OSSERVAZIONI
CRITICHE SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 960 RIGUARDANTE LE PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI E L’ISTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (*)
Nel riportare integralmente la relazione e il testo della proposta di legge
n. 960 (1), non possiamo esimerci dal presentare le nostre vivissime
perplessità.
Equivoco concetto di “non autosufficienza”
1. Nell’art.
1 della proposta di legge n. 960 viene affermato quanto segue: «Si considera non autosufficiente la persona
di qualsiasi età che, anche se non interdetta o inabilitata, fisicamente o
psichicamente non è autonoma nell’espletamento delle funzioni proprie della
vita quotidiana tanto da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente nella sfera individuale o in quella di relazione».
Orbene, tutti
i bambini assolutamente sani e normali sotto ogni altro punto di vista, non
sono autosufficienti a causa dell’età, ma non abbisognano di alcuno degli
interventi previsti dalla proposta di legge in oggetto: hanno solo la necessità
di essere accuditi e amati dai loro genitori o da coloro che intervengono in
loro vece.
In secondo
luogo va osservato – com’è ovvio – che la non autosufficienza non è mai una
condizione primaria, ma è sempre una conseguenza, un effetto provocato da cause
di varia natura.
Infatti, si può essere non autosufficienti perché bambini (v. sopra), o
adulti non in possesso delle risorse economiche indispensabili per vivere (si
pensi, ad esempio alle casalinghe che non hanno diritto ad alcuna pensione, non
dispongono di redditi e beni, e non possono nemmeno beneficiare dell’assegno
sociale non avendo ancora compiuto il 65° anno di età), o sono giovani
disoccupati involontari (ai quali occorre assicurare un posto di lavoro), o
sono soggetti colpiti da handicap intellettivo grave (e quindi necessitano
anche di adeguati interventi assistenziali: servizi di aiuto personale, centri
diurni, comunità alloggio, ecc.), o sono affetti da malattie invalidanti
(cancro, ictus, demenza, altre patologie) e quindi hanno il diritto di essere
curati senza limiti di durata dal Servizio sanitario nazionale, o, ancora,
persone prive di una abitazione accettabile e non in grado di sostenere gli
affitti praticati dal libero mercato.
Si tratta, dunque, di esigenze estremamente diverse le une dalle altre, che
esigono risposte specifiche (spesso non assistenziali) e non indifferenziate o
raffazzonate.
Sono, pertanto, improponibili le norme previste dall’art. 2 della proposta
di legge n. 960 per l’individuazione della «qualità
di persona non autosufficiente», in quanto rivolte solo all’accertamento
della presenza di handicap.
2. Com’è arcinoto, la stragrande maggioranza delle persone non
autosufficienti è costituita da anziani malati cronici, la cui perdita
dell’autonomia troppo spesso è dovuta alle gravissime carenze esistenti nei
settori della prevenzione, cura e riabilitazione, interventi totalmente
ignorati nella proposta di legge in oggetto.
Nel comma 1 dell’art. 2 della
proposta Giacco si fa riferimento ad alcune delle leggi che sanciscono il
diritto alle cure sanitarie dei soggetti colpiti da malattie inguaribili così
gravi da determinare anche condizioni di totale dipendenza (leggi 4 agosto 1955
n. 692, 12 febbraio 1968 n. 132, 13 maggio 1978 n. 180, 23 dicembre 1978 n.
833), ma assurdamente la loro applicazione è condizionata dall’espletamento «degli accertamenti di cui al decreto legge
12 dicembre 1980 n. 851, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1981 n. 18, e all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o, in mancanza,
da diagnosi clinica dello specialista della unità sanitaria locale di residenza
o con essa convenzionato».
Il suddetto vincolo è assolutamente inammissibile in quanto – com’è ovvio –
alle persone non autosufficienti a causa di patologie in atto devono essere
applicate tutte le disposizioni previste dalle leggi in vigore per i soggetti
malati. In altre parole, i cittadini non autosufficienti perché malati acuti o
cronici devono poter accedere ai servizi sanitari presenti nell’intero
territorio italiano, compreso il pronto soccorso, senza dover attendere l’esito
degli accertamenti previsti dal citato articolo 2. Da notare, fra l’altro, che
detti accertamenti possono essere svolti solo nella zona di residenza del
cittadino.
3. Sempre in riferimento alle persone non autosufficienti a causa di
patologie in atto, è parimenti inammissibile il comma 2 dell’art. 2 («Le leggi regionali fissano i requisiti per
la gratuità totale o parziale delle prestazioni di cui al comma 1»), in
quanto consente alle Regioni di imporre contributi economici ai malati non
autosufficienti creando una illegittima disparità di trattamento fra questi
pazienti e quelli autosufficienti in tutto o in parte.
