Prospettive assistenziali, n. 120, ottobre-dicembre 1997

 

 

Notiziario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale

 

 

 

CHIESTA L'EMANAZIONE DI UNA CIRCOLARE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 285/1997

 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997 è stata pubblicata la legge 28 agosto 1997 n. 285  "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportu­nità per l'infanzia e l'adolescenza", il cui testo è quasi identico a quello pubblicato sul n. 118 di Prospettive assistenziali.

Essendo molto interessato alla corretta attuazione della suddetta legge, il CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base ha scritto in data 3 ottobre 1997 al Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco, segnalando di ritenere «estremamente importante che l'iniziativa possa anche raggiungere l'obiettivo di accelerare la creazione da parte delle Regioni e degli Enti locali degli organi istituzionali pre­posti alla gestione dei servizi di assistenza sociale», mettendo in tal modo «le basi per la continuità degli interventi assistenziali, evitando il sorgere di iniziative a termine, estremamente negative per l'utenza».

La lettera del CSA così prosegue: «A quanto risul­ta, alcune Regioni hanno provveduto alla istituzione degli organi preposti alla gestione dei servizi assi­stenziali, altre, invece, non hanno assunto alcun prov­vedimento in merito. D'altra parte solo un numero limitatissimo di Comuni piccoli (su 8.100 ben 5.899 hanno meno di 5.000 abitanti!) hanno utilizzato gli strumenti disponibili per creare associazioni indispen­sabili per l'istituzione e gestione dei servizi.

«Inoltre, come risulta anche dalla proposta di legge n. 2983 presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei Deputati dall'attuale Ministro per la soli­darietà sociale, vi è una situazione estremamente confusa per quanto riguarda le competenze in mate­ria assistenziale dei minori nati fuori dal matrimonio (prevalentemente di competenza delle Province) e quelli nati nel matrimonio, quasi sempre di compe­tenza dei Comuni. Infine, come era stato giustamen­te sottolineato nella proposta sopra citata, vi sono dif­ficoltà spesso irrisolvibili nei confronti delle compe­tenze riguardanti i minori ex ONMI e per l'interpreta­zione dell'art. 23 del DPR 616/1977 circa l'attribuzio­ne delle funzioni assistenziali nei confronti dei minori assistiti dalle Province nei casi in cui intervenga l'au­torità giudiziaria.

«La formulazione dell'art. 2 della legge 285/1997 lascia aperta !a possibilità di intervenire: .

a) in ambiti territoriali diversi da quelli preposti per la gestione dei servizi assistenziali;

b) da parte di istituzioni diverse dai Comuni singoli e associati, ad esempio dalle Province o da altri orga­nismi, compresi quelli "a termine"!

«Ciò premesso, al fine di una idonea attuazione della legge 285/1997, si chiede alla S. V. di valutare l'opportunità della emanazione di una circolare in cui sia precisato che i finanziamenti della legge in ogget­to concernenti l'assistenza sociale possono essere assegnati esclusivamente ai Comuni singoli o asso­ciati che, in base a norme regionali o per scelta auto­noma o a seguito della costituzione delle Comunità montane, sono preposti alla gestione degli interventi di assistenza sociale riguardanti i minori, gli anziani, gli handicappati e gli altri soggetti in situazione di bisogno. Inoltre, i finanziamenti stessi possono esse­re erogati alle ASL qualora i Comuni singoli o asso­ciati abbiano affidato alle stesse la gestione delle atti­vità assistenziali, e alle Province per quanto concer­ne l'assistenza alle gestanti e madri e ai problemi relativi al riconoscimento o meno della prole, sempre che le Province stesse non ne abbiano affidato i compiti ai Comuni».

 

 

GRAVE DENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO

 

Bernardo Mastrogiacomo, Presidente del Tribunale per i minorenni di Taranto, in una lettera spedita il 7 febbraio 1997 al Ministro per la solidarietà sociale, denuncia che la Regione Puglia, per inerzia culturale e mancanza di volontà politica e di capacità organiz­zativa, non è riuscita ad emanare adeguate leggi di riordino dei servizi psicosociali e indirizzi programma­tici nei diversi settori di competenza, cosicché i mino­ri a rischio, per lo più appartenenti a fasce sociali più deboli ed esposte, spesso vengono allontanati senza ragione dalla famiglia e ricoverati in istituti tradiziona­li, attestati ancora sugli schemi e sulla cultura del con­tenimento, della spersonalizzazione, della chiusura e dell'emarginazione. «L'abitudine al ricovero in istitu­zioni totali - riferisce Mastrogiacomo - è talmente radicata in questa realtà che con molta fatica si riesce a stabilire stabili raccordi interistituzionali», mentre anche i servizi «operano complessivamente in un clima di totale separatezza e incomunicazione».

Mastrogiacomo ripropone come alternativa gli inter­venti domiciliari a favore delle famiglie in difficoltà, l'affidamento familiare e l'assistenza domiciliare, non­ché la creazione di reti di coordinamento tra le diver­se istituzioni e servizi a vario titolo impegnati nel mondo minorile e familiare.

 

 

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