Notiziario dell'Unione per la lotta contro
l'emarginazione sociale
CHIESTA L'EMANAZIONE DI UNA
CIRCOLARE PER LA CORRETTA ATTUAZIONE DELLA LEGGE 285/1997
Sulla Gazzetta
ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997 è stata pubblicata la legge 28 agosto 1997 n. 285 "Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e
l'adolescenza", il cui testo è quasi identico a quello pubblicato sul n.
118 di Prospettive assistenziali.
Essendo molto interessato alla corretta attuazione
della suddetta legge, il CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base ha scritto in data 3 ottobre 1997 al Ministro per la solidarietà sociale, Livia Turco,
segnalando di ritenere «estremamente
importante che l'iniziativa possa anche raggiungere l'obiettivo di accelerare
la creazione da parte delle Regioni e degli Enti locali degli organi
istituzionali preposti alla gestione dei servizi di assistenza sociale»,
mettendo in tal modo «le basi per la continuità degli interventi assistenziali,
evitando il sorgere di iniziative a termine, estremamente negative per
l'utenza».
La lettera del CSA così prosegue: «A quanto risulta, alcune Regioni hanno
provveduto alla istituzione degli organi preposti alla gestione dei servizi
assistenziali, altre, invece, non hanno assunto alcun provvedimento in
merito. D'altra parte solo un numero limitatissimo di Comuni piccoli (su 8.100
ben 5.899 hanno meno di 5.000 abitanti!) hanno
utilizzato gli strumenti disponibili per creare associazioni indispensabili
per l'istituzione e gestione dei servizi.
«Inoltre,
come risulta anche dalla proposta di
legge n. 2983 presentata nella scorsa legislatura alla Camera dei Deputati
dall'attuale Ministro per la solidarietà sociale, vi è una situazione
estremamente confusa per quanto riguarda le competenze in materia
assistenziale dei minori nati fuori dal matrimonio (prevalentemente di
competenza delle Province) e quelli nati nel matrimonio, quasi sempre di competenza
dei Comuni. Infine, come era stato giustamente sottolineato nella proposta
sopra citata, vi sono difficoltà spesso irrisolvibili nei confronti delle
competenze riguardanti i minori ex ONMI e per l'interpretazione dell'art. 23
del DPR 616/1977 circa l'attribuzione delle funzioni assistenziali nei
confronti dei minori assistiti dalle Province nei casi in cui intervenga l'autorità
giudiziaria.
«La
formulazione dell'art. 2 della legge 285/1997 lascia aperta !a possibilità di
intervenire: .
a) in ambiti territoriali diversi da
quelli preposti per la gestione dei servizi assistenziali;
b) da parte di istituzioni diverse dai
Comuni singoli e associati, ad esempio dalle Province o da altri organismi,
compresi quelli "a termine"!
«Ciò
premesso, al fine di una idonea attuazione della legge 285/1997, si chiede alla
S. V. di valutare l'opportunità della emanazione di una circolare in cui sia
precisato che i finanziamenti della legge in oggetto concernenti l'assistenza
sociale possono essere assegnati esclusivamente ai Comuni singoli o associati
che, in base a norme regionali o per scelta autonoma o a seguito della
costituzione delle Comunità montane, sono preposti alla gestione degli
interventi di assistenza sociale riguardanti i minori, gli anziani, gli handicappati e gli altri soggetti in
situazione di bisogno. Inoltre, i finanziamenti stessi possono essere erogati
alle ASL qualora i Comuni singoli o associati abbiano affidato alle stesse la
gestione delle attività assistenziali, e alle Province per quanto concerne
l'assistenza alle gestanti e madri e ai problemi relativi al riconoscimento o
meno della prole, sempre che le Province stesse non ne abbiano affidato i
compiti ai Comuni».
GRAVE DENUNCIA DEL
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TARANTO
Bernardo Mastrogiacomo, Presidente del Tribunale per
i minorenni di Taranto, in una lettera spedita il 7 febbraio 1997 al
Ministro per la solidarietà sociale, denuncia che la Regione Puglia, per
inerzia culturale e mancanza di volontà politica e di capacità organizzativa,
non è riuscita ad emanare adeguate leggi di riordino dei servizi psicosociali e
indirizzi programmatici nei diversi settori di competenza, cosicché i minori
a rischio, per lo più appartenenti a fasce sociali più deboli ed esposte,
spesso vengono allontanati senza ragione dalla famiglia e ricoverati in istituti
tradizionali, attestati ancora sugli schemi e sulla cultura del contenimento,
della spersonalizzazione, della chiusura e dell'emarginazione. «L'abitudine
al ricovero in istituzioni totali - riferisce Mastrogiacomo - è talmente radicata in questa realtà che
con molta fatica si riesce a stabilire stabili raccordi interistituzionali»,
mentre anche i servizi «operano
complessivamente in un clima di totale separatezza e incomunicazione».
Mastrogiacomo ripropone come alternativa gli interventi
domiciliari a favore delle famiglie in difficoltà, l'affidamento familiare e
l'assistenza domiciliare, nonché la creazione di reti di coordinamento tra le
diverse istituzioni e servizi a vario titolo impegnati nel mondo minorile e
familiare.
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