Notiziario del
Centro italiano per l'adozione internazionale
CODICE
DI FAMIGLIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA (1a PARTE)
Sezione
VI FORME DI EDUCAZIONE DEI BAMBINI RIMASTI SENZA LA TUTELA DEI GENITORI
Capitolo 18
INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DEI
BAMBINI RIMASTI SENZA LA TUTELA DEI GENITORI
Articolo 121 -
Difesa dei diritti e degli interessi dei bambini rimasti senza la tutela dei
genitori
1. In caso di morte dei
genitori, di privazione dei loro diritti di genitori, di limitazione dei loro
diritti di genitori o nel caso in cui i genitori siano riconosciuti incapaci
di educare i figli o di difendere i loro diritti e interessi, compreso il
rifiuto dei genitori di ritirare i propri figli da istituti di educazione o di
cura, istituti di protezione sociale dei cittadini e altri istituti analoghi, e
negli altri casi di assenza della tutela dei genitori, vengono incaricati della
difesa dei diritti e degli interessi dei bambini gli organi di tutela e
curatela.
Gli organi di tutela e curatela
individuano i bambini rimasti senza la tutela dei genitori, li registrano e,
sulla base delle concrete circostanze in cui hanno perso la tutela dei
genitori, scelgono delle forme di sistemazione dei bambini rimasti senza la
tutela dei genitori (articolo 123 del presente Codice) e tengono sotto
controllo le condizioni relative al loro mantenimento, alla loro educazione e
formazione scolastica.
L'intervento di altri che non
siano gli organi di tutela e curatela o le persone giuridiche e fisiche
coinvolte nell'individuazione e sistemazione dei bambini rimasti senza la
tutela dei genitori, non è ammesso.
2. Gli organi di tutela e
curatela sono organi di potere locali. Le questioni di organizzazione e
attività degli organi di potere locali per la realizzazione della tutela e
curatela dei bambini, rimasti senza la tutela dei genitori, sono definite dagli
organi indicati, Sulla base degli statuti delle formazioni municipali, in
conformità con le leggi della Federazione Russa, con il presente Codice e con
il Codice Civile della Federazione Russa.
Articolo 122.
Individuazione e registrazione dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori
1. I pubblici ufficiali di enti
(istituzioni di educazione prescolastica, istituzioni di istruzione generica,
enti di assistenza medica e altri enti) e gli altri cittadini che sono a
conoscenza di bambini indicati al punto 1 dell'articolo 121 del presente
codice ne devono dare comunicazione agli organi di tutela e curatela del luogo
in cui si trovano di fatto i bambini.
L'organo di tutela e curatela nel
corso di tre giorni dal giorno di ricevimento di tali informazioni è obbligato
a condurre un'indagine circa le condizioni di vita del bambino e, dopo aver
constatato la mancanza della tutela dei suoi genitori o dei suoi parenti, garantire
la protezione dei diritti e degli interessi del bambino fino a che venga
risolta la questione circa la sua sistemazione.
2. I direttori degli enti di
educazione, di assistenza medica, di difesa sociale dei cittadini e di altri
enti analoghi, nei quali si trovano i bambini rimasti senza tutela dei
genitori, sono obbligati entro sette giorni dal giorno in cui sono venuti a
conoscenza del fatto che il bambino può essere affidato in educazione a una
famiglia, a comunicarlo all'organo di tutela e curatela in cui si trova il dato
ente.
3. L'organo di tutela e curatela
nel corso di un mese dal giorno in cui sono giunte le notizie indicate ai punti
1 e 2 del presente articolo, provvede alla sistemazione del bambino (articolo
123 del presente codice) e, in caso di impossibilità di affidamento del bambino
in educazione a una famiglia, dà notizia di questo bambino al relativo organo
di potere esecutivo della Federazione Russa e all'organo federale di potere
esecutivo, stabilito dal governo della Federazione Russa, perché sia effettuata
la registrazione centralizzata e sia provveduta assistenza nella sistemazione
del bambino presso una famiglia di cittadini della Federazione Russa, che
vivono stabilmente in un territorio della Federazione Russa.
L'organo di potere esecutivo della
Federazione Russa nel corso di un mese dal giorno di ricevimento delle notizie
citate relative al bambino, organizza la sistemazione di tale bambino in una
famiglia di cittadini che abitano nel territorio del dato soggetto della
Federazione Russa, e in mancanza di tale possibilità informa di ciò l'organo
federale del potere esecutivo.
La procedura per quanto riguarda
l'organizzazione della registrazione centralizzata dei bambini rimasti senza
tutela dei genitori è determinata dal Governo della Federazione Russa.
4. In caso di mancata esecuzione
degli obblighi previsti ai punti 2 e 3 del presente articolo, o in caso di
trasmissione di dati notoriamente falsi o di altre azioni, dirette
all'occultamento del bambino all'affidamento in educazione a una famiglia, i
direttori degli enti indicati al punto 2 del presente articolo e i pubblici
ufficiali degli organi di potere esecutivo della Federazione Russa e degli
organi di tutela e curatela vengono richiamati alle loro responsabilità secondo
l'ordine stabilito dalla legge.
Articolo 123.
Sistemazione dei bambini rimasti senza tutela dei genitori
1. I bambini rimasti senza la
tutela dei genitori sono soggetti all'affidamento a una famiglia (sotto tutela
o in una famiglia adottiva) e in mancanza di tale possibilità, a istituti per
i bambini orfani o bambini rimasti senza la tutela dei genitori, di tutti i
tipi (istituti educativi, enti di assistenza medica, enti di difesa sociale
della popolazione e altri enti analoghi).
Le altre forme di sistemazione
dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori possono essere previste dalle
leggi della Federazione Russa.
AI momento della sistemazione
del bambino si deve tenere in conto la sua origine etnica, l'appartenenza a
una determinata religione e cultura, la lingua madre, la possibilità di
garantire continuità nell'educazione e nell'istruzione.
2. Fino al momento in cui i bambini, rimasti senza la tutela dei genitori, sono
sistemati in famiglia o in un istituto, fra quelli indicati al punto 1 del
presente articolo, l'adempimento delle funzioni di tutore dei bambini viene
temporaneamente affidato agli organi di tutela e curatela.
Capitolo 19
INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE
DEI BAMBINI RIMASTI SENZA LA TUTELA DEI GENITORI
Articolo 124. I
bambini ai quali si concede l'adozione
1. L'adozione è concessa in relazione a minorenni e solo
nei loro interessi.
2. L'adozione di fratelli e
sorelle da parte di persone diverse non è permessa, ad eccezione di quei casi
in cui l'adozione risponde agli interessi dei bambini.
3. L'adozione di bambini da
parte di cittadini stranieri o persone che non hanno cittadinanza, è concessa
solo in quei casi in cui non si presenta possibilità di affidare tali bambini
in educazione a famiglie di cittadini della Federazione Russa, che vivono stabilmente
in territorio della Federazione Russa, o in adozione a parenti dei bambini
indipendentemente dalla cittadinanza e dal domicilio di questi parenti.
I bambini possono essere
affidati in adozione a cittadini della Federazione Russa che abitano stabilmente
fuori dai confini del territorio della Federazione Russa, a cittadini stranieri
o a persone che non hanno cittadinanza, allo scadere di tre mesi dal giorno
dell’inserimento di tali bambini nella registrazione centralizzata, in
conformità con il punto 3 dell'articolo 122 del presente codice.
Articolo 125.
Procedura di adozione del bambino
1. L'adozione viene effettuata
dal tribunale su richiesta di persone che desiderano adottare un bambino.
L'esame della causa relativa all'istituzione dell'adozione del bambino viene
effettuato dal tribunale in un preciso ordine secondo le regole previste dalla
legislazione processuale civile.
I casi di adozione dei bambini
vengono presi in esame dal tribunale con il contributo degli organi di tutela e
curatela.
2. I diritti e doveri
dell'adottante e del bambino adottato (articolo 137 del presente Codice)
insorgono dal giorno in cui la decisione del tribunale circa l'adozione del
bambino entra in vigore.
II tribunale è obbligato nel
giro di tre giorni dal giorno di entrata in vigore della decisione del
tribunale di istituire l'adozione del bambino, a inviare un estratto di questa
decisione all'organo di registrazione degli atti dello stato civile del luogo
di emanazione della decisione.
L'adozione del bambino sottostà
alla registrazione statale secondo l'ordine stabilito per la registrazione
statale degli atti dello stato civile.
Articolo 126.
Registrazione dei bambini che possono essere adottati e delle persone che
desiderano adottare bambini
1. La registrazione dei bambini
che possono essere adottati si effettua nell'ordine stabilito al punto 3
dell'articolo 122 del presente Codice.
2. La registrazione delle
persone che desiderano adottare bambini si effettua secondo l'ordine fissato
dagli organi del potere esecutivo della Federazione Russa.
La registrazione dei cittadini
stranieri e delle persone senza cittadinanza, desiderosi di adottare bambini,
che sono cittadini della Federazione Russa, è effettuata dagli organi del
potere esecutivo della Federazione Russa o dall'organo federale di potere
esecutivo (punto 3 dell'articolo 122 del presente Codice).
Articolo 127.
Persone che hanno il diritto di diventare adottanti
1. Possono essere adottanti persone maggiorenni di
entrambi i sessi ad eccezione di:
- persone riconosciute dal tribunale incapaci di agire o
in grado di agire in modo limitato;
- coniugi, uno dei quali è riconosciuto incapace di agire
o in grado di agire in modo limitato;
- persone private dal tribunale dei diritti di genitori o
i cui diritti di genitori sono stati limitati dal tribunale;
- persone rimosse dal ruolo di tutore per il non appropriato
adempimento delle funzioni a loro affidate dalla legge;
- ex adottanti, se l'adozione è stata revocata dal tribunale
per loro colpa;
- persone che per questioni di
salute non possono adempiere le funzioni di genitore. L'elenco delle malattie
in presenza delle quali la persona non può adottare un bambino, prenderlo sotto
la sua tutela o prenderlo in una famiglia adottiva, è stilato dal Governo della
Federazione Russa.
2. Le persone che non sono sposate non possono adottare
in comunione lo stesso bambino.
Articolo 128.
Differenza d'età fra l'adottante e il bambino adottando
1. La differenza d'età fra
l'adottante non sposato e il bambino adottando non deve essere inferiore a 16
anni. Per ragioni ritenute dal tribunale plausibili la differenza d'età può
essere ridotta.
2. AI momento dell'adozione del
bambino da parte del padrino (della madrina) non è richiesta la presenza della
differenza in età fissata dal punto 1 di questo articolo.
Articolo 129.
Consenso dei genitori all'adozione del bambino
1. Per adottare un bambino è
indispensabile il consenso dei suoi genitori. Nel caso di adozione del figlio
di genitori minorenni, che non hanno compiuto 18 anni, è necessario il consenso
anche dei suoi genitori o tutori, e in mancanza dei genitori o tutori, il consenso
degli organi di tutela e curatela.
II consenso dei genitori
all'adozione di un bambino deve essere espresso in forma di dichiarazione
autenticata con un certificato notarile, o dal direttore dell'ente nel quale si
trova il bambino rimasto senza la tutela dei genitori, o dall'organo di tutela
e curatela del luogo in cui ha luogo l'adozione o del luogo in cui abitano i
genitori, oppure può essere espressa direttamente in tribunale al momento
dell'adozione.
2. I genitori hanno il diritto
di revocare il consenso da loro dato per l'adozione fino a che il tribunale non
abbia preso una decisione circa la sua adozione.
I genitori possono dare il
consenso all'adozione del bambino da parte di una persona specifica o senza che
sia indicata una persona concreta. Gli organi di
tutela e curatela presentano in tribunale conclusioni che
confermano la conformità dell'adozione agli interessi del bambino. Tali conclusioni
non sono richieste se l'adozione del bambino avviene da parte del padrino
(della madrina).
Articolo 130.
Adozione del bambino senza il consenso dei genitori
Non si richiede il consenso dei genitori del bambino
all'adozione nei casi in cui essi:
- siano ignoti o riconosciuti dal tribunale mancanti,
senza che si abbiano notizie;
- riconosciuti dal tribunale incapaci d'agire;
- privati dal tribunale dei
diritti di genitori (in osservanza alle esigenze del punto 6 dell'articolo 71
del presente Codice);
- per motivi considerati dal
tribunale non plausibili, non vivono insieme al bambino da oltre sei mesi e si
sottraggono alla sua educazione e mantenimento.
Articolo 131.
Consenso, all'adozione dei bambini, dei tutori, delle famiglie di accoglienza,
dei direttori degli enti, nei quali si trovano i bambini rimasti senza la
tutela dei genitori
1. Per l'adozione di bambini che
si trovano sotto tutela occorre il consenso in forma scritta dei loro tutori.
Per l'adozione dei bambini che
si trovano in famiglie di accoglienza occorre il consenso in forma scritta da
parte dei genitori di accoglienza.
Per l'adozione dei bambini
rimasti senza la tutela dei genitori e che si trovano negli istituti di
educazione, negli enti di assistenza medica, negli enti di protezione sociale
della popolazione e in altri enti analoghi è necessario il consenso in forma
scritta dei direttori degli enti in questione.
2. II tribunale ha il diritto
negli interessi del bambino di prendere una decisione circa la sua adozione
senza il consenso delle persone citate al punto 1 del presente articolo.
Articolo 132.
Consenso dei bambino adottando all'adozione
1. Per adottare un bambino che ha compiuto dieci anni
occorre il suo consenso.
2. Se, prima che venga
presentata la richiesta di adozione, il bambino ha vissuto nella famiglia
dell'adottante e lo consideri il proprio genitore, l'adozione, in via
eccezionale, può avvenire senza l'ottenimento del consenso del bambino
adottando.
Articolo 133.
Consenso del coniuge dell'adottante all'adozione del bambino
1. AI momento dell'adozione del
bambino viene richiesta da parte di uno dei coniugi il consenso dell'altro
all'adozione, se il bambino non viene adottato da entrambi i coniugi.
2. II consenso del coniuge
all'adozione del bambino non è richiesto se i coniugi hanno interrotto rapporti
familiari, non vivono insieme da oltre un anno e il domicilio dell'altro
coniuge è ignoto al primo.
(La seconda parte sarà pubblicata sul
prossimo numero di Prospettive
assistenziali)
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