PROPOSTA DI LEGGE N. 3801 (ON. NOVELLI - CAMERA DEI DEPUTATI) PER L'ISTITUZIONE DEGLI UFFICI DI PUBBLICA TUTELA E IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE AI COMUNI (*)
Confidiamo che questa proposta di legge, alla cui
elaborazione ha collaborato il CSA - Coordinamento sanità e assistenza fra i
movimenti di base, venga approvata il più rapidamente possibile in quanto
risolverebbe due problemi di rilevante importanza:
- la creazione in tutto il territorio nazionale degli uffici di pubblica tutela, una garanzia per coloro (minori, adulti
e anziani) che sono incapaci di autodifendersi, la cui istituzione
consentirebbe - finalmente - di eliminare il doppio assurdo ruolo dei Comuni e
degli enti di assistenza di essere, nello stesso tempo, controllori e
controllati,
- il trasferimento di tutte le competenze
assistenziali dalle Province ai Comuni, fatto che consentirebbe ai cittadini
e ai nuclei familiari in condizione di bisogno di potersi rivolgere ad un unico
ente responsabile, senza essere sballottati da una struttura ad un'altra.
Relazione
Onorevoli Colleghi - In base alle vigenti disposizioni
(articolo 354 del codice civile) «la tutela dei minori, che non hanno nel luogo
del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di
tutore, può essere deferita dal giudice tutelare a un ente di assistenza nel
comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato.
L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a
esercitare le funzioni di tutela. È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di
nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre
circostanze lo richiedono».
Le
disposizioni sulla tutela dei minori si applicano anche alla tutela delle
persone dichiarate interdette dall'autorità giudiziaria (articolo 424 del
codice civile).
Nei casi in
cui la tutela è deferita all'istituto in cui il soggetto è ricoverato o
all'ente competente in materia di assistenza, si verifica una situazione di
assunzione delle funzioni di controllo (spettanti al tutore) da parte dello
stesso organismo che dovrebbe essere controllato in quanto esercita i compiti
di mantenimento, educazione e istruzione.
Di qui la
necessità di prevedere una nuova normativa in modo che, sempre che non siano
reperibili persone in grado di assumere l'incarico di tutore, l'ente
incaricato dal giudice tutelare di esercitare le funzioni di cui sopra (regione
autonoma della Valle d'Aosta e province) sia diverso da quello che deve
assicurare i necessari interventi assistenziali (il comune).
Tuttavia,
poiché le province continuano ad esercitare attività in materia di assistenza,
queste devono essere trasferite ai comuni, così come era giustamente previsto
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Fra l'altro la
situazione attuale, senza alcun motivo logico, crea assurdi vuoti di
intervento e conserva l'odiosa separazione fra l'assistenza ai nati nel
matrimonio (quasi sempre di competenza dei comuni) e l'assistenza ai nati
fuori del matrimonio (prevalentemente spettante alle province).
AI riguardo,
occorre tener presente che in materia di minori le attuali competenze delle
province concernono:
- i bambini
esposti e cioè quelli di cui non si conoscono i genitori. La competenza resta
alla provincia solo fino al momento in cui vengono rintracciati i congiunti.
Poi la responsabilità degli interventi, come verrà in seguito precisato, può
restare alla provincia o essere assunta dai comuni;
-
i minori figli di ignoti;
- i minori
riconosciuti dalla sola madre, a condizione che la prima richiesta di
assistenza sia stata presentata prima del compimento del sesto anno di vita del
bambino. Nel caso di riconoscimento da parte del padre, la competenza passa al
comune. Invece nel caso di disconoscimento materno 0 paterno, le funzioni sono trasferite dai comuni alle
province.
Per quanto
riguarda le competenze della disciolta Opera nazionale maternità e infanzia
(ONMI) nei confronti dei minori legittimi e di quelli riconosciuti anche o solo
dal padre, continua a sussistere l'irrisolto e irrisolvibile conflitto che
permane dal 1925, anno di entrata in vigore della legge istitutiva dell'ONMI.
Un altro
scontro di competenze è sorto con l'entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 il quale stabilisce, all'articolo
23, che fra le funzioni assegnate ai comuni sono comprese quelle relative «agli
interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità
giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile». AI
riguardo vi sono interpretazioni diverse circa la competenza nei confronti dei
minori assistiti dalle province nei casi in cui intervenga l'autorità
giudiziaria minorile. La competenza resta alle province o passa ai comuni in
base alla norma sopra citata?
Circa
l'assistenza alle gestanti e madri si segnala che molte (spesso si tratta di
bambine di 14-15 anni) hanno l'esigenza di supporti particolari di natura
socio-assistenziale allo scopo di provvedere coscientemente al riconoscimento
o meno del proprio nato e di acquisire gli strumenti necessari per il proprio
reinserimento sociale.
