in atto, relativo alla ristrutturazione
dell'intera rete ospedaliera che le Regioni devono aver definito alla data del
31 dicembre scorso.
Priorità
Inoltre, al fine di corrispondere
alle nuove esigenze scaturite dalla recente normativa in materia di riorganizzazione
del servizio sanitario e di razionalizzazione della spesa, si ritiene che,
nell'ambito degli obiettivi generali del programma, le priorità funzionali
alle esigenze di rinnovamento strategico degli interventi in materia di
edilizia sanitaria, debbano essere ridefinite come segue.
Strutture ospedaliere:
•
Adeguamento agli standard indicati dalla legge 98.7.1996 n. 382 di conversione del decreto legge
17.5.1996 n. 280 recante "Disposizioni urgenti nel settore
sanitario". Detta legge, all'art. 1 comma 2-ter, dispone che i
finanziamenti di cui al programma ex art. 20 legge 67/1988 devono essere
prioritariamente finalizzati ai progetti funzionali al raggiungimento dei
seguenti parametri:
- utilizzazione dei posti letto ad un tasso non inferiore al
75% in media annua;
- standard di dotazione media di 5,5
posti letto per mille abitanti, di cui I'1 per mille riservato alla riabilitazione
ed alla lungodegenza post acuzie;
- tasso di spedalizzazione del 160 per mille
In relazione a quanto, inoltre,
disposto dalla citata legge 382/1996, le Regioni, attraverso il programma di
investimenti, devono procedere alla ristrutturazione della rete ospedaliera
operando le trasformazioni di destinazione, gli accorpamenti, le riconversioni
e le disattivazioni necessari, con criteri di economicità e di efficienza di
gestione.
Gli interventi strutturali devono
essere prioritariamente finalizzati a realizzare il modello dipartimentale
nell'organizzazione interna degli ospedali «al fine di consentire a servizi
affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi,
disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie».
•
Adeguamento alle misure In materia di sanità disposte dalla legge 23.12.1996 n.
662 "Misure perla razionalizzazione della finanza pubblica". Detta legge, all'art. 1 comma 1
dispone che il programma relativo alla ristrutturazione della rete ospedaliera
deve essere coerente con quanto stabilito in materia di riduzione di posti
nelle singole unità operative con tasso di rendimento inferiore al 75%, con
l'eccezione dei posti di terapia intensiva, rianimazione, malattie infettive,
attività di trapianto di organi e di midollo osseo, unità spinali. Inoltre,
all'art. 1 comma 4, dispone un incremento dei posti equivalenti di assistenza
ospedaliera diurna di cui al DPR 20.10.1992, fino ad una dotazione media
regionale non inferiore al 10% dei posti letto della dotazione standard per
acuti prevista dalla normativa vigente.
• Sistemazione di spazi per l'esercizio della libera
professione: a tale
proposito si rammenta che il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 stabilisce
che i direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere,
al fine anche di attivare ed incentivare l'attività libero-professionale,
propongono alle Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del citato decreto, specifici programmi per la ristrutturazione dei
presidi sanitari da realizzare nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988.
• Applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie.
II DPR 14 gennaio 1997 ha approvato l'atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni e alle Province autonome ex art. 8 comma 4 del decreto legislativo
502/1992 e successive modifiche. Detto decreto, all'art. 3, stabilisce che i
requisiti minimi, definiti con il decreto medesimo, trovano immediata
applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o
trasformazione di strutture esistenti.
Le strutture in esercizio devono,
comunque, adeguarsi entro i termini che saranno stabiliti dalle regioni e non
mai oltre cinque anni dall'entrata in vigore del decreto suddetto.
• Miglioramento degli aspetti alberghieri e dell'accoglienza.
La necessità di
porre attenzione agli aspetti strutturali della qualità percepita dagli utenti
trovano fondamento nel decreto legislativo 30.12.1992 n. 502, e successive
modificazioni e integrazioni che introduce il principio del costante adeguamento
delle strutture e delle prestazioni alle esigenze dei cittadini, da
realizzarsi attraverso uno specifico sistema di indicatori per la valutazione
delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti, in particolare,
l'umanizzazione e la personalizzazione dell'assistenza. Con il decreto 15
ottobre 1996, in Gazzetta ufficiale 18.1.1997, sono stati individuati una serie
di indicatori quale strumento ordinario per la verifica della qualità dei
servizi e delle prestazioni, per rispondere alle esigenze valutative dei vari
livelli di governo del Servizio sanitario nazionale. In relazione agli
interventi strutturali riferiti alla qualità percepita, dovranno essere tenuti
presenti anche indicatori specifici di domanda e di accessibilità di cui al
decreto ministeriale 24 luglio 1995, in Gazzetta ufficiale 10.11.1995 n. 263.
