COME OTTENERE GRATUITAMENTE
L’INTERDIZIONE
CARLO SESSANO *
L’esperienza acquisita in questi
ultimi cinque anni durante i quali l’UTIM (Unione per la tutela degli
insufficienti mentali) ha prestato la propria consulenza ai propri associati e
non, in ogni caso a titolo assolutamente gratuito, per la predisposizione e
l’inoltro della domanda di interdizione delle persone che non sono in grado di
autotutelarsi, ci spinge ad affrontare questo delicato argomento premettendo
alcune riflessioni di carattere generale e di rendere nota la strada da noi
suggerita ai richiedenti.
Riteniamo innanzitutto di sfatare
una falsa informazione che spesso preclude ai familiari l’inoltro della domanda
di interdizione, e cioè che l’interdizione sia un’azione fatta “contro” il proprio
congiunto, se non addirittura che si debba considerarla come la sua morte
civile. Non è affatto così. Anzi, è vero il contrario. La disposizione di legge
che contempla l’obbligo di interdire l’incapace (art. 414 del codice civile)
mira esclusivamente a tutelare il medesimo da tutte le insidie che possono
nuocergli.
Altra cosa da chiarire è che, in
mancanza del provvedimento di interdizione, l’incapace è a tutti gli effetti
una persona normale e quindi con tutti gli obblighi, i doveri e le responsabilità
proprie di qualsiasi cittadino, mentre, purtroppo, le sue condizioni sono ben
diverse.
Fatte queste premesse, passiamo
ad analizzare la procedura che suggeriamo alle persone che ricorrono al nostro
servizio.
Contrariamente a quanto viene
normalmente consigliato dalle cancellerie dei tribunali, e cioè che per
ottenere tale provvedimento occorre rivolgersi ad uno studio legale (la qual
cosa comporta oneri talvolta di alcuni milioni) ed in netto contrasto con la
via perseguita da altre organizzazioni che, oltre ad obbligare il richiedente
ad associarsi, lo costringono di fatto ad utilizzare il proprio legale quando
non anche il medico di loro fiducia, la via da noi seguita si limita
semplicemente a far redigere la domanda in carta semplice alla sede della Procura
della Repubblica dove risiede l’interdicendo allegando: copia del certificato
di invalidità, l’estratto dell’atto di nascita, i certificati di residenza e di
cittadinanza, una dichiarazione medica che attesti la totale e definitiva
incapacità dell’interdicendo.
È preferibile che la domanda
venga redatta dalla persona che si propone quale tutore.
Nella richiesta devono essere
indicati i parenti (e gli affini) della persona da interdire (ad esempio
genitori, fratelli e sorelle anche non conviventi, ecc.).
È necessario indicare anche le
generalità delle persone che si sono dichiarate disposte ad assumere l’incarico
di tutore e quello di pro-tutore.
La domanda e la relativa
documentazione, accompagnate da una lettera dell’UTIM, vengono inoltrate alla
segreteria della competente Procura della Repubblica che provvede ad espletare
le procedure di rito e ad inviare ai parenti indicati nella domanda, la
notifica di comparizione davanti al Giudice fissandone giorno ed ora (di solito
dopo due-tre mesi dalla domanda).
Ovviamente è indispensabile che
all’udienza compaia chi si candida quale tutore. Per quanto riguarda i parenti
dell’interdicendo, non è obbligatorio che presenzino all’udienza.
Ove non sorgano contrasti o
complicazioni, viene pronunciata l’interdizione e la persona che si è proposta
quale tutore viene nominata in via provvisoria; dopo qualche settimana verrà
chiamata dal giudice tutelare (magistrato che segue gli atti del tutore
nell’interesse dell’interdetto) per il giuramento assumendo così l’incarico a
pieno titolo, che, ricordiamo, è gratuito. In tale occasione gli verranno
spiegate le incombenze che dovrà rispettare. In altre parole verranno indicati
i suoi compiti principali, che riepiloghiamo sinteticamente: esercitare
l’ufficio di tutore con fedeltà e diligenza, avere cura della persona
interdetta, rappresentarla in tutti gli atti civili, amministrarne i beni
dandone annualmente conto al giudice tutelare.
Dopo alcuni mesi al tutore
perverrà un avviso per il pagamento presso l’Ufficio del registro - Atti
giudiziari delle spese di sentenza (attualmente 300-350 mila lire). Per evitare
tale pagamento occorre fare istanza al “Gratuito Patrocinio” prima di
presentare la domanda alla Procura della Repubblica.
Approfittiamo dell’occasione per
segnalare che, qualora si rendesse necessario incaricare con urgenza una
persona (parente o estraneo) perché, in nome e per conto della persona incapace
definitivamente o temporaneamente, compia atti indifferibili (pagare una
cambiale, rinnovare un contratto di affitto, ecc.) occorre rivolgere istanza al
giudice tutelare perché provveda alla nomina di un amministratore provvisorio.
Ci sia consentita, infine, una
considerazione. Ciò che noi (e altri) abbiamo fatto in questi anni sul problema
dell’interdizione è frutto di puro volontariato solidale. Occorre precisare a
chiare lettere che tutto ciò è compito precipuo e specifico dei servizi sociali
e sanitari, i quali, invece, forniscono spesso indicazioni che contrastano con
gli interessi dei cittadini (ad esempio sostengono l’obbligatorietà
dell’intervento di un legale).
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Vice-presidente
dell’UTIM, Via Artisti 36, 10124 Torino.
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