Prospettive assistenziali, n. 120, ottobre-dicembre 1997

 

 

PROPOSTA DI LEGGE N. 3801 (ON. NOVELLI - CAMERA DEI DEPUTATI) PER L'ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI PUBBLICA TUTELA E IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE AI COMUNI (*)

 

 

 

Confidiamo che questa proposta di legge, alla cui elaborazione ha collaborato il CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, venga approvata il più rapidamente possibile in quanto risolverebbe due problemi di rilevante importanza:

- la creazione in tutto il territorio nazionale degli uffici di pubblica tutela, una garanzia per coloro (minori, adulti e anziani) che sono incapaci di auto­difendersi, la cui istituzione consentirebbe - final­mente - di eliminare il doppio assurdo ruolo dei Comuni e degli enti di assistenza di essere, nello stesso tempo, controllori e controllati,­

- il trasferimento di tutte le competenze assisten­ziali dalle Province ai Comuni, fatto che consenti­rebbe ai cittadini e ai nuclei familiari in condizione di bisogno di potersi rivolgere ad un unico ente respon­sabile, senza essere sballottati da una struttura ad un'altra.

 

Relazione

Onorevoli Colleghi - In base alle vigenti disposi­zioni (articolo 354 del codice civile) «la tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedono».

Le disposizioni sulla tutela dei minori si applicano anche alla tutela delle persone dichiarate interdette dall'autorità giudiziaria (articolo 424 del codice civi­le).

Nei casi in cui la tutela è deferita all'istituto in cui il soggetto è ricoverato o all'ente competente in mate­ria di assistenza, si verifica una situazione di assun­zione delle funzioni di controllo (spettanti al tutore) da parte dello stesso organismo che dovrebbe esse­re controllato in quanto esercita i compiti di mante­nimento, educazione e istruzione.

Di qui la necessità di prevedere una nuova nor­mativa in modo che, sempre che non siano reperibi­li persone in grado di assumere l'incarico di tutore, l'ente incaricato dal giudice tutelare di esercitare le funzioni di cui sopra (regione autonoma della Valle d'Aosta e province) sia diverso da quello che deve assicurare i necessari interventi assistenziali (il comune).

Tuttavia, poiché le province continuano ad eserci­tare attività in materia di assistenza, queste devono essere trasferite ai comuni, così come era giusta­mente previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Fra l'altro la situazione attuale, senza alcun moti­vo logico, crea assurdi vuoti di intervento e conser­va l'odiosa separazione fra l'assistenza ai nati nel matrimonio (quasi sempre di competenza dei comu­ni) e l'assistenza ai nati fuori del matrimonio (preva­lentemente spettante alle province).

AI riguardo, occorre tener presente che in materia di minori le attuali competenze delle province con­cernono:

- i bambini esposti e cioè quelli di cui non si cono­scono i genitori. La competenza resta alla provincia solo fino al momento in cui vengono rintracciati i congiunti. Poi la responsabilità degli interventi, come verrà in seguito precisato, può restare alla provincia o essere assunta dai comuni;

- i minori figli di ignoti;

- i minori riconosciuti dalla sola madre, a condi­zione che la prima richiesta di assistenza sia stata presentata prima del compimento del sesto anno di vita del bambino. Nel caso di riconoscimento da parte del padre, la competenza passa al comune. Invece nel caso di disconoscimento materno 0 paterno, le funzioni sono trasferite dai comuni alle province.

Per quanto riguarda le competenze della disciolta Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) nei confronti dei minori legittimi e di quelli riconosciuti anche o solo dal padre, continua a sussistere l'irri­solto e irrisolvibile conflitto che permane dal 1925, anno di entrata in vigore della legge istitutiva dell'ONMI.

Un altro scontro di competenze è sorto con l'en­trata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 il quale stabilisce, all'ar­ticolo 23, che fra le funzioni assegnate ai comuni sono comprese quelle relative «agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della compe­tenza amministrativa e civile». AI riguardo vi sono interpretazioni diverse circa la competenza nei con­fronti dei minori assistiti dalle province nei casi in cui intervenga l'autorità giudiziaria minorile. La compe­tenza resta alle province o passa ai comuni in base alla norma sopra citata?

Circa l'assistenza alle gestanti e madri si segnala che molte (spesso si tratta di bambine di 14-15 anni) hanno l'esigenza di supporti particolari di natura socio-assistenziale allo scopo di provvedere co­scientemente al riconoscimento o meno del proprio nato e di acquisire gli strumenti necessari per il pro­prio reinserimento sociale.

