Notiziario dell'Unione nazionale
delle associazioni per la salute mentale
NEGATA
LA COMPETENZA DELLA SANITÀ A MIGLIAIA DI MALATI PSICHICI
Nel documento "La tutela
dei diritti dei malati di mente in relazione alla chiusura definitiva dei
residui manicomiali" (cfr. Prospettive assistenziali n. 118, pag. 58)
I'UNASAM aveva censurato il «fenomeno, purtroppo
già verificatosi ed ancora in atto, per il quale i pazienti degli ex ospedali
psichiatrici vengono abusivamente scaricati sul settore assistenziale, ossia
in strutture di mera custodia, quali sono ad esempio le case di riposo, del
tutto inadeguate a fornire corretti interventi curativi e riabilitativi a tutela
della salute e dei bisogni reali dei malati di mente».
AI riguardo il
Presidente dell'UNASAM in data 16 ottobre 1997 ha inviato al Ministro della
sanità, Rosy Bindi, e p.c. agli Ori. li Marida Bolognesi e
Francesco Carella la seguente lettera:
«Un po' da
tutte le Regioni giungono aIl’UNASAM notizie allarmanti riguardo a delibere, norme o regolamenti
che impongono a pazienti in via di dimissione (o alle loro famiglie) il
pagamento di contributi giornalieri integrativi, rivalse su pensioni ecc., o
peggio intervengono sui patrimoni.
Ora tutti ricordiamo una Sua
affermazione verbale più volte ripetuta (su cui pienamente concordiamo), ma mai
scritta: "a nessuno di questi pazienti, con cui la società ha un debito
così grande, sarà mai chiesta una lira; la sanità se ne farà carico a
vita".
Ritenendo molto grave quanto sta
accadendo e del tutto contrario allo spirito che dovrebbe animare il processo
di chiusura dei manicomi, mi permetto di sottoporle il problema e di chiederLe
a nome dell'UNASAM un urgente chiarimento scritto
(come comma dell'atteso Progetto obiettivo), anche perché fra le righe di
questi episodi si legge uno scorretto passaggio di persone malate dalla sanità
all'assistenza».
URGENTE
L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO OBIETTIVO SULLA TUTELA DELLA SALUTE MENTALE
L'UNASAM
ha avanzato le seguenti richieste:
1. Approvazione senza ulteriori
ritardi e con decreto del Presidente della Repubblica del Progetto obiettivo
"Tutela della salute mentale".
2. Interventi idonei a garantire
che nelle Regioni si proceda alla chiusura effettiva degli ex ospedali psichiatrici
attraverso un processo reale di dimissione dei pazienti.
3. Promozione di una indagine
conoscitiva da parte delle Commissioni parlamentari "Affari sociali"
della Camera dei Deputati e "Sanità" del Senato sulle strutture
private sia convenzionate che abusive operanti sul territorio nazionale.
4. Le Regioni devono determinare
con legge, in tempi brevi, gli standards di qualità che costituiscono requisiti
ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche, di strutture del
privato imprenditoriale e del privato sociale, già in possesso dei requisiti
minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie.
5. Verifica ufficiale a livello
ministeriale delle possibilità concrete che le aree e i beni mobili e immobili
degli ospedali psichiatrici dismessi possano produrre reddito, da utilizzare
secondo le destinazioni previste dalla legge finanziaria 1997. Le quote di
finanziamento, previste dall'art. 20 della legge 67/1988, da destinare
prioritariamente ai dipartimenti di salute mentale, devono essere utilizzate per
la realizzazione di centri diurni di riabilitazione e di strutture residenziali
sia per la vecchia e per la nuova utenza (al riguardo non è corretta la
posizione espressa nella circolare del Ministero della sanità del 18.6.1997);
le Regioni devono destinare una quota pari al 5% del Fondo sanitario regionale
per l'attuazione del nuovo Progetto obiettivo, nonché vincolare con specifica
normativa l'attuale spesa regionale corrente destinata agli ospedali
psichiatrici in modo che essa sia utilizzata esclusivamente per la gestione
delle strutture intermedie da istituire sul territorio per la vecchia e la
nuova utenza in relazione alla progressiva dismissione degli ospedali
psichiatrici che insistono in tali regioni (in tal senso è stato approvato un
articolo specifico nella legge regionale riguardante il bilancio 1997 della
Regione Campania); intervento del Ministero della Sanità per vincolare quote
del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di progetti sulla tutela della
salute mentale, ai sensi dell'art. 1 comma 34 della legge finanziaria 1997.
6. Integrare la legge 833 con
una normativa che definisca alcune scelte fondamentali quali: a) il ruolo, le
funzioni e la struttura del Dipartimento di salute mentale. Vanno, in
particolare, definite le seguenti questioni: i servizi e le strutture
intermedie in cui si articola il Dipartimento stesso, l'attività di prevenzione
e la riabilitazione psico-sociale, il budget, l'istituzione di uno o più
dipartimenti in relazione all'estensione territoriale e alla densità di
popolazione delle singole USL, l'integrazione delle attività socio-sanitarie;
b) la regolamentazione del trattamento sanitario obbligatorio, definendo con
chiarezza chi deve attivarlo, le modalità di attuazione e le sedi in cui può
essere attuato. In attesa di tale normativa il Progetto obiettivo "Tutela
salute mentale 1997-99" deve essere recepito dalle singole Regioni con
una specifica legge entro un termine tassativamente previsto.
7. Approvazione in tempi brevi
della proposta di legge sull'Amministratore di sostegno, che modifica la
normativa vigente sull'interdizione e l'inabilitazione, inadeguata a rispondere
alle esigenze della tutela dei diritti dei sofferenti psichici e di tutti i
soggetti deboli.
8. Attuazione di quanto previsto
dal decreto legislativo 502/92 art. 14 sulla partecipazione e tutela dei
diritti dei cittadini.
9. Prevenzione primaria in
collaborazione con il settore scolastico e le Associazioni, con particolare
riguardo al crescente disagio psichico dell'età evolutiva.
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