Rischio della pluralità degli ambiti territoriali e degli organi di governo
Il quarto comma dell’art. 2 del progetto Giacco stabilisce che «i Comuni tenuti alle prestazioni
socio-assistenziali a favore della persona non autosufficiente sono tenuti ad
associarsi, qualora il loro ambito territoriale sia minore di quello di
competenza dell’unità sanitaria locale, di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
Ne deriva il gravissimo rischio che, in assenza della legge quadro
sull’assistenza, vengano definiti ambiti territoriali (e quindi anche organi di
governo) per i servizi rivolti alle persone non autosufficienti diversi dalle
zone di intervento degli altri servizi socio-assistenziali riguardanti altri
gruppi di utenti.
Sarebbe,
pertanto, opportuno che venisse disposto in modo incontrovertibile che gli
ambiti territoriali ed i relativi organi di governo dei servizi
socio-assistenziali riguardassero tutti gli utenti di questo settore.
Accordi di affidamento a favore di persone non autosufficienti
A nostro avviso è illusorio ritenere che possa essere consistente il numero
delle persone singole, delle famiglie, delle comunità gestite da associazioni
di volontariato, di mutuo aiuto, da cooperative, fondazioni e istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza che accettano di mantenere, curare e
assistere persone non autosufficienti, tenuto anche conto delle perduranti
gravissime carenze di servizi assistenziali (prestazioni di aiuto personale,
assistenza domiciliare, ospedalizzazione a domicilio, centri diurni per malati
di Alzheimer e per gli handicappati intellettivi ultraquindicenni non
inseribili nel lavoro a causa della gravità delle loro condizioni
psico-fisiche, ecc.) e dei costi elevatissimi (certamente mai inferiori a 100
mila lire al giorno) occorrenti per dare risposte adeguate ai soggetti avuti in
affidamento, soprattutto se malati.
Se il Governo e il Parlamento intendono comunque approvare la normativa in
oggetto, occorrerebbe introdurre norme per evitare che persone in buona fede
assumano impegni e oneri esorbitanti rispetto alle loro effettive capacità
economiche ed educative.
Alla lettera c) dell’art. 3 è previsto che i genitori di persone non
autosufficienti possano sottoscrivere accordi di affidamento dei loro congiunti
ai «servizi sociali di Comuni e di Unità
sanitarie locali».
È una norma
strana perché le USL sono obbligate in base alle leggi vigenti a garantire
senza limiti di durata le necessarie cure ai soggetti malati acuti e cronici
compresi quelli non autosufficienti; nello stesso tempo i Comuni sono tenuti
fin dal 1889 (2) ad assistere le persone prive di autonomia per cause sociali
(non sanitarie).
L’amministratore di sostegno
In merito
alla normativa prevista per l’amministratore di sostegno (sarebbe preferibile
la dizione “coadiutore” per esprimere il concetto che l’attività fondamentale
non è di natura economica, ma riguarda la collaborazione con la persona in
difficoltà per il soddisfacimento delle sue esigenze e diritti), sarebbe
necessario che questa nuova figura non si sovrapponesse al curatore previsto
dalle norme vigenti, ma lo sostituisse, anche allo scopo di evitare negative
interferenze, sovrapposizioni e conflitti di competenza.
Persone totalmente e definitivamente incapaci
Il secondo
comma dell’art. 8 della proposta di legge n. 960 rende facoltativo il ricorso
all’interdizione, che è invece obbligatorio ai sensi dell’art. 414 del Codice
civile.
Com’è noto,
devono essere interdette le persone totalmente e definitivamente incapaci e
quindi assolutamente non in grado di tutelare i propri interessi morali,
materiali ed economici.
Partendo
dalle esigenze di questi soggetti (malati di Alzheimer, persone colpite da
ictus, ecc.), non si comprende per quali motivi si voglia sopprimere l’obbligo
di accertare la loro completa e immodificabile incapacità di autodifendersi e
di avere un tutore che, sotto la vigilanza del giudice tutelare, assuma il
compito di promuovere il rispetto delle loro esigenze fondamentali di vita. Non
è certamente giusto che queste persone restino in balia di loro stesse!
Certamente,
come d’altra parte è previsto dalle norme vigenti, non deve mai essere
pronunciata l’interdizione nei confronti di individui che hanno anche minime
possibilità di azione. Ma è assurdo negare, in nome di non si capisce bene
quale principio etico-sociale, il diritto di migliaia di persone di essere
tutelate sia nei confronti di altri individui, sia nei riguardi delle
istituzioni e dei loro addetti.
Per una
garanzia effettiva dei diritti di coloro che non sono in grado di
autodifendersi, dovrebbe, inoltre, essere previsto uno snellimento della
procedura in modo da arrivare alla pronuncia dell’interdizione al massimo entro
60 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Inoltre,
dovrebbe, essere prevista la totale gratuità dell’istanza qualora venga
presentata senza l’assistenza di un legale.
