Prospettive assistenziali, n. 120, ottobre-dicembre 1997

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

 

CODICE DI FAMIGLIA DELLA FEDERAZIONE RUSSA (1a PARTE)

Sezione VI FORME DI EDUCAZIONE DEI BAMBINI RIMASTI SENZA LA TUTELA DEI GENITORI

 

Capitolo 18

INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DEI BAMBINI RIMASTI SENZA LA TUTELA DEI GENITORI

 

Articolo 121 - Difesa dei diritti e degli interessi dei bambi­ni rimasti senza la tutela dei genitori

1. In caso di morte dei genitori, di privazione dei loro diritti di genitori, di limitazione dei loro diritti di genito­ri o nel caso in cui i genitori siano riconosciuti incapa­ci di educare i figli o di difendere i loro diritti e interes­si, compreso il rifiuto dei genitori di ritirare i propri figli da istituti di educazione o di cura, istituti di protezione sociale dei cittadini e altri istituti analoghi, e negli altri casi di assenza della tutela dei genitori, vengono incaricati della difesa dei diritti e degli interessi dei bambini gli organi di tutela e curatela.

Gli organi di tutela e curatela individuano i bambini rimasti senza la tutela dei genitori, li registrano e, sulla base delle concrete circostanze in cui hanno perso la tutela dei genitori, scelgono delle forme di sistemazione dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori (articolo 123 del presente Codice) e tengono sotto controllo le condizioni relative al loro manteni­mento, alla loro educazione e formazione scolastica.

L'intervento di altri che non siano gli organi di tute­la e curatela o le persone giuridiche e fisiche coinvol­te nell'individuazione e sistemazione dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori, non è ammesso.

2. Gli organi di tutela e curatela sono organi di pote­re locali. Le questioni di organizzazione e attività degli organi di potere locali per la realizzazione della tutela e curatela dei bambini, rimasti senza la tutela dei genitori, sono definite dagli organi indicati, Sulla base degli statuti delle formazioni municipali, in conformità con le leggi della Federazione Russa, con il presente Codice e con il Codice Civile della Federazione Russa.

 

Articolo 122. Individuazione e registrazione dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori

1. I pubblici ufficiali di enti (istituzioni di educazione prescolastica, istituzioni di istruzione generica, enti di assistenza medica e altri enti) e gli altri cittadini che sono a conoscenza di bambini indicati al punto 1 del­l'articolo 121 del presente codice ne devono dare comunicazione agli organi di tutela e curatela del luogo in cui si trovano di fatto i bambini.

L'organo di tutela e curatela nel corso di tre giorni dal giorno di ricevimento di tali informazioni è obbli­gato a condurre un'indagine circa le condizioni di vita del bambino e, dopo aver constatato la mancanza della tutela dei suoi genitori o dei suoi parenti, garan­tire la protezione dei diritti e degli interessi del bambi­no fino a che venga risolta la questione circa la sua sistemazione.

2. I direttori degli enti di educazione, di assistenza medica, di difesa sociale dei cittadini e di altri enti analoghi, nei quali si trovano i bambini rimasti senza tutela dei genitori, sono obbligati entro sette giorni dal giorno in cui sono venuti a conoscenza del fatto che il bambino può essere affidato in educazione a una famiglia, a comunicarlo all'organo di tutela e curatela in cui si trova il dato ente.

3. L'organo di tutela e curatela nel corso di un mese dal giorno in cui sono giunte le notizie indicate ai punti 1 e 2 del presente articolo, provvede alla sistemazio­ne del bambino (articolo 123 del presente codice) e, in caso di impossibilità di affidamento del bambino in educazione a una famiglia, dà notizia di questo bam­bino al relativo organo di potere esecutivo della Federazione Russa e all'organo federale di potere esecutivo, stabilito dal governo della Federazione Russa, perché sia effettuata la registrazione centra­lizzata e sia provveduta assistenza nella sistemazio­ne del bambino presso una famiglia di cittadini della Federazione Russa, che vivono stabilmente in un territorio della Federazione Russa.

L'organo di potere esecutivo della Federazione Russa nel corso di un mese dal giorno di ricevimento delle notizie citate relative al bambino, organizza la sistemazione di tale bambino in una famiglia di citta­dini che abitano nel territorio del dato soggetto della Federazione Russa, e in mancanza di tale possibilità informa di ciò l'organo federale del potere esecutivo.

La procedura per quanto riguarda l'organizzazione della registrazione centralizzata dei bambini rimasti senza tutela dei genitori è determinata dal Governo della Federazione Russa.

4. In caso di mancata esecuzione degli obblighi previsti ai punti 2 e 3 del presente articolo, o in caso di trasmissione di dati notoriamente falsi o di altre azioni, dirette all'occultamento del bambino all'affida­mento in educazione a una famiglia, i direttori degli enti indicati al punto 2 del presente articolo e i pubbli­ci ufficiali degli organi di potere esecutivo della Federazione Russa e degli organi di tutela e curatela vengono richiamati alle loro responsabilità secondo l'ordine stabilito dalla legge.

