Prospettive assistenziali, n. 120, ottobre-dicembre 1997

 

 

Specchio nero

 

 

 

I BAMBINI ABBANDONATI DAI SERVIZI E DAI GIUDICI TUTELARI

 

Nella relazione tenuta in occasione del convegno "Istituti mai più" (Roma, 25 giugno 1997), Luigi Fadi­ga, Presidente del Tribunale per i minorenni del La­zio, ha segnalato situazioni molto allarmanti.

In particolare, ha affermato che dall'esame degli elenchi dei minori ricoverati in istituti siti nel Comune di Roma risulta che «35 casi non sono mai stati segnalati né dal giudice tutelare né dai servizi. Non li conoscevano. Di questi 35 casi ce ne sono due che sono in istituto da più di 8 anni. Uno di questi due è stato ricoverato nel 1987 a sette mesi di vita ed è ancora lì: nessuno ce lo ha mai segnalato, né i servizi, né l'istituto, né il giudice tutelare di Roma. Cinque di questi 35 bambini sono lì da più di 7 anni e 7 sono lì da più di 6 anni. In altre parole 14 casi su 35 sono in istituto da oltre cinque anni e nessuno li ha mai segnalati. Per quanto riguarda gli istituti fuori del Comune di Roma, sempre limitatamente a quel terzo del totale di cui avevamo la documentazione, abbiamo trovato 31 casi mai segnalati dal giudice tutelare o dai servizi».

In base all'art. 70 della legge 184/1983 «i rappre­sentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giu­dice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assi­stiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puni­ti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000».

Chiediamo, pertanto, al Presidente del Tribunale per i minorenni del Lazio se ha provveduto a segna­lare alla Procura della Repubblica i responsabili degli enti pubblici e privati di assistenza che hanno omesso l'invio degli elenchi suddetti.

Vorremmo inoltre sapere se ha disposto indagini presso gli altri istituti per accertare eventuali reati. È, infatti, inammissibile che i bambini privi di assi­stenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti restino rinchiusi in strutture spesso inidonee mentre vi sono migliaia di domande di adozione. Nello stesso tempo sarebbe gravissimo se non venissero colpiti coloro che, omettendo di segnalare le situazioni all'autorità giudiziaria, impediscono ai minori di vivere circondati dall'affetto di una famiglia.

 

 

CONTRIBUTI ECONOMICI ILLEGALMENTE RICHIESTI DALLA REGIONE LOMBARDIA

 

L'art. 6 della legge della Regione Lombardia 11 luglio 1997 n. 31 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali" stabilisce, fra l'altro, che «concor­rono alla realizzazione dell'integrazione socio-sani­taria i soggetti pubblici e privati, secondo le specifi­che competenze e peculiarità. Esclusi i casi per i quali la legge prevede la gratuità del servizio, è comunque previsto il concorso economico dell'uten­te, fatta salva la facoltà da parte del Comune di riva­lersi nei confronti dei soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi del codice civile, nel caso di insufficienza del reddito da parte dell'utente medesimo».

Ricordiamo, ancora una volta, che il Ministero del­l'interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che gli enti pubblici non possono pre­tendere contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni.

La Costituzione italiana all'art. 23 dispone che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» (1).

La maggioranza del Consiglio regionale della Lombardia ha violato in modo inequivocabile sia le leggi vigenti che la Costituzione. II Commissario del Governo, che ha apposto il visto, ha informato della violazione delle leggi vigenti i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale nonché quello preposto ai rapporti con le Regioni? Se lo ha fatto, perché non sono intervenuti per respingere la legge regionale? Se non l'ha fatto, non dovrebbe essere rimosso, visto che non conosce né le leggi né la Costi­tuzione? Se le autorità non rispettano le disposizio­ni vigenti, come possono pretendere che i cittadini lo facciano?

 

 

LE LEGGI ITALIANE VALGONO ANCHE NEL TRENTINO-ALTO ADIGE?

 

Su iniziativa dell'Assessore ai servizi sociali della Provincia di Bolzano, Otto Saurer, la Commissione sanità e assistenza del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige ha approvato, in via non definiti­va, un disegno di legge per l'istituzione obbligatoria di una copertura previdenziale per le persone non autosufficienti ignorando che:

- dal 1955 con la legge 692 il Parlamento ha ga­rantito cure gratuite e senza limiti di durata alle per­sone malate, comprese quelle non autosufficienti;

- per quanto riguarda, invece, le minorazioni irre­versibili, fin dal secolo scorso (cfr. il regio decreto, mai abrogato, 19 novembre 1889, n. 6535, ripreso dal vigente art. 154 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 77) i Comuni sono tenuti ad intervenire nei confronti delle persone «inabili a qualsiasi lavoro proficuo che (...) per insanabili difetti fisici o intellet­tuali non possono procacciarsi il modo di sussisten­za».

 

 

(1)     Ovviamente deve essere una legge approvata dal Parlamento.

 

 

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