Tenuto conto
che attualmente (art. 354 del codice civile) la tutela può essere deferita
dall’Autorità giudiziaria ad un ente d’assistenza (in genere il Comune) o
all’ospizio in cui il soggetto è ricoverato, in entrambi i casi si verifica una
situazione di incompatibilità in quanto le funzioni di controllo sono assegnate
allo stesso organismo che dovrebbe essere controllato poiché esercita i compiti
assistenziali.
Occorrerebbe,
pertanto, che venisse stabilita, come è previsto dalla proposta di legge n.
3801 presentata in data 3 giugno 1997 alla Camera dei Deputati dall’On. Novelli
(3), l’istituzione dell’ufficio di pubblica tutela da parte della Regione Valle
d’Aosta e delle Province.
RELAZIONE
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge tenta di dare alcune
risposte agli angosciosi interrogativi che continuamente le famiglie delle
persone non autosufficienti pongono alla società ed alle istituzioni circa il
futuro dei propri familiari quando chi si è preso cura di loro non ci sarà più.
In numerosi convegni di massa e seminari di studio
l'interrogativo che non trova risposta è sempre lo stesso: «Come evitare lo
stato di abbandono o l'istituzionalizzazione di persone che non sono in grado
di autogestire tutti gli aspetti della propria vita, senza dover ricorrere
all'interdizione?».
Per l'elaborazione del presente testo ci si e avvalsi
della FISH, di documentazione proveniente da alcuni seminari di studio, in
particolare della "Fondazione E. Zancan", sull'innovativo
"accordo di affido familiare" e del disegno di legge n. 776
presentato al Senato della Repubblica il 10 agosto 1994, sull'istituzione
dell'amministratore di sostegno a favore di persone impossibilitate a
provvedere alla cura dei propri interessi.
La presente proposta di legge si articola in tre capi
1) Il capo 1, in due articoli, contiene la definizione di
"persona non autosufficiente", i diritti ad essa spettanti con
riguardo alle prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali, gli obblighi delle
amministrazioni alla fornitura di tali prestazioni, anche ricorrendo ad
associazioni obbligatorie di comuni ed alla stipula obbligatoria di accordi di
programma o convenzioni. In caso di inadempienza di tali obblighi sono previste
forme di controllo sostitutivo affidate al presidente della giunta regionale o
al commissario di Governo.
2) Il capo II, negli articoli da 3 a 7, delinea un nuovo
negozio familiare (accordo di affidamento) secondo lo schema del contratto a
favore di terzi, concernente l'affidamento in custodia della persona non
autosufficiente, al fine di evitare l'istituzionalizzazione.
Sono individuati gli "affidanti" che sono i
genitori ed in mancanza parenti o affini e successivamente il sindaco dei
comune di abituale dimora della persona.
Affidatari possono essere persone singole o famiglie,
come pure comunità gestite da organismi di volontariato, associazioni,
cooperative sociali, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
fondazioni, purché non accolgano contemporaneamente nello stesso luogo più di
altre cinque persone.
L'inizio dell'efficacia del contratto è circondato dalle
massime garanzie: essa è stabilita dall'affidante che può differirla sino a
dopo la propria morte; deve essere confermata dal giudice tutelare dopo un
periodo di prova; può essere impedita dalla contraria volontà dell'affidato. Le
parti possono recedere dall'accordo prima e durante l'esecuzione dello stesso,
salvo l'obbligo di rifusione delle spese sostenute.
Le perplessità che può destare l'indeterminatezza
dell'inizio dell'efficacia dell'accordo non sussistono: la presente proposta di
legge recepisce una casistica già in atto, posta in essere da genitori che
desiderano predisporre le migliori condizioni di vita della persona non
autosufficiente per quando essi non saranno più. Il rispetto della loro volontà
non sarebbe affatto garantito da disposizioni testamentarie, anche
fidecommissarie. Con l'accordo, invece, tutte le modalità di svolgimento della
vita futura dell'affidato vengono discusse dagli affidanti con l'affidatario e,
massimamente importante, gli affidanti acquisiscono il consenso di
quest'ultimo.
A questa garanzia sostanziale se ne aggiungono altre due:
quella formale del controllo, in ogni fase del procedimento, operato dal
giudice tutelare e quella fattuale del controllo operato dal servizio sociale
delle amministrazioni responsabili.
Questo nuovo istituto giuridico tenta di conferire il
massimo possibile di serenità agli affidanti intorno all'effettiva
realizzazione dei loro intenti, che è assicurata dalle obbligazioni nascenti
bilateralmente dall'accordo.