Sovente l'intervento assistenziale è necessario anche per le gestanti e madri coniugate in situazio­ni personali e familiari difficili. Se questi servizi fun­zionassero, verrebbe certamente ridotto il numero dei bambini abbandonati nei cassonetti delle immondizie o uccisi alla nascita. Allo scopo di assi­curare alle persone interessate i necessari interven­ti, che richiedono spesso un'alta professionalità, la presente proposta di legge prevede che le funzioni relative siano assegnate ai comuni capoluogo di provincia, i quali sono tenuti ad esercitarle con rife­rimento al territorio provinciale.

Per quanto concerne i minori sordi e ciechi, occor­re precisare che le competenze di assistenza socia­le riguardano le seguenti funzioni:

- azione di sostegno nei confronti degli interessa­ti e dei congiunti al fine di favorire la massima auto­nomia possibile dei soggetti e il loro adeguato inse­rimento familiare, lavorativo e sociale;

- segnalazione dei minori in situazione di abban­dono materiale e morale e svolgimento delle attività previste dalla legge n. 184 del 1983;

- affidamento familiare a scopo educativo nei casi in cui non sia opportuna la permanenza nella propria famiglia d'origine e non sussistano le condizioni per la loro adozione;

- aiuti economici ai ciechi e sordi e alle loro fami­glie in situazione di carenza di sufficienti mezzi eco­nomici;

- servizi di assistenza domiciliare per la pulizia dell'alloggio, l'igiene personale e altre incombenze; - predisposizione di comunità alloggio per i mino­ri e gli adulti privi di sostegno familiare;

- inserimento in istituti di ricovero fino al loro urgente superamento;

- rapporti con l'autorità preventiva a funzionare delle strutture pubbliche e private di ricovero;

- vigilanza sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza;

- interventi nei confronti dei minorenni e degli adulti soggetti a provvedimenti dell'autorità giudizia­ria.

Ciò premesso, appare evidente l'esigenza di unifi­care tutte le competenze assistenziali in un unico ente, il comune, che è a più diretto contatto dei cit­tadini. Ciò anche al fine di evitare che i ciechi e i sordi, se portatori di altri handicap, non abbiano un riferimento certo. Infatti potrebbe essere la provincia se si considera la cecità e la sordità, il comune se si tiene conto di altri handicap associati.

 

Proposta di legge

 

Art. 1

 

1. La regione autonoma della Valle d'Aosta e le province, comprese quelle autonome, istituiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di pubblica tutela con i seguenti compiti:

a) esercizio delle funzioni di tutore deferite dal giu­dice tutelare;

b) svolgimento dei compiti di assistenza sulle tute­le, affidati dal giudice tutelare.

2. La regione autonoma della Valle d'Aosta e le province svolgono le funzioni di cui al comma 1 mediante proprio personale e avvalendosi di volon­tari.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici trasferiscono agli uffici di cui al comma 1 le tutele da essi affidate ad enti di assistenza e ad ospizi.

 

Art. 2

 

1. L'articolo 354 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 354. - (Tutela affidata agli uffici di pubblica tutela). - La tutela dei minori può essere deferita dal giudice tutelare agli uffici di pubblica tutela del luogo dove il minore vive».

 

Art. 3

 

1. II secondo comma dell'articolo 344 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 402, primo comma, del codice civile, il secondo periodo è soppresso.

 

Art. 4

 

1. Le funzioni assistenziali trasferite dalle province ai comuni ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e ritrasferite dai comuni alle province ai sensi del­l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono definitivamente assegnate ai comuni entro il 31 dicembre 1997.

2. Ai comuni sono trasferiti entro il termine di cui al comma 1:

a) il personale addetto, alla data del 31 dicembre 1996, alla gestione dei servizi assistenziali delle pro­vince di cui al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;

b) le strutture, o l'equivalente in denaro, e le attrezzature utilizzate per i suddetti servizi;

c) i finanziamenti risultanti dalle somme impegna­te per l'anno 1996 per la gestione corrente dei ser­vizi trasferiti, comprese le spese per investimento.

 

Art. 5

 

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni defi­niscono, con criteri di perequazione territoriale, le modalità ed i tempi dei trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 4, nonché delle funzioni assistenziali attualmente svolte dalle province in materia di assi­stenza sociale alle gestanti, alle madri ed ai loro nati ricoverati presso le strutture delle province.

2. Qualora le regioni non provvedano entro il ter­mine di cui al comma 1, la gestione delle strutture sopra indicate è trasferita, entro il 31 dicembre 1997, ai comuni capoluogo di provincia, i quali le esercitano con riferimento al territorio provinciale.

 

 

 

(*) La proposta di legge n. 3801 Istituzione degli uffici di pub­blica tutela da parte della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province e trasferimento delle funzioni assistenziali dalle Province ai Comuni" è stata presentata alla Camera dei Deputati il 3 giugno 1997 dall'On. Novelli.

 

 

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