Specchio nero
I BAMBINI ABBANDONATI DAI
SERVIZI E DAI GIUDICI TUTELARI
Nella relazione tenuta in occasione del convegno
"Istituti mai più" (Roma, 25 giugno 1997), Luigi Fadiga, Presidente
del Tribunale per i minorenni del Lazio, ha segnalato situazioni molto
allarmanti.
In particolare, ha affermato che dall'esame degli
elenchi dei minori ricoverati in istituti siti nel Comune di Roma risulta che «35 casi non sono mai stati segnalati né
dal giudice tutelare né dai servizi. Non li conoscevano. Di questi 35 casi ce
ne sono due che sono in istituto da più di 8 anni. Uno di questi due è stato
ricoverato nel 1987 a sette mesi di vita ed è ancora lì: nessuno ce lo ha mai
segnalato, né i servizi, né l'istituto, né il giudice tutelare di Roma. Cinque
di questi 35 bambini sono lì da più di 7 anni e 7 sono lì da più di 6 anni. In
altre parole 14 casi su 35 sono in istituto da oltre cinque anni e nessuno li
ha mai segnalati. Per quanto riguarda gli istituti fuori del Comune di Roma,
sempre limitatamente a quel terzo del totale di cui avevamo la documentazione,
abbiamo trovato 31 casi mai segnalati dal giudice tutelare o dai servizi».
In base all'art. 70 della legge 184/1983 «i rappresentanti degli istituti di
assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice
tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i
rapporti familiari concernenti i medesimi,
sono puniti con la pena della
reclusione fino ad un anno o
con la multa fino a lire 2.000.000».
Chiediamo, pertanto, al Presidente del Tribunale per
i minorenni del Lazio se ha provveduto a segnalare alla Procura della
Repubblica i responsabili degli enti pubblici e privati di assistenza che hanno
omesso l'invio degli elenchi suddetti.
Vorremmo inoltre sapere se ha disposto indagini
presso gli altri istituti per accertare eventuali reati. È, infatti,
inammissibile che i bambini privi di assistenza materiale e morale da parte
dei genitori e dei parenti restino rinchiusi in strutture spesso inidonee
mentre vi sono migliaia di domande di adozione. Nello stesso tempo sarebbe
gravissimo se non venissero colpiti coloro che, omettendo di segnalare le
situazioni all'autorità giudiziaria, impediscono ai minori di vivere circondati
dall'affetto di una famiglia.
CONTRIBUTI ECONOMICI
ILLEGALMENTE RICHIESTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
L'art.
6 della legge della Regione Lombardia 11 luglio 1997 n. 31 "Norme per il
riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività
dei servizi sociali" stabilisce, fra l'altro, che «concorrono alla realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria
i soggetti pubblici e privati, secondo le
specifiche competenze e peculiarità. Esclusi i casi per i quali la
legge prevede la gratuità del servizio, è comunque previsto il concorso
economico dell'utente, fatta salva la facoltà da parte del Comune di rivalersi nei
confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile,
nel caso di insufficienza del reddito da parte dell'utente medesimo».
Ricordiamo, ancora una volta, che il Ministero dell'interno
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che gli enti pubblici
non possono pretendere contributi economici dai parenti di assistiti
maggiorenni.
La Costituzione italiana all'art. 23 dispone che «nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in
base alla legge» (1).
La maggioranza del Consiglio regionale della
Lombardia ha violato in modo inequivocabile sia le leggi vigenti che la
Costituzione. II Commissario del Governo, che ha apposto il visto, ha informato
della violazione delle leggi vigenti i Ministri della sanità e per la
solidarietà sociale nonché quello preposto ai rapporti con le Regioni? Se lo ha
fatto, perché non sono intervenuti per respingere la legge regionale? Se non
l'ha fatto, non dovrebbe essere rimosso, visto che non conosce né le leggi né
la Costituzione? Se le autorità non rispettano le disposizioni vigenti, come
possono pretendere che i cittadini lo facciano?
LE LEGGI ITALIANE VALGONO
ANCHE NEL TRENTINO-ALTO ADIGE?
Su iniziativa dell'Assessore ai servizi sociali della
Provincia di Bolzano, Otto Saurer, la Commissione sanità e assistenza del
Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige ha approvato, in via non definitiva,
un disegno di legge per l'istituzione obbligatoria di una copertura
previdenziale per le persone non autosufficienti ignorando che:
- dal 1955 con la legge 692 il Parlamento ha garantito
cure gratuite e senza limiti di durata alle persone malate, comprese quelle
non autosufficienti;
- per quanto riguarda, invece, le minorazioni irreversibili,
fin dal secolo scorso (cfr. il regio decreto, mai abrogato, 19 novembre 1889,
n. 6535, ripreso dal vigente art. 154 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 77)
i Comuni sono tenuti ad intervenire nei confronti delle persone «inabili a qualsiasi lavoro proficuo che
(...) per insanabili difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi
il modo di sussistenza».
(1)
Ovviamente deve essere una legge approvata dal Parlamento.
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