A carico dell'affidante è posto l'obbligo di fornire
all'amministratore di sostegno (o all'affidatario qualora svolga anche tale
funzione) I'elenco dei beni mobili ed immobili dell'affidato perché col frutto
della loro amministrazione si possa provvedere al mantenimento dell'affidato.
L'affidante deve inoltre stipulare polizze assicurative a tutela
dell'incolumità fisica e patrimoniale dell'affidatario nonché polizze di
rendita vitalizia con enti assicurativi e mutualistici, per garantire la copertura
delle spese da sostenere per garantire la concordata qualità di vita
dell'affidato e può disporre per testamento a favore dell'affidatario.
A carico dell'affidatario è posto l'obbligo
dell'assistenza quotidiana sia negli atti della vita sia in quelli di ordinaria
amministrazione, della quale deve rendere conto annualmente al giudice
tutelare.
La presente proposta di legge modifica anche le norme del
codice civile concernenti l'ordine dei successibili nella successione
legittima, includendo l'affidatario subito dopo i parenti di quarto grado. Con
ciò si ritiene di dare una soluzione al problema della titolarità di assi
ereditari, talora anche ingenti, che attualmente andrebbero a parenti che non
si sono mai interessati della persona non autosufficiente o allo Stato.
Per garantire comunque la copertura delle spese di
gestione dell'affido la presente proposta di legge prevede che la pubblica
amministrazione versi all'affidatario i tre quarti dell'importo della retta che
rimarrebbe a suo carico in caso di ricovero in istituto della persona non
autosufficiente.
3) Il capo lll, negli articoli da 8 a 18, indica le
funzioni del giudice tutelare e delinea la nuova figura dell'amministratore di
sostegno.
Viene modificato il codice civile, rendendo facoltativo
il ricorso all'interdizione ed attribuendo al giudice tutelare le competenze
previste dalla nuova legge, tra le quali la nomina ed il controllo sulla
gestione dell'amministratore di sostegno.
Al testo del disegno di legge n. 776 del 1994, la
presente proposta di legge apporta piccole ma significative modifiche tendenti
a tutelare, oltre che l'integrità del patrimonio della persona non
autosufficiente, soprattutto la migliore qualità delle condizioni di vita
personale e sociale della stessa e, ove possibile, il rispetto della sua
volontà.
Si prevede che l'amministratore di sostegno possa
compiere atti di rappresentanza della persona non autosufficiente o assisterla
nel compimento di atti meno rilevanti ed essere autorizzato dal giudice
tutelare a compiere atti di straordinaria amministrazione. Si prevede che
l'ufficio di amministratore di sostegno possa essere affidato ad istituti di
credito e studi professionali specializzati quando l'entità del patrimonio da
amministrare lo richieda ed in tal caso deve essere fissato un equo compenso. È
prevista invece, per impegni amministrativi di modesta entità, la gratuita
dell'incarico che viene affidato, di preferenza ad organismi di volontariato.
È prevista, infine, I'esenzione dalle imposte di registro
e di bollo per gli atti riguardanti il procedimento di nomina e di revoca
dell'amministratore di sostegno: tali atti sono tuttavia soggetti alle forme di
pubblicità nei registri di stato civile a tutela dell'attività negoziale dei
terzi.
La presente proposta di legge non comporta oneri
aggiuntivi per l'erario.
Le prestazioni obbligatorie di cui al capo I, infatti,
rientrano nelle voci di bilancio delle diverse amministrazioni, dovendo esse
solo rispettare il vincolo di destinazione delle somme loro assegnate o
trasferite e impegnare prioritariamente, secondo gli obblighi fissati nello
stesso capo 1, quelle disponibili provenienti dalla finanza statale o locale.
Le disposizioni del capo II non comportano spesa tranne
che per i compiti attribuiti al giudice tutelare che, come pure quelli previsti
dal capo lll, rientrano nelle normali spese di volontaria giurisdizione,
gravanti sul Ministero di grazia e giustizia.
TESTO DELLA PROPOSTA Dl LEGGE N.
960
Capo I
OBBLIGHI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 1
(Qualità e diritti delle persone non autosufficienti)
1. Si considera non autosufficiente la persona di
qualsiasi età che, anche se non interdetta o inabilitata, fisicamente o
psichicamente, non è autonoma nell'espletamento delle funzioni proprie della
vita quotidiana tanto da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente nella sfera individuale o in quella di relazione.
2. Ogni persona non autosufficiente ha diritto di vivere
con il massimo di autonomia psicologica, fisica, economica e giuridica
possibile nella propria abitazione, nell'ambito della propria famiglia e nella
comunità locale di abituale dimora con le garanzie stabilite dalle leggi
nazionali e regionali vigenti.