 

Articolo 123. Sistemazione dei bambini rimasti senza tute­la dei genitori

1. I bambini rimasti senza la tutela dei genitori sono soggetti all'affidamento a una famiglia (sotto tutela o in una famiglia adottiva) e in mancanza di tale possi­bilità, a istituti per i bambini orfani o bambini rimasti senza la tutela dei genitori, di tutti i tipi (istituti educa­tivi, enti di assistenza medica, enti di difesa sociale della popolazione e altri enti analoghi).

Le altre forme di sistemazione dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori possono essere previste dalle leggi della Federazione Russa.

AI momento della sistemazione del bambino si deve tenere in conto la sua origine etnica, l'apparte­nenza a una determinata religione e cultura, la lingua madre, la possibilità di garantire continuità nell'edu­cazione e nell'istruzione.

2. Fino al momento in cui i bambini, rimasti senza la tutela dei genitori, sono sistemati in famiglia o in un istituto, fra quelli indicati al punto 1 del presente arti­colo, l'adempimento delle funzioni di tutore dei bam­bini viene temporaneamente affidato agli organi di tutela e curatela.

 

Capitolo 19

INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DEI BAMBINI RIMASTI SENZA LA TUTELA DEI GENITORI

 

Articolo 124. I bambini ai quali si concede l'adozione

1. L'adozione è concessa in relazione a minorenni e solo nei loro interessi.

2. L'adozione di fratelli e sorelle da parte di perso­ne diverse non è permessa, ad eccezione di quei casi in cui l'adozione risponde agli interessi dei bambini.

3. L'adozione di bambini da parte di cittadini stra­nieri o persone che non hanno cittadinanza, è con­cessa solo in quei casi in cui non si presenta possibi­lità di affidare tali bambini in educazione a famiglie di cittadini della Federazione Russa, che vivono stabil­mente in territorio della Federazione Russa, o in ado­zione a parenti dei bambini indipendentemente dalla cittadinanza e dal domicilio di questi parenti.

I bambini possono essere affidati in adozione a cit­tadini della Federazione Russa che abitano stabil­mente fuori dai confini del territorio della Federazione Russa, a cittadini stranieri o a persone che non hanno cittadinanza, allo scadere di tre mesi dal giorno dell’inserimento di tali bambini nella registrazione cen­tralizzata, in conformità con il punto 3 dell'articolo 122 del presente codice.

 

Articolo 125. Procedura di adozione del bambino

1. L'adozione viene effettuata dal tribunale su richiesta di persone che desiderano adottare un bam­bino. L'esame della causa relativa all'istituzione del­l'adozione del bambino viene effettuato dal tribunale in un preciso ordine secondo le regole previste dalla legislazione processuale civile.

I casi di adozione dei bambini vengono presi in esame dal tribunale con il contributo degli organi di tutela e curatela.

2. I diritti e doveri dell'adottante e del bambino adot­tato (articolo 137 del presente Codice) insorgono dal giorno in cui la decisione del tribunale circa l'adozio­ne del bambino entra in vigore.

II tribunale è obbligato nel giro di tre giorni dal gior­no di entrata in vigore della decisione del tribunale di istituire l'adozione del bambino, a inviare un estratto di questa decisione all'organo di registrazione degli atti dello stato civile del luogo di emanazione della decisione.

L'adozione del bambino sottostà alla registrazione statale secondo l'ordine stabilito per la registrazione statale degli atti dello stato civile.

 

Articolo 126. Registrazione dei bambini che possono essere adottati e delle persone che desiderano adottare bambini

1. La registrazione dei bambini che possono esse­re adottati si effettua nell'ordine stabilito al punto 3 dell'articolo 122 del presente Codice.

2. La registrazione delle persone che desiderano adottare bambini si effettua secondo l'ordine fissato dagli organi del potere esecutivo della Federazione Russa.

La registrazione dei cittadini stranieri e delle perso­ne senza cittadinanza, desiderosi di adottare bambi­ni, che sono cittadini della Federazione Russa, è effettuata dagli organi del potere esecutivo della Federazione Russa o dall'organo federale di potere esecutivo (punto 3 dell'articolo 122 del presente Codice).

