Prospettive assistenziali, n. 121, gennaio-marzo 1998

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

CODICE DI FAMIGLIA

DELLA FEDERAZIONE RUSSA (2ª parte) (*)

 

Articolo 134. Nome, patronimico e cognome del bambino adottato

1. Si conservano il nome, patronimico e cognome del bambino adottato.

2. Su richiesta dell'adottante al bambino adottato vengono attribuiti il cognome dell'adottante e il nome da questi indicato. II patronimico del bambino adottato è determinato sulla base del nome dell'a­dottante, se questi è un uomo, e nel caso il bambi­no venga adottato da una donna, dal nome della persona da lei indicata in funzione di padre del bam­bino adottato. Se i cognomi dei coniugi-adottanti sono diversi, su consenso dei coniugi, al bambino adottato viene attribuito il cognome di uno di essi.

3. In caso di adozione del bambino da parte di una persona non sposata, su richiesta e indicazione di tale persona (l'adottante) il cognome, nome e patro­nimico della madre (del padre) del bambino adotta­to vengono inseriti nel registro delle nascite.

4. II cambiamento del cognome, nome e patroni­mico del bambino adottato che ha raggiunto l'età di dieci anni può esser effettuato solo con il suo con­senso, esclusi i casi previsti al punto 2 dell'articolo 132 del presente Codice.

5. Del cambiamento di cognome, nome e patroni­mico del bambino adottato si dà comunicazione nella decisione del tribunale relativa alla sua ado­zione.

 

Articolo 135. Cambiamento di data e luogo di nascita del bambino adottato

1. Perché siano conservati i segreti dell'adozione, su richiesta dell'adottante può essere modificata, al massimo tre mesi, la data di nascita del bambino adottato, e può essere modificato il luogo di nascita. II cambiamento della data di nascita del bambino adottato viene concesso solo nel caso di adozione di un bambino di età non superiore a un anno.

2. Del cambiamento della data e/o del luogo di nascita del bambino adottato si dà indicazione nella decisione del tribunale circa la sua adozione.

 

Articolo 138. Registrazione degli adottanti in qualità di genitori del bambino adottato

1. Su richiesta degli adottanti il tribunale può pren­dere una decisione circa l'iscrizione degli adottanti nel registro delle nascite in qualità di genitori del bambino da essi adottato.

2. Perché si effettui tale iscrizione nel caso di ado­zione di un bambino che ha compiuto i dieci anni, occorre il consenso di quest'ultimo, ad eccezione dei casi previsti al punto 2 dell'articolo 132 del pre­sente Codice.

3. Della necessità di effettuare tale iscrizione si dà indicazione nella decisione del tribunale circa l'ado­zione del bambino.

 

Articolo 137. Conseguenze giuridiche dell'adozione di un bambino

1. I bambini adottati e i loro discendenti nei con­fronti degli adottanti e dei loro parenti, così come gli adottanti e i loro parenti nei confronti dei bambini adottati e dei loro discendenti sono sullo stesso piano in quanto ai diritti personali, patrimoniali e non, e ai doveri verso i parenti d'origine.

2. I bambini adottati perdono i loro diritti persona­li, di proprietà e non, e si liberano dei doveri nei con­fronti dei propri genitori (parenti).

3. Nel caso di adozione di un bambino da parte di una persona sola, i diritti personali, di proprietà e non, e i doveri possono essere conservati su desi­derio della madre, se l'adottante è un uomo, o su desiderio del padre, se l'adottante è una donna.

4. Se uno dei genitori del bambino adottato è morto, su richiesta dei genitori del genitore morto (del nonno e della nonna del bambino) possono essere conservati i diritti personali, di proprietà e non, e doveri in relazione ai parenti del genitore morto, se lo richiedono gli interessi del bambino. II diritto dei parenti del genitore morto al dialogo con il bambino adottato si adempie in conformità con l'ar­ticolo 87 del presente Codice.