Art. 2 (Prestazioni
obbligatorie)
1. La qualità di persona non autosufficiente, risultante
dagli accertamenti di cui al decreto-legge 12 dicembre 1980, n. 851,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1981, n. 18, e
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o, in mancanza, da diagnosi
clinica dello specialista della unità sanitaria locale di residenza o con essa
convenzionato, dà diritto alle prestazioni sociali di cui al titolo terzo del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, a quelle sanitarie di cui alle leggi 4 agosto 1955, n. 692, 12
febbraio 1968, n. 132, 13 maggio 1978, n. 180, 23 dicembre 1978, n. 833, nonché
alle prestazioni socio-sanitarie stabilite con leggi regionali per persone non
autosufficienti, con riguardo particolare all'assistenza domiciliare domestica e
socio-sanitaria, ai centri diurni, al servizio di aiuto personale e alle
prestazioni economiche previste da tali leggi.
2. Le leggi regionali fissano i requisiti per la gratuità
totale o parziale delle prestazioni di cui al comma 1.
3. Gli interventi e le prestazioni a favore della persona
non autosufficiente hanno carattere di priorità nei programmi e nei piani di
finanziamento di tutti gli enti pubblici e le disposizioni contenute nel
presente articolo hanno valore di princìpi generali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione della Repubblica.
4. I comuni tenuti alle prestazioni socio-assistenziali a
favore della persona non autosufficiente sono tenuti ad associarsi, qualora il
loro ambito territoriale sia minore di quello di competenza dell'unità sanitaria
locale, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede alla costituzione delle associazioni obbligatorie il
presidente della giunta regionale, secondo le disposizioni dei rispettivi
statuti regionali e, in mancanza, il commissario di Governo.
5. Gli enti locali e le altre pubbliche
amministrazioni, competenti in materia di servizi sociali, assistenziali e
sanitari, sono tenuti a coordinare gli interventi e i finanziamenti tramite gli
accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
o tramite le convenzioni di cui all'articolo 24 della stessa legge.
6. I comuni e le regioni, trascorso
infruttuosamente un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono surrogati nella stipula degli atti di cui al comma 5, rispettivamente, da
commissari ad acta nominati dal presidente della giunta regionale o dal
commissario del Governo.
7. Tutte le pubbliche amministrazioni di cui al presente
articolo possono stipulare convenzioni con soggetti privati, con o senza fini
di lucro, per il compimento delle prestazioni di propria competenza,
obbligandoli contestualmente a svolgere e far verificare i propri servizi secondo
i princìpi indicati negli accordi di programma o nelle convenzioni, di cui al
comma 5 del presente articolo.
Capo II
ACCORDO Dl AFFIDAMENTO A FAVORE
Dl PERSONE
NON
AUTOSUFFICIENTI
Art. 3 (Parti
dell'accordo)
1. Fermi restando gli obblighi della pubblica
amministrazione di cui al capo 1, i soggetti interessati possono stipulare
accordi di affidamento a favore delle persone non autosufficienti.
2. Ciascuno dei genitori, anche adottivi o
affidatari, può sottoscrivere un accordo di affidamento della persona non
autosufficiente, efficace immediatamente o dopo la propria morte o quando ne
faccia espressa richiesta all'affidatario, con:
a) persone singole o famiglie possibilmente scelte dai
genitori tra quelle che conoscono la persona non autosufficiente;
b) comunità gestite da associazioni di volontariato, di
mutuo aiuto, cooperative sociali, fondazioni e istituzioni pubbliche di
assistenza o beneficenza che, di preferenza, si trovino nell'ambito della
comunità locale di abituale dimora della persona non autosufficiente e purché
le stesse non abbiano più di altre cinque persone ospiti nello stesso luogo;
c) servizi sociali di comuni o di unita sanitarie locali
3. In mancanza dei genitori o in caso di loro
incapacità a esercitare la potestà, l'accordo può essere stipulato da parenti
entro il quarto grado e da affini entro il terzo grado della persona non
autosufficiente; in mancanza di questi dal sindaco del comune di sua abituale
dimora, su proposta dei servizi sociali del comune o della unità sanitaria locale.
4. Qualora la persona non autosufficiente sia
interdetta o inabilitata, la stipula può essere effettuata, rispettivamente,
dal tutore o dal curatore.
5. Qualora l'affidatario sia una famiglia, I'accordo è
sottoscritto da tutti i suoi membri maggiorenni.
Art. 4 (Procedimento)
1. L'accordo deve essere notificato a cura degli
affidanti, subito dopo la sua stipula, ai servizi sociali di abituale dimora
dell'affidato e al giudice tutelare, che provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno, di cui all’articolo 10, che può anche essere
l'affidatario.
2. L'accordo non ha effetto se al momento
dell'esecuzione l'affidato manifesta esplicito dissenso, le cui motivazioni
sono confermate dal giudice tutelare.