 

Articolo 127. Persone che hanno il diritto di diventare adottanti

1. Possono essere adottanti persone maggiorenni di entrambi i sessi ad eccezione di:

- persone riconosciute dal tribunale incapaci di agire o in grado di agire in modo limitato;

- coniugi, uno dei quali è riconosciuto incapace di agire o in grado di agire in modo limitato;

- persone private dal tribunale dei diritti di genitori o i cui diritti di genitori sono stati limitati dal tribunale;

- persone rimosse dal ruolo di tutore per il non app­ropriato adempimento delle funzioni a loro affidate dalla legge;

- ex adottanti, se l'adozione è stata revocata dal tri­bunale per loro colpa;

- persone che per questioni di salute non possono adempiere le funzioni di genitore. L'elenco delle malattie in presenza delle quali la persona non può adottare un bambino, prenderlo sotto la sua tutela o prenderlo in una famiglia adottiva, è stilato dal Governo della Federazione Russa.

2. Le persone che non sono sposate non possono adottare in comunione lo stesso bambino.

 

Articolo 128. Differenza d'età fra l'adottante e il bambino adottando

1. La differenza d'età fra l'adottante non sposato e il bambino adottando non deve essere inferiore a 16 anni. Per ragioni ritenute dal tribunale plausibili la dif­ferenza d'età può essere ridotta.

2. AI momento dell'adozione del bambino da parte del padrino (della madrina) non è richiesta la presen­za della differenza in età fissata dal punto 1 di questo articolo.

 

Articolo 129. Consenso dei genitori all'adozione del bam­bino

1. Per adottare un bambino è indispensabile il con­senso dei suoi genitori. Nel caso di adozione del figlio di genitori minorenni, che non hanno compiuto 18 anni, è necessario il consenso anche dei suoi genito­ri o tutori, e in mancanza dei genitori o tutori, il con­senso degli organi di tutela e curatela.

II consenso dei genitori all'adozione di un bambino deve essere espresso in forma di dichiarazione autenticata con un certificato notarile, o dal direttore dell'ente nel quale si trova il bambino rimasto senza la tutela dei genitori, o dall'organo di tutela e curatela del luogo in cui ha luogo l'adozione o del luogo in cui abitano i genitori, oppure può essere espressa diret­tamente in tribunale al momento dell'adozione.

2. I genitori hanno il diritto di revocare il consenso da loro dato per l'adozione fino a che il tribunale non abbia preso una decisione circa la sua adozione.

I genitori possono dare il consenso all'adozione del bambino da parte di una persona specifica o senza che sia indicata una persona concreta. Gli organi di

tutela e curatela presentano in tribunale conclusioni che confermano la conformità dell'adozione agli inte­ressi del bambino. Tali conclusioni non sono richieste se l'adozione del bambino avviene da parte del padri­no (della madrina).

 

Articolo 130. Adozione del bambino senza il consenso dei genitori

Non si richiede il consenso dei genitori del bambino all'adozione nei casi in cui essi:

- siano ignoti o riconosciuti dal tribunale mancanti, senza che si abbiano notizie;

- riconosciuti dal tribunale incapaci d'agire;

- privati dal tribunale dei diritti di genitori (in osser­vanza alle esigenze del punto 6 dell'articolo 71 del presente Codice);

- per motivi considerati dal tribunale non plausibili, non vivono insieme al bambino da oltre sei mesi e si sottraggono alla sua educazione e mantenimento.

 

Articolo 131. Consenso, all'adozione dei bambini, dei tuto­ri, delle famiglie di accoglienza, dei direttori degli enti, nei quali si trovano i bambini rimasti senza la tutela dei geni­tori

1. Per l'adozione di bambini che si trovano sotto tutela occorre il consenso in forma scritta dei loro tutori.

Per l'adozione dei bambini che si trovano in famiglie di accoglienza occorre il consenso in forma scritta da parte dei genitori di accoglienza.

Per l'adozione dei bambini rimasti senza la tutela dei genitori e che si trovano negli istituti di educazio­ne, negli enti di assistenza medica, negli enti di pro­tezione sociale della popolazione e in altri enti analo­ghi è necessario il consenso in forma scritta dei diret­tori degli enti in questione.

2. II tribunale ha il diritto negli interessi del bambino di prendere una decisione circa la sua adozione senza il consenso delle persone citate al punto 1 del presente articolo.

 

Articolo 132. Consenso dei bambino adottando all'adozio­ne

1. Per adottare un bambino che ha compiuto dieci anni occorre il suo consenso.

2. Se, prima che venga presentata la richiesta di adozione, il bambino ha vissuto nella famiglia dell'a­dottante e lo consideri il proprio genitore, l'adozione, in via eccezionale, può avvenire senza l'ottenimento del consenso del bambino adottando.

 

Articolo 133. Consenso del coniuge dell'adottante all'ado­zione del bambino

1. AI momento dell'adozione del bambino viene richiesta da parte di uno dei coniugi il consenso del­l'altro all'adozione, se il bambino non viene adottato da entrambi i coniugi.

2. II consenso del coniuge all'adozione del bambino non è richiesto se i coniugi hanno interrotto rapporti familiari, non vivono insieme da oltre un anno e il domicilio dell'altro coniuge è ignoto al primo.

 

(La seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero di Prospettive assistenziali)

 

 

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