Prospettive assistenziali, n. 121, gennaio-marzo 1998

 

 

COME OTTENERE GRATUITAMENTE L’INTERDIZIONE

CARLO SESSANO *

 

 

L’esperienza acquisita in questi ultimi cinque anni durante i quali l’UTIM (Unione per la tutela degli insufficienti mentali) ha prestato la propria consulenza ai propri associati e non, in ogni caso a titolo assolutamente gratuito, per la predisposizione e l’inoltro della domanda di interdizione delle persone che non sono in grado di autotutelarsi, ci spinge ad affrontare questo delicato argomento premettendo alcune riflessioni di carattere generale e di rendere nota la strada da noi suggerita ai richiedenti.

Riteniamo innanzitutto di sfatare una falsa informazione che spesso preclude ai familiari l’inoltro della domanda di interdizione, e cioè che l’interdizione sia un’azione fatta “contro” il proprio congiunto, se non addirittura che si debba considerarla come la sua morte civile. Non è affatto così. Anzi, è vero il contrario. La disposizione di legge che contempla l’obbligo di interdire l’incapace (art. 414 del codice civile) mira esclusivamente a tutelare il medesimo da tutte le insidie che possono nuocergli.

Altra cosa da chiarire è che, in mancanza del provvedimento di interdizione, l’incapace è a tutti gli effetti una persona normale e quindi con tutti gli obblighi, i doveri e le responsabilità proprie di qualsiasi cittadino, mentre, purtroppo, le sue condizioni sono ben diverse.

Fatte queste premesse, passiamo ad analizzare la procedura che suggeriamo alle persone che ricorrono al nostro servizio.

Contrariamente a quanto viene normalmente consigliato dalle cancellerie dei tribunali, e cioè che per ottenere tale provvedimento occorre rivolgersi ad uno studio legale (la qual cosa comporta oneri talvolta di alcuni milioni) ed in netto contrasto con la via perseguita da altre organizzazioni che, oltre ad obbligare il richiedente ad associarsi, lo costringono di fatto ad utilizzare il proprio legale quando non anche il medico di loro fiducia, la via da noi seguita si limita semplicemente a far redigere la domanda in carta semplice alla sede della Procura della Repubblica dove risiede l’interdicendo allegando: copia del certificato di invalidità, l’estratto dell’atto di nascita, i certificati di residenza e di cittadinanza, una dichiarazione medica che attesti la totale e definitiva incapacità dell’interdicendo.

È preferibile che la domanda venga redatta dalla persona che si propone quale tutore.

Nella richiesta devono essere indicati i parenti (e gli affini) della persona da interdire (ad esempio genitori, fratelli e sorelle anche non conviventi, ecc.).

È necessario indicare anche le generalità delle persone che si sono dichiarate disposte ad assumere l’incarico di tutore e quello di pro-tutore.

La domanda e la relativa documentazione, accompagnate da una lettera dell’UTIM, vengono inoltrate alla segreteria della competente Procura della Repubblica che provvede ad espletare le procedure di rito e ad inviare ai parenti indicati nella domanda, la notifica di comparizione davanti al Giudice fissandone giorno ed ora (di solito dopo due-tre mesi dalla domanda).

Ovviamente è indispensabile che all’udienza compaia chi si candida quale tutore. Per quanto riguarda i parenti dell’interdicendo, non è obbligatorio che presenzino all’udienza.

Ove non sorgano contrasti o complicazioni, viene pronunciata l’interdizione e la persona che si è proposta quale tutore viene nominata in via provvisoria; dopo qualche settimana verrà chiamata dal giudice tutelare (magistrato che segue gli atti del tutore nell’interesse dell’interdetto) per il giuramento assumendo così l’incarico a pieno titolo, che, ricordiamo, è gratuito. In tale occasione gli verranno spiegate le incombenze che dovrà rispettare. In altre parole verranno indicati i suoi compiti principali, che riepiloghiamo sinteticamente: esercitare l’ufficio di tutore con fedeltà e diligenza, avere cura della persona interdetta, rappresentarla in tutti gli atti civili, amministrarne i beni dandone annualmente conto al giudice tutelare.

Dopo alcuni mesi al tutore perverrà un avviso per il pagamento presso l’Ufficio del registro - Atti giudiziari delle spese di sentenza (attualmente 300-350 mila lire). Per evitare tale pagamento occorre fare istanza al “Gratuito Patrocinio” prima di presentare la domanda alla Procura della Repubblica.

Approfittiamo dell’occasione per segnalare che, qualora si rendesse necessario incaricare con urgenza una persona (parente o estraneo) perché, in nome e per conto della persona incapace definitivamente o temporaneamente, compia atti indifferibili (pagare una cambiale, rinnovare un contratto di affitto, ecc.) occorre rivolgere istanza al giudice tutelare perché provveda alla nomina di un amministratore provvisorio.

Ci sia consentita, infine, una considerazione. Ciò che noi (e altri) abbiamo fatto in questi anni sul problema dell’interdizione è frutto di puro volontariato solidale. Occorre precisare a chiare lettere che tutto ciò è compito precipuo e specifico dei servizi sociali e sanitari, i quali, invece, forniscono spesso indicazioni che contrastano con gli interessi dei cittadini (ad esempio sostengono l’obbligatorietà dell’intervento di un legale).

 

 

·          Vice-presidente dell’UTIM, Via Artisti 36, 10124 Torino.

 

 

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