3. L'esecuzione dell'accordo inizia con un periodo di
prova di sei mesi, rinnovabile, sotto la vigilanza del giudice tutelare. Al
termine di tale periodo, il giudice tutelare dichiara l'efficacia definitiva
dell'accordo o ne dispone la sospensione o la risoluzione. In tale ultimo caso,
il giudice tutelare invita, nell'ordine, i soggetti di cui all'articolo 3 a
stipulare, se del caso e sentito l'affidando, un nuovo accordo.
4. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, prima
dell'inizio della sua esecuzione, con semplice comunicazione scritta all'altra
parte, notificata anche al giudice tutelare e ai servizi sociali di cui al
comma 1 del presente articolo, con cessazione di tutti gli effetti
dell'accordo, fatta salva la rifusione delle spese sostenute.
5. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo, in
corso di esecuzione, per giustificato motivo convalidato dal giudice tutelare,
con cessazione di tutti gli effetti dell'accordo, fatta salva la rifusione
delle spese sostenute.
Art. 5 (Obblighi delle
parti)
1. L'affidatario provvede:
a) all'assistenza e al mantenimento della persona non
autosufficiente, possibilmente nella abitazione della medesima o presso di sé;
b) ad atti di amministrazione ordinaria dei beni della
persona non autosufficiente, quali il prelevamento degli eventuali ratei di
pensioni o assegni, il pagamento di pigioni, utenze e tributi, la riscossione
di fitti, canoni e salari, qualora non sia stato nominato amministratore di
sostegno e sia stato a ciò espressamente delegato dall'amministratore di
sostegno in carica.
2. L'affidatario è tenuto a presentare rendiconto:
a) annuale, al giudice tutelare, dell'andamento
dell'esecuzione dell'accordo e della qualità dei risultati dell'affidamento,
informandolo circa le generali condizioni di vita personale e sociale
dell'affidato;
b) annuale, al giudice tutelare, dell'amministrazione dei
beni dell'affidato, qualora sia stato nominato amministratore di sostegno;
c) semestrale, all'amministratore di sostegno,
dell'attività di gestione svolta su delega dello stesso.
3. L'affidante provvede alla stipula di polizze
assicurative a favore dell'affidatario, in ordine alla responsabilità civile
dell'affidato per danni a terzi o allo stesso affidatario e agli infortuni.
4. L'affidante può designare nell'accordo, o con atto
separato, una persona o un ente di sua fiducia per la funzione di
amministratore di sostegno.
Art 6 (Disposizioni di
carattere economico)
1. L'affidante può fare testamento, ai sensi
dell'articolo 692 del codice civile, e donazioni, ai sensi dell'articolo 793
del codice civile, in favore dell'affidatario.
2. L'affidante è tenuto a:
a) fornire all'amministratore di sostegno l’elenco dei beni
mobili e immobili di proprietà dell'affidato;
b) stipulare, secondo le proprie possibilità economiche
valutate dal giudice tutelare, un contratto con enti assicurativi o
mutualistici, finalizzato alla costituzione di una rendita per sostenere in
tutto o in parte i costi necessari all'attività assistenziale dell'affidatario
e alla funzione dell'amministratore di sostegno.
3. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 565 – (Categorie
dei successibili). – Nella successione legittima l'eredità si devolve ai
discendenti legittimi, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ai parenti
naturali, al coniuge, all'affidatario e allo Stato nell'ordine e secondo le
regole stabilite in questo titolo».
4. L'articolo 572 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 572 – (Successione
di altri parenti e dell'affidatario). – Se alcuno muore senza lasciare
prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle e loro
discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti
prossimi, senza distinzione di linea.
In mancanza di parenti fino al quarto grado, la
successione si apre a favore dell'affidatario.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto
grado».
5. La retta, che dovrebbe essere corrisposta dalla
pubblica amministrazione in caso di ricovero della persona non autosufficiente
in istituto, è attribuita agli affidatari, per un importo pari al 75 per cento
del suo ammontare.
Art. 7 (Norma finale)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano al contratto di affidamento le disposizioni del codice civile sul
contratto a favore di terzi, di cui agli articoli 1411 e seguenti, in quanto
compatibili.
Capo III
FUNZIONI
DEL GIUDICE TUTELARE E
DELL'AMMINISTRATORE
Dl SOSTEGNO
Art. 8 (Funzioni del
giudice tutelare)
1. La presente legge ha il fine di limitare ai casi
estremi il ricorso agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione. Al
giudice tutelare fanno carico gli adempimenti espressamente previsti dalla
presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni al codice civile:
a) all'articolo 414, la parola: «devono» è sostituita dalla
seguente: «possono»;
b) all'articolo 417, le parole: «ovvero dal pubblico
ministero» e le parole: «o dal pubblico ministero» sono soppresse;
c) I'articolo 418 è abrogato;
d) I'articolo 420 e abrogato.
