Prospettive assistenziali, n. 121, gennaio-marzo 1998

 

 

Notiziario dell'Unione nazionale delle associazioni per la salute mentale

 

 

UNA VALIDA INIZIATIVA DEL MINISTRO DELLA SANITÀ

 

Anche se con molto ritardo (1), finalmente il Ministro della sanità Rosy Bindi è intervenuta con la circolare DVP4/AG-27/15/804 del 23 dicembre 1997 indirizzata agli Assessori alla sanità delle Regioni e delle Province autonome, per far cessare i gravissi­mi abusi commessi dalle Regioni e dalle Usi nei confronti dei malati psichiatrici.

Riportiamo il testo della circolare e restiamo in attesa di altre iniziative del Ministro su alcuni punti importanti e ancora senza risposta:

- il problema dell'elettroshock;

- l'urgenza del Progetto obiettivo 1998-2000 sulla salute mentale;

- un'azione concreta sul territorio per i problemi improcrastinabili concernenti gli aspetti quantitativi e qualitativi degli interventi domiciliari, dei centri diur­ni, delle comunità e degli altri servizi. Le leggi non bastano, bisogna che siano applicate;

- la questione degli ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Testo della circolare

 

Pervengono a questo Ministero, da parte di Associazioni di familiari di pazienti psichiatrici, segnalazioni di estremo disagio in cui vengono a tro­varsi i pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici e inseriti in strutture residenziali, ai quali viene richiesto di partecipare alle spese.

Inoltre, le situazioni segnalate variano da Regione a Regione, con una diversificazione di comporta­menti che non corrisponde ai principi di equità.

Va sottolineato, al riguardo, l'esigenza prioritaria di considerare il grave ritardo con cui il Servizio Sanitario Nazionale ha proceduto al superamento degli ospedali psichiatrici, previsto dalle leggi di riforma psichiatrica del 1978. Ritardo che ha com­portato una forzata permanenza nelle strutture manicomiali, con un peggioramento delle condizioni dei ricoverati, in assenza di specifici progetti di cura, riabilitazione e reinserimento sociale.

L'attuale processo di superamento, sollecitato dalle leggi 724/1994 e 662/1996, dovrebbe final­mente ovviare alle precedenti carenze.

Sembra comunque doverosa una qualche forma di risarcimento per il danno subito.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Partendo dal fatto che i degenti degli ex ospedali psichiatrici sono stati suddivisi in due grandi gruppi: a) pazienti con prevalenti problemi psichiatrici e b) pazienti non autosufficienti con prevalenti problemi di disabilità e/o patologia geriatrica, dai dati forniti dalle Regioni sul processo di superamento, alla data del 30 settembre scorso, risulta che:

- circa la metà del totale nazionale è ancora in attesa di superamento, con situazioni diverse da Regione a Regione;

- per l'altra metà sono stati effettuati inserimenti in strutture residenziali gestite dal Dipartimento di Salute Mentale, in RSA e strutture analoghe.

Ciò premesso, per quanto concerne la partecipa­zione alla spesa, dalla quale sono ovviamente esclusi i soggetti ancora in attesa di superamento, si esprime l'avviso che, parimenti, vadano esclusi i pazienti inseriti nelle strutture residenziali terapeuti­co-riabilitative, in quanto strutture sanitarie caratte­rizzate da un continuativo intervento da parte del Dipartimento di Salute Mentale.

Restano da considerare:

- i pazienti psichiatrici con minor bisogno sanita­rio, inseriti in residenze socio-riabilitative (case alloggio, gruppi appartamento);

- i pazienti ("non psichiatrici') con problemi di disabilità e/o geriatrici, inseriti in RSA e strutture . analoghe.

Al riguardo, pur tenendo presenti le indicazioni date da questo Ministero con le Linee-guida sulle RSA inviate alle Regioni in data 31.3.1994 e i con­seguenti provvedimenti attuativi da parte delle Amministrazioni sanitarie, si ritiene doveroso richia­mare le considerazioni fatte sui ritardi del SSN e sui conseguenti danni subiti dai pazienti. Pertanto, rela­tivamente alle residenze che ospitano questi ultimi due gruppi di pazienti, si invitano codeste Regioni a voler provvedere affinché né ad essi, né alle loro famiglie sia richiesto di partecipare alle spese alber­ghiere e sociali (essendo quelle sanitarie a carico della USL).

Qualora poi vengano utilizzate strutture residen­ziali non gestite dal Servizio Sanitario Nazionale, si è dell'avviso che, anche in questi casi, non debba essere richiesta alcuna partecipazione alle spese ai pazienti o alle loro famiglie. In tale fattispecie le spese sanitarie devono essere poste a carico della Azienda USL, mentre per quelle socio assistenziali si ritiene opportuno l'intervento degli Enti Locali.