5. Del mantenimento dei rapporti del bambino adottato con uno dei genitori o con i parenti del geni­tore morto si dà indicazione nella decisione del tri­bunale circa l'adozione del bambino.

6. Le conseguenze giuridiche dell'adozione del bambino previste dei punti 1 e 2 del presente artico­lo prendono il loro avvio indipendentemente dalla registrazione degli adottanti in qualità di genitori nell’atto di registrazione della nascita di questo bambino.

 

Articolo 138. Mantenimento da parte del bambino adotta­to dei diritti sulla pensione e sussidio

II bambino che al momento della sua adozione ha il diritto alla pensione e sussidio che gli spetta in relazione alla morte dei genitori, conserva questo diritto anche dopo l'adozione.

 

Articolo 139. Il segreto dell'adozione del bambino

1. II segreto dell'adozione del bambino è tutelato dalla legge. I giudici che hanno preso una decisione circa l'adozione del bambino, o i pubblici ufficiali che hanno effettuato la registrazione statale dell'adozio­ne e anche le persone che in altro modo sono informate dell'adozione devono conservare il segreto dell’adozione del bambino.

2. Alle persone indicate al punto 1 del presente articolo che rivelano il segreto dell'adozione del bambino contro la volontà dei suoi adottanti viene la causa secondo procedura legale stabilita.

 

Articolo 140. Revoca dell'adozione del bambino

1. La revoca dell'adozione del bambino avviene secondo procedura giudiziaria.

2. II caso di revoca dell'adozione del bambino ne preso in esame con la collaborazione dell'orga­no di tutela e curatela e anche del procuratore.

3. L'adozione si interrompe dal giorno in cui entra rigore la decisione del tribunale di revocare l'adozio­ne del bambino.

II tribunale è obbligato nel giro di tre giorni dal gior­ni dal giorno di entrata in vigore della decisione del tribunale di revocare l'adozione del bambino, ad inviare un estratto della decisione del tribunale all'organo di registrazione degli atti di stato civile del luogo di registrazione statale dell'adozione.

 

Articolo 141. Motivazioni per la revoca dell'adozione del bambino

1. L'adozione del bambino può essere revocata i casi in cui gli adottanti evadano dall'adempi­mento delle responsabilità loro conferite di genitori, abusino dei loro diritti di genitori, agiscano crudel­mente verso il bambino adottato, siano alcolizzati cronici o drogati.

2. II tribunale ha il diritto di revocare l'adozione dei bambino anche per altri motivi sulla base degli inte­ressi del bambino e tenendo conto dell'opinione del bambino.

 

Articolo 142. Persone che hanno il diritto di esigere la revoca dell'adozione

Hanno il diritto di esigere la revoca dell'adozione deI bambino i suoi genitori, gli adottanti del bambi­no, il bambino adottato che ha compiuto i 14 anni, l’organo di tutela e curatela nonché il procuratore.

 

Articolo 143. Conseguenze della revoca dell'adozione del bambino

1.  In caso di revoca dell'adozione da parte del tribu­nale, i diritti e doveri reciproci del bambino adottat­o e degli adottanti (parenti degli adottanti) si inter­rompono e vengono ripristinati i diritti e doveri del bambino e dei suoi genitori (dei suoi parenti) se gli interessi del bambino lo richiedono.

2. In caso di revoca dell'adozione del bambino su decisione del tribunale, questi viene consegnato ai genitori. In mancanza dei genitori e anche nel caso in cui la consegna del bambino ai genitori vada contro ­i suoi interessi, il bambino viene affidato all'orga­no di tutela e curatela.

3. II tribunale risolve anche la questione se si debba­no mantenere per il bambino il nome, patronimico e cognome attribuitigli in relazione alla sua adozio­ne.

II cambiamento del nome, patronimico o cognome del bambino che ha compiuto i 10 anni è possibile solo con il suo consenso.

4. II tribunale sulla base degli interessi del bambi­no ha il diritto di obbligare l'ex adottante a pagare per il mantenimento del bambino una cifra stabilita dagli articoli 81 e 83 del presente Codice.