Art. 9 (Condizioni per la nomina
dell'amministratore di
sostegno)
1. Quando una persona si trova nelle condizioni di cui
all'articolo 1 o è stato stipulato i'accordo di affidamento di cui al capo II
della presente legge o comunque quando una persona per effetto di una grave
malattia o menomazione o a causa dell'età avanzata, si trova nell'impossibilità,
anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o di
amministrare il proprio patrimonio, il giudice tutelare della pretura nel cui
circondario la persona ha la residenza o dimora provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno, sempre che non sia intervenuta pronuncia di
interdizione o di inabilitazione o nomina di tutore o curatore provvisorio.
Art. 10 (Nomina
dell'amministratore di sostegno)
1. Il giudice tutelare provvede alla nomina
dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente efficace su
istanza dell'interessato o di uno dei soggetti indicati nell'articolo 417 del
codice civile, come modificato dalla presente legge, ovvero del responsabile
del servizio sanitario o sociale direttamente impegnato nella cura e
nell'assistenza della persona interessata.
2. L'istanza per la nomina dell'amministratore di
sostegno può essere presentata, altresì, da chiunque venga a conoscenza dello
stato di impossibilità di cui all'articolo 9.
3. La nomina può essere disposta a tempo determinato o a
tempo indeterminato. Nel primo caso, scaduto il termine, si applicano per
l'eventuale rinnovo le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 11 (Scelta
dell'amministratore di sostegno)
1. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con
esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e secondo i criteri previsti
per il tutore dall'articolo 348 del codice civile in quanto compatibili. Può
essere nominato amministratore di sostegno anche uno studio professionale, un
istituto di credito o altro ente, purché abbia una riconosciuta competenza
specifica nel settore della gestione patrimoniale. Può essere nominato
amministratore di sostegno l'affidatario, di cui all'articolo 3 della presente
legge. Deve essere nominato amministratore di sostegno, fatti salvi i criteri
ed il disposto degli articoli 348 e 350 del codice civile, la persona o l'ente
designato dall'affidante, di cui all'articolo 3 della presente legge, tranne
nel caso in cui quest'ultimo sia il sindaco.
2. Sono applicabili all'amministratore di sostegno gli
articoli 349, 350, 351 e 353 del codice civile.
Art. 12 (Procedimento)
1. L'istanza di nomina prevista dall'articolo 10, comma
1, deve indicare le generalità del beneficiario, la sua residenza o dimora, le
ragioni per cui si richiede il decreto, il nominativo ed il domicilio, se
conosciuti dall'istante, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei
fratelli e dei conviventi del beneficiario.
2. All'istanza, tranne nel caso in cui questa sia
presentata da persona prevista dall'articolo 10, comma 2, deve essere allegata
la certificazione degli accertamenti di cui all'articolo 2 della presente legge
ovvero una certificazione medica rilasciata da un medico dipendente del
Servizio sanitario nazionale, o dal medico convenzionato per l'assistenza di
base, attestante la natura della malattia o menomazione e gli effetti ostativi
o limitativi sulle capacità dell'interessato.
3. Il giudice tutelare può sentire direttamente la
persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo ove
essa si trova; tiene conto in ogni sua decisione, compatibilmente con gli
interessi della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
4. Il giudice tutelare può chiedere ulteriori chiarimenti
al medico che ha rilasciato la certificazione di cui al comma 2.
5. Il giudice tutelare assume le necessarie informazioni
e convoca o interpella, ove possibile, il coniuge, i discendenti, gli
ascendenti, i fratelli, i conviventi e l'affidante e l'affidatario della
persona cui il procedimento si riferisce.
6. Il giudice tutelare può in ogni tempo modificare o
integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno.
7. In caso di straordinaria necessità e urgenza il
giudice tutelare può nominare immediatamente un amministratore di sostegno
provvisorio e assumere i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la
cura dell'interessato e per l'amministrazione e la conservazione del patrimonio
di questi.
8. Il pubblico ministero deve intervenire nel
procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno a pena di nullità
rilevabile d'ufficio.
Art. 13 (Poteri
dell'amministratore di sostegno)
1. Il giudice tutelare, nell'emanare il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno, stabilisce quali sono gli atti, anche di
natura processuale, che l'amministratore ha il potere di compiere
nell'interesse del beneficiario.
2. Salvo che il giudice tutelare disponga diversamente,
gli atti di straordinaria amministrazione che rientrano fra quelli indicati nel
comma 1 non possono essere compiuti dall'amministratore di sostegno senza la
specifica autorizzazione del giudice stesso. In mancanza, tali atti possono
essere annullati dal giudice tutelare, su istanza del pubblico ministero, del beneficiario,
dei suoi eredi o degli aventi causa.