• Completamento della rete dell'emergenza, con priorità ai posti letto di
rianimazione, finalizzati anche ai trapianti. Con decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992 è stato emanato l'Atto di indirizzo e
coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di
emergenza. In applicazione di detto decreto, tenuto conto della evoluzione
legislativa e dell'esperienza di numerose regioni, con Atto di intesa tra Stato
e Regioni, pubblicato in Gazzetta ufficiale 17.5.1996, sono state approvate le
Linee di guida sul sistema di emergenza-urgenza. Nel procedere alla
riorganizzazione della rete ospedaliera, identificate le diverse esigenze
delle aree territoriali, le regioni procedono, tra l'altro, alla
riorganizzazione e al potenziamento dei posti letto delle unità operative di
rianimazione e terapia intensiva e delle altre terapie intensive specializzate
(UTIC, terapia intensiva neonatale, centri ustione, etc.). L'incremento dei
posti di terapia intensiva previsto dalle linee guida, e la relativa organizzazione,
permettono di affrontare in modo adeguato anche i problemi derivanti dalle
attività chirurgiche e di prelievo e trapianto di organi.
• Potenziamento delle unità spinali. L’“Atto di intesa tra Stato e
Regioni di approvazione delle linee guida sui sistemi di emergenza sanitaria in
applicazione del DPR 27 marzo 1992", pubblicato in Gazzetta ufficiale
17.5.1996, definisce l'unità spinale nonché gli ambiti e le caratteristiche
operative. In detto documento l'unità spinale viene identificata come modello
assistenziale di particolare qualificazione da collocare nei DEA di secondo
livello, assicurando una equilibrata diffusione sul territorio nazionale ed
una stretta interrelazione con le centrali operative delle Regioni.
• Adeguamento delle strutture alla normativa prevista
dal decreto legislativo 626/1994. Ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro, si richiamano le norme in attuazione delle direttive CEE in
materia, al fine di garantire, in primo luogo nelle strutture sanitarie,
soluzioni tecniche e requisiti di sicurezza per alcune situazioni emergenti
quali la corretta eliminazione dei materiali e dei rifiuti contaminati,
sistemi di protezione antincendio, antisismica e acustica, sicurezza elettrica
e continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, protezione dalle
radiazioni ionizzanti e pronto soccorso in casi di emergenza, la protezione da
agenti cancerogeni, la protezione da agenti biologici, le misure specifiche per
i laboratori e per gli stabulari, con riferimento alle specifiche norme
nazionali, regionali e locali (DPR 20.2.1997).
• Miglioramento delle strutture di lungodegenza: l'art. 1 della legge 18 luglio 1996
n. 382, al comma 2 ter, prevede che, nell'ambito dell'atto programmatorio di
carattere generale finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera,
le regioni riservino l'11 per mille del 5,5 della dotazione di posti letto per
mille abitanti, alla riabilitazione e alla lungodegenza post acuzie in ambito
ospedaliero. L'obiettivo del miglioramento delle strutture esistenti comporta
una verifica della distribuzione territoriale delle stesse ed una ricerca di
soluzioni alternative come indicato dall'art. 1 comma 3 della legge 23.12.1996
n. 662, al fine di contenere le richieste di ricovero ospedaliero.
Strutture per anziani:
• Completamento del programma di realizzazione di RSA. Per quanto concerne le RSA,
considerato il carattere strategico dell'intervento e l'obiettivo di 140 mila
posti individuato dalla legge 67/1988, è necessaria una puntuale verifica
delle previsioni a suo tempo effettuate ed una ricognizione dell'esistente con
l'evidenziazione di:
a) RSA finanziate con il primo triennio, specificandone lo
stato di attuazione;
b) RSA realizzate con fondi regionali;
c) RSA ritenute necessarie per completare il programma
decennale.
Le Regioni nel nuovo programma
dovranno specificare gli interventi da realizzare, tenuto conto dell'inserimento
della RSA in una rete integrata di servizi che ottimizzi l'uso dell'esistente e
migliori la fruibilità delle attività da parte del cittadino utente anziano 0
disabile. Pertanto, il nuovo programma dovrà essere definito sulla base
dell'analisi specifica dei bisogni attualmente espressi dalla singola azienda,
tenuto conto delle peculiari caratteristiche ambientali, sociali, culturali,
geomorfologiche del bacino di utenza considerato, nonché dell'offerta di
servizi esistente anche in ambito del privato o privato no profit.