 

Articolo 144. Inammissibilità di revoca dell'adozione fino al raggiungimento della maggiore età del bambino

La revoca dell'adozione del bambino non è per­messa se al momento della presentazione della richiesta di revoca dell'adozione il bambino adottato ha raggiunto la maggiore età, ad eccezione del caso in cui su tale revoca siano d'accordo sia l'adottante sia i genitori del bambino adottato, se sono in vita e non sono stati privati dei diritti di genitori o non sono stati riconosciuti dal tribunale incapaci di agire.

(omissis)

 

Articolo 163. Diritti e doveri dei genitori e dei figli

I diritti e i doveri dei genitori e dei figli, fra cui il dovere dei genitori di mantenere i figli, vengono sta­biliti dalla legislazione statale sul cui territorio essi hanno luogo comune di residenza. In mancanza di un comune luogo di residenza i genitori e figli, i dirit­ti e doveri vengono stabiliti dalla legislazione dello stato del quale è cittadino il bambino. Su richiesta dell'istante, e per gli obblighi relativi agli alimenti e per gli altri rapporti fra genitori e figli può essere applicata la legislazione dello stato sul cui territorio vive permanentemente il bambino.

 

Articolo 164. Obblighi dei figli maggiorenni e degli altri membri della famiglia relativamente agli alimenti

Gli obblighi relativi agli alimenti che i figli maggio­renni hanno nei confronti dei genitori, nonché gli obblighi degli altri membri della famiglia sono deter­minati dalla legislazione dello stato sul cui territorio hanno comune domicilio. In mancanza di un comu­ne domicilio tali obblighi sono determinati dalla legi­slazione dello stato in cui è cittadino la persona che pretende gli alimenti.

 

Articolo 165. Adozione

1. L'adozione, nonché la revoca dell'adozione, sul territorio della Federazione Russa da parte di citta­dini stranieri o che non hanno la cittadinanza del bambino, che risulta invece cittadino della Federazione Russa, si effettua in accordo con la legislazione dello stato, di cui è cittadino l'adottante (nel caso di adozione di un bambino da parte di una persona che non ha cittadinanza, in accordo con la legislazione dello stato nel quale questa persona ha fissa dimora) al momento della presentazione della domanda di adozione o di revoca di adozione.

In caso di adozione in territorio della Federazione Russa da parte di cittadini stranieri o persone che non hanno la cittadinanza del bambino, che invece risulta cittadino della Federazione Russa, devono essere rispettate le esigenze riportate negli articoli da 124 a 126 e da 129 a 132 del presente Codice. In caso di adozione sul territorio della Federazione Russa, da parte di cittadini della Federazione Russa, di un bambino che risulta cittadino straniero, occorre ottenere il consenso del rappresentante legale del bambino e dell'organo statale competen­te dello stato del quale è cittadino il bambino, e anche, se è richiesto dalla legislazione dello stato indicato, il consenso del bambino all'adozione.

2. Nel caso in cui, come conseguenza dell'adozio­ne, vengano infranti i diritti del bambino, stabiliti dalla legislazione della Federazione Russa e dagli accordi internazionali della Federazione Russa, l'a­dozione non può essere effettuata, indipendente­mente dalla cittadinanza dell'adottante, e l'adozione effettuata è soggetta alla revoca secondo procedura giudiziaria.

3. L'adozione di un bambino, cittadino della Federazione Russa, ma che abita fuori dai confini della Federazione, effettuata dall'organo competen­te dello Stato straniero di cui è cittadino l'adottante, è considerata valida nella Federazione Russa a condizione che si riceva un permesso preliminare di adozione dall'organo di potere esecutivo della Federazione Russa, sul cui territorio il bambino o i suoi genitori (uno di essi) hanno abitato prima di tra­sferirsi fuori dai confini del territorio della Federazione Russa.

 

Articolo 166. Definizione del contenuto delle norme del diritto familiare straniero

1. In caso di applicazione delle norme del diritto familiare straniero il tribunale o gli organi di registra­zione degli atti di stato civile e altri organi stabilisco­no il contenuto di queste norme secondo la loro interpretazione ufficiale, la pratica di applicazione e la dottrina nello stato straniero corrispondente.

Ai fini di stabilire il contenuto delle norme del dirit­to familiare straniero gli organi di registrazione degli atti di stato civile e altri organi si possono rivolgere secondo la procedura stabilita per una collaborazio­ne e per delucidazioni al Ministero di Giustizia della Federazione Russa e ad altri organi competenti della Federazione Russa, oppure consultare specia­listi.

Le persone interessate hanno diritto di presentare documenti che confermano il contenuto delle norme del diritto familiare straniero, alle quali fanno riferi­mento per motivare le proprie esigenze o obiezioni e, in altro modo, a collaborare, con il tribunale o con gli organi di registrazione degli atti di stato civile o altri organi, nella definizione del contenuto delle norme del diritto familiare straniero.

2. Se il contenuto delle norme del diritto familiare, nonostante le misure prese in conformità con il punto 1 del presente articolo, non è ancora definito, si applica la legislazione della Federazione Russa.

 

Articolo 167. Limitazione nell'applicazione delle norme del diritto familiare straniero

Le norme del diritto familiare straniero non vengo­no applicate nel caso in cui tale applicazione con­traddicesse le fondamenta dell'ordinamento giuridi­co (l'ordinamento pubblico) della Federazione Russa. In tal caso si applica la legislazione della Federazione Russa.

 

(omissis)

 

Capitolo 29

ISTITUZIONE DELL'ADOZIONE DEL BAMBINO

 

Articolo 2631. Presentazione della domanda

La domanda di adozione del bambino viene pre­sentata dalle persone (dalla persona), che desidera­no adottare un bambino, nel tribunale di apparte­nenza al luogo in cui dimora (si trova) il bambino da adottare.

 

Articolo 2632. Contenuto della domanda

Nella domanda di adozione del bambino devono essere riportati:

1) il cognome, nome e patronimico degli adottanti (dell'adottante) e il loro domicilio;

2) il cognome, nome, patronimico e la data di nascita del bambino adottando, il suo domicilio (il luogo in cui si trova), informazioni circa i genitori del bambino adottato, e deve essere indicato se ha fra­telli o sorelle;

3) circostanze che motivano la richiesta dell'adot­tante di poter adottare il bambino e le prove che confermano tali circostanze;

4) la richiesta di cambiamento del cognome, nome, patronimico del bambino adottato, della sua data di nascita (in caso di adozione di un bambino di età inferiore a un anno), del luogo di nascita del bambino adottando, la richiesta degli adottanti di essere iscritti in qualità di genitori nella registrazione agli atti della nascita del bambino e, su desiderio degli adottanti, di apportare le relative modifiche nel­l'atto di registrazione della nascita del bambino.

Alla domanda di adozione del bambino devono essere allegati:

1) copia del certificato di nascita dell'adottante nel caso di adozione del bambino da parte di una per­sona non sposata;

2) copia del certificato di matrimonio dell'adottan­te nel caso di adozione del bambino da parte di per­sone (una persona) unite in matrimonio;

3) nel caso di adozione da parte di uno dei coniu­gi il consenso dell'altro coniuge, o il documento che conferma che i coniugi hanno interrotto i rapporti familiari, non vivono insieme da oltre un anno e il domicilio dell'altro coniuge è ignoto. Nel caso in cui non sia possibile allegare alla domanda il documen­to relativo, dovranno essere indicate le prove che confermano questi fatti;

4) il certificato medico circa la salute degli adot­tanti;

5) il certificato rilasciato dal datore di lavoro circa la posizione occupata e la paga, oppure la copia della dichiarazione dei redditi o un altro documento comprovante i redditi;

6) il documento comprovante il diritto di avvalersi di un'abitazione o di possedere un'abitazione;

7) nel caso di adozione di un bambino, cittadino deIla Federazione Russa, da parte di stranieri o perso­ne senza cittadinanza, i documenti indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della parte seconda del prese­nte articolo, nonché le conclusioni dell'organo competente dello stato di cui risultano cittadini gli adottanti (in caso di adozione da parte di persone che non hanno cittadinanza, dello stato nel quale hanno stabile dimora) circa le loro condizioni di vita e la possibilità di adozione; l’autorizzazione, rilascia­ta dall'organo competente del relativo stato, a che il bambino adottando entri nel suo territorio e vi prenda ­fissa dimora;

8) in caso di adozione in territorio della Federazione Russa da parte di cittadini della Federazione Russa di un bambino che risulta cittad­ino straniero, i documenti indicati ai punti da 1 a 6 deIla seconda parte del presente articolo e anche il consenso del rappresentante legale del bambino e deII'organo competente dello stato di cui è cittadino, se viene richiesto, in conformità con la legislazione ­dello stato indicato e/o dell'accordo internaziona­le della Federazione Russa, il consenso del bambi­no stesso all'adozione.

 

Articolo 2633. Azioni del giudice dopo l'accoglimento della domanda

Il giudice durante la preparazione delle pratiche per l'udienza d'istruzione obbliga gli organi di tutela e curatela del luogo in cui vive (si trova) il bambino adottando a presentare in tribunale una relazione circa la fondatezza e la conformità dell'adozione agli interessi del bambino adottando.

Alle conclusioni dell'organo di tutela e curatela devono essere allegati:

1) l'atto di ispezione delle condizioni di vita dell'ado­ttante, steso dall'organo di tutela e curatela del luogo in cui vive (si trova) il bambino adottando o del luogo in cui vivono gli adottanti;

2) certificato di nascita del bambino adottando;

3) certificato medico circa la salute e lo sviluppo fisico e mentale del bambino adottando;

4) il consenso del bambino adottando che ha rag­giunto l'età di 10 anni all'adozione e anche all'even­tuale cambiamento di nome, patronimico e cogno­me e alla registrazione degli adottanti in qualità di suoi genitori (ad eccezione dei casi in cui tale con­senso non è richiesto secondo legge);

5) il consenso dei genitori del bambino alla sua adozione (nel caso di adozione di un bambino figlio di genitori minorenni, che non hanno ancora com­piuto 16 anni, anche il consenso dei loro rappresen­tanti legali e, in loro assenza, il consenso dell'orga­no di tutela e curatela), oppure il documento che attesta l'esistenza di una delle condizioni in presen­za delle quali, in conformità con l'articolo 130 dei Codice di famiglia della Federazione Russa, l'ado­zione del bambino è concessa senza il consenso dei suoi genitori;

6) il consenso all'adozione del tutore del bambino, dei genitori di accoglienza o del direttore dell'istituto nel quale si trova il bambino, rimasto senza la tute­la dei genitori;

7) in caso di adozione del bambino da parte di cit­tadini della Federazione Russa che abitano stabil­mente fuori dal territorio della Federazione Russa, da parte di cittadini stranieri o di persone senza cit­tadinanza, che non siano parenti del bambino, il documento che confermi la registrazione del bambi­no adottando nel registro centralizzato e l'impossibi­lità che questi venga affidato per essere educato ad una famiglia di cittadini della Federazione Russa che vivono stabilmente nel territorio della Federazione Russa, o che venga affidato in adozio­ne a parenti del bambino, indipendentemente dalla cittadinanza e dal luogo di dimora di questi parenti.

II tribunale in caso di necessità può richiedere anche altre informazioni.

 

Articolo 2634. Esame della domanda

Le pratiche di istituzione dell'adozione del bambi­no vengono prese in esame dal tribunale con la par­tecipazione obbligatoria degli stessi adottanti, del­l'organo di tutela e curatela e anche del procuratore.

 

 

 

(*) La prima parte è stata pubblicata sul n. 120, ottobre-dicem­bre 1997, di Prospettive assistenziali.

 

 

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