3.
L'azione di cui al comma 2 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno
in cui l'atto è stato compiuto.
Art. 14 (Assistenza
necessaria)
1. Il giudice tutelare può disporre che determinati atti
possano essere compiuti dal beneficiario solo con l'assistenza
dell'amministratore di sostegno. Se tali atti sono compiuti senza la prescritta
assistenza, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di
sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario, dei suoi eredi e degli
aventi causa.
2. L'azione di cui al comma 1 si prescrive nel termine di
cinque anni dal momento in cui l'atto è stato compiuto.
Art. 15 (Pubblicità)
1. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e
14 devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito
registro e comunicati entro dieci giorni all'ufficiale dello stato civile per
le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Art. 16 (Doveri
dell'amministratore di sostegno)
1. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di
sostegno deve tenere sempre presente il superiore interesse del beneficiario.
Ove possibile e opportuno e considerate anche le condizioni del beneficiario,
egli deve tenere conto delle sue aspirazioni e realizzarle. Egli, comunque,
deve amministrare il patrimonio con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 378,
380 e 381 del codice civile. Oltre a presentare rendiconto annuale
dell'attività di gestione, l'amministratore deve informare il giudice tutelare
circa le generali condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
3. L'ufficio di amministratore di sostegno è remunerato
in proporzione all'entità degli interessi da curare, nella misura prevista
dalle tariffe professionali vigenti o, in mancanza, secondo equità. In caso di
modesta entità degli interessi e dell'impegno per l'attività di gestione, il
giudice tutelare, nel decreto di nomina, può disporre la gratuità dell'ufficio.
In tale ultimo caso, la scelta dell'amministratore di sostegno avviene, di
preferenza, nell'ambito del volontariato.
4. Su richiesta del giudice o del beneficiario,
I'amministratore di sostegno è tenuto a informare tempestivamente il
beneficiario circa gli atti compiuti nel corso della gestione. In caso di
inosservanza si applica la disposizione di cui al comma 6.
5. Nel caso di contrasto tra la volontà del beneficiario
e quella dell'amministratore di sostegno, ovvero se sia stato o stia per essere
compiuto da quest'ultimo un atto dannoso per il beneficiario, ovvero nel caso
in cui l'amministratore di sostegno trascuri ingiustificatamente di perseguire
il superiore interesse o di soddisfare i bisogni o le richieste del
beneficiario, questi o i soggetti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, possono
ricorrere al giudice tutelare affinché siano adottati opportuni provvedimenti.
6. Il giudice tutelare, se ritiene fondata la richiesta
di cui al comma 5, indica quali sono gli atti da compiere. Nei casi più gravi,
si applica nei confronti dell'amministratore di sostegno l'articolo 384 del
codice civile.
Art. 17 (Revoca del
provvedimento)
1. Quando il beneficiario, I'amministratore di sostegno o
i soggetti di cui all'articolo 10 ritengono che si siano determinati i
presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno o per la
sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice
tutelare.
2. L'istanza è comunicata al beneficiario e
all'amministratore di sostegno.
3. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato,
acquisite le necessarie informazioni.
Art. 18 (Gratuità degli
atti e dei provvedimenti)
1. Gli atti e i provvedimenti del procedimento di nomina
e revoca dell'amministratore di sostegno non sono soggetti all'obbligo della
registrazione e sono esenti dall'imposta di bollo.
(*) La proposta di legge n. 960 "Norme per la
tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per
l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone
impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi", è stata
presentata alla Camera dei deputati il 16 maggio 1996 dagli On. Giacco,
Battaglia, Gatto, Peruzza, Duca, Lucidi, Pittella, Chiavacci, Carli, Paissan,
Nardini, Giardiello, Altea, Polenta, Gasperoni, Di Capua, Caccavari, Scrivani,
Saia, Giannotti, Bova, Attili, Spini, Mariani, Cennamo, Biricotti.
(1) La proposta di legge n. 960 è attualmente
all’esame della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, insieme al
disegno di legge n. 4040 “Istituzione dell’amministratore di sostegno a favore
di persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi”,
presentato alla Camera dei Deputati dal Governo in data 24 luglio 1997.
(2) Cfr. l’ancora vigente regio decreto 19
novembre 1889 n. 6535 e l’art. 154 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773
(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
(3) Cfr. “Proposta di legge n. 3801 (On. Novelli -
Camera dei Deputati) per l’istituzione degli uffici di pubblica tutela e il
trasferimento delle funzioni assistenziali dalle Province ai Comuni”, Prospettive assistenziali, n. 119,
luglio-settembre 1997.
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