Sovente
l'intervento assistenziale è necessario anche per le gestanti e madri coniugate
in situazioni personali e familiari difficili. Se questi servizi funzionassero,
verrebbe certamente ridotto il numero dei bambini abbandonati nei cassonetti
delle immondizie o uccisi alla nascita. Allo scopo di assicurare alle persone
interessate i necessari interventi, che richiedono spesso un'alta
professionalità, la presente proposta di legge prevede che le funzioni relative
siano assegnate ai comuni capoluogo di provincia, i quali sono tenuti ad
esercitarle con riferimento al territorio provinciale.
Per quanto
concerne i minori sordi e ciechi, occorre precisare che le competenze di
assistenza sociale riguardano le seguenti funzioni:
- azione di
sostegno nei confronti degli interessati e dei congiunti al fine di favorire
la massima autonomia possibile dei soggetti e il loro adeguato inserimento
familiare, lavorativo e sociale;
- segnalazione
dei minori in situazione di abbandono materiale e morale e svolgimento delle
attività previste dalla legge n. 184 del 1983;
- affidamento
familiare a scopo educativo nei casi in cui non sia opportuna la permanenza
nella propria famiglia d'origine e non sussistano le condizioni per la loro
adozione;
- aiuti
economici ai ciechi e sordi e alle loro famiglie in situazione di carenza di
sufficienti mezzi economici;
- servizi di assistenza domiciliare per
la pulizia dell'alloggio, l'igiene personale e altre incombenze; -
predisposizione di comunità alloggio per i minori e gli adulti privi di
sostegno familiare;
- inserimento in istituti di ricovero
fino al loro urgente superamento;
- rapporti con l'autorità preventiva a
funzionare delle strutture pubbliche e private di ricovero;
- vigilanza sulle istituzioni pubbliche
e private di assistenza;
- interventi
nei confronti dei minorenni e degli adulti soggetti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria.
Ciò premesso,
appare evidente l'esigenza di unificare tutte le competenze assistenziali in
un unico ente, il comune, che è a più diretto contatto dei cittadini. Ciò
anche al fine di evitare che i ciechi e i sordi, se portatori di altri handicap, non abbiano un riferimento
certo. Infatti potrebbe essere la provincia se si considera la cecità e la
sordità, il comune se si tiene conto di altri handicap associati.
Proposta di
legge
Art. 1
1. La regione
autonoma della Valle d'Aosta e le province, comprese quelle autonome,
istituiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'ufficio di pubblica tutela con i seguenti compiti:
a)
esercizio
delle funzioni di tutore deferite dal giudice tutelare;
b)
svolgimento
dei compiti di assistenza sulle tutele, affidati dal giudice tutelare.
2. La regione
autonoma della Valle d'Aosta e le province svolgono le funzioni di cui al comma
1 mediante proprio personale e avvalendosi di volontari.
2. Entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i giudici
trasferiscono agli uffici di cui al comma 1 le tutele da essi affidate ad enti
di assistenza e ad ospizi.
Art. 2
1. L'articolo 354 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 354. - (Tutela affidata agli uffici di pubblica
tutela). - La tutela dei minori può essere deferita dal giudice tutelare
agli uffici di pubblica tutela del luogo dove il minore vive».
Art. 3
1. II secondo comma dell'articolo 344
del codice civile è abrogato.
2. All'articolo 402, primo comma, del
codice civile, il secondo periodo è soppresso.
Art. 4
1. Le funzioni
assistenziali trasferite dalle province ai comuni ai sensi della legge 8 giugno
1990, n. 142, e ritrasferite dai comuni alle province ai sensi dell'articolo 5
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 1993, n. 67, sono definitivamente assegnate ai comuni entro il
31 dicembre 1997.
2. Ai comuni sono trasferiti entro il
termine di cui al comma 1:
a) il personale addetto, alla data del 31 dicembre 1996, alla
gestione dei servizi assistenziali delle province di cui al decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993,
n. 67;
b)
le
strutture, o l'equivalente in denaro, e le attrezzature utilizzate per i
suddetti servizi;
c) i
finanziamenti risultanti dalle somme impegnate per l'anno 1996 per la gestione
corrente dei servizi trasferiti, comprese le spese per investimento.
Art. 5
1. Entro e non
oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni definiscono, con criteri di perequazione territoriale, le modalità ed
i tempi dei trasferimenti ai comuni di cui all'articolo 4, nonché delle
funzioni assistenziali attualmente svolte dalle province in materia di assistenza
sociale alle gestanti, alle madri ed ai loro nati ricoverati presso le
strutture delle province.
2. Qualora le
regioni non provvedano entro il termine di cui al comma 1, la gestione delle
strutture sopra indicate è trasferita, entro il 31 dicembre 1997, ai comuni
capoluogo di provincia, i quali le esercitano con riferimento al territorio
provinciale.
(*) La proposta di legge n. 3801
Istituzione degli uffici di pubblica tutela da parte della Regione autonoma
della Valle d'Aosta e delle Province e trasferimento delle funzioni assistenziali
dalle Province ai Comuni" è stata presentata alla Camera dei Deputati il 3
giugno 1997 dall'On. Novelli.
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