Strutture territoriali:
•
Realizzazione delle strutture connesse ai Dipartimenti di salute mentale. Tale assetto organizzativo è
indicato nel DPR 7.4.1994, progetto obiettivo "Tutela della salute
mentale 1994/1996". Inoltre, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre
1996 n. 662 riconfermano la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici
già prevista dalla legge 23 dicembre 1994 n. 724 e, in pari tempo, ribadiscono
l'adozione di appositi strumenti di pianificazione, riguardanti gli indirizzi
del citato progetto-obiettivo. In particolare, I'art 1, comma 25 della citata
legge 662/1996, prevede che le Regioni debbano dare priorità alla realizzazione
dei centri diurni e delle case alloggio da destinare ai pazienti dimessi dagli
ex ospedali psichiatrici. In proposito si richiamano anche le linee guida
emanate dal Ministero della sanità in data 20 dicembre 1996 ed in particolare
il paragrafo in cui si trattano le Residenze sanitarie destinate a persone
ancora ricoverate negli ex Ospedali psichiatrici.
•
Completamento delle strutture distrettuali. L'articolazione organizzativo-funzionale della USL in distretti, già previsti dalla legge 833/1978 quali
strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e
di pronto intervento è da attuare sulla base del disposto dell'art 3, comma 5,
lett. b) del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche, al fine di
realizzare, in ambito extraospedaliero, un elevato livello di integrazione tra
i servizi sanitari e tra questi e i servizi socio-assistenziali.
• Completamento e miglioramento dei consultori.
L'intervento in questo settore corrisponde alla volontà espressa dal
legislatore con l'art. 3, comma 4 della legge 31.1.1996 n. 34, che dispone una
riserva di 200 miliardi da destinare, in via prioritaria, quale anticipazione
sulla quota di finanziamento relativa alla seconda fase, al settore
materno-infantile. Detta riserva implica una verifica dello stato di attuazione
della rete consultoriale nonché un forte impulso innovativo nel campo
tecnologico e strutturale finalizzato a strutture che applicano tecnologie
appropriate previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per
l'assistenza e la preparazione al parto, ed alla realizzazione di una rete
distrettuale di servizi funzionali alle finalità del piano sanitario nazionale
e dei piani sanitari regionali. I programmi regionali dovranno, pertanto,
contenere previsioni specifiche di intervento in detto settore.
• Miglioramento e potenziamento delle
strutture di riabilitazione. In relazione a
quanto stabilito con DPR 14 gennaio 1997, in materia di requisiti minimi, i presidi
di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche,
psichiche e sensoriali devono presentare caratteristiche strutturali correlate
alla specificità della riabilitazione svolta, ai moduli nei quali si articola
l'assistenza, alla tipologia di degenza, diurna o continuativa, erogata.
Si ricorda che
per tutti i settori di intervento deve essere tenuta presente la necessità di affrontare
l'aspetto della manutenzione attraverso la definizione di un programma
organico che garantisca il mantenimento in efficienza delle strutture, con
esclusione di semplici interventi manutentivi. Si rammenta, in proposito, che
la legge sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata con la
legge 2 giugno 1995 n. 216 di conversione del decreto legge 3 aprile 1995 n.
101, prevede che ogni progetto esecutivo «deve essere, altresì, corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera».
Si aggiunge che,
avuto riguardo agli obiettivi come sopra definiti, interventi frammentari e di
scarsa consistenza economica risultano palesemente incompatibili.
MINISTERO DELLA SANITÀ -
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE ART. 20 - LEGGE 67/88 |
|||
Regioni |
Somme disponibili 1 ° triennio (in migliaia) |
Assegnazioni effettive 1 ° triennio (in migliaia) |
Somme non utilizzate (in migliaia) |
Piemonte |
640.718 |
607.653 |
33.065 |
Valle
d'Aosta |
30.102 |
28.549 |
1.553 |
Lombardia |
1.181.707 |
1.120.725 |
60.982 |
Bolzano |
69.147 |
65.579 |
3.568 |
Trento |
75.290 |
71.405 |
3.885 |
Veneto |
589.997 |
559.551 |
30.446 |
Friuli-Venezia
Giulia |
196.380 |
186.246 |
10.134 |
Liguria |
323.750 |
307.043 |
16.707 |
Emilia
Romagna |
611.290 |
579.736 |
31.554 |
Toscana |
544.942 |
516.820 |
28.122 |
Umbria |
129.704 |
122.774 |
6.930 |
Marche |
209.690 |
198.869 |
10.821 |
Lazio |
759.230 |
720.050 |
39.180 |
Abruzzo |
279.712 |
265.277 |
14.435 |
Molise |
98.749 |
93.653 |
5.096 |
Campania |
1.074.112 |
1.018.610 |
55.502 |
Puglia |
769.308 |
728.845 |
40.463 |
Basilicata |
140.729 |
133.467 |
7.262 |
Calabria |
405.247 |
384.334 |
20.913 |
Sicilia |
1.013.368 |
604.235 |
409.133 |
Sardegna |
326.828 |
309.962 |
16.866 |
Totale
regioni |
9.470.000 |
8.623.383 |
846.617 |
IRCCS, POL., UNIV., IZS, ISS |
530.000 |
363.190 |
166.810 |
TOTALE |
10.000.000 |
8.986.573 |
1.013.427 |
www.fondazionepromozionesociale.it