UNA VALIDA INIZIATIVA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ
Anche se con molto ritardo (1),
finalmente il Ministro della sanità Rosy Bindi è intervenuta con la circolare
DVP4/AG-27/15/804 del 23 dicembre 1997 indirizzata agli Assessori alla sanità
delle Regioni e delle Province autonome, per far cessare i gravissimi abusi
commessi dalle Regioni e dalle Usi nei confronti dei malati psichiatrici.
Riportiamo il testo della
circolare e restiamo in attesa di altre iniziative del Ministro su alcuni punti
importanti e ancora senza risposta:
- il problema dell'elettroshock;
- l'urgenza del Progetto
obiettivo 1998-2000 sulla salute mentale;
- un'azione concreta sul
territorio per i problemi improcrastinabili concernenti gli aspetti
quantitativi e qualitativi degli interventi domiciliari, dei centri diurni,
delle comunità e degli altri servizi. Le leggi non bastano, bisogna che siano
applicate;
- la questione degli ospedali
psichiatrici giudiziari.
Testo della
circolare
Pervengono a
questo Ministero, da parte di Associazioni di familiari di pazienti
psichiatrici, segnalazioni di estremo disagio in cui vengono a trovarsi i
pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici e inseriti in strutture
residenziali, ai quali viene richiesto di partecipare alle spese.
Inoltre, le
situazioni segnalate variano da Regione a Regione, con una diversificazione di
comportamenti che non corrisponde ai principi di equità.
Va
sottolineato, al riguardo, l'esigenza prioritaria di considerare il grave
ritardo con cui il Servizio Sanitario Nazionale ha proceduto al superamento
degli ospedali psichiatrici, previsto dalle leggi di riforma psichiatrica del
1978. Ritardo che ha comportato una forzata permanenza nelle strutture manicomiali,
con un peggioramento delle condizioni dei ricoverati, in assenza di specifici
progetti di cura, riabilitazione e reinserimento sociale.
L'attuale
processo di superamento, sollecitato dalle leggi 724/1994 e 662/1996, dovrebbe
finalmente ovviare alle precedenti carenze.
Sembra
comunque doverosa una qualche forma di risarcimento per il danno subito.
Al riguardo
si fa presente quanto segue.
Partendo dal
fatto che i degenti degli ex ospedali psichiatrici sono stati suddivisi in due
grandi gruppi: a)
pazienti
con prevalenti problemi psichiatrici e b) pazienti non autosufficienti con prevalenti problemi
di disabilità e/o patologia geriatrica, dai dati forniti dalle Regioni sul
processo di superamento, alla data del 30 settembre scorso, risulta che:
- circa la
metà del totale nazionale è ancora in attesa di superamento, con situazioni
diverse da Regione a Regione;
- per
l'altra metà sono stati effettuati inserimenti in strutture residenziali
gestite dal Dipartimento di Salute Mentale, in RSA e strutture analoghe.
Ciò
premesso, per quanto concerne la partecipazione alla spesa, dalla quale sono
ovviamente esclusi i soggetti ancora in attesa di superamento, si esprime
l'avviso che, parimenti, vadano esclusi i pazienti inseriti nelle strutture
residenziali terapeutico-riabilitative, in quanto strutture sanitarie caratterizzate
da un continuativo intervento da parte del Dipartimento di Salute Mentale.
Restano da
considerare:
- i pazienti
psichiatrici con minor bisogno sanitario, inseriti in residenze socio-riabilitative
(case alloggio, gruppi appartamento);
- i pazienti
("non psichiatrici') con problemi di disabilità e/o geriatrici, inseriti
in RSA e strutture . analoghe.
Al riguardo,
pur tenendo presenti le indicazioni date da questo Ministero con le Linee-guida
sulle RSA inviate alle Regioni in data 31.3.1994 e i conseguenti provvedimenti
attuativi da parte delle Amministrazioni sanitarie, si ritiene doveroso richiamare
le considerazioni fatte sui ritardi del SSN e sui conseguenti danni subiti dai
pazienti. Pertanto, relativamente alle residenze che ospitano questi ultimi
due gruppi di pazienti, si invitano codeste Regioni a voler provvedere affinché
né ad essi, né alle loro famiglie sia richiesto di partecipare alle spese alberghiere
e sociali (essendo quelle sanitarie a carico della USL).
Qualora poi
vengano utilizzate strutture residenziali non gestite dal Servizio Sanitario
Nazionale, si è dell'avviso che, anche in questi casi, non debba essere
richiesta alcuna partecipazione alle spese ai pazienti o alle loro famiglie. In
tale fattispecie le spese sanitarie devono essere poste a carico della Azienda
USL, mentre per quelle socio assistenziali si ritiene opportuno l'intervento
degli Enti Locali.
Nella
consapevolezza che la materia della partecipazione alla spesa, nel suo
complesso e non limitatamente ai pazienti psichiatrici, necessita di più
sicuri riferimenti normativi, si ritiene opportuno portare, con carattere di
urgenza, l'argomento all'attenzione della Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con lo scopo di armonizzare le
normative regionali e rendere equi i comportamenti nell'intero territorio
nazionale.
Comportamenti illegittimi e disumani
La circolare del Ministro Bindi è stata estremamente
opportuna in quanto molte Regioni e USL avevano assunto iniziative nettamente
contrastanti con le esigenze curative e riabilitative dei malati.
Emblematico il caso dell'Unità locale socio-sanitaria
n. 4 dell'Alto Vicentino. Nello stabilimento psichiatrico di Montecchio
Precalcino (Vicenza) fino alle 23 e 59 del 31 dicembre 1996 erano ricoverate,
alcune da molte anni, 165 persone con vari disturbi psichiatrici. Un minuto
dopo - prodigio portentoso - i malati sono guariti e trasformati in assistiti.
Fino al 31 dicembre 1996 la struttura di Montecchio
Precalcino era denominato "Stabilimento psichiatrico"; il giorno
dopo era diventata una residenza sanitaria assistenziale (2).
Ai malati e ai parenti - ovviamente felicissimi dell'imprevista
e improvvisa guarigione dopo anche 2030 anni di degenza psichiatrica - I'ULSS
ha richiesto un atto di riconoscenza: il pagamento di una retta di 45 mila
lire al giorno!
Illuminante il modulo predisposto dall'ULSS n. 4 "Dismissione dallo Stabilimento
psichiatrico di Montecchio Precalcino e attivazione dal 01.01.1997 di Residenze
sanitarie assistenziali - Inserimento in RSA del Sig. ...... nato a ...... il
.........
In risconto
alla nota nr. 38911/13.01 del 21.10.1996, di codesta U. L. S. S., pari oggetto
della presente il sottoscritto ...... comunica che:
- intende
fruire, per il congiunto in oggetto, dell'inserimento proposto e assume
l'impegno di pagare la quota sociale della relativa retta giornaliera;
- intende
adottare soluzioni diverse e a tal fine si impegna a presentarsi entro il
31.12.1996 presso lo Stabilimento psichiatrico di Montecchio Precalcino per
ricevere in consegna il congiunto in oggetto.
Data
............ Firma
................................
In merito a quanto previsto nel suddetto modulo,
segnaliamo che la Giunta della Regione Veneto, infischiandosene delle leggi
vigenti, con delibera del 26 marzo 1996 n. 1203 aveva stabilito che la quota
parte della retta non corrisposta dai ricoverati dovesse essere versata dai
loro congiunti.
Infine, ricordiamo che a tutela delle esigenze dei
pazienti psichiatrici sono intervenuti il Centro per i diritti del malato e per
il diritto alla salute di Padova, l'Associazione italiana per la tutela della
salute mentale di Schio e Psiche 2000 di Thiene.
(1) Ricordiamo che finora il Ministro
della sanità non ha risposto all'interrogazione presentata il 23 gennaio 1997
dagli On. Novelli e Gambale «per conoscere quali iniziative urgentissime
intenda assumere nei confronti delle Regioni e delle aziende Usi che, per
ridurre gli oneri economici posti a loro carico dalle leggi vigenti, hanno
trasferito o intendono trasferire dal settore sanitario (caratterizzato dalla
presenza di diritti esigibili e dalla gratuità delle prestazioni, salvo
tickets) a quello dell'assistenza (ancora impostato sulla discrezionalità) ai
pazienti. Le stesse Regioni e le aziende Usi, inoltre, in violazione delle
leggi vigenti, chiedono anche ai congiunti dei pazienti il versamento
riconosciuto arbitrario anche dal Ministro dell'intemo (nota del 27 dicembre
1993, prot. 12287/70) e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (note del
15 aprile 1994, prot. Das 4390/1/H1795 e dei 20 ottobre 1995, prot.
Dasl13811/1/Hl7957). (4-06859)».
(2) Nel Veneto, come ad esempio in
Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, le RSA sono strutture che non
afferiscono al settore sanitario come è previsto dalla legge 67/1988, ma a
quello dell'assistenza sociale. Le Regioni Lazio e Liguria, invece, hanno
stabilito che le RSA sono strutture sanitarie.
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