Nella consapevolezza che la materia della parte­cipazione alla spesa, nel suo complesso e non limi­tatamente ai pazienti psichiatrici, necessita di più sicuri riferimenti normativi, si ritiene opportuno por­tare, con carattere di urgenza, l'argomento all'atten­zione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con lo scopo di armonizzare le normative regionali e ren­dere equi i comportamenti nell'intero territorio nazio­nale.

 

Comportamenti illegittimi e disumani

 

La circolare del Ministro Bindi è stata estrema­mente opportuna in quanto molte Regioni e USL avevano assunto iniziative nettamente contrastanti con le esigenze curative e riabilitative dei malati.

Emblematico il caso dell'Unità locale socio-sanita­ria n. 4 dell'Alto Vicentino. Nello stabilimento psi­chiatrico di Montecchio Precalcino (Vicenza) fino alle 23 e 59 del 31 dicembre 1996 erano ricoverate, alcune da molte anni, 165 persone con vari disturbi psichiatrici. Un minuto dopo - prodigio portentoso - i malati sono guariti e trasformati in assistiti.

Fino al 31 dicembre 1996 la struttura di Montecchio Precalcino era denominato "Stabi­limento psichiatrico"; il giorno dopo era diventata una residenza sanitaria assistenziale (2).

Ai malati e ai parenti - ovviamente felicissimi del­l'imprevista e improvvisa guarigione dopo anche 20­30 anni di degenza psichiatrica - I'ULSS ha richie­sto un atto di riconoscenza: il pagamento di una retta di 45 mila lire al giorno!

Illuminante il modulo predisposto dall'ULSS n. 4 "Dismissione dallo Stabilimento psichiatrico di Montecchio Precalcino e attivazione dal 01.01.1997 di Residenze sanitarie assistenziali - Inserimento in RSA del Sig. ...... nato a ...... il .........

In risconto alla nota nr. 38911/13.01 del 21.10.1996, di codesta U. L. S. S., pari oggetto della presente il sottoscritto ...... comunica che:

- intende fruire, per il congiunto in oggetto, dell'in­serimento proposto e assume l'impegno di pagare la quota sociale della relativa retta giornaliera;

- intende adottare soluzioni diverse e a tal fine si impegna a presentarsi entro il 31.12.1996 presso lo Stabilimento psichiatrico di Montecchio Precalcino per ricevere in consegna il congiunto in oggetto.

Data ............              Firma ................................

 

In merito a quanto previsto nel suddetto modulo, segnaliamo che la Giunta della Regione Veneto, infischiandosene delle leggi vigenti, con delibera del 26 marzo 1996 n. 1203 aveva stabilito che la quota parte della retta non corrisposta dai ricoverati dovesse essere versata dai loro congiunti.

Infine, ricordiamo che a tutela delle esigenze dei pazienti psichiatrici sono intervenuti il Centro per i diritti del malato e per il diritto alla salute di Padova, l'Associazione italiana per la tutela della salute men­tale di Schio e Psiche 2000 di Thiene.

 

 

 

(1) Ricordiamo che finora il Ministro della sanità non ha rispo­sto all'interrogazione presentata il 23 gennaio 1997 dagli On. Novelli e Gambale «per conoscere quali iniziative urgentissime intenda assumere nei confronti delle Regioni e delle aziende Usi che, per ridurre gli oneri economici posti a loro carico dalle leggi vigenti, hanno trasferito o intendono trasferire dal settore sanita­rio (caratterizzato dalla presenza di diritti esigibili e dalla gratuità delle prestazioni, salvo tickets) a quello dell'assistenza (ancora impostato sulla discrezionalità) ai pazienti. Le stesse Regioni e le aziende Usi, inoltre, in violazione delle leggi vigenti, chiedono anche ai congiunti dei pazienti il versamento riconosciuto arbitra­rio anche dal Ministro dell'intemo (nota del 27 dicembre 1993, prot. 12287/70) e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (note del 15 aprile 1994, prot. Das 4390/1/H1795 e dei 20 ottobre 1995, prot. Dasl13811/1/Hl7957). (4-06859)».

(2) Nel Veneto, come ad esempio in Lombardia, Emilia-Ro­magna, Piemonte, Toscana, le RSA sono strutture che non affe­riscono al settore sanitario come è previsto dalla legge 67/1988, ma a quello dell'assistenza sociale. Le Regioni Lazio e Liguria, invece, hanno stabilito che le RSA sono strutture sanitarie.